B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6624/2011
S e n t e n z a d e l 1 6 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Markus König, Yanick Felley,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell'ammissione provvisoria; decisione dell'UFM del
8 novembre 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
In data (…), l'interessato ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera.
B.
Con decisione del 9 novembre 2009, l'UFM ha respinto tale domanda
considerata l'inverosimiglianza dei motivi di asilo, ma ha concesso al ri-
chiedente l'ammissione provvisoria, ritenendo come non esigibile l'esecu-
zione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Tale decisione è cresciuta in
giudicato non essendo stato interposto alcun ricorso.
C.
Il 6 settembre 2011, l'UFM ha informato il richiedente l'asilo dell'intenzione
di revocare l'ammissione provvisoria pronunciata a suo favore, invitandolo
a determinarsi in merito.
D.
Con scritto del 7 ottobre 2011, l'interessato ha preso posizione sulla lette-
ra dell'UFM chiedendo che l'ammissione provvisoria sia mantenuta. Allo
scritto il richiedente ha allegato una lettera del fratello datata
(…) (doc. 1), delle fotografie (doc. 2), uno scritto del Giudice di pace di
B._______ del (…) con relativa traduzione in italiano (doc. 3), uno scritto
di un parlamentare del Distretto di C._______ del (…) con relativa tradu-
zione in italiano (doc. 4), un certificato di un ospedale dello Sri Lanka ine-
rente un suo ricovero (doc. 5) e dei ritagli di giornale nord srilankesi
(doc. 6).
E.
Con decisione dell'8 novembre 2011, notificata all'interessato il
9 novembre 2011, l'UFM ha revocato l'ammissione provvisoria ed ha inca-
ricato il Cantone Ticino di eseguire l'allontanamento.
F.
Il 7 dicembre 2011, il richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo che il provve-
dimento impugnato sia annullato e che venga mantenuta l'ammissione
provvisoria. Al ricorso è stato allegato uno scritto in inglese del Segretario
generale del (…) di data (…) (doc. 7).
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Pagina 3
G.
In data 12 dicembre 2011, il Tribunale ha confermato all'insorgente, giusta
l'art. 55 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), l'effetto sospensivo del ricorso da lui
inoltrato e, pertanto, la possibilità di soggiornare in Svizzera fino a con-
clusione della procedura.
H.
Con decisione incidentale del 16 gennaio 2012, il Tribunale ha invitato il
ricorrente a versare, entro il 1° febbraio 2012, un anticipo di CHF 600.— a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
I.
In data 23 gennaio 2012, il ricorrente ha tempestivamente versato l'antici-
po richiesto.
J.
Con osservazioni del 14 febbraio 2012, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame riconfermando le motivazioni fatte valere nel merito della de-
cisione contestata.
K.
Il ricorrente, in data 9 marzo 2012, ha inoltrato l'atto di replica, rispettiva-
mente il supplemento di replica il 26 marzo 2012 ai quali ha allegato un
articolo di "Human Rights Watch" del 24 febbraio 2012 (doc. 8), un artico-
lo della "BBC S" del 25 febbraio 2012 (doc. 9), una lettera del-
la zia datata (…) con relativa traduzione in italiano (doc. 10) e due ulterio-
ri articoli della "BBC News Asia" rispettivamente del 13 marzo 2012 e
14 marzo 2012 (doc. 11 e 12).
L.
Con osservazioni del 1° maggio 2012, l'UFM ha invitato il Tribunale a vo-
lere respingere il ricorso dell'insorgente.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) nonché dell'UFM in
materia degli stranieri concernenti l'ammissione provvisoria (art. 31 e
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33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. c n. 3 della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura
in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF
non sia applicabile.
1.2. La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni
generali sull'organizzazione giudiziaria federale (art. 112 cpv. 1 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
Il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso
l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto
dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA).
4.
4.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
5.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del 12 luglio 2007
consid. 3).
6.
Nella decisione impugnata l'UFM, considerata la crescita in giudicato del-
la sua decisione del 9 novembre 2009, ha constatato l'assenza di ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento dal profilo dell'ammissibilità. Ha inoltre
rilevato che, a seguito del miglioramento della situazione nello Sri Lanka,
il rinvio verso tale Paese sarebbe ora ragionevolmente esigibile. In parti-
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colare, secondo l'autorità inferiore, il conflitto armato tra il Governo sri
lankese ed i separatisti delle Tigri per la liberazione della patria Tamil
(LTTE) si sarebbe concluso nel maggio del 2009 con la sconfitta del
LTTE. Il Governo locale avrebbe quindi ripreso il controllo del Paese e
non sarebbero più state registrate attività terroristiche da parte del LTTE.
In sostanza, la situazione e le condizioni di vita in Sri Lanka sarebbero
migliorate ed un ritorno nell'Est e nel Nord del Paese sarebbe, in regola
generale, ragionevolmente esigibile. Segnatamente, nella penisola di
D._______ e nei distretti di E._______ e B._______ la vita quotidiana sa-
rebbe tornata alla normalità, mentre le condizioni resterebbero partico-
larmente difficili nella zona di Vanni. L'UFM osserva che il ricorrente sa-
rebbe giovane ed in un buona salute, oltre che in possesso di un diploma
universitario e di esperienza lavorativa sia nello Sri Lanka che in Svizze-
ra. L'insorgente avrebbe pertanto la possibilità di vivere a D._______, do-
ve avrebbe già vissuto e studiato tra il (…) ed il (…), e dove vi risiedereb-
be una zia materna, oppure a B._______, dove abiterebbe il fratello del
ricorrente. Infine, l'autorità inferiore è dell'avviso che l'assenza dal proprio
Paese di origine per alcuni anni, non comporterebbe particolari difficoltà
di reinserimento in Sri Lanka.
7.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'UFM, nel gravame il ricorrente ri-
tiene che, in caso di rientro in Patria, rischierebbe di essere imprigionato
dal Governo srilankese, in quanto sarebbe ancora considerato un attivista
del LTTE. Tale rischio sarebbe stato documentato dalle dichiarazioni del
Giudice di Pace di B._______ (doc. 3) oltre che dalle dichiarazioni rispet-
tivamente di un membro del parlamento di C._______ (doc. 4) e del Se-
gretario generale del (…) (doc. 7). L'insorgente afferma inoltre che il Go-
verno locale avrebbe ripreso il controllo del Paese unicamente dal punto
di vista formale, ma, concretamente, la situazione non sarebbe affatto pa-
cificata, come sarebbe dimostrato da alcuni articoli della stampa locale.
Per quanto concerne la propria situazione personale, il ritorno a
B._______ o a D._______ dai parenti non sarebbe possibile, in quanto
questi ultimi, controllati dalla polizia e dai militari cingalesi, non vorrebbe-
ro avere problemi a causa del suo eventuale rientro in Patria. L'insorgente
rileva infine che non avrebbe alcun interesse a restare in Svizzera, dove
svolge la professione di (…), piuttosto che tornare in Sri Lanka, dove la-
vorava alle dipendenze di (…), se non per i motivi sopradescritti.
8.
Con osservazioni del 14 febbraio 2012, l'UFM ha ribadito la propria deci-
sione, affermando che il ricorso non conterrebbe alcun fatto o mezzo di
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prova nuovo tale da giustificare una modifica della propria posizione. In
aggiunta, l'autorità inferiore rileva che l'insorgente disporrebbe di una
formazione superiore alla media, che sarebbe in buona salute e che a-
vrebbe una zia paterna a E._______ ed una zia materna a D._______ su
cui potersi appoggiare in caso di rientro in Patria.
9.
Con replica del 9 marzo 2012 e relativo supplemento del 26 marzo 2012,
il ricorrente riconosce di avere una formazione scolastica superiore alla
media e di godere di un discreto stato di salute. Tuttavia contesta le pos-
sibilità di sostegno da parte delle proprie zie. In particolare, l'insorgente
dichiara che con la zia paterna avrebbe avuto contatti in un'unica occa-
sione all'età di otto/nove anni e che, in seguito, avrebbe perso ogni lega-
me. Ribadisce inoltre che la zia di D._______, pur mantenendo regolari
contatti epistolari con l'insorgente, non sarebbe disposta ad accoglierlo
per timore di avere problemi con i militari cingalesi che, oltretutto, si sa-
rebbero presentati ultimamente presso la sua abitazione chiedendo in-
formazioni sul ricorrente (cfr. doc. 10). Per ciò che riguarda la situazione
generale in Sri Lanka, il ricorrente dichiara che il Paese non sarebbe e-
sente da persecuzioni e che vi sarebbero invece seri indizi di abusi da
parte del Governo cingalese sugli attivisti del LTTE. A sostegno delle sue
dichiarazioni l'insorgente ha prodotto degli articoli di stampa tratti da
internet (cfr. doc. 8,9,11 e 12). A mente dell'insorgente, questi indizi sa-
rebbero già di per sé sufficienti ad escludere il ritiro dell'ammissione prov-
visoria. Il ricorrente afferma infine di non comprendere quali cambiamenti
abbiano indotto l'UFM a ritirare l'ammissione provvisoria in oggetto, rite-
nuto che, secondo le valutazioni della stessa autorità inferiore, il conflitto
tra Governo cingalese e LTTE, si sarebbe concluso già prima della con-
cessione dell'ammissione provvisoria in suo favore.
10.
Con osservazioni del 1° maggio 2012, l'autorità inferiore sostiene che le
dichiarazioni secondo cui la zia di D._______ non vorrebbe accoglierlo a
causa dei problemi avuti con il Governo cingalese in ragione dei legami
con il ricorrente, non sarebbero convincenti in quanto, nella decisione
dell'9 novembre 2009, le asserite persecuzioni sarebbero già state esa-
minate e ritenute inverosimili. Per quanto attiene alla tempistica della
concessione dell'ammissione provvisoria e alla susseguente revoca,
l'UFM precisa di avere pronunciato l'ammissione provvisoria malgrado la
fine del conflitto, perché avrebbe preferito osservare l'evolversi della si-
tuazione in Sri Lanka proprio per valutare l'esistenza dei presupposti per
l'allontanamento del ricorrente nel proprio Paese di origine.
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Pagina 7
11.
11.1. L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se ammissibile, ragio-
nevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 2-4 LStr). In caso di mancato
adempimento di una delle succitate condizioni, l'UFM dispone l'ammis-
sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
11.2. Inoltre, giusta l'art. 84 cpv. 1 LStr, l'UFM verifica periodicamente se
le condizioni per la concessione dell'ammissione provvisoria sono ancora
soddisfatte. In caso contrario, detto Ufficio la revoca ed ordina l'esecuzio-
ne dell'allontanamento (art. 84 cpv. 2 LStr).
11.3.
11.3.1. Nel caso concreto, non sussistono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel Paese di origine pos-
sa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, i-
numani o degradanti (RS 0.105). Infatti, i motivi all'origine della fuga del
ricorrente dal suo Paese di origine sono stati considerati inverosimili
dall'UFM nella sua decisione del 9 novembre 2009. Quest'ultima è cre-
sciuta in giudicato. Non vi è dunque ragione di mettere in discussione tale
valutazione in questa sede. D'altronde, la documentazione allegata
dall'insorgente non è di natura tale da indurre il Tribunale a modificare le
conclusioni di cui alla citata decisione. In particolare, il Tribunale rileva
che la lettera del fratello (doc. 1), peraltro non tradotta, così come lo scrit-
to della zia (doc. 10) risultano essere delle semplici dichiarazioni di parte
verosimilmente redatte su richiesta dello stesso insorgente e, pertanto,
non sono tali da suffragare le conclusioni ricorsuali. Gli scritti che il ricor-
rente afferma che siano del Giudice di Pace del Distretto di B._______
(doc. 3), di un Parlamentare del Distretto di C._______ (doc. 4) e del Se-
gretario generale del (…) (doc. 7) risultano invece essere di dubbia au-
tenticità. Infatti, tali documenti sono stampati su carta non autenticata,
presumibilmente mediante una stampante di bassa qualità, e i timbri in
calce appaiono essere realizzati con una stampante a colori e non con un
tampone. In ragione di quanto precede, è altamente inverosimile che
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Pagina 8
questi documenti siano atti originali come invece asserito dall'insorgente.
In ogni caso, anche nel caso in cui dovessero essere autentici, tali atti ri-
sultano essere semplici dichiarazioni di compiacenza allestite da cono-
scenti del ricorrente, come risulta dagli scritti medesimi. Per quanto con-
cerne le fotografie (doc. 2), le medesime provano unicamente che il ricor-
rente abbia presenziato ad una manifestazione organizzata a sostegno
del popolo Tamil nel (…), ma non che lo stesso fosse un organizzatore
della stessa o un membro attivo del LTTE, né provano i timori di persecu-
zione da parte del Governo srilankese dichiarati dal ricorrente. Il certifica-
to medico (doc. 5), oltre che di dubbia autenticità, non prova in ogni caso
che l'insorgente rischi di subire persecuzioni in Patria. Gli articoli di gior-
nale della stampa nordsrilankese (doc.6), così come gli articoli tratti da
internet (doc. 8,9,11 e 12), d'altronde, non menzionano fatti specifici rela-
tivi all'insorgente, ma riferiscono di sospetti in merito a presunti abusi
commessi dal Governo srilankese, o da persone ad esso connesse, nei
confronti di cittadini srilankesi di etnia Tamil riconducibili al LTTE. Del re-
sto, nel doc. 9 viene riportata la notizia secondo cui il Ministero degli affari
esteri britannico ha affermato che non sarebbero state trovate prove a
sostegno delle allegazioni di "Human Rights Watch". Visto quanto prece-
de, non vi è motivo per discostarsi dalla recente giurisprudenza del Tribu-
nale nella quale è stato accertato un miglioramento della situazione della
sicurezza in Sri Lanka (cfr. DTAF E-6220/2006 del 27 ottobre 2011 con-
sid. 11 a 13).
11.3.2. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile.
11.4.
11.4.1. Premesso quanto sopra, in merito agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art 83 cpv. 4 LStr, relativi allo stato di
sicurezza in Sri Lanka, questo Tribunale ha avuto recentemente modo di
precisare che in Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio
e della popolazione nazionale. Infatti, in considerazione del miglioramento
della situazione dal profilo della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione
dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di
origine tamil, è ora ragionevolmente esigibile verso il Nord dello Sri Lan-
ka, ad eccezione della regione di Vanni, nonché verso l'Est del Paese
(cfr. DTAF E-6220/2006 del 27 ottobre 2011 consid. 11 a 13). Peraltro, per
quanto attiene alla regione di D._______, la situazione è nettamente mi-
gliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra D._______ e
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Pagina 9
F._______ alla fine del 2009 e alla diminuzione della presenza militare.
D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e
l'espansione limitata delle attività economiche, si sono registrati diversi
miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura
di alcune scuole e la ricostruzione di ospedali. L'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni
di aiuto a B._______, D._______, E._______, G._______ e H._______,
fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri
Lanka, in particolare in relazione ai problemi legati all'accesso ad un al-
loggio o alla proprietà (cfr. DTAF E-6220/2006 consid. 13.2.1). Malgrado
quanto precede, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento
verso il Nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle per-
sone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, avvenuta
nel maggio del 2009, per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di
principio ragionevolmente esigibile, qualora possano beneficiare delle
medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF E-6220/2006 consid.
13.2.1.1.), da quella delle persone che hanno lasciato il Nord del Paese
prima della fine della guerra, per le quali le condizioni di vita potrebbero
essere profondamente cambiate. Per quest'ultima categoria di persone è
infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando l'e-
sistenza di fattori particolarmente favorevoli, segnatamente, concrete
possibilità di alloggio e garanzie di un adeguato sostentamento, nonché
l'esistenza di una rete sociale o familiare sufficiente. Se tali condizioni non
sono realizzate, va inoltre esaminata la possibilità di un'alternativa di sog-
giorno interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF E-6220/2006 consid.
13.2.1.2).
11.4.2. Nel caso concreto, il ricorrente ha dichiarato di essere originario
della penisola di D._______ (Sri Lanka) e di avere avuto ultimo domicilio
nel Nord del Paese, a B._______ (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, D6-7,
pag. 3). Egli ha lasciato il proprio Paese il (…) (cfr. verbale 1, pag. 3 e
verbale 2, D104, pag. 11) ed ha un'ottima scolarizzazione, avendo con-
seguito un (…) presso l'Università di D._______ (cfr. verbale 1, pag. 4),
nonché esperienza lavorativa in Patria quale impiegato di (…)
(cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, D15-18, pag. 4). In Sri Lanka vivono
tutt'ora il padre e una sorella, in un campo profughi a I._______
(E._______), un fratello a B._______, una zia paterna a E._______, non-
ché una zia materna a J._______ (D._______) (cfr. verbale 1, pag. 5). È
inoltre presumibile che possa contare su una rete di contatti sociali che
ha verosimilmente sviluppato nel corso dei suoi (…) a D._______ o
nell'ambito (…) a B._______. In virtù di quanto precede, non vi è dubbio
che il ricorrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo
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Pagina 10
reinserimento sociale e professionale in Patria. In particolare, a
B._______, dove ha già vissuto e lavorato, potrà godere del sostegno del
fratello, il quale dispone di un buon posto di lavoro presso (…)
(cfr. verbale 2, D14, pag. 4). Infine, il ricorrente è da ritenersi in buona sa-
lute, dato che nel gravame non ha preteso di soffrire di gravi problemi tali
da giustificare l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2,
pag. 21 e relativi riferimenti) e senza che da un esame d'ufficio degli atti
di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per mo-
tivi medici.
11.4.3. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragio-
nevolmente esigibile.
11.5. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
11.6. Visto quanto sopra, l'UFM ha rettamente ritenuto che le condizioni
in Sri Lanka non siano più tali da giustificare l'ammissione provvisoria del
ricorrente. Il gravame deve pertanto essere respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.—, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA, nonché art. 3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le medesime sono computate
con l'anticipo spese versato in data 23 gennaio 2011.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.—, sono poste a carico del ricorrente.
Le medesime sono computate con l'anticipo spese versato in data
23 gennaio 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: