Corte IV
D-6515/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratasi nata il (...),
Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Ripartizione fra i Cantoni dei richiedenti l'asilo;
decisione dell'UFM del 5 ottobre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6515/2009
Fatti:
A.
Il 14 luglio 2009, l'interessata - originaria di B._______ (Congo) e
dichiaratasi nata il (...) - ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera al Centro di registrazione e di procedura di C._______ (di
seguito: CRP). Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 3 agosto 2009, del
10 settembre 2009 e del 30 settembre 2009, nell'ambito del diritto di
essere sentito in merito all'attribuzione al cantone) che suo padre
biologico – D._______ (Nr. Zemis [...]) ad oggi al beneficio di un
permesso di tipo B - vivrebbe in Svizzera, ciò che le sarebbe stato
riferito dal suo passatore, il quale sarebbe a sua volta stato informato
di tale fatto dalla zia dell'interessata. Quest'ultima non avrebbe avuto
nessun contatto con il padre dell'interessata e non ne conoscerebbe
l'indirizzo. L'interessata medesima non conoscerebbe suo padre, né
saprebbe dove vive, né con che statuto vivrebbe in Svizzera, né
sarebbe certa del fatto che egli sarebbe suo padre naturale.
Nondimeno, l'interessata ha espresso il desiderio di essere attribuita al
Cantone di residenza del padre, ovvero il Canton E._______ (secondo
quanto emerso dalle ricerche nel sistema Zemis). Quest'ultimo, dal
canto suo, avrebbe telefonato in data 24 agosto 2009 al CRP per
chiedere informazioni sulla figlia, in seguito, ha inviato in data
30 agosto 2009 una lettera all'UFM (recte: CRP), chiedendo di potersi
prendere cura della figlia.
B.
Il 30 settembre 2009, l'UFM ha assegnato l'interessata al Canton
F._______, conformemente all'art. 27 della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e nel rispetto dell'accordo sulle
proporzioni di ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i cantoni,
menzionato agli art. 21 e 22 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
C.
Con decisione incidentale del 5 ottobre 2009 ai sensi dell'art. 27 cpv. 3
LAsi, l'UFM ha attribuito l'interessata al Canton F._______,
conformemente alle norme sopraccitate e all'art. 1a cpv. (recte: lett.) e
OAsi, respingendo la richiesta della stessa di essere attribuita al
cantone di residenza del presunto padre. Detto Ufficio ha pure tolto
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l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la suddetta
decisione.
D.
Il 15 ottobre 2009, l'interessata, in suo nome proprio, e il presunto
padre congiuntamente, hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM.
Hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione, nonché la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso e
l'ordine di eseguire una periza al fine di determinare la paternità del
signor D._______ nei confronti dell'interessata.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
e 107 cpv. 1 in relazione all'art. 27 cpv. 3 LAsi, nonché art. 83 lett. d
della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]).
2.
Il TAF esamina d'ufficio e liberamente le condizioni di recevabilità delle
procedure che gli sono sottoposte (v. Decisione del Tribunale
amministrativo federale [DTAF 2007/6 consid. 1]).
2.1 Ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) ha la qualità
per ricorrere chi: a) ha parecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; b) è particolarmente
toccato dalla decisione impugnata; e c) ha un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
2.2 La ricorrente ha la qualità per agire, come pure la capacità di
essere parte, indipendentemente dalla questione a sapere se è
minorenne o maggiorenne. Infatti, da un alto, se considerata
minorenne al momento del deposito della sua domanda d'asilo, vista
l'età dichiarata di 16 anni e qualche mese e il modo in cui si espressa,
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essa dispone della capacità di discernimento, di modo che ella ha il
diritto d'agire da sola nella difesa di un diritto strettamente personale
(v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n° 3) o di farsi rappresentare
da un rappresentante legale (art. 11 cpv. 1 e 2 PA), dall'altro lato, se
considerata maggiorenne, non v'è motivo di non ammettere la sua
capacità di discernimento o la validità della sua rappresentanza. Nella
fattispecie, la ricorrente ha agito in suo nome, rappresentata da un
mandatario, in favore del quale essa ha conferito debita procura scritta
(cfr. agli atti).
2.3 Visto l'adempimento della qualità d'agire della ricorrente, la
legittimità ad agire dell'asserito padre, in suo nome proprio,
congiuntamente alla pretesa figlia e in qualità di terzo interessato -
come preteso in sede di ricorso (cfr. gravame pagg. 1-4) - può essere
lasciata indecisa. D'altronde, l'atto di ricorso presentato è uno solo.
2.4 Inoltre, le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi sono altresì adempiute.
2.5 Di conseguenza, in considerazione di quanto sopra, v'è motivo di
entrare nel merito del ricorso che adempie tutte le condizioni di
recevibilità.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinate la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato che nel
caso di specie non esisterebbe un diritto all'unità della famiglia della
ricorrente e di suo padre, poiché i rapporti tra loro non sarebbero
definiti e quindi non rientrerebbero nella definizione di famiglia ai sensi
dell'art. 1a cpv. (recte: lett.) e OAsi. Inoltre, la richiedente avrebbe reso
dichiarazioni confuse sul suo padre biologico e non sarebbe stata in
grado di indicare correttamente il suo nome o di fornire il suo indirizzo.
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Infine, le affermazioni della richiedente, secondo le quali avrebbe
saputo della presenza del padre in Svizzera, non sarebbero
sufficientemente motivate e dettagliate e, pertanto, non credibili. Di
conseguenza, l'UFM ha respinto la richiesta della richiedente di essere
attribuita al cantone di residenza del presunto padre biologico e l'ha
invece attribuita al Canton F._______.
5.
Nel gravame, l'insorgente ha fatto valere il diritto al ricongiungimento
familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) e dell'art. 13 della Costituzione federale della
Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), in
considerazione del principio dell'unità della famiglia garantito all'art. 27
cpv. 3 LAsi e dell'invocata paternità in favore del signor D._______, il
quale sarebbe domiciliato a E._______ ed al beneficio di un
permesso B. A sostegno della sua tesi, l'insorgente ha prodotto la
copia del suddetto permesso (cfr. allegato al ricorso n. 3) nonché la
lettera del padre del 30 agosto 2009, in cui quest'ultimo si è
presentato in qualità di padre della ricorrente ed ha garantito di
sovvenire ai suoi bisogni (cfr. ibidem n. 4). Di conseguenza, la
ricorrente ha asserito di poter esigere che la procedura d'asilo possa
continuare nel Canton E._______. Tuttavia, a proposito della paternità
del padre, essa ha chiesto che - ritenuta l'assenza di qualsiasi
documento dello stato civile che possa comprovarla - venga ordinata
una perizia, la quale permetterebbe di dimostrare la paternità del
signor D._______.
6.
6.1 Giusta l'art. 27 cpv. 3 LAsi, il richiedente può impugnare soltanto
per violazione del principio dell'unità della famiglia la decisione
d'attribuzione dell'UFM, che attribuisce il richiedente al Cantone,
tenuto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e del richiedente.
6.2 Al diritto al rispetto della vita privata e familiare, consacrato
all'art. 8 CEDU e - nella stessa misura all'art. 13 Cost - possono
appellarsi principlamente i membri del nucleo familiare in senso
stretto, ovvero i coniugi nonché i genitori e i figli minorenni, i quali si
presuppone abbiano un legame familiare vissuto ed intatto
(v. Sentenza del Tribunale federale 2C_758/2007 consid. 5.1 del
10 marzo 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 del 25 luglio 2007,
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2A.421/2006 consid. 1.2 del 13 febbraio 2007, 2A.621/2006
consid. 4.1 del 3 gennaio 2007; Decisioni del Tribunale federale [DTF]
130 II 281 consid. 3.1 pag. 261, DTF 126 II 335 consid. 2a pag. 339 e
pag. 382 e segg., DTF 125 II 633 consid. 2e pag. 639, DTF 124 II 361
consid. 1b pag. 364 e relativi riferimenti; Decisione del Tribunale
amministrativo federale [DTAF] 2007/45 consid. 5.1-5-3). Secondo la
giurisprudenza di codesto Tribunale, in conformità a quanto ritenuto
dagli organi di Strasburgo, al di fuori di questo nucleo familiare
tradizionale, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU i
rapporti familiari o di parentela tra tutti quelli che potrebbero rivestire
un ruolo importante in seno alla famiglia, ad esempio tra nonni e
abiatici, zii e nipoti, tra fratelli nonché tra un genitore residente in
Svizzera e il figlio già maggiorenne. In questi rapporti familiari estesi,
l'appello al principio dell'unità della famiglia presuppone - oltre ad un
rapporto prossimo, vero e vissuto - un rapporto di dipendenza
particolare nei confronti della persona stabilita in Svizzera, per
esempio in ragione di un handicap (fisico o mentale) o di una malattia
grave per la quale sarebbe necessario un'assistenza permanente
(cfr. DTAF 2007/45 consid. 5.3; Sentenza del TAF D-1020/2007 del
10 novembre 2008 consid. 4.1.1; Sentenza del Tribunale federale
2A.316/2006 del 19 dicembre 2006 consid. 1.1.2, DTF 129 II 11
consid. 2 pag. 14, DTF 120 Ib 257 consid. 1.1.2).
6.3 Nella fattispecie, è d'uopo rilevare che, quand'anche il signor
D._______ fosse il padre biologico della ricorrente, il loro legame
familiare non sarebbe un legame prossimo, vero e vissuto,
conformemente alla giurisprudenza sopraevocata relativa all'art.
8 CEDU, indipendentemente dalla questione di sapere se l'insorgente
al momento della sua domanda d'asilo era minorenne o maggiorenne.
A tal proposito basti sottolineare - come tra l'altro rettamente
evidenziato dall'UFM - che la ricorrente non ha saputo dell'esistenza di
suo padre biologico sino al momento dell'espatrio, allorquando ciò le
sarebbe stato riferito dal passatore - informato a sua volta dalla zia
della ricorrente (cfr. verbale d'audizione del 3 agosto 2009 pagg. 5
e 9). Inoltre, arrivata in Svizzera, l'insorgente non ha saputo indicare
né con esattezza il nome dell'asserito padre (G._______ al posto di
D._______), né il suo indirizzo (cfr. verbale d'audizione del
3 agosto 2009 pag. 5), di cui tra l'altro non era a conoscenza
nemmeno la zia che - a dire della ricorrente - le avrebbe consigliato di
espatriare in Svizzera perché c'era suo padre, con il quale - in
aggiunta - l'insorgente ha dichiarato che la zia non aveva nessun
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contatto (cfr. ibidem pag. 9). Infine la ricorrente stessa ha affermato di
non essere certa della paternità del signor D._______ (cfr. verbale
d'audizione del 30 settembre 2009 pag. 1). In siffatte circostanze, non
si può che partire dal presupposto che vi sia un rapporto prossimo,
vero e vissuto tra la ricorrente e l'asserito padre.
6.4 Inoltre, quand'anche si considerasse che la ricorrente sia
maggiorenne, il TAF rileva che - oltre all'assenza di un rapporto
prossimo, vissuto e intatto tra la ricorrente e il padre - non vi è tra loro
alcun un rapporto di dipendenza particolare, come richiesto dalla
giurisprudenza evocata. Non risulta infatti che l'insogente sia affetta da
un handicap o da una malattia grave. D'altronde non vi sono indizi che
la ricorrente abbia bisogno di assistenza o sostegno da parte
dell'asserito padre - con cui ella non ha mai avuto una relazione
prossima, vissuta e intatta - né negli atti della vita quotidiana, né
tantomeno nella sua procedura d'asilo, visto che è rappresentata da
un mandatario.
6.5 In considerazione di quanto sopraesposto, può lasciata aperta e
indecisa la questione a sapere se il signor D._______ sia
effettivamente il padre della ricorrente. Infatti, in ognuna delle ipotesi,
tra la ricorrente e l'addotto padre non vi è ad ogni modo un rapporto
prossimo, vero e vissuto. Di conseguenza, l'accertamento dell'asserita
paternità tramite un'apposita perizia è irrilevante nella presente
procedura, ragion per cui la richiesta avanzata in tal senso
dall'insorgente deve essere respinta. D'altronde, si rileva che - in virtù
dell'art. 8 cpv. 1 lett. d LAsi - spetta alla parte di fornire o procurarsi
eventuali mezzi di prova.
7.
In conclusione a tutto quanto precede, ne discende che l'attribuzione
della ricorrente al Canton F._______ non lede in alcun modo il
principio dell'unità della famiglia ai sensi dell'art. 27 cpv. 3 LAsi.
8.
Di conseguenza, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9.
Nel contempo, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la
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domanda volta alla pronuncia di misure provvisionali presentata dalla
ricorrente con il suddetto gravame è divenuta senza oggetto.
10.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- Rappresentante della ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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