Corte IV
D-660/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 o t t o b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach e Robert Galliker;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 dicembre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-660/2010
Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine nigeriana, etnia igbo, nato a
B._______, C._______, D._______ State, e con ultimo domicilio a
E._______, ha presentato domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il fatto di essere ricer -
cato in patria dal governo federale in quanto sarebbe un membro del
F._______. A suo dire, i membri di questo gruppo sarebbero ricercati
per aver generato, unitamente ad altri movimenti – che però non sa-
rebbero nel mirino delle autorità – dei tumulti e degli scontri per il con-
trollo dell'esportazione illegale di petrolio, durante i quali sarebbero
stati uccisi anche degli agenti di polizia. Il ricorrente ha riferito di non
aver subito direttamente dei maltrattamenti dalle forze dell'ordine, ma
di aver preso parte ad aspri combattimenti contro di essi fino alla pro-
clamazione del coprifuoco. Poiché tutti gli affiliati al F._______ sareb-
bero stati espressamente dichiarati ricercati, egli ha deciso, dopo aver
soggiornato per circa tre mesi presso un amico a G._______, di espa-
triare (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pagg. 4 e 5).
B.
In data 6 luglio 2009, l'UFM ha inoltrato una richiesta di informazioni ri -
guardanti il richiedente all'Ambasciata svizzera in Nigeria. In particola-
re, sono stati posti alcuni quesiti volti a valutare le dichiarazioni rila -
sciate dall'interessato circa la sua identità, la sua provenienza ed il fat-
to di essere ricercato in patria.
C.
Con rapporto del 10 novembre 2009, l'Ambasciata svizzera in Nigeria
ha risposto alla predetta richiesta dell'UFM confermando in sostanza
l'identità e la provenienza del richiedente, fatta eccezione per il domici -
lio da egli dichiarato che corrisponderebbe ad un complesso commer-
ciale in costruzione. Per quanto riguarda invece i timori che hanno
spinto il ricorrente ad espatriare, il rapporto dice chiaramente che egli
non è assolutamente ricercato in patria e che se anche egli fosse real -
mente un membro del F._______ beneficerebbe di un programma go-
vernativo di amnistia per il quale verrebbe completamente assolto da
ogni accusa.
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D.
Chiamato ad esprimersi sul rapporto in parola, con scritto del 9 dicem-
bre 2009, il ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, ha riferito
che effettivamente all'indirizzo indicato risulta esservi un complesso
commerciale in costruzione, ma che egli lo usava per la posta, visto
che alloggiava nelle vicinanze dove sono state costruite illegalmente
piccole e modeste abitazioni occupate da diverse persone. Inoltre, a
proposito del timore di essere arrestato in patria, egli ha dichiarato che
dalle carte della polizia non emerge il suo nome posto che egli non
avrebbe mai usato le sue reali generalità all'interno del F._______
quanto piuttosto il nome in codice "H._______".
E.
Con decisione del 29 dicembre 2009, l'UFM ha respinto la domanda
d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
il suo Paese d'origine, ossia la Nigeria, siccome lecita, esigibile e pos-
sibile.
F.
In data 2 febbraio 2010, l'interessato, tramite il suo rappresentante, ha
inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale contro la
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impu-
gnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in via
sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
un nuovo giudizio, subordinatamente, la concessione dell'ammissione
provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ver-
so il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia.
G.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
5 febbraio 2010, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera
fino al termine della procedura ed ha respinto la domanda di esenzio-
ne dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 19 febbra-
io 2010, per provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-.
H.
Con scritto del 17 febbraio 2010, il rappresentante del ricorrente ha ri-
badito l'impossibilità per il suo assistito di poter versare l'anticipo ri -
chiesto. A conforto delle sue tesi egli ha allegato il contratto di tirocinio
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del ricorrente nonché il conteggio relativo al suo salario del mese di
gennaio 2010. Egli ha inoltre insistito sul fatto che, a suo avviso, il ri -
corso presentato non sarebbe sprovvisto di probabilità di esito favore-
vole. In conclusione ha chiesto che la domanda di dispensa dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle spese processuali, già presen-
tata in sede di ricorso, sia accolta, rispettivamente, nella denegata ipo-
tesi in cui essa fosse respinta, che venga concesso al richiedente un
ulteriore termine per il pagamento dell'importo.
I.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del
4 marzo 2010, ha nuovamente respinto la domanda di esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali, fissando al ricorrente un termine, scadente il 22 marzo 2010, per
provvedere al pagamento dell'importo di fr. 600.-.
J.
In data 12 marzo 2010, il ricorrente ha tempestivamente soddisfatto la
richiesta di cui sopra, versando l'anticipo di fr. 600.-.
K.
In data 19 aprile 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ammini-
strativo federale ha concesso un termine all'UFM, scadente il 4 maggio
2010, per prendere posizione sul ricorso.
L.
Con scritto del 27 aprile 2010, l'UFM ha integralmente confermato la
propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o
mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate al -
l'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
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3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due
audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontana-
mento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi -
cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con-
traddizioni rilevate dall'UFM sarebbero fondate su un accertamento in-
completo dei fatti rilevanti ai fini della presente procedura. Egli ritiene
inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibi -
le, in quanto sarebbe insostenibile dal profilo della sicurezza e della di -
gnità umana. Per questi motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le
condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato rispettivamen-
te per un rinvio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe proce-
dere ad ulteriori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le
condizioni per la concessione in suo favore dell'ammissione provviso-
ria.
3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della deci-
sione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera
e, in via sussidiaria, la trasmissione degli atti di causa all'autorità infe -
riore per un nuovo giudizio, subordinatamente, la concessione dell'am-
missione provvisoria vista l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento anticipato delle presumibili spese processuali.
3.4 Con osservazioni del 27 aprile 2010, l'UFM si è rinnovato, confer-
mandola integralmente, nella propria decisione del 29 dicembre 2009,
senza aggiungere alcunché a quanto in essa riportato.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
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nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
5.
Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere ar-
restato o finanche ucciso in patria, e ciò per il fatto di essere ricercato
dal governo federale in quanto sarebbe un membro del F._______. In-
fatti, stando alle sue allegazioni, i membri di questo gruppo sarebbero
ricercati per aver generato, unitamente ad altri movimenti – che però
non sarebbero nel mirino delle autorità – dei tumulti e degli scontri per
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il controllo dell'esportazione illegale di petrolio, nei quali sarebbero ri -
masti uccisi anche degli agenti di polizia. Il ricorrente ha riferito di non
aver subito direttamente dei maltrattamenti dalle forze dell'ordine, ma
di aver preso parte ad aspri combattimenti contro di essi fino alla pro-
clamazione del coprifuoco. Poiché tutti gli affiliati al F._______ sareb-
bero stati espressamente dichiarati ricercati, egli ha deciso, dopo aver
soggiornato per circa tre mesi presso un amico a G._______, di espa-
triare (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pagg. 4 e 5).
5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, basti rilevare che, l'indirizzo fornito dal ricorrente
quale suo ultimo domicilio non corrisponde ad un complesso residen-
ziale, bensì ad un cantiere di un centro commerciale (cfr. atto A13/4).
La spiegazione data dall'interessato su questo punto non convince po-
sto che egli ha riferito di aver usato tale indirizzo solo per gli invii po -
stali. Pur ammettendo, tale improbabile ipotesi, non si capisce come
mai il ricorrente non abbia spiegato subito questa situazione quanto-
meno particolare. Pure in merito alla sua fuga il suo racconto cozza
contro le delucidazioni fornite dall'Ambasciata svizzera in Nigeria, la
quale ha ribadito che all'epoca del coprifuoco era impossibile per
chiunque lasciare E._______ ed a maggior ragione nei modi – con il
bus – indicati dal ricorrente (cfr. atto A13/4). Infine, persino il fatto po -
sto a fondamento della sua domanda di asilo, e meglio di essere ricer-
cato in patria poiché membro del F._______, non trova riscontro nelle
dichiarazioni rilasciate dall'Ambasciata, ma è pure superato da un'am-
nistia governativa che scagiona i membri del F._______ da qualsiasi
accusa (cfr. atto A13/4).
5.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rila-
sciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustifica -
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re una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impu-
gnata.
5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che il ricorren-
te avrebbe quantomeno potuto tentare di trasferirsi altrove in Nigeria,
posto che una volta uscito dalla zona teatro degli scontri, le autorità
avrebbero potuto perdere le sue tracce. Ciò, a maggior ragione se si
pensa che egli si è trasferito per tre mesi a G._______, ove non ha
avuto alcun problema. A ciò aggiungasi che, per sua stessa ammissio-
ne, le autorità non possiedono ne le sue generalità ne tantomeno un
suo identikit posto che, come gli altri commilitoni, avrebbe sempre agi -
to a volto coperto (cfr. verbale di audizione del 17 dicembre 2007, pag.
5). Dunque, già mal si comprende come possa essere personalmente
ricercato, in secondo luogo non si può escludere a priori il buon esito
che avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza do-
ver espatriare per ovviare agli asseriti disagi vissuti in patria.
5.4 Sia come sia, occorre rilevare che la domanda di asilo del ricor-
rente si fonda su una mera supposizione di parte. Infatti, come detto,
l'interessato è espatriato senza sapere se effettivamente egli è perso-
nalmente ricercato in patria – ciò che peraltro è escluso dalla ricerca
condotta dall'UFM tramite ambasciata – posto che, come gli altri com-
militoni, avrebbe sempre agito a volto coperto (cfr. verbale di audizione
del 17 dicembre 2007, pag. 5) e quindi le autorità non possiedono ne le
sue generalità ne tantomeno un suo identikit. Infine, dal rapporto pro -
dotto dall'Ambasciata svizzera in Nigeria emerge chiaramente che il ri -
corrente non è ricercato dalle autorità in patria e che, anche se la sua
appartenenza al F._______ fosse vera, egli beneficerebbe di un pro-
gramma governativo di amnistia per il quale verrebbe assolto da ogni
accusa. Pertanto, gli asseriti timori del ricorrente, non corroborati dal
benché minimo elemento probatorio, sono da ritenere totalmente in-
fondati.
5.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche
indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insor-
gente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella
presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri -
fugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
Pagina 9
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6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricor-
renti in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile.
7.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
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La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Nigeria, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situa-
zione attuale prevalente in Nigeria è in sé costitutiva di un impedimen-
to alla reintegrazione dei ricorrenti. Infatti, è notorio che questo paese
non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza ge-
neralizzata.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una
buona formazione avendo egli frequentato sei anni di scuola primaria e
sei anni di scuola secondaria. Inoltre, ha pure una discreta esperienza la-
vorativa avendo operato in qualità di (...) e poi di (...) (cfr. verbale di audi-
zione del 8 gennaio 2008, pag. 2). Dai verbali di audizione emerge inoltre
che il ricorrente dispone ancora di una discreta rete sociale in patria,
dove ha lasciato i genitori e due sorelle (cfr. verbale di audizione del
17 dicembre 2007, pag. 2). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazio-
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ni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge la necessità di una per-
manenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici.
In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati,
questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti per formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente, un adeguato reinserimento sociale nel suo paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione del-
l'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri-
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tale importo è intera-
mente compensato dall'anticipo tempestivamente versato dal ricorren-
te.
Pagina 12
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10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente
versato dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere
interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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