Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6548/2011
Sen t e n z a d e l l ' 8 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 dicembre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
15 novembre 2011 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 23 novembre 2011 (di seguito: verbale 1) e del
15 giugno 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'UFM del 2 dicembre 2011, notificato
all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 2 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 5 dicembre 2011);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data
5 dicembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino tunisino, nato a D._______ (Tunisia) e con ultimo
domicilio in Tunisia a E._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Tunisia per motivi economici ad
inizio novembre 2011 dal porto di F._______ nascosto in un container
rimorchiato da un TIR (Transports Internationaux Routiers) e si sarebbe
imbarcato verso l'Italia; che, sarebbe sceso dal TIR a G._______ (Italia)
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ed avrebbe proseguito in treno fino in Svizzera a H._______, dove ha
depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 6);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo
alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio
ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata
consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai avuto un
passaporto, mentre la carta d'identità – a causa di difficoltà oggettive –
non sarebbe stato in grado di farla pervenire in Svizzera (cfr. ricorso,
pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che
l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero i motivi economici ed ha allegato
nuovi motivi; che, segnatamente, temerebbe di essere arrestato, torturato
oppure ucciso in quanto egli non si sarebbe presentato alla polizia,
nonostante previa convocazione, a seguito delle manifestazioni di piazza
della rivoluzione tunisina alle quali avrebbe partecipato incendiando una
centrale della polizia; che, pertanto, se non gli si concede l'asilo, egli
ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo
allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
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che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso di
un passaporto, ma di possedere una carta d'identità; che, detto
documento si troverebbe in Tunisia a casa del padre; che, alla domanda
di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio
dopo essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno
nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non
aver fatto nulla in quanto non saprebbe a chi rivolgersi per farsi inviare
tale documento; che avendogli l'auditore ricordato che quest'ultimo –
secondo le sue dichiarazioni – si troverebbe a casa del padre,
l'insorgente ha improvvisamente dichiarato che avrebbe tentato di farsi
inviare il documento (cfr. verbale 1, pag. 6); che, durante la seconda
audizione egli ha grossolanamente asserito di non aver potuto depositare
il documento siccome non sarebbe riuscito a contattare il di lui padre a
causa degli scarsi mezzi finanziari in suo possesso (cfr. verbale 2,
pag. 2); che al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo il ricorrente
era in possesso di CHF 11.– che ha però utilizzato per comprarsi le
sigarette piuttosto che chiamare il padre nel suo Paese d'origine
(cfr. verbale 2, pag. 3); che, nell'atto di ricorso il ricorrente ha allegato che
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a causa di tutta una serie di difficoltà oggettive non sarebbe stato in grado
di fare pervenire in Svizzera e depositare la carta d'identità (cfr. ricorso,
pag. 2); che egli ha solamente enunciato "una serie di difficoltà oggettive"
senza approfondire od elencare quali fossero dette difficoltà;
che, inoltre, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver
lasciato la Tunisia agli inizi di novembre 2011 ignorando la data esatta
dell'espatrio; che dal porto di F._______ si sarebbe nascosto su un TIR in
un container e si sarebbe imbarcato verso l'Italia ignorando la
destinazione precisa della nave (cfr. verbale 1, pag. 6); che, non sarebbe
stato a conoscenza del nome del luogo in cui la nave sarebbe approdata
in Italia; che, sarebbe uscito dal container soltanto una volta giunto a
G._______
(cfr. verbale 2, pag. 4); che non è credibile che egli non si ricordi in quale
giorno sarebbe espatriato, non sia stato a conoscenza della precisa
destinazione della nave e soprattutto che sia uscito dal container solo una
volta giunto a G._______;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti
risultano verosimilmente inattendibili;
che, vista l'inconsistenza, l'inattendibilità e l'incongruenza delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il
viaggio d'espatrio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente
dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
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della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per
motivi economici, sia per il timore di essere ricercato dalle autorità
tunisine;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, i motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua
domanda d'asilo non presentano alcun elemento di rilevanza; che,
segnatamente, il fatto che il padre sia stato licenziato a causa del
fallimento della fabbrica in cui lavorava ed i successivi problemi di ordine
economico, legati all'impossibilità di coprire le spese (cfr. verbale 1,
pag. 6 e verbale 2, pag. 2), non costituiscono manifestamente un motivo
rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, inoltre, quo ai nuovi motivi d'asilo allegati esclusivamente nell'atto di
ricorso, egli ha grossolanamente indicato che sarebbe ricercato dalle
autorità tunisine a causa della sua partecipazione all'incendio di una
centrale della polizia durante le manifestazioni; che, oltre ad indicare
detto evento egli non lo corrobora con qualsivoglia mezzo di prova o con
precisi dettagli in modo da non rendere verosimile il timore futuro di
persecuzione e la persecuzione stessa; che, al di là di ciò, non soccorre il
ricorrente, la giustificazione con la quale ha spiegato il motivo per cui ha
allegato nuovi motivi d'asilo unicamente nell'atto di ricorso; che, infatti,
egli ha indicato che degli amici gli avrebbero consigliato erroneamente di
non esporre i reali motivi d'asilo durante le audizioni; che detta
giustificazione è assolutamente illogica ed inconsistente, per il che,
codesto Tribunale ha l'impressione che l'insorgente si sia inventato detto
motivo d'asilo unicamente per imbastire la sua domanda;
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che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti dall’autorità inferiore come irrilevanti, giusta l’art. 32
cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58, DTAF 2007/8
consid. 5.6.55.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in
patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
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(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Tunisia, della
situazione personale, segnatamente dello stato di salute, essendo
giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre che una rete
sociale, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto nella misura in cui ammissibile;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
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che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: