B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6523/2017
Sen t en z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Constance Leisinger, Walter Lang,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
patrocinato dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 19 ottobre 2017 / N (…).
D-6523/2017
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, è nato e cresciuto a
B._______, nella Zoba del Debub. Giunto in Svizzera nell’ambito di una
procedura di ricollocamento, egli ha presentato una domanda d’asilo il (…)
(cfr. audizione sulle generalità del 22 agosto 2017, atto A5, pag. 2 e segg.).
Sentito sui motivi alla base della stessa, il richiedente asilo ha dichiarato di
essere stato astretto ad integrare il servizio nazionale a seguito di una
retata svoltasi nel 2007, allorquando era ancora minorenne. Portato presso
il campo di addestramento di Wia, egli si sarebbe sottoposto ad una
formazione militare della durata di quattro mesi durante i quali avrebbe
anche sperimentato ingiustizie e privazioni. Dopo l’addestramento, egli
sarebbe stato assegnato alla componente militare e stanziato in vari luoghi
senza ch’egli riscontrasse miglioramenti sostanziali dal punto di vista delle
condizioni esistenziali. È in tale contesto che il richiedente asilo, nel 2008,
si sarebbe assentato senza giustificazione dopo la mancata concessione
di un congedo. L’abbandono della caserma si sarebbe tuttavia risolto con
il suo prelievo forzato al domicilio e con il reintegro in servizio al quale
avrebbero fatto seguito anche alcune punizioni. Sennonché, nel 2012
l’interessato si sarebbe deciso a disertare definitivamente la sua posizione
optando per l’espatrio illegale alla volta del Sudan (cfr. audizione sui motivi
d’asilo del 19 settembre 2017, atto A15, pag. 2 e seg.).
B.
Con decisione del 19 ottobre 2017, notificata al richiedente asilo il giorno
stesso (cfr. atto A24), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando
contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone
l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 20 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 21
novembre 2017), l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via
principale egli ha postulato il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la
concessione dell’asilo. In primo subordine ha chiesto la ritrasmissione degli
atti alla SEM per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento dello
statuto di rifugiato. In via ancor più subordinata di essere ammesso
provvisoriamente in Svizzera dopo la constatazione della presenza di
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ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Altresì ha presentato, secondo
il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, come esenzione dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
Contestualmente al proprio ricorso, l’insorgente, oltre agli allegati d’uso, ha
fatto pervenire al Tribunale due fotografie che lo ritraggono imbracciare un
fucile in abiti militari insieme ad altri uomini.
D.
Il 30 ottobre 2018 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza
giudiziaria ed ha trasmesso gravame e mezzi di prova alla SEM per
preavviso.
E.
Con osservazioni del 13 novembre 2018, l’autorità intimata ha presentato
la propria risposta all’allegato ricorsuale.
F.
Il 6 dicembre 2018, il ricorrente si espresso sulle considerazioni
dell’autorità di prima istanza.
G.
Lo scambio scritti si è concluso con la duplica della SEM del 21 dicembre
2018, trasmessa per conoscenza all’insorgente.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e
dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità
competente procede difatti spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate
o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF
121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime istanza ha considerato
integralmente inverosimile il racconto dell’interessato. A mente della SEM,
il richiedente asilo avrebbe reso asserzioni inconsistenti in merito alla sua
esperienza nel campo di addestramento di Wia ed alla vita militare dopo
l’incorporazione definitiva nell’esercito. A proposito di Wia egli si sarebbe
invero limitato ad affermare che la vita era molto difficile e che lui e i
commilitoni avrebbero subito maltrattamenti. Quo alla vita militare,
andrebbe invece osservato come nonostante le ripetute richieste, il
ricorrente avrebbe risposto in modo superficiale e sbrigativo rendendo nel
contempo anche dichiarazioni contrastanti a proposito delle attività che
sarebbe stato chiamato a svolgere. Allo stesso modo anche le indicazioni
sull’incorporazione e sulle punizioni subite dopo l’allontanamento del 2008
differirebbero avendo egli dapprima asserito di essere stato legato per 24
ore ed in seguito di aver dovuto scavare fosse e raccogliere l’immondizia.
Oltremodo, relativamente alla diserzione ed al successivo espatrio, le
allegazioni si sarebbero rivelate contradditorie, confuse, imprecise e
stereotipate. In primo luogo, la collocazione temporale degli eventi non
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risulterebbe coerente. Per di più, il ricorrente si sarebbe limitato a
dichiarare di essersi recato a Tesseney a piedi, aggirando i posti di blocco,
di aver proseguito con un mezzo sino a Gulig e di essersi in seguito
disperso tra i braccianti per raggiungere il confine.
3.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni della SEM. A suo dire,
il metro di giudizio adottato dall’autorità di prima istanza sarebbe stato
troppo rigoroso. In tal senso occorrerebbe tenere in considerazione il lungo
tempo decorso dall’espatrio e la sua limitata scolarizzazione. D’altro canto,
la sua esposizione dei fatti non risulterebbe a tal punto lacunosa da poter
essere ritenuta artificiosa. Egli dopo aver indicato le modalità del
reclutamento, avrebbe spiegato di essere stato condotto a Wia e
sintetizzato la sua esperienza militare ponendo l’accento sul senso di
ingiustizia che la caratterizzava. Il richiedente asilo avrebbe poi esposto
passo dopo passo quanto occorsogli, partendo dalla sua cattura e
riuscendo anche a descrivere le armi in dotazione ed i luoghi di
stanziamento. Allo stesso modo, il ricorrente ritiene che l’autorità di prima
istanza abbia a torto considerato contraddittorie le sue allegazioni. In primo
luogo, non vi sarebbe alcuna incongruenza tra le mansioni militari da lui
indicate nel corso della prima e della seconda audizione, avendo egli
parlato di lavori agricoli unicamente a seguito di una precisa domanda
dell’auditore. Del resto, le divergenze a proposito dell’incorporazione
militare potrebbero essere connesse ai cambiamenti che usualmente
seguono i trasferimenti di località nonché al lungo tempo trascorso dai fatti.
Lo stesso varrebbe per quanto concerne le punizioni conseguenti al suo
abbandono del campo del 2008, dal momento che in tale circostanza egli
avrebbe unicamente voluto riferire delle modalità di trasferimento. Ancora,
quo alla diserzione ed al successivo espatrio, l’insorgente sottolinea come
parte delle presunte contraddizioni sarebbero addebitabili ad un probabile
lapsus, peraltro chiarito nell’immediatezza. Quanto alle allegazioni sulla
presunta settimana trascorsa ad Asmara prima di lasciare il militare, il
ricorrente avrebbe inteso dire di essere stato dalla cugina una settimana
prima e non per una settimana. Altresì, nemmeno si potrebbe ritenere che
il racconto sul viaggio di espatrio sia stato descritto in maniera impersonale
e stereotipata. Infine, il rimprovero a proposito della mancata menzione, in
sede di audizione sui motivi d’asilo, della discussione con i superiori a
proposito del riconoscimento dei suoi diritti, si sovrapporrebbe con quanto
già contestatogli a proposito del lavoro nei campi. In definitiva, le
motivazioni addotte dalla SEM non sarebbero convincenti, ferme
considerate anche le fotografie prodotte in sede ricorsuale, le quali
ritrarrebbero il ricorrente nell’ambito del servizio.
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3.3 In sede di risposta, l’autorità intimata si è sostanzialmente riconfermata
nelle proprie posizioni. Le fotografie prodotte, ha proseguito la SEM,
sarebbero del resto prive di ogni riferimento temporale e geografico. Esse,
quand’anche possano lasciar intuire che il ricorrente abbia svolto per un
certo periodo un’attività di tipo militare, non dimostrerebbero ch’egli sia a
tutti gli effetti un disertore. Nulla permetterebbe infatti di escludere che
questi sia stato congedato durante o dopo l’addestramento, cosa che
spiegherebbe del resto la vaghezza e la contraddittorietà delle sue
allegazioni.
3.4 Nella propria replica, il ricorrente ha precisato il momento nel quale
sarebbero state scattate le fotografie prodotte allegando anche ulteriori
immagini estranee all’ambito militare. Le stesse parrebbero confermare la
sua versione dei fatti ed imporrebbero la necessità di appurare, in una
logica di preponderanza, se risulti verosimile ch’egli sia stato congedato o
se appaia invece più probabile e plausibile una sua diserzione.
3.5 Con duplica, la SEM ha sottolineato come le indicazioni temporali e
geografiche fornite di proprio pugno dall’insorgente siano prive di ogni
valore probatorio.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte
a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo
della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione
femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi,
chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la
sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità
la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono
inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo
poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in
modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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Pagina 7
4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è
oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le
autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10
pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante
il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr.
GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover
probabilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non
costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto
suo, l’espatrio illegale dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in
presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la
persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-
7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento]
consid. 5.1).
4.3 In una recente sentenza in ambito di ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento il Tribunale ha tra le altre cose rilevato che il
reclutamento per il servizio nazionale avviene in genere nel corso
dell’ultimo anno della scuola secondaria. Di norma, tutti gli studenti sono
tenuti ad assolvere il dodicesimo anno di scuola presso il campo di
addestramento di Sawa, laddove ricevono un basilare addestramento
militare, terminano la loro formazione scolastica e sostengono gli esami di
fine ciclo. I diplomati migliori hanno quindi la possibilità di accedere a degli
studi superiori, per poi essere assegnati al servizio nazionale civile. Gli
studenti con valutazioni più basse ricevono invece una formazione
professionale all’interno o all’esterno del campo di addestramento; in
seguito ed a seconda dei casi e delle valutazioni, sono incorporati nel
servizio nazionale civile o militare (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016
del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 12.2
e riferimenti citati). Nel corso degli anni, oltre a Sawa, sono stati diversi i
campi di addestramento attivi nel contesto del servizio nazionale eritreo.
Tra questi figura Wia, situato in una località a circa 30 chilometri da
Massawa. Secondo le fonti disponibili, il luogo sarebbe tristemente noto
per le condizioni di sussistenza difficili. Lo stesso sarebbe stato utilizzato
segnatamente per l’addestramento delle persone che per vari motivi non
sono riuscite ad integrare il servizio nazionale e per i giovani che hanno
lasciato la scuola prima del dodicesimo anno. Chiuso nel 2009 a seguito di
un epidemia di meningite, non è chiaro se il campo sia successivamente
stato riaperto (cfr. Landinfo, Report Eritrea: National Service, 20 maggio
2016, consultato il 17.01.2019 su content/uploads/2018/03/Eritrea-national-service.pdf >).
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Pagina 8
5.
5.1 Ora, visto quanto precede e conto tenuto delle fotografie prodotte il
Tribunale ritiene verosimile che il ricorrente si sia sottoposto ad un
addestramento militare nel contesto del servizio nazionale eritreo. Negli
stessi termini, nemmeno si può escludere ch’egli sia in seguito stato
assegnato alla componente militare e che abbia integrato per qualche
tempo l’esercito eritreo.
5.2 Ciò nonostante, le allegazioni dell’insorgente a proposito del suo
successivo vissuto nell’esercito non convincono il Tribunale. In primo
luogo, è innegabile che il richiedente asilo abbia rilasciato dichiarazioni
contraddittorie quanto alla sua incorporazione. In occasione dell’audizione
sulle generalità egli ha infatti asserito di essere dapprima stato assegnato
al terzo Kifle Serawit, secondo Brghed, primo Botoloni, primo Haili,
secondo Ganta e primo Mesree (cfr. atto A5, pag. 9) ed in seguito al
sedicesimo Kifle Serawit, terzo Brghed, terzo Botoloni, primo Haili,
secondo Ganta e primo Mesree (cfr. atto A5, pag. 9). Ciò non collima però
con quanto esposto nel corso della successiva audizione sui motivi,
laddove l’interessato ha indicato quale incameramento iniziale il
sedicesimo Kifle Serawit, terzo Brghed, terzo Botoloni, primo Haili e
secondo Mesree (cfr. atto A15, pag. 5). Su tali presupposti, la tesi ricorsuale
secondo cui tali divergenze siano da porre in relazione con i trasferimenti
di località nonché ed il lungo tempo trascorso dai fatti non convince il
Tribunale. Il ricorrente non ha infatti mai sollevato dubbi in proposito.
Inoltre, le due audizioni si sono svolte a meno di un mese di distanza l’una
dall’altra. Ma v’è di più. Le allegazioni del ricorrente a proposito della
punizione susseguente al suo abbandono del servizio avvenuto nel 2008
risultano in tal senso interlocutorie. Nel corso dell’audizione sulle
generalità, l’insorgente ha infatti asserito che conseguentemente a detta
circostanza egli sarebbe stato punito venendo legato per ventiquattro ore
(cfr. atto A5, pag. 10). Sentito approfonditamente il mese successivo, egli
risulta però aver cambiato completamente versione dei fatti, asserendo
questa volta che la sanzione sarebbe consistita nella sua assegnazione a
compiti ingrati quali il recupero dell’immondizia e lo scavo di fosse (cfr. atto
A15, pag. 8). Dipoi, non si può certo ricondurre detta incongruenza al fatto
di aver inizialmente descritto le sole modalità del prelievo ad opera delle
autorità, avendo il ricorrente, nell’ambito della prima audizione, escluso
espressamente l’esistenza di ulteriori punizioni oltre al fatto di essere
privato della libertà di movimento per ventiquattro ore (cfr. atto A5, pag. 10).
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Pagina 9
5.3 Oltremodo, quanto lascia particolarmente perplessi sono le asserzioni
dal richiedente asilo a proposito della sua diserzione. In occasione
dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha infatti affermato di aver fatto
visita ad una cugina ad Asmara una settimana prima di disertare. Nella
medesima occasione egli ha inoltre precisato di essere successivamente
rientrato all’accampamento e di esservi rimasto un’ulteriore settimana
prima di disertare (cfr. atto A5, pag. 9-10). Detta versione risulta però del
tutto inconciliabile con quanto addotto nel corso dell’audizione successiva.
In tale sede, l’insorgente ha infatti affermato di essersi intrattenuto per un
solo giorno ad Asmara prima di rientrare in caserma. Non di meno, egli ha
dichiarato di essere rimasto al campo militare solamente per due giorni
prima di abbandonarlo definitivamente (cfr. atto A15, pag. 10).
5.4 Su tali presupposti, quandanche si voglia partire dall’assunto che
l’insorgente abbia effettivamente integrato il servizio nazionale, il Tribunale
ritiene che restino dubbi importanti in merito al suo effettivo svolgimento ed
alle circostanze nelle quali lo stesso si sia concluso. Ora, non essendo
compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni a valore ipotetico a fronte
dell’inverosimiglianza delle allegazioni dell’interessato su questi aspetti,
nemmeno si può partire dall’assunto che l’insorgente abbia disertato
durante il servizio attivo.
5.5 Da ultimo, quo all’asserito espatrio illegale, il Tribunale ha avuto modo
di pronunciarsi in una recente sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30
gennaio 2017). In tale decisione, dopo approfondita analisi delle attuali
informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), il Tribunale ha
esaminato la questione della rilevanza in materia d’asilo dell’espatrio
illegale dall’Eritrea e stabilito che quest’ultimo, da solo, non è sufficiente
per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle
persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Dall’analisi è infatti risultato che
molte persone che sono espatriate illegalmente dall’Eritrea hanno potuto
farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata.
Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che
i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e
per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della
legge sull’asilo e ciò unicamente a causa dell’espatrio illegale. Un rischio
accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in
presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la
persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).
Ora, fermo considerato che nel caso in disamina il ricorrente non rientra in
suddetta categoria di persone, v’è luogo di concludere ch’egli non abbia a
temere trattamenti configuranti un persecuzione ai sensi dei disposti citati
D-6523/2017
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in caso di ritorno in patria. Negli stessi termini, ci si può esimere di
analizzare la verosimiglianza delle sue allegazioni al riguardo.
6.
Nel complesso è dunque a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto lo
statuto di rifugiato ed ha negato l’asilo all’interessato.
7.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche circa la pronuncia dell’allontanamento, la decisione
impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la
valutazione degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso
apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di
rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile
l’esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo
riferimento).
9.
9.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento
ammissibile, esigibile e possibile.
9.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire
l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inammissibile e non
ragionevolmente esigibile. In caso di rinvio, l’insorgente rischierebbe infatti
D-6523/2017
Pagina 11
di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi
dell’art. 3 CEDU ed esposto ad un servizio nazionale in contrasto con il
divieto di schiavitù e lavori forzati previsto all’art. 4 CEDU. Secondo un
rapporto pubblicato il 5 giugno 2016 dalla Commissione per i diritti umani
delle Nazioni Unite, gli eritrei lascerebbero il paese d’origine non tanto per
ragioni economiche quanto più a causa di tali violazioni. Vi sarebbero
inoltre evidenze quanto al fatto che, fatte salve alcune eccezioni, le
persone rimpatriate coattamente in Eritrea sarebbero sistematicamente
fermate, detenute e soggette a trattamenti crudeli e tortura. Non di meno,
anche coloro che rientrano volontariamente potrebbero a loro volta venir
esposti ad arresti arbitrari, segnatamente se percepiti come oppositori.
Inoltre, i membri della diaspora riceverebbero il passaporto solo previo
pagamento di una tassa pari al 2 per cento dei loro redditi, prezzo
sproporzionato per dei documenti d’identità. Pertanto, considerata in
specie la partenza non autorizzata dall’Eritrea, non si potrebbe affatto
escludere che il ricorrente venga punito e detenuto a causa del rifiuto di
servire, anzi, una siffatta conseguenza apparrebbe assai probabile. Ora,
viste le condizioni di detenzione e la natura delle possibili sanzioni, così
come la loro arbitrarietà e la carenza di controlli di legalità, un rinvio del
ricorrente sarebbe illecito in quanto contrario all’art. 3 CEDU. Del resto, il
suo allontanamento nemmeno sarebbe conforme all’art. 4 CEDU. Tale
disposto si configurerebbe invero come lex specialis rispetto all’art. 3
CEDU con la conseguenza che, di regola, la sua violazione implicherebbe
anche una inosservanza dell’art. 3 CEDU. Pur non essendovi una
giurisprudenza consolidata sulle condizioni alle quali il servizio militare
assume connotazioni tali da implicare una violazione dell’art. 4 CEDU, si
potrebbe partire dal presupposto che l’esplicita eccezione prevista alla
lettera b del capoverso 3 di tale norma non avrebbe valore assoluto. Per
l’appunto, laddove la semplice denominazione o configurazione nominale
fosse sufficiente ad escludere una violazione dell’art. 4 CEDU, qualsiasi
Stato potrebbe aggirare il divieto di lavori forzati e di schiavitù invocando
l’incorporazione militare quale ragione giustificante. Su tali presupposti,
prosegue il ricorrente, occorrerebbe verificare, caso per caso, se l’obbligo
statale, per sua natura e caratteristiche, appaia proporzionale a degli
obiettivi ragionevoli e legittimi di uno Stato di diritto, tenendo conto delle
circostanze e delle contingenze del momento. Nell’interpretazione della
Corte europea, tre sarebbero gli elementi costitutivi determinanti:
l’imposizione di un lavoro contro la volontà della persona; la minaccia di
una sanzione nel caso di inadempimento ed il peso sproporzionato
dell’attività richiesta. II servizio nazionale in Eritrea presenterebbe,
notoriamente, tutta una serie di caratteristiche peculiari: una durata
indeterminata, l’imposizione di una varietà di prestazioni lavorative presso
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Pagina 12
enti e servizi statalizzati che altrimenti farebbero capo a forza lavoro
professionale e adeguatamente remunerata nonché la possibilità di
modificare a propria discrezione l’assegnazione della persona
assoggettata sia a mansioni militari che civili. Dopo aver citato l’art. 2 della
Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio del 1930, il ricorrente
rammenta che la Commissione per l’applicazione di tale testo sarebbe già
arrivata alla conclusione che il servizio nazionale, nella sua attuale
configurazione, violi suddetto divieto. Infatti, il servizio nazionale,
prevedendo imposizioni di natura non solo militare ma anche civile, non
rientrerebbe nelle esclusioni di cui alla lettera a dell’art. 2 cpv. 2 della
Convenzione sul lavoro forzato od obbligatorio del 1930. Da parte sua, il
governo eritreo non avrebbe nemmeno negato che lo stesso costituisca di
fatto una forma di lavoro forzato, limitandosi invece ad obbiettare che esso
sarebbe un’eccezione ammessa dalla Convenzione, circostanza invece
non riconosciuta dalla Commissione. Del resto, la natura e gli obiettivi del
servizio nazionale eritreo sarebbero definiti in modo inequivoco dal Decreto
istitutivo del servizio nazionale, il quale, all’art. 5, non si limiterebbe a
indicare obiettivi di difesa militare, ma elencherebbe anche finalità
ideologiche, identitarie ed economiche (spaziando dalla preservazione
della memoria dei martiri all’amore del lavoro e alla disciplina, per poi citare
“ricostruzione”, “rafforzamento del benessere” ma anche “forma fisica”). II
servizio nazionale, inoltre, mirerebbe a “forgiare l’unione nazionale
eliminando i sentimenti sub-nazionali”. Esso inciderebbe pertanto su ogni
aspetto della vita civile e sarebbe impregnato da questioni ideologiche. Dal
2002 questo sistema sarebbe inoltre stato istituzionalizzato, assumendo
connotati di durata indeterminata. II mancato adempimento degli obblighi
di leva implicherebbe l’irrogazione di sanzioni, la cui mancanza di
proporzionalità era già stata lungamente riconosciuta dalla giurisprudenza
di questo Tribunale. Infatti, le possibilità di evitare o in qualche modo
eludere tali sanzioni risulterebbero estremamente problematiche. Il
versamento della tassa del 2% equivarrebbe ad un mezzo di controllo sugli
esuli, già condannato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La
firma della lettera di pentimento sarebbe poi essenzialmente un
riconoscimento di colpa, addirittura di un delitto, ovvero un atto col quale
l’esule si rimetterebbe alla clemenza del regime senza ricevere garanzie
circa l’effettiva protezione da sanzioni. Il rimpatriato rischierebbe dunque di
ritrovarsi costretto ad assumere un contegno implicante un’eccezionale
limitazione della libertà di vita e di espressione. Per di più, le informazioni
contrarie non parrebbero fondarsi su fonti valide, essendo riferibili,
direttamente o indirettamente, alle autorità eritree. Infine, neppure vi
sarebbero basi legali prefiguranti una qualche forma di amnistia, sicché
rimarrebbero applicabili le note disposizioni di legge che nella tradizionale
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interpretazione delle autorità eritree implicherebbero l’esposizione a
detenzioni di lunga durata in condizioni di estrema criticità. D’altronde, il
contesto eritreo rimarrebbe quello di uno Stato totalitario ed implicherebbe
una vasta serie di problematiche sotto l’aspetto delle libertà fondamentali.
Su tali presupposti, iI servizio nazionale si porrebbe in insanabile contrasto
con l’art. 4 CEDU e sarebbe quindi lesivo di diritti fondamentali di chi vi è
esposto. Da ultimo, conclude l’interessato, in caso in esame non si
apparenterebbe nemmeno con la casistica affrontata nella sentenza del
tribunale D-2311/2016 del 28 agosto 2017. Egli, oggi ventisettenne, non
avrebbe infatti mai effettuato il servizio militare, apparrebbe in buona salute
e non rientrerebbe dunque in una delle categorie di persone a basso rischio
di arruolamento. Viste anche le risultanze del recente rapporto dell’OSAR
in relazione alla situazione in Eritrea, denominato “Eritrea: service
national”, un suo rinvio nel paese d’origine lo esporrebbe con alta
probabilità a una tale evenienza.
9.3 In sede di risposta, l’autorità di prima istanza si è sostanzialmente
riconfermata nella propria posizione. A mente della SEM dagli atti non
emergerebbero indizi concreti che lascino presupporre il rischio di essere
esposto a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in caso di rientro in patria. Lo
stesso varrebbe per quanto concerne il divieto di schiavitù e lavori forzati,
dal momento che la sola eventualità che un rischio futuro si realizzi non
soddisferebbe le esigenze per l’applicazione dell’art. 4 CEDU. In specie,
vista l’inverosimiglianza delle allegazioni dell’insorgente, non vi sarebbe
modo di constatare un rischio reale e immediato di incorporazione.
10.
10.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in
particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero
possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza
deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10;
GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
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10.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscito a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali
pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non
trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Eritrea è dunque
ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
10.3 Quo alla compatibilità con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i
rischi di reclutamento delle persone allontanate nell’ambito del servizio
nazionale eritreo occorre fare riferimento alla sentenza di riferimento del
Tribunale del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. Secondo questa
giurisprudenza coordinata il servizio nazionale eritreo non rientra nella
definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1 CEDU (cfr. E-
5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Quo alla questione di sapere
se tale circostanza potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato
ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 CEDU, è anzitutto stato escluso che il servizio
nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera, oltre
alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere considerato
quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determinare come,
in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante violazione dell’art.
4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa sola sufficiente
a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribunale, non si può
infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere sistematico, di
modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi esposta. Sui
medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esistenza di un grave
rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU
derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 ed in
particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire dall’assunto che
l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente incompatibile con i
disposti citati.
L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto ammissibile.
11.
11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di
rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
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situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
11.3 Nella sentenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017 (pubblicata come
ref.), il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso l’Eritrea.
Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un
documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e
di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel
campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è
attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio
nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid.
6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione
in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione
dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della
singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà
infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia
esistenziale (cfr. sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
11.4 Orbene, nel caso specifico il ricorrente è giovane e gode di buona
salute. Egli dispone di una formazione scolastica di base, di esperienza in
campo agricolo e vanta la presenza di una rete socio-famigliare nel paese
d’origine; rete socio-famigliare alla quale potrà far capo in caso di bisogno.
Il rientro dell’interessato in Eritrea è pertanto da considerarsi
ragionevolmente esigibile.
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Pagina 16
12.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in
relazione all’art. 44 LAsi).
Per prassi costante spetta all’insorgente richiedere alla competente
rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
13.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la
domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 30 ottobre
2018, non sono riscosse spese.
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: