B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6544/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Emilia Antonioni Luftenstei-
ner; cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 novembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
25 settembre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
l'audizione sulle generalità del 14 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1), il
diritto di essere sentito del 18 ottobre 2013 (di seguito: verbale 2) e l'audi-
zione sui motivi d'asilo del 31 ottobre 2013 (di seguito: verbale 3);
la decisione dell'UFM del 18 novembre 2013, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. atto A15/1), con la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronun-
ciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento stesso;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 22 novembre 2013 (cfr. timbro del plico racco-
mandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data
25 novembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
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48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino del Mali, di etnia wolof e di aver avuto quale ultimo domi-
cilio in patria Timbuctù dove avrebbe vissuto fino al giorno dell'espatrio
(cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 3, pag. 5); che sarebbe espatriato a causa
della guerra (cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale 3, pagg. 6-7);
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che nel caso concreto, a distanza di due mesi dalla presentazione della
domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;
che secondo le sue dichiarazioni egli avrebbe viaggiato, su nave prima e
treno poi, dal Mali attraverso Mauritania, Spagna e Italia sino in Svizzera,
senza documenti e senza essere mai stato controllato (cfr. verbale 1,
pag. 6 e verbale 3, pagg. 4-5); che per il medesimo sarebbe difficile pro-
curarsi qualsiasi documento siccome non avrebbe più contatti con la pro-
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pria famiglia ed il tentativo di trovare in Svizzera una persona del Mali sa-
rebbe stato vano (cfr. verbale 3, pagg. 3-4);
che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle
addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come
rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;
che vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, il Tribunale conclude
che egli li dissimuli per i bisogni della causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare
all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità,
consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni del-
la sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo even-
tuali mezzi di prova;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si
rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente in mate-
ria di asilo siano vaghe ed inconsistenti;
che, anzitutto, il ricorrente non è stato in grado di indicare il proprio paese
di provenienza; che infatti l'origine maliana del medesimo è altamente in-
verosimile ritenuta la scarsità di conoscenze elementari sul paese e sulla
dichiarata città ci provenienza, Timbuctù; che, non soccorrono, nemmeno
i motivi forniti in sede ricorsuale riguardo alla mancanza di istruzione qua-
le spiegazione volta a giustificare la scarsità di conoscenze relative al di-
chiarato paese d'origine, allorquando all'autore del gravame è stato altre-
sì richiesto più volte, invano, di descrivere luoghi o situazioni di vita quoti-
diana (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 3, D42-D46, D77-D78, D98, D104-
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D112); che, pertanto ed in proposito, un esame LINGUA si rivela super-
fluo e la richiesta va respinta;
che, parimenti, relativamente alla guerra, fornita come motivo di asilo, egli
non è stato in grado di fornire alcuna informazione minima relativa al con-
flitto, rispettivamente alle fazioni belligeranti (cfr. verbale 1, pagg. 7-8 e
verbale 3, pagg. 6-8);
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel paese d'origine possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101)
o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'esse-
re esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trat-
tandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che nel caso in esame le affermazioni del ricorrente in merito alla propria
cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, come soprain-
dicato e come rettamente statuito dall'autorità inferiore alla cui decisione
è qui rimandato; che, pertanto, egli ha segnatamente violato l'obbligo di
collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare
con certezza il suo paese d'origine, così come l'esistenza di ostacoli all'al-
lontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero paese d'origine, il ri-
corrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12, pagg. 513-515);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per un esame nel merito vanno respin-
te;
che agli atti non figura alcun emolumento fissato da parte dell'UFM; che,
di conseguenza, la domanda del ricorrente ad esso relativa è priva di og-
getto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
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(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: