B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6625/2011
S e n t e n z a d e l 2 9 f e b b r a i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 novembre 2011 / N […].
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Visto
la domanda di asilo che il ricorrente ha inoltrato il (…),
i verbali di audizione del 3 marzo 2011 (di seguito: verbale 1) e del
2 maggio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 17 novembre 2011, notificata all'insorgente il
22 novembre 2011 (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso presentato in data 7 dicembre 2011 in cui viene segnatamente
chiesto l'accordo dell'assistenza giudiziaria,
la decisione incidentale del 20 gennaio 2012, con cui il Tribunale ammini-
strativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto la domanda di assi-
stenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare, entro il
6 febbraio 2012, un anticipo di CHF 600.- con comminatoria di inammis-
sibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo,
il versamento del medesimo in data 6 febbraio 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessario, saranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 della Legge fede-
rale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, RS 172.021) e all'art. 108 cpv. 1 LAsi,
che, avendo l'insorgente espressamente indicato di accettare che l'UFM
non gli riconosca la qualità di rifugiato e non gli conceda l'asilo, il ricorso
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del 7 dicembre 2011 verte solo sulla questione relativa all'allontanamento
ed all'esecuzione dell'allontanamento,
che ne discende che la decisione impugnata del 17 novembre 2011 è
cresciuta in giudicato in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato
e di concessione dell'asilo,
che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua,
che nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente senten-
za va redatta in italiano,
che il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai mo-
tivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisio-
ne impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5),
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che non sussiste-
rebbero indizi per ritenere che, in caso di ritorno nel proprio Paese, l'inte-
ressato rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o un
trattamento vietati dall'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101); che, peraltro, i problemi di salute non costituirebbero un osta-
colo all'esecuzione dell'allontanamento, poiché il richiedente sarebbe
tutt'ora in grado di continuare la sua precedente attività lavorativa e le in-
frastrutture mediche o le cure necessarie per il trattamento delle sue pa-
tologie sarebbero disponibili in Nigeria; che, inoltre, la situazione politica
vigente Nigeria non osterebbe al suo ritorno nel Paese di origine; che, in-
fine, detta autorità ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento possibile
sia sul piano tecnico che pratico,
che, nel gravame, l'insorgente, richiamati il certificato medico ed il foglio
di trasmissione di informazioni mediche prodotti, ritiene non ragionevol-
mente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la Nigeria non
offrirebbe cure mediche adeguate per il trattamento della (…) e della (…),
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che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allon-
tanamento e la concessione dell'ammissione provvisoria,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e
cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo rela-
tiva a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733),
che l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 [LStr, RS 142.20]), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in caso di non adem-
pimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissio-
ne provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1
LStr),
che, ritenuto segnatamente il diniego dell'asilo e della qualità di rifugiato
nei confronti del ricorrente nella decisione di prima istanza, regolarmente
cresciuta in giudicato, non emergono dalle carte processuali elementi da
cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l'art.
83 cpv. 3 LStr,
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare gli art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; che spetta
al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni,
che, in relazione allo stato di salute del ricorrente, secondo la
giurisprudenza del Tribunale, in linea peraltro con la giurisprudenza della
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Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), la situazione
generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del
rimpatrio secondo le disposizioni della CEDU (cfr. GICRA 1995 n. 12,
consid. 10a, pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti); che, d'altronde,
le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese di origine o di
provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo
all'esecuzione dell'allontanamento; che, conformemente all'applicazione
dell'art. 3 CEDU da parte della CorteEDU, nemmeno l'eventuale riduzione
anche in maniera significativa dell'aspettativa di vita di uno straniero, in
caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una
violazione dell'art. 3 CEDU; che soltanto in circostanze straordinarie e in
ragione di gravi motivi medici un siffatto diritto può essere riconosciuto
(cfr. sentenza della CorteEDU del 27 maggio 2008 nel caso N. c./ Regno
Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42; GICRA 1993 n. 38, pag. 274 segg.),
che, nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni; che, in
altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e
concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura,
che, pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1, pag. 111 e relativi riferimenti),
che, nel caso di persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione
dell'allontanamento è ritenuta non ragionevolmente esigibile se, in caso di
ritorno nel loro Paese di origine, esse non potrebbero più ricevere le cure
mediche essenziali, ossia le cure mediche di base, nonché quelle
assolutamente necessarie in caso di urgenza che garantiscano il rispetto
della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement,
Berna 2002, pag. 81 segg. e 87); che, tuttavia, lo straniero non può
prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato
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di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in
Svizzera ed un diritto di accesso generale in questo Paese alle forme di
sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il
suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le
conoscenze mediche nel Paese di origine o di destinazione non
raggiungono il grado di quelle elvetiche; che non è quindi sufficiente che
un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non
possa essere seguito nel Paese di origine o di provenienza
dell'interessato, poiché, se le cure essenziali possono essere assicurate
nel Paese di origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione
dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile; che sono
considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta
assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti),
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale,
che, in relazione alla situazione medica, secondo il rapporto del
Dott. Med. B._______ del (…) 2011 e il foglio di trasmissione di informa-
zioni mediche del (…) 2011 presentati in sede di ricorso, il ricorrente ac-
cusa una (…) e una forte diminuzione del (…) con una limitazione con-
centrica del campo (…); che le infermità in questione non sono comprese
nelle suesposte cure mediche essenziali, poiché il ricorrente non soffre di
problemi ostativi all'allontanamento; che necessiterebbe tutt'al più di una
(…), o eventualmente di una (…), oppure di uno (…) per contenere (…),
che, in relazione alla (...) genericamente menzionata in sede di ricorso,
dagli atti di causa non risulta alcun elemento probatorio in merito; che,
pertanto, si tratta di una mera affermazione di parte che non può essere
ritenuta in questa sede,
che, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ai trattamenti
medici, in particolare a una (…) o eventualmente a una (…), oppure a
uno (…) per contenere (…), qualora tale trattamento non fosse intrapreso
in Svizzera prima della partenza, l'interessato ha la facoltà di richiedere
un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi,
che, d'altronde, secondo il rapporto medico precitato, la capacità
lavorativa quale (…) dell'interessato non è compromessa a causa del suo
stato di salute, dato che quest'ultimo non ha nessun problema a guidare
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un veicolo con cambio automatico o meccanico; che, di conseguenza,
egli è in grado di riprendere la sua attività professionale, come del resto
ha già fatto in passato, ossia dopo l'attentato in cui è rimasto ferito (…)
avvenuto il (…) (cfr. verbale 2, F26, pag. 5); che egli gode di una buona
formazione scolastica e universitaria (cfr. verbale 1, pag. 2),
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente
esigibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza,
potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LA-
si; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515),
che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la deci-
sione dell'autorità inferiore va confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo di CHF 600.–, versato il 6 febbraio 2012.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.-, versato il
6 febbraio 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: