B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6580/2019
Sen t en z a d e l 1 8 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 dicembre 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 12
settembre 2019,
i verbali d'audizione del 4 ottobre 2019 (cfr. atto 1051049-15/7 [in seguito:
verbale 1]), e del 15 novembre 2019 (cfr. atto 1051049-23/11 [in seguito:
verbale 2]),
il progetto di decisione dell’autorità di prima istanza ed il parere al riguardo
del richiedente l’asilo datato 4 dicembre 2019,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 5
dicembre 2019, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze
processuali), con la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera,
il ricorso dell’11 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 12 dicembre 2019), per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto
la concessione dell’ammissione provvisoria,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
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giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che in sede di audizione, il richiedente, cittadino georgiano, ha ricondotto
la propria domanda d’asilo all’intenzione di sottoporsi alle cure necessarie
a trattare il Morbo di Parkison, del quale egli sarebbe affetto (cfr. verbale 2,
pag. 4, D35-D42),
che, nella querelata decisione, alla quale si rinvia, la SEM ha rilevato che
l’interessato non avrebbe presentato una domanda di asilo ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in quanto non avrebbe dichiarato di essere oggetto di
persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU; che invero egli
avrebbe deciso di espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera
esclusivamente nell’intento di ottenere le necessarie cure mediche in
territorio elvetico; che nondimeno le difficoltà mediche non
rappresenterebbero alcuna forma di persecuzione rilevante,
che oltracciò, la documentazione riunita dall’autorità di prima istanza
dimostrerebbe che il richiedente avrebbe accesso, in Georgia, alle
opportune strutture sanitarie nonché di confacenti procedure mediche e,
più in generale, ad un’adeguata assistenza ospedaliera, perdipiù in gran
parte gratuita; che d’altra parte egli avrebbe ammesso di aver beneficiato
delle cure necessarie nel Paese di provenienza,
che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi,
che altresì, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita,
esigibile e possibile,
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che nell’impugnativa l'insorgente non avversa la decisione della SEM di
non entrare nel merito della domanda d’asilo, quanto piuttosto la questione
relativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. ricorso dell’11 dicembre
2019), facendo valere che l’intervento operatorio – denominato
“stimolazione cerebrale profonda” – al quale dovrebbe sottoporsi per
condurre un’esistenza dignitosa, non sarebbe possibile nel suo Paese
d’origine,
che in ragione dell’asserito stato di salute gravemente compromesso, egli
ha quindi postulato la concessione dell’ammissione provvisoria,
che giacché il summenzionato ricorso dell’11 dicembre 2019 verte
unicamente sulla questione relativa all’esecuzione dell’allontanamento, la
decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo
alla pronuncia dell’allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto
all’esame della questione contestata relativa all’esecuzione
dell’allontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (RS 142.20); che, giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStrI),
che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-
coli all’allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
ÜBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009,
n. 11.148, pagg. 567 seg.),
che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la
prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di
provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-
vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è motivo di considerare
l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
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ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l’esecuzione dell’allontanamento è da
considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale
pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione
all’art. 44 LAsi),
che d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica
possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo
dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI,
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile,
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale
e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3),
che se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine
dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti
in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà
ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della
disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di
trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe
così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in
pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e
notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50
consid. 8.3 con riferimenti citati),
che nella fattispecie concreta, dalle certificazioni mediche agli atti – a
mente di questo Tribunale sufficientemente attuali, precise e non
bisognose di ulteriori approfondimenti – nonché dalle dichiarazioni
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dell’insorgente, lo stato di salute di quest’ultimo risulta essere stabile
(cfr. verbale 2, pag. 8, D76-D77) e non parrebbe presentare, tenuto conto
del contesto della patologia di base, una gravità simile da necessitare un
intervento chirurgico immediato, o tale da cagionare una messa in pericolo
concreta della vita o della salute dello stesso in caso di un suo ritorno in
Georgia,
che inoltre l’allegazione addotta in sede ricorsuale – secondo la quale non
sarebbe possibile effettuare nel Paese di provenienza la procedura
neurochirurgica denominata “stimolazione cerebrale profonda” – non può
essere condivisa,
che difatti, in primo luogo, dalle carte processuali non emergono indizi
quanto alla necessità per l’insorgente di procedere con l’operazione in
parola; che del resto il ricorrente medesimo ne ha fatto menzione
unicamente in sede ricorsuale,
che oltracciò, negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è stato
sostanzialmente riformato, tanto che il trattamento della maggior parte dei
disturbi somatici e psichici è ora possibile (cfr. sentenza del Tribunale
E-3307/2016 del 7 giugno 2016),
che in questo senso, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che in
Georgia sono disponibili tutti i trattamenti necessari alla presa a carico di
malattie somatiche e psichiche, ivi comprese le patologie che richiedono
un trattamento neurologico specializzato (cfr. sentenza del Tribunale
D-6413/2016 del 26 gennaio 2017); che d’altro canto – come rettamente
osservato dalla SEM, e a comprova di quanto precede – il richiedente
l’asilo ha riferito di beneficiare di un trattamento medicamentoso nel Paese
di provenienza (cfr. verbale 2, D42, D46, D62),
che pertanto la censura ricorsuale si àncora esclusivamente ad asserzioni
di parte non suffragate da alcun elemento probatorio oggettivo,
che a titolo abbondanziale va osservato che giusta la giurisprudenza
enucleata sopra, sono decisive nell’ambito dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento solo le cure attualmente prodigate al richiedente, ad
esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che oltre a ciò, dei
trattamenti specifici non rientrano nella nozione di cure essenziali ai sensi
della giurisprudenza in parola (cfr. sentenza del Tribunale E-5077/2019 del
9 ottobre 2019),
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che l’intervento denominato “stimolazione cerebrale profonda” non
parrebbe ossequiare tali condizioni,
che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integrità del territorio nazionale; che oltre a ciò, dal 1°
ottobre 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe
Countries» ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi,
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento è pure da
reputarsi esigibile,
che non risultano impedimenti nemmeno sotto l’aspetto della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che il ricorso va pertanto respinto,
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: