B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6562/2015
Sen t en z a d e l 2 1 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata (…) ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
Iraq,
rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 5 ottobre 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il
20 febbraio 2015,
le audizioni sulle generalità del 12 marzo 2015 di A._______ (di seguito:
verbale/A.) e di B._______ (di seguito: verbale/B.) nelle quali è stato
concesso il diritto di essere sentito circa un'eventuale evasione della loro
domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) con il relativo trasferimento
verso l'Italia,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 5 ottobre 2015 (notificata il 7 ottobre 2015 [cfr. risultanze processuali]),
mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
degli interessati verso l'Italia ed ordinato lo stesso al più tardi il giorno
seguente la scadenza del termine di ricorso, indicando che un eventuale
ricorso non ha effetto sospensivo,
il ricorso del 13 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 14 ottobre 2015), con il quale gli insorgenti hanno concluso
all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per il completamente dell'istruttoria; le ulteriori
conclusioni ricorsuali tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo
come pure dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate
spese e ripetibili,
il provvedimento del 14 ottobre 2015, con il quale il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti,
l'incarto originale della SEM pervenuto al Tribunale il 16 ottobre 2015,
la decisione incidentale del 28 ottobre 2015 con la quale il Tribunale ha
accolto l'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, esentato
i ricorrenti dal versamento di un anticipo delle spese, indicato di decidere
sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura e
trasmesso il ricorso all'autorità inferiore invitandola ad esprimersi,
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la risposta al ricorso del 19 novembre 2015 con la quale la SEM ha
confermato l'esattezza della decisione impugnata e sottolineato che nella
presente fattispecie l'Italia avrebbe fornito garanzie sufficienti circa la presa
in carico dei ricorrenti, nonostante la mancanza della menzione del nucleo
famigliare nella comunicazione di riammissione da parte delle autorità
italiane, e che l'Italia disporrebbe di infrastrutture sufficienti per tutelare il
problema di salute del figlio D._______,
la replica del 3 dicembre 2015 con la quale gli insorgenti, fondandosi sulla
DTAF 2015/4 e ulteriori sentenze del Tribunale, hanno ribadito che le
garanzie generali come quelle invocate dalla decisione impugnata non
sarebbero sufficienti e che a differenza della sentenza del TAF
D-4394/2015 del 27 luglio 2015, menzionata esplicitamente nel
provvedimento impugnato, nella comunicazione di riammissione non
sarebbero indicate le generalità e le date di nascita dei minori e il grado di
parentela dei membri della famiglia,
la duplica del 18 febbraio 2016 con la quale l'autorità inferiore,
confermando la decisione impugnata, ha informato gli insorgenti che le
autorità italiane avrebbero trasmesso a tutti gli Stati membri Dublino il
15 febbraio 2016 una lista aggiornata dei posti disponibili per accogliere i
nuclei famigliari,
le osservazioni dell'11 marzo 2016 nelle quali gli insorgenti hanno ribadito
l'assenza di garanzie, sottolineando che la SEM nel provvedimento
impugnato avrebbe indicato l'esistenza di 446 posti disponibili per
accogliere le famiglie nella Regione Lazio, mentre nella lista del
15 febbraio 2016 nella stessa regione sarebbero disponibili unicamente
diciotto posti,
i fatti del caso di specie e gli argomenti adotti dalle parti negli scritti che, se
necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi ed art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c ed art. 52 PA,
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che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico
del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal
Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della
gerarchia dei criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento
Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di
determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III
(cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente,
che lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è
tenuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21,
22 e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato
membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale
presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che, nel caso di specie, dagli atti risulta che gli insorgenti – eccetto
C._______, titolare di un visto Schengen di tipo C scaduto il
7 gennaio 2015 – sono titolari di un permesso di soggiorno scaduto il
27 settembre 2014 rilasciato dalle autorità italiane
(cfr. verbale/A., pag. 7; verbale/B., pag. 6 e passaporto di C._______),
che il 9 aprile 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti,
nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III due richieste,
fondate sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, di presa in carico,
che anche a livello ricorsuale i ricorrenti confermano di essere stati in
possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità italiane
(cfr. ricorso, pag. 3),
che pertanto a giusto titolo la SEM ha fondato la sua richiesta di presa in
carico dei ricorrenti ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III,
che avendo l'Italia riconosciuto la propria competenza nella trattazione
della domanda d'asilo in questione con accettazione del 26 maggio 2015
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(cfr. atto A26/2) e non avendo i ricorrenti contestato, in linea di principio, la
competenza dell'Italia, la stessa è, in casu, competente,
che avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine
previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento Dublino III, l'Italia ha esplicitamente
riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda d'asilo
in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data,
che nonostante la competenza dell'Italia giusta la gerarchia dei criteri testé
enunciata, i ricorrenti contestano le modalità con le quali l'Italia ha accettato
la presa in carico della famiglia qui ricorrente e più precisamente la
mancanza di garanzie sufficienti tali da escludere un'eventuale violazione
dell'art. 3 CEDU,
che censurando la mancanza dell'ottenimento dall'Italia di garanzie
individuali, i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali)
rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di
sovranità,
che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano
la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il
Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda (cfr. DTAF 2015/9),
che se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al
trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il
suo potere discrezionale in modo conforme alla legge,
che l'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il
trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali
la Svizzera è legata (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8),
che sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di famiglie in
Italia questo Tribunale si è pronunciato con sentenza di principio (DTAF
2015/4), riprendendo quanto stabilito dalla CorteEDU nella sentenza
Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12 § 122, secondo
cui la Svizzera non può procedere al trasferimento di famiglie qualora non
ottenga garanzie individuali dall'Italia circa la presa in carico adeguata
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conforme all'età dei fanciulli ed alla preservazione dell'unità della famiglia;
che in assenza di tali garanzie individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un
rischio di violazione dell'art. 3 CEDU,
che nella sentenza del TAF D-4394/2015 del 27 luglio 2015 consid. 8,
parzialmente citata nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha stabilito
che se la SEM verifica che l'Italia ha a) riconosciuto, nella comunicazione
di riammissione, i ricorrenti come famiglia nucleare indicandone le precise
generalità e le date di nascita di ciascuno e b) riservato degli alloggi in seno
ai progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR) consoni alla preservazione dell'unità della famiglia come pure
all'età del fanciullo, il Tribunale parte dal principio che l'Italia ha fornito
sufficienti garanzie individuali così da poter escludere una violazione
dell'art. 3 CEDU,
che nella fattispecie, nelle due richieste di presa in carico (cfr. atti A21/7 e
A22/8) la SEM ha sia indicato la presenza di due bambini – indicando le
loro generalità e date di nascita – e la necessità di mantenere l'unità
familiare, sia esposto in maniera dettagliata la situazione medica del
bambino affetto da leucemia, peraltro già curato e ospedalizzato in Italia
per questa malattia,
che nella comunicazione di riammissione del 26 maggio 2015 (cfr.
atto A25/1), le autorità italiane hanno esplicitamente indicato la presenza
di due minori – ciò che significa che hanno preso atto delle loro generalità
e date di nascita – così come hanno dato prova di aver preso conoscenza
della situazione medica messa in evidenza dalla SEM avendo invitato le
autorità svizzere a comunicare al momento del trasferimento l'esistenza di
una situazione medica particolare e le necessità specifiche degli
interessati,
che malgrado le autorità italiane nella comunicazione di riammissione non
abbiano né menzionato l'alloggio esatto in cui verrà accolta la famiglia –
indicando unicamente che il trasferimento dovrà avvenire all'aeroporto di
E._______ – né indicato che la famiglia sarà alloggiata in un progetto
SPRAR, le garanzie vanno lette in relazione alle garanzie generali
rilasciate dall'Italia con le circolari del 2 febbraio 2015, dell'8 giugno 2015
e del 15 febbraio 2016 (cfr. sentenza del TAF D-6358/2015 del
7 aprile 2016 [prevista per la pubblicazione] consid. 5.2),
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che si può pertanto ritenere che sono state ottenute le garanzie individuali
necessarie circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli
ed alla preservazione dell'unità della famiglia,
che visto tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che tutte le precauzioni
siano state prese per tenere conto della situazione particolare della
famiglia,
che nulla permette invero di considerare che le autorità italiane non
rispetteranno l'unità familiare e non adotteranno le necessarie misure per
assicurare un trattamento medico per il bambino affetto da leucemia,
che ciò posto, il Tribunale ritiene che l'Italia abbia fornito sufficienti garanzie
individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU,
che in conclusione, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di
cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo dei
ricorrenti ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderli in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Dublino
III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2 e relativi riferimenti),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
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che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore vanno respinte,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]),
che tuttavia, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del
gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato
che sulla base delle circostanze del caso di specie si può concludere allo
stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere
l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese di giustizia,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: