B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-659/2020
Sen t en z a d e l 2 4 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-
Bänziger;
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…),
Venezuela,
patrocinata dalla Signora Cinzia Chirayil, SOS Ticino
Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale
- Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 gennaio 2020.
D-659/2020
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 18
novembre 2019,
i verbali d'audizione del 22 novembre 2019 (di seguito: verbale 1) e del 14
gennaio 2019 (di seguito: verbale 2),
la documentazione versata agli atti della procedura di prima istanza, tra
cui, oltre al suo passaporto in originale, figurano anche i verbali delle
denunce sporte presso le autorità venezuelane il 25 aprile 2018, il 2 maggio
2018 e il 27 ottobre 2018, con le rispettive traduzioni in italiano,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 24 gennaio 2020, notificata all’interessata il giorno medesimo (cfr. atto
1056814-26/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera
nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e
possibile,
il ricorso del 4 febbraio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 5 febbraio 2020), con cui la ricorrente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti
all’autorità inferiore per il completamento dell’istruzione; altresì ha
presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel
senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giudizio e del relativo
anticipo, con protestate tasse e spese,
i documenti seguenti, prodotti a sostegno dell’impugnativa:
– verbale della denuncia depositata il 25 aprile 2018 dalla richiedente
presso la Polizia nazionale bolivariana, accompagnata da una scheda
descrittiva in lingua italiana (doc. 3);
– verbale della denuncia depositata il 2 maggio 2018 dalla richiedente
presso la Polizia nazionale bolivariana, accompagnata da una scheda
descrittiva in lingua italiana (doc. 4);
– verbale della denuncia depositata il 27 ottobre 2018 dalla richiedente
presso la Polizia nazionale bolivariana, accompagnata da una scheda
descrittiva in lingua italiana (doc. 5);
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– ricerca dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (OSAR)
“Venezuela: sistema giudiziario e protezione dello Stato” del 31
gennaio 2020,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 5 febbraio 2020 alla
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA,
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che la richiedente, cittadina venezuelana, ha ricondotto la propria domanda
d’asilo a quanto accadutole nel Paese di provenienza; che in particolare,
nell’aprile 2018 ella sarebbe stata anzitutto aggredita, derubata e
minacciata da un non meglio precisato individuo; che inoltre l’interessata
avrebbe subìto pochi giorni dopo un furto con scasso perpetrato da un
individuo di nome B._______, la cui identità le sarebbe stata riferita dai
vicini; che dopo aver contattato la polizia per segnalare l’accaduto,
quest’ultima si sarebbe messa alla ricerca del malvivente; che a seguito di
tale agire il delinquente in parola – appartenente a mente della ricorrente
ad una banda locale – si sarebbe nuovamente recato presso l’abitazione
dell’interessata intimidendola, ciò che l’avrebbe spinta a sporgere denuncia
presso le preposte autorità; che nel mese di ottobre del 2018 l’insorgente,
così come l’insieme dei passeggeri della corriera sulla quale si trovava,
sarebbe stata rapinata dallo stesso gruppo di malintenzionati; che
nuovamente confrontatasi al riguardo con le autorità di polizia, quest’ultime
le avrebbero sconsigliato di querelare B._______, ragguagliandola sulle
possibili ritorsioni derivanti da tale agire; che infine durante i primi mesi del
2019 la ricorrente sarebbe stata di nuovo avvicinata dai componenti
dell’organizzazione malavitosa, i quali l’avrebbero minacciata e percossa
nel tentativo di estorcerle il pagamento di un importo mensile,
che conseguentemente a quest’ultimo episodio, e dopo aver trascorso i
successivi due mesi senza lasciare la propria abitazione, A._______ si
sarebbe trasferita dall’aprile del 2019 presso i propri genitori a C._______;
che nondimeno, i postumi dei traumi descritti avrebbero fatto sì che i
famigliari dell’insorgente la convincessero ad espatriare verso la Svizzera
nell’agosto del 2019 (cfr. verbale 2, pag. 5, D44),
che nella querelata decisione, la SEM ha concluso quanto all’irrilevanza
dei motivi di asilo addotti dall’interessata,
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che a mente dell’autorità in parola questi sarebbero riconducibili ad atti di
criminalità comune non ingenerati da uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi;
che a tal proposito l’insorgente avrebbe poi interpellato le autorità
venezuelane e che queste avrebbero dato seguito alle sue segnalazioni;
che oltretutto, la ricorrente disporrebbe in Venezuela di un’alternativa di
rifugio, poiché durante il suo soggiorno di diversi mesi a C._______, ella
non sarebbe incorsa in problematiche particolari,
che nella propria impugnativa la richiedente l’asilo avversa le
considerazioni dell’autorità inferiore,
che quest’ultima, ricollegando le persecuzioni ad atti di criminalità comune,
avrebbe anzitutto accertato in maniera inesatta i fatti pertinenti; che invero
l’interessata sarebbe stata vittima di sistematiche e reiterate azioni di
un’organizzazione criminale contro cui la polizia avrebbe apertamente
asserito di non poter fare nulla (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 4, punto 4);
che in questo senso, la SEM avrebbe omesso di valutare la problematica
narrata in relazione con lo specifico contesto politico-sociale vigente in
Venezuela,
che la ricorrente confuta altresì l’efficacia della protezione offerta dalle
autorità del suo Paese di provenienza; che queste le avrebbero difatti
negato la possibilità di denunciare quanto accaduto ammettendo
implicitamente la loro incapacità di tutelare l’interessata da quanto
lamentato,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
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che la definizione della qualità di rifugiato, così come stabilita all’art. 3
cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi,
suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine,
che in casu né dagli atti all’inserto, né tantomeno dalle allegazioni
ricorsuali, emerge che l’asserito rischio di esposizione a seri pregiudizi da
parte del succitato gruppo criminale sia ancorato a motivi riconducibili
all’art. 3 cpv. 1 LAsi; che le azioni dei suoi persecutori parrebbero invero
dettate da motivazioni d’ordine economico e di avidità piuttosto che da una
volontà persecutoria legata alla disposizione di legge testé enucleata; che
d’altro canto, la ricorrente medesima ha esclusivamente riferito di episodi
volti all’impossessamento dei suoi beni patrimoniali,
che allo stesso modo, il supposto clima di insicurezza generale vigente
nella regione ove la richiedente risiedeva prima della fuga a C._______
non è determinante in materia d’asilo giacché non dettato da una volontà
persecutoria mirata ex art. 3 LAsi; che in questo senso, essendo la ricerca
dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati, versata agli atti in sede
ricorsuale (cfr. doc. 6), di carattere generico e non improntata ad un
esposto specifico al caso concreto, non permette di mutare tale
conclusione,
che pertanto, indipendentemente dal fatto di sapere se ella abbia o meno
un timore fondato di subire pregiudizi in relazione alla problematica
esposta, la questione è effettivamente priva di pertinenza e non giustifica,
ad essa sola, il riconoscimento della qualità di rifugiato né la concessione
dell’asilo,
che secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella
sentenza di principio DTAF 2011/51), il riconoscimento della qualità di
rifugiato non dipende dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità di
ottenere, nel proprio Stato di origine, una protezione adeguata contro tale
persecuzione; che l’assenza di protezione deve estendersi all’insieme del
territorio dello stato d’origine (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure
d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, nota 65 a pag. 175 e riferimenti citati);
che su tali presupposti, allorquando il rischio di esposizione a seri
pregiudizi emani da entità non statali, specialmente se circoscritte a livello
locale, perché vi sia da ammettere una rilevanza in materia d’asilo, si rende
ancora necessario che la persona che se ne avvale non sia in misura di
ottenere in patria un’appropriata protezione, se del caso anche nell’ambito
di un’alternativa di rifugio in un’altra regione del paese (cfr. DTAF 2008/4
consid. 5.2),
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che nella presente procedura siffatte condizioni non risultano ossequiate,
che anzitutto A._______ si è rivolta alle autorità in più occasioni
segnalando l’accaduto,
che queste hanno formalizzato le denunce e si sono oltretutto adoperate
per chiarire e finanche perseguire il presunto responsabile,
che le medesime in effetti, oltre ad aver attivamente ricercato l’asserito
responsabile dei reati recandosi presso la sua abitazione, vi hanno pure
condotto una perquisizione in cerca dei beni sottratti alla denunciante
(cfr. verbale 2, pag. 9, D81),
che così stando le cose, anche prendendo in considerazione le censure
mosse nel gravame, nulla permette di concludere, nella fattispecie in
esame, ad un’incapacità o ad un rifiuto da parte delle forze di polizia
nell’adempiere i propri compiti,
che conseguentemente, in assenza di indizi concreti in questo senso, nulla
osta a che l’insorgente si rifaccia nuovamente alla protezione statale una
volta rimpatriata,
che per sovrabbondanza, come giustamente osservato dall’autorità
inferiore, v’è inoltre da constatare che nel caso in esame, quandanche si
volesse mettere in dubbio la volontà e la capacità di protezione delle
autorità statati site a D._______, la ricorrente avrebbe a disposizione
anche un’alternativa di rifugio presso i suoi genitori a C._______, avendovi
già risieduto fra il mese di aprile e maggio del 2019 (cfr. verbale 2, pag. 14,
D133) senza che le succedesse nulla di rilevante (cfr. verbale 2, pag. 19,
D182),
che in virtù di quanto sopra esposto è a giusto titolo che la SEM ha respinto
la domanda d’asilo e non ha riconosciuto la qualità di rifugiato,
che in definitiva, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di
rifugiato e la concessione dell’asilo v’è pertanto da confermare la decisione
dell’autorità di prima istanza,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
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che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStrI, RS
142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44
LAsi),
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in particolare, nella decisione avversata l’autorità inferiore ha ritenuto
inapplicabile il principio del non respingimento, oltre a negare la
sussistenza di elementi permettenti di concludere all’esistenza di un rischio
per la ricorrente di essere esposta concretamente ad una pena o un
trattamento contrario all’art. 3 CEDU in caso di ritorno nel proprio Paese,
che nel gravame l’insorgente, pur senza concludere al riconoscimento
dell’ammissione provvisoria, avversa anche tale assunto; che a suo dire,
conto tenuto delle problematiche narrate, il suo ritorno in Venezuela la
esporrebbe ad un trattamento non conforme alla norma di diritto
internazionale di cui sopra (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7),
che ad ogni modo, anche a mente del Tribunale non vi sono in casu
elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento verso il Venezuela,
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che non essendo riuscita l’insorgente a dimostrare l’esistenza di seri
pregiudizi o il fondato timore di essere sposti a tali pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Venezuela è dunque
ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi e dell’art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. Rifugiati,
RS 0.142.30),
che del resto il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che la situazione
umanitaria generale vigente in Venezuela non permette ad essa sola di
concludere all’inammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento in tale
Paese (cfr. sentenza del Tribunale 5293/2019 del 31 ottobre 2019
consid. 7.2.4),
che inoltre, poste le argomentazioni che precedono, i fattori di rischio
addotti dalla ricorrente non permettono di ritenere che la medesima possa
essere esposta ad un rischio personale, concreto e serio di trattamenti
proibiti in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi
in relazione all’art. 83 cpv. 3 LStrI),
che nonostante l’evoluzione del contesto socio-politico venezuelano,
oggetto di recenti vicissitudini, quali segnatamente, le importanti
irregolarità nell’ambito delle elezioni presidenziali del 20 maggio 2018
sfociate nell’autoproclamazione del presidente dell’Assemblea nazionale
Juan Guaidó quale presidente ad interim del Venezuela, che hanno acuito
le tensioni nella regione, non si può concludere che in tale Paese viga
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-4465/2019 del 2 ottobre 2019
consid. 9.2.2),
che infine, quo alla situazione personale della richiedente, nulla permette
di dubitare che si reintegrerà senza particolari problemi in Venezuela, se
del caso nella regione di C._______; che ella è giovane, ha frequentato le
scuole dell’obbligo oltre ad un corso di assistente di volo (cfr. verbale 2,
pag. 3, D16) e ha svolto un’attività professionale quale cassiera (cfr.
verbale 2, pag. 3, D20); che oltre a ciò, ella può contare nel Paese d’origine
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sul supporto dei genitori, della nonna e dei fratelli, residenti tutt’oggi nella
regione (cfr. verbale 2, pag. 2, D12 e D13; pag. 3, D23 e D26),
che la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che da un
esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sia
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3),
che pertanto, in considerazione di quanto precede, l’esecuzione
dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83
cpv. 4 LStrI),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI),
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto; che infine, ritenute le allegazioni
ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: