Corte IV
D-6528/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 1 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Bruno Huber;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6528/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 16 agosto 2010 in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 24 agosto 2010 e del 9 settembre 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 9 settembre 2010, notificata al
richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 13 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 14 settembre 2010);
copia dell'incarto dell'UFM pervenuta al Tribunale amministrativo
federale in data 14 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino algerino, originario di
B._______, con ultima residenza presso i suoi zii materni a C._______
(cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 1);
che egli sarebbe espatriato il mese di febbraio 2010 per il timore delle
minacce ricevute da parte delle persone che l'insorgente medesimo
avrebbe aggredito dopo che questi ultimi avrebbero derubato la di lui
madre (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pagg. 4 e seg.);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'a-
silo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al -
l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile
e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato in
sede di prima istanza, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che
spiegano le ragioni per la mancata consegna dei documenti richiesti;
che, egli ha altresì reiterato la veridicità delle sue dichiarazioni
riguardo ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dall'Algeria e che,
ad ogni modo, gli elementi a favore della verosimiglianza
prevarrebbero su quelli contrari;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria-
mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento dell'anticipo delle spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
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colari formalità amministrative (Decisioni del Tribunale amministrativo
federale [DTAF] 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'atte-
stato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver
posseduto una carta d'identità ma di averla lasciata in patria, poiché
ha viaggiato illegalmente; che, le dichiarazioni del ricorrente circa cosa
avrebbe fatto per procurarsi detto documento, oltre che ad essere
poco credibili, sono contraddittorie; che, infatti, in sede di prima
audizione, egli ha dichiarato, in un primo tempo, di non aver fatto nulla
per procurarsi dei documenti di identità o un titolo di viaggio valido
dopo aver firmato il formulario relativo all'incombenza di presentarli
entro 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo; che, per contro e
soltanto in un secondo tempo, egli ha risposto che ha cercato diverse
volte di chiamare la madre e uno dei suoi zii materni, ma senza esito
positivo (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 4); che, in
occasione della seconda audizione, egli ha invece asserito di non aver
fatto nulla per recuperare la sua carta d'identità poiché non avrebbe
nessun contatto; che, confrontato alle sue dichiarazioni durante la
prima audizione, egli ha risposto di non sapere dove si fosse recata la
madre e che, a casa sua, esisteva solo un telefono mobile, che egli
avrebbe provato a chiamarla diverse volte allorquando si trovava
ancora in Algeria, ma che detto numero non era più in servizio
(cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 2); che anche alla
domanda sul fatto che avrebbe potuto far intervenire un amico o un
conoscente per farsi aiutare ad ottenere la carta d'identità lasciata in
patria, il ricorrente è stato assai generico, replicando puramente e
semplicemente di averci provato ma di non esserci riuscito (cfr. verbale
d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 3); che, oltre a ciò, anche le
dichiarazioni circa gli zii ancora presenti nel suo Paese sono state
alquanto vaghe (cfr. verbale d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 3);
che, nel gravame, l'insorgente non ha fatto altro che ribadire, rinviando
a quanto da lui spiegato in sede d'audizione, che avrebbe tentato di
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contattare la madre e gli zii ma che ogni tentativo sarebbe risultato
vano (cfr. ricorso, pag. 2);
che, inoltre, per quanto il racconto in merito al viaggio di espatrio
possa apparire a prima vista privo di contraddizioni, il ricorrente è
stato comunque piuttosto generico al riguardo, non riuscendo ad
esempio ad indicare il nome della città in Libia da dove sarebbe partito
in barca e neppure a designare con certezza la città di sbarco o altri
nomi di località da dove sarebbe poi transitato in seguito; che, inoltre,
egli non è riuscito a citare il mese in cui sarebbe arrivato in Italia dopo
essere fuggito dall'Algeria (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010,
pag. 6);
che egli ha altresì dichiarato di non avere subito né controlli durante il
suo viaggio d'espatrio né durante i quattro mesi durante i quali
sarebbe rimasto in Italia (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010,
pag. 6);
che, il ricorrente non è stato in grado di fornire dettagli e spiegazioni
che possano donare credibilità al proprio racconto che risulta pertanto
alquanto vago ed impreciso;
che giova peraltro sottolineare che varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri -
sulta a tutt'oggi, per lo meno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché e specialmente l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità,
codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame
dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Algeria a causa delle minacce ed angherie subite da parte delle
persone che avrebbero rapinato la di lui madre;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autori-
tà inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua
domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza e neppure
rilevanti nel quadro di eventuali motivi d'asilo relativi alle circostanze di
vita del ricorrente in Algeria;
che basti innanzitutto rilevare che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero costretto a lasciare
il suo Paese; che, in particolare, egli non è riuscito a fornire dettagli in
merito alle persone che l'avrebbero minacciato – o meglio avrebbe
soltanto menzionato il nome di uno di essi – e che lui stesso avrebbe
aggredito dopo il furto messo in atto da detti individui per
impossessarsi dei soldi che il ricorrente aveva dato alla madre (cfr.
verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 5 e verbale d'audizione
del 9 settembre 2010, pagg. 4 segg.); che neppure circa ad altre
persone che avrebbero già cominciato ad importunarlo in passato – a
causa del fatto ch'egli aveva trovato in breve tempo lavoro dopo l'arrivo
a C._______ – egli non ha dato alcuna precisazione (cfr. verbale
d'audizione del 9 settembre 2010, pag. 4); che, per di più, risulta
alquanto insolito che l'insorgente non abbia saputo nemmeno allegare
ulteriori informazioni per quanto attiene alla rapina denunciata dalla
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madre e neppure alla procedura penale che, a suo dire, sarebbe stata
aperta contro di lui a seguito delle violenze subite dagli autori della
rapina (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010, pag. 5 e verbale
d'audizione del 9 settembre 2010, pagg. 5 e 8);
che rettamente quindi, i motivi d'asilo evocati sono stati dall'autorità in-
feriore ritenuti come inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, tanto meno, a mente di questo Tribunale, le allegazioni prodotte
sarebbero state di un'intensità tale da essere considerate decisive in
materia d'asilo né che si evincono elementi da cui dedurre che al
ricorrente sarebbe stata preclusa un'appropriata protezione contro le
persecuzioni statali (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006
n. 18); che, il ricorrente stesso ha affermato di non aver denunciato le
minacce subite all'autorità del suo Paese (cfr. verbale d'audizione del
24 agosto 2010, pag. 5 );
che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesi-
mo;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complemen-
tari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'ese-
cuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'am-
missibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane,
possiede una formazione professionale quale elettricista ed ha un'e-
sperienza in tal campo di diversi anni in patria, come pure di venditore
al mercato di C._______ (cfr. verbale d'audizione del 24 agosto 2010,
pagg. 2 e 4); che, inoltre, stando a quanto riferito, il ricorrente dispone
di una rete famigliare nel suo Paese, dove vivono, perlomeno, la ma-
dre ed uno, se non addirittura due, zii materni (cfr. verbale d'audizione
del 24 agosto 2010, pag. 3);
che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da
un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori -
tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del
ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorren-
te. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite D._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, D._______ (via fax, per l'incarto N [...] con preghiera di notifi-
care al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale
amministrativo federale)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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