Corte IV
D-6602/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 m a g g i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Repubblica democratica del Congo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° ottobre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6602/2007
Fatti:
A.
Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 10 e del 24 settembre 2007), d'essere origina-
rio di Kinshasa, ma d'essersi trasferito a B._______ nel gennaio 2005
per lavorare presso la sede del gruppo politico-religioso C._______.
Nel [...] del 2007, avrebbe partecipato a due manifestazioni di
protesta, indette dal predetto gruppo, contro la decisione del
presidente Kabila di vendere dei terreni D._______. In seguito agli
scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, sarebbero morte numerose
persone, tra cui anche diversi poliziotti. Egli sarebbe riuscito a fuggire,
ma, saputo d'essere ricercato il 20 aprile 2007 o nel maggio 2007
(secondo la versione), avrebbe deciso d'espatriare ([...]).
B.
Il 1° ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Repubblica democratica del Congo (RDC)
siccome ammissibile, esigibile e possibile.
C.
Il 1° ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento in questione e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito, e, in via
sussidiaria, per il riconoscimento della qualità di rifugiato o la
pronuncia dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 3 ottobre 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità
d'esito favorevole ed ha respinto la surriferita domanda d'assistenza
giudiziaria. L'insorgente è stato invitato a versare un anticipo, di fr.
600.--, a copertura delle presumibili spese processuali.
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E.
L'11 ottobre 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
documento esibito dal ricorrente, ossia l'“attestation de perte de
pièces d'identité”, non costituisce un valido documento di viaggio o
d'identità ai sensi di legge, considerato altresì che lo stesso "si
presenta con le generalità cancellate e riscritte". Inoltre, l'insorgente
non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di un documento ammissibile, essendosi egli limitato a
fornire, al riguardo, generiche e stereotipate scusanti. Dall'altro lato,
l'autorità inferiore ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le
allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal ricorrente.
Quest'ultimo non è stato in grado di fornire indicazioni precise in
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merito alle date in cui si sarebbero svolte le manifestazioni (la prima il
[...] febbraio o il [...] aprile [...], e la seconda il [...] aprile o il [...] marzo
[...]) e al numero di persone decedute nell'assalto alla residenza del
movimento politico-religioso cui avrebbe aderito (4 oppure più di 5).
L'autorità inferiore ha altresì considerato che non sono necessari degli
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere d'avere esibito un documento valido,
ossia "l'attestation de perte de pièces d'identité" provvista di una
fotografia. Contesta altresì che le sue allegazioni siano contraddittorie.
Avrebbe già spiegato nell'ambito delle audizioni esperite in procedura
di prima istanza di non ricordare esattamente le date delle
manifestazioni, ritenuto altresì che nel suo Paese non v'è l'esigenza di
rammentarsi della datazione degli accadimenti. Sostiene d'essere
ricercato in RDC a causa della sua partecipazione alle evocate
manifestazioni e di rischiare d'essere ucciso. Il suo rimpatrio non
sarebbe pertanto eseguibile.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
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certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 20 agosto
2007. In particolare, il documento esibito dall'insorgente, l'“attestation
de perte de pièces d'identité”, non costituisce un valido documento ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi secondo la citata prassi di questo
tribunale (v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-953/2007 del 21 settembre 2007 consid. 3.1). Inoltre, il ricorrente
non ha contestato l'esistenza sul documento delle manipolazioni
indicate nella decisione impugnata, fermo restando che il documento
sostitutivo in questione sarebbe stato emesso nel 2002 e non
nell'imminenza dell'espatrio. Peraltro, è scarsamente plausibile che il
ricorrente abbia potuto viaggiare regolarmente dalla RDC alla Svizzera
senza dovere mai presentare dei documenti d'identità o di viaggio. Non
v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei
seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in
procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di
non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto
documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo
riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
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generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Le stesse sono manifestamente inconsistenti, in
sostanza per le ragioni indicate nella decisione impugnata, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Peraltro, la generica scusante fornita dall'insorgente per
spiegare le divergenze sulle date delle richiamate manifestazioni non
convince, fermo restando che nella misura in cui vengono fatti
riferimenti temporali meno precisi rispetto ad una data, vi dev'essere
perlomeno consonanza nelle dichiarazioni al riguardo e non, come
nella fattispecie, dissonanza. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni determinanti rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente verso la RDC possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
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32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Repubblica democratica del Congo non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza
professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di
seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informa-
zioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24). V'è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nella Repubblica democratica del Congo.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
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13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato l'11 ottobre 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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