Corte IV
D-6512/2008/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Regula Schenker Senn, giudice;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, alias
B._______, alias
C._______, e
D._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 ottobre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6512/2008
Fatti:
A.
Il 12 febbraio 2008, l'interessata, gravida e originaria della Mongolia,
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha inizialmente
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) di essere
espatriata per proteggere la vita del figlio che portava in grembo, dopo
che il suo fidanzato l'aveva minacciata di portarle via il bambino alla
sua nascita. Sottoposta ad una seconda audizione in data [...] - a
seguito della scoperta da parte dell'UFM della richiesta d'asilo
presentata in data 25 febbraio 2006 in E._______ dall'interessata,
sotto altro nome - la stessa ha ammesso di trovarsi in E._______ già
dal febbraio del 2006, dove viveva con la sorella e il cognato con
statuto di richiedente l'asilo, come pure ha smentito le sue precedenti
dichiarazioni riguardo sia ai suoi dati personali sia ai motivi alla base
della sua richiesta d'asilo. Infatti, l'interessata ha dichiarato
successivamente che avrebbe lasciato il suo Paese per recarsi in
E._______ con sua sorella e suo cognato a causa dei problemi avuti
con dei cinesi nei confronti dei quali sua sorella era debitrice e che per
questo motivo l'avrebbero tenuta in ostaggio, nonché violentata.
L'interessata avrebbe poi lasciato E._______ per raggiungere la
Svizzera a seguito dei contrasti nati con la sorella, la quale voleva che
essa interrompesse la gravidanza, frutto di una relazione avuta in
E._______ con un richiedente d'asilo rientrato nel frattempo in
Mongolia. Il 12 maggio 2008, la richiedente ha dato alla luce il figlio di
nome F._______, presso G._______.
B.
Il 7 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera entro il 6 novembre 2008,
e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 15 ottobre 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
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d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle
presunte spese processuali.
D.
Il 20 ottobre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i
motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato la ricorrente a versare un
siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 31 ottobre 2008, con comminatoria
d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del
termine.
E.
Il 29 ottobre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
F.
Il 14 novembre 2008, il TAF con altra decisione incidentale ha
riconosciuto un ulteriore termine di 5 giorni lavorativi, scadente il 21
novembre 2008, a favore della ricorrente per completare l'atto
ricorsuale, ritenuto che gli atti essenziali per la decisione sono stati
inviati alla ricorrente soltanto in data 15 ottobre 2008, data della
scadenza del termine di ricorso.
G.
Con scritto 21 novembre 2008, la ricorrente ha presentato il
complemento dell'atto ricorsuale.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni
in materia d'asilo presentate dalla ricorrente. Quest'ultime sarebbero
inattendibili e contraddittorie tanto da non poter corroborare in alcun
modo la storia della richiedente. In particolare, l'insorgente avrebbe
reso in un primo tempo delle dichiarazioni circa il suo luogo di nascita,
i membri della sua famiglia, la paternità del bambino, nonché i motivi a
sostegno della sua richiesta d'asilo prima dell'arrivo in Svizzera, che la
stessa avrebbe smentito nelle audizioni successive solo dopo essere
stata confrontata con il risultato dell'esame dattiloscopico. Inattendibile
appare inoltre il motivo - rilevato soltanto durante l'audizione federale
diretta - secondo cui i contrasti avuti con la sorella e quindi la sua
partenza da E._______ sarebbero dovuti al fatto che la di lei sorella
sospettasse che il padre del bambino fosse in realtà il suo convivente.
Risulterebbero inoltre inverosimili le allegazioni dell'insorgente quanto
al sequestro di cui sarebbe stata oggetto nonché delle violenze carnali
che avrebbe subito da parte del cinese quale motivi alla base della
sua domanda d'asilo, ritenuto che la stessa non sarebbe stata in grado
di riferire l'identità completa del suo aggressore, come pure non
avrebbe più fatto menzione di tali fatti nel corso dell'audizione federale
diretta, limitandosi invece a dichiarare di aver subito delle minacce,
delle pressioni, nonché il sequestro di oggetti personali. Infine, dagli
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atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la
presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi.
5.
Nel gravame, la ricorrente ha fatto valere innanzitutto la mancata
ricezione degli atti essenziali dell'incarto. Nel merito, l'insorgente
contesta di aver reso delle dichiarazioni contraddittorie e inverosimili e
sottolinea di aver sottaciuto parte della verità per paura del rinvio e per
essere stata mal consigliata. In occasione della seconda audizione,
essa avrebbe raccontato la sua vera vicenda e chiarito lei stessa le
contraddizioni. Inoltre, la ricorrente asserisce di trovarsi esposta a
trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) e dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre
2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) non potendo beneficiare nel suo
Paese della protezione contro l'agire di terzi, ciò che renderebbe il suo
rientro e quello di suo figlio inammissibile, impossibile e
ragionevolmente inesigibile, tenuto conto inoltre che in Mongolia lei e
suo figlio non avrebbero più nessuno, essendo quasi tutti i familiari
morti di cancro al fegato.
6.
Nel completamento del gravame, l'insorgente rinvia sostanzialmente ai
fatti e alle considerazioni addotte con l'atto ricorsuale. Essa ha
sostanzialmente ribadito che il suo rinvio e quello di suo figlio non
sarebbero esigibili, considerato che in Patria non avrebbero nessuno e
dovrebbe crescere suo figlio da sola.
7.
7.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
7.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
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7.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
8.
8.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
8.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene
alla sua situazione personale e quella di suo figlio, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che la ricorrente
si é contraddetta in maniera palese proprio quanto al motivo alla base
della sua richiesta d'asilo. Essa, infatti, ha affermato dapprima di
essere espatriata per il timore che il padre del bambino le volesse
portare via suo figlio alla nascita, fatto questo che la ricorrente
avrebbe denunciato alla H._______ di I._______ ([...]). In occasione
della seconda audizione del [...], la stessa ha invece affermato di
essere espatriata in quanto temeva il cinese, ovvero colui che
l'avrebbe tenuta in ostaggio e violentata (pag. 1), di cui però non è
stata in grado di indicarne l'identità ([...]). La ricorrente avrebbe poi
affermato di essere stata liberata dal suo aggressore grazie
all'intervento del cognato che é un militare ([...]), raccontando poi nel
corso dell'audizione federale diretta che i vicini (del cinese) avrebbero
allarmato la H._______, la quale avrebbe portato via sia il cinese che
il cognato ([...]). In tale contesto e - tanto più considerate le versioni
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contraddittorie, nonché le menzogne rese e ammesse espressamente
dalla ricorrente nel corso delle sue audizioni sia sul motivo d'asilo che
su diversi punti della sua storia, al limite della violazione di
qualsivoglia obbligo di collaborazione ([...]) – codesto Tribunale può
concludere che non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa
ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro
agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, contrariamente a
quanto l'insorgente pretende invece far valere con generiche e vaghe
affermazioni (cfr. ricorso pag. 3). Di conseguenza, l'UFM rettamente
non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non
sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
9.
9.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente e di suo figlio in Mongolia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre la ricorrente e il figlio in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
9.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La
ricorrente è giovane, è nata ed ha vissuto ad J._______ fino al suo
espatrio ([...]) dove ha avuto delle esperienze professionali – a
seconda delle sue versioni ([...]) - sia come parrucchiera che come
venditrice nel negozio di alimentari di sua sorella, che tra l'altro la
ricorrente ha rivelato essere di proprietà della sorella e facente parte
di un centro commerciale ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva che
si può presumere che la ricorrente abbia una importante rete sociale
nel suo Paese d'origine, tenuto conto che nel corso dell'audizione
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federale diretta, l'insorgente ha rivelato la presenza in Patria di suoi
amici (pag. 8), dell'amica di sua sorella a cui avrebbe lasciato i suoi
documenti (pag. 4) e nondimeno del presunto padre di suo figlio, il
quale sarebbe ritornato in Mongolia (pag. 6). Non si può del resto
escludere la presenza di una rete familiare dalla ricorrente, ciò che
nella fattispecie non presuppone ulteriori approfondimenti, considerate
le versioni contraddittorie e menzognere della stessa sulla sua famiglia
nel corso delle sue audizioni. In questo contesto, la ricorrente avrebbe
quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno alle suddette
persone presenti in Patria. La ricorrente non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire lei stessa o il figlio di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente e di suo figlio
in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore
ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
10.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
L'insorgente e suo figlio non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
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dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate
con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dall'insorgente il
29 ottobre 2008.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.- versato il 29
ottobre 2008.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...];
allegato: incarto UFM)
- K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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