Corte IV
D-6530/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice
Jenny de Coulon Scuntaro;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6530/2010
Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo
ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 20 agosto 2010 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 settembre 2010 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM dell'8 settembre 2010, notificata
oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data
14 settembre 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
Pagina 2
D-6530/2010
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA
nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha
dichiarato di essere cittadino nigeriano, di etnia (...) e di aver avuto
ultimo domicilio a B._______,
che egli ha affermato di essere espatriato dopo che suo padre, il quale
avrebbe scoperto la sua relazione con un uomo, l'avrebbe rinnegato e
minacciato di morte,
che l'interessato ha dichiarato di essere espatriato in aereo da
C._______ fino ad una località sconosciuta e di essere arrivato in
Svizzera con un treno,
che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione dell'8 settembre 2010, l'UFM ha considerato, da
un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti
in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le
48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle
eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di
specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento per una situazione di oggettiva impossibilità; che,
Pagina 3
D-6530/2010
segnatamente, il suo passaporto gli sarebbe stato ritirato dal suo
passatore e la sua carta d'identità sarebbe rimasta a casa; che,
malgrado abbia cercato di contattare un amico per farsi inviare la carta
d'identità, non vi sarebbe riuscito; che, inoltre, l'UFM avrebbe
erroneamente considerato non necessari ulteriori chiarimenti, in
quanto egli ritiene di aver esposto in modo dettagliato, sostanziato e
coerente i suoi motivi d'asilo e che vi sarebbe dunque la necessità di
entrare nel merito, come, peraltro, rilevato dal rappresentante delle
opere d'assistenza (ROA) sul foglio allegato al verbale dell'audizione
federale,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che
sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato
o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di
condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
Pagina 4
D-6530/2010
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente afferma di essere espatriato in aereo, partendo da
C._______ e atterrando, di notte, in una località sconosciuta
(cfr. verbale 1, pag. 6); che sarebbe poi arrivato in Svizzera in treno,
senza saper indicare né il luogo di partenza, né il luogo di arrivo
(cfr. ibidem) e che ignora con quale compagnia aerea avrebbe
viaggiato (cfr. ibidem),
che non è credibile che il ricorrente non sappia indicare né la
compagnia aerea con la quale avrebbe viaggiato, né dove il suo aereo
sarebbe atterrato, né da dove sarebbe partito il suo treno a
destinazione della Svizzera, né il luogo in cui sarebbe arrivato; che,
viste le risposte vaghe, non circostanziate e stereotipate, vi è motivo di
credere che il ricorrente dissimuli le circostanze del viaggio,
sconfinando nella violazione dell'obbligo di collaborare, e pertanto, di
ritenere inverosimile il suo racconto in merito al viaggio,
che, inoltre, in relazione al possesso di documenti di identità, il
ricorrente ha affermato di essere stato in possesso di un passaporto
munito di visto (cfr. verbale 1, pag. 6), che, tuttavia, gli sarebbe stato
ritirato dal passatore (cfr. verbale 1, pag. 4); che le affermazioni circa il
possesso di documenti sono inverosimili, giacché, se il passatore
l'avesse accompagnato solo fino al treno per la Svizzera, e quindi al
più tardi in quel momento gli avesse ritirato il passaporto, egli non
avrebbe potuto entrare legalmente nel nostro Paese, munito di un
visto, come dichiarato dall'insorgente medesimo (cfr. verbale 1,
pag. 6),
che il ricorrente ha affermato di aver chiamato D._______ in Patria per
farsi spedire la carta d'identità, ma di non essere riuscito a contattarlo
(cfr. verbale 2, pag. 2, D4); che, inoltre, egli avrebbe cercato di
contattare detto amico una volta soltanto, "appena dopo la prima
audizione" (cfr. verbale 2, pag. 2, D5) e, pertanto, non risulta che egli
abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un
esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un
indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola,
chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a
dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di
complementari,
Pagina 5
D-6530/2010
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo
Paese, perché suo padre, il quale avrebbe scoperto il suo rapporto
con un altro uomo, avrebbe minacciato di ucciderlo nel caso tornasse
nel suo villaggio di E._______ (cfr. verbale 2, pag. 4, D27),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
Pagina 6
D-6530/2010
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente si è contraddetto su un punto centrale
del suo racconto, ovvero sulle circostanze dei rapporti sessuali con il
suo amico D._______, in quanto nell'audizione sommaria ha affermato
che, dopo il primo episodio del giugno 2009, sarebbe stato "violentato
ripetutamente" e che "lui metteva la polverina nella bevanda"
(cfr. verbale 1, pag. 5), allorché nell'audizione federale ha dichiarato
che da quel giorno in poi avrebbe acconsentito alle sue "avances" e
fatto regolarmente sesso (cfr. verbale 2, pag. 3, D11),
che, pertanto, le allegazioni riguardanti i precitati rapporti sessuali
sono considerate inverosimili,
che, nella misura in cui le allegazioni circa i rapporti sessuali sono
inverosimili, non può essere nemmeno verosimile che suo padre abbia
voluto denunciare il ricorrente per i citati fatti come pure che
quest'ultimo rischi una condanna in seguito a tali eventi,
che, in aggiunta, per quanto riguarda gli scontri tra Haussa e Cristiani
e l'asserito incendio del suo (...) avvenuto nel (...), non v'è un legame
di causalità temporale tra detto episodio e l'espatrio; che, peraltro, il
ricorrente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi con le autorità
del suo Paese, né di svolgere attività politiche o religiose; che,
pertanto, tali motivi sono irrilevanti in materia d'asilo,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato in parte
inverosimili ed in parte irrilevanti, con riferimento al-
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8
pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.),
Pagina 7
D-6530/2010
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, in Nigeria, non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale,
Pagina 8
D-6530/2010
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
vanta un'esperienza professionale quale (...), avendo posseduto un
(...) (cfr. verbale 1, pag. 5) e dispone in Patria di una rete familiare e
sociale, ritenuto segnatamente che i suoi genitori, tre fratelli e una
sorella vivono in loco (cfr. verbale 1, pag. 3)
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti in causa, emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
Pagina 9
D-6530/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- G._______.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione:
Pagina 10