Corte IV
D-6527/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Regula Schenker Senn;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias,
C._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisio-
ne dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6527/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il (...) in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato
sottoposto in data 3 agosto 2010 ed il relativo rapporto;
i verbali d'audizione dell'11 agosto 2010 – durante il quale è stato
concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito al risultato
dell'esame osseo e al giudizio secondo cui esso è maggiorenne –
rispettivamente del 19 agosto 2010;
la decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010, notificata al richiedente il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 13 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 14 settembre 2010);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 14 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
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che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni -
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato il (...) a
D._______, ove avrebbe vissuto prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audi-
zione dell'11 agosto 2010, pag. 1);
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine, su decisione
della madre, poiché questi avrebbero ricevuto minacce a causa
dell'attività quale terrorista del padre del ricorrente (cfr. verbale
d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 5);
che l'insorgente sarebbe fuggito all'inizio del mese di (...) partendo in
nave da E._______, sbarcando in un paese di cui ignorerebbe il nome
e continuando poi in auto da tale luogo sino a F._______ (cfr. verbale
d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 7); che egli, su consiglio di arabi
incontrati in loco, avrebbe preso un treno diretto a G._______, ma sa-
rebbe stato fermato dalla polizia durante tale viaggio e riportato a
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H._______ (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 7); che
l'interessato ha altresì confermato di aver viaggiato con un passatore –
che sarebbe stato pagato dalla madre al fine di accompagnare il figlio
dall'Algeria sino in Svizzera – e di essere entrato in Svizzera il (...), in
auto e senza documenti (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010,
pag. 8);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha preliminarmente r itenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti
sancito dall'art. 8 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua allegata minore età, non avendo presentato alcuna
prova o documento d'identità valido a sostegno della stessa, nonché
avendo fornito dichiarazioni lacunose e/o contraddittorie; che, di
conseguenza, l'interessato sarebbe stato considerato maggiorenne e
l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una persona di fiducia;
che l'UFM ha inoltre considerato, da un lato, che il richiedente non ha
consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documen-
to d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 (recte: 1a) lett. b e
c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha rite -
nuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è rea-
lizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allon -
tanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento medesimo siccome lecita, ragionevolmente esigibile e pos-
sibile;
che nel ricorso, l'insorgente ha innanzitutto ribadito di essere nato nel
(...) e che le motivazioni dell'UFM riguardo al fatto di considerarlo mag-
giorenne sarebbero soggettive, arbitrarie ed infondate; che, per ciò che
concerne la mancata consegna dei documenti d'identità, egli ritiene di
aver fornito motivi scusabili che spiegano le ragioni che non gli hanno
permesso di consegnare i documenti richiesti e che, nel suo caso, vi
sarebbe quantomeno la necessità di ulteriori chiarimenti; che, per di
più, gli elementi a favore della verosimiglianza delle sue allegazioni
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prevarrebbero su quelli contrari; che, infine, egli chiede che sia pure
verificato il carattere dell'esigibilità dell'allontanamento;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autori -
tà inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda e,
qualora non gli venisse accordato l'asilo, la concessione dell'ammissio-
ne provvisoria; che egli ha, altresì, presentato domanda d'esenzione
dal versamento anticipato delle spese processuali;
che, di principio, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne che non è accompagnato, viene nominata una persona di
fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al
massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al
raggiungimento della maggiore età;
che ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minor
età; che, pertanto, è legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudi -
ziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui moti -
vi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata
minorità di un richiedente l'asilo allorquando vi sono dei dubbi riguardo
all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30 consid. 6.4.1.
segg.);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni su -
scettibili di rendere altrimenti plausibile la sua minore età;
che segnatamente, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, egli
non è stato in grado di comprovarla con documenti d'identità;
che, infatti, non ha consegnato nessun documento d'identità, o
qualsivoglia altro documento atto a provare l'età asserita;
che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe
dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità e/o
del certificato di nascita (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010,
pagg. 3 seg. e 7);
che, per di più, egli è stato alquanto vago ed ha reso dichiarazioni inat -
tendibili circa la sua biografia; che, infatti, l'insorgente non è stato in
grado di fornire indicazioni precise in merito ai suoi genitori o altri pa -
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renti in patria; che, ad esempio, egli non ha saputo indicare la data di
nascita dei suoi genitori o quanti anni avevano al momento della sua
nascita (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 6); che, pur
ammettendo che l'insorgente non ricordi l'età del padre, dato l'abban-
dono prematuro di moglie e figlio da parte dello stesso, risulta per con-
tro alquanto sorprendente che l'insorgente non si ricordi per lo meno
l'età esatta di nascita della madre, persona di riferimento con la quale
egli avrebbe vissuto e che avrebbe sempre preso le decisioni impor -
tanti della sua vita, come quella – a suo stesso dire – di farlo espatria-
re (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 6); che sempre
per quel che riguarda sua madre, egli ha semplicemente dichiarato di
credere che la madre abbia 48 anni (cfr. verbale d'audizione
dell'11 agosto 2010, pag. 6); che anche riguardo ai suoi vari sposta-
menti e traslochi dovuti alle minacce subite dalla madre, egli non ha
fornito alcun dettaglio di date (cfr. verbale d'audizione dell'11 ago-
sto 2010, pag. 6); che, alla luce di tali dichiarazioni lacunose – su punti
essenziali del ricorrente e dei suoi genitori – risulta assolutamente im-
possibile credere che l'unica data, di cui conosce giorno e mese, è
proprio la sua data di nascita e che, pertanto, quest'ultima sia verosi -
mile;
che, in considerazione di quanto suesposto, l'insorgente non è stato in
grado di rendere verosimile e provare l'asserita minorità;
che, in siffatte condizioni, l'esame osseo a cui è stato sottoposto il
ricorrente, e le risultanze dello stesso, sono superflue ed irrilevanti
nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese
inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor
età;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e dei risultati dell'audizione som-
maria dell'11 agosto 2010, l'UFM ha giustamente considerato il ricor-
rente come maggiorenne e non ha nominato una persona di fiducia
che lo accompagnasse nella procedura d'asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri -
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
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scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (cfr. DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese e
mezzo dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun
documento che adempia i citati criteri;
che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non avere
mai posseduto e richiesto né un passaporto, né una carta d'identità,
adducendo che nel suo Paese bisognava essere maggiorenni per otte-
nere la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010,
pagg. 3 seg.); che, per di più, alla domanda su cosa avrebbe fatto per
procurarsi un documento d'identità dopo aver firmato il formulario di ri -
chiesta di detto documento, egli ha semplicemente risposto di non po-
ter fare nulla e questo malgrado il fatto che egli abbia ancora in Algeria
diversi parenti, sostenendo di non avere alcun numero di telefono (cfr.
verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pagg. 3 seg. e verbale d'audi-
zione del 19 agosto 2010, pag. 2);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, l'insorgente ha unica-
mente dichiarato di essere partito in nave da E._______ e di essere
sbarcato in una città a lui ignota, proseguendo in seguito in auto sino a
F._______, non riuscendo ad indicare alcun altro nome di località da
cui sarebbe transitato e/o dei dettagli circa la nave sulla quale avrebbe
viaggiato (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pagg. 7 seg.);
che alle domande di precisazioni sul suo viaggio, il ricorrente si è limi-
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tato a rispondere che il passatore si sarebbe occupato di tutto (cfr. ver -
bale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 8);
che, infine, egli non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezza-
mento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il mancato possesso dei documenti d'identità,
come pure quelle in relazione all'asserita minorità, codesto Tribunale
ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi do-
cumenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria, nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento
o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare
dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'i -
nattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa
di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata
protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, con-
sid. 5.6.4 e 5.6.5);
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente che sua madre avrebbe
deciso di farlo espatriare poiché essi erano minacciati da persone
vittime di atti terroristici del padre del ricorrente;
che egli non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della
domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, basti rilevare in primis che il richiedente ha confermato di non
aver mai avuto personalmente e direttamente alcun problema con le
autorità statali o con terze persone in patria, ma che degli individui
avrebbero minacciato la di lui madre e di conseguenza anche la sua
incolumità (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 5 e ver-
bale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 6 seg.); che, inoltre e a ti-
tolo d'esempio, per quanto riguarda dette minacce, l'insorgente è stato
piuttosto generico e non è riuscito a fornire alcun dettaglio né sui pe-
riodi precisi né sui contenuti esatti delle stesse (cfr. verbale d'audizio-
ne dell'11 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione del 19 ago-
sto 2010, pagg. 6 segg.); che pure circa il gruppo terroristico di cui il
padre farebbe o avrebbe fatto parte e/o i vari spostamenti e traslochi
che l'insorgente medesimo e sua madre avrebbero fatto a seguito del-
le minacce subite, egli non ha saputo fornire alcun dettaglio (verbale
d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 5 segg.); che, infine, confrontato
alle lacune del suo racconto, il ricorrente non ha fatto altro che giustifi -
care questa assenza di conoscenze e precisazioni celandosi dietro la
sua minor età (cfr. verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pagg. 7
segg.);
che, di conseguenza, alla luce delle dichiarazioni lacunose del
ricorrente quanto ai fatti e in considerazione di tutti gli altri elementi
illogici e vaghi, sopramenzionati, che toccano i punti essenziali del
racconto del ricorrente, v'è ragion di concludere alla manifesta
inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti;
che, infine, l'attitudine poco collaborativa dell'interessato durante le
audizioni, caratterizzata in particolare da risate o sbadigli e le risposte
brevi alle domande poste in occasione della seconda audizione, si
rivela pure sintomatica nel caso concreto (cfr. verbale d'audizione del
19 agosto 2010, pagg 7 segg.);
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che, in tale contesto ed a titolo abbondanziale, non v'è motivo di rite -
nere che il ricorrente non possa ottenere dalle autorità in Algeria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione statale contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, o non pos-
sa disporre in patria di un'alternativa di rifugio in un'altra regione;
che, pertanto, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti
come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di
ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmen-
te esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da guer -
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quo alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una formazione scolastica di base, come pure una minima
esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione dell'11 agosto 2010,
pag. 2 e verbale d'audizione del 19 agosto 2010, pag. 3); che, inoltre,
stando a quanto riferito, il ricorrente dispone pure di una rete sociale in
patria, ove vivrebbero almeno la madre e delle zie (cfr. verbale
d'audizione dell'11 agosto 2010, pag. 3);
che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24); che, peraltro, da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti,
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il questo Tribunale statuito nel merito del ricorso, la
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle
presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento )
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax;
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricor -
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati -
vo federale)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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