B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6629/2017
Sen t en z a d e l 1 ° n o vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dal Sig. Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 23 ottobre 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 23 luglio
2015,
i verbali di audizione del 29 luglio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 22 ago-
sto 2016 (cfr. verbale 2),
la decisione della SEM del 23 ottobre 2017, per mezzo della quale tale
autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontana-
mento della richiedente asilo dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 23 novembre 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), me-
diante il quale l’interessata ha postulato in via principale il riconoscimento
dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
la restituzione degli atti all’autorità di prima istanza per una nuova valuta-
zione sul punto di questione della verosimiglianza e del riconoscimento
della qualità di rifugiato; in via ancor più subordinata di essere ammessa
provvisoriamente in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento; contestualmente di essere esentata dal paga-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo,
l’avviso di ricevimento del gravame, trasmesso alla ricorrente il 27 novem-
bre 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
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che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che la richiedente, cittadina eritrea nata ad B._______, nella Regione di
Gasc-Barca, ha dichiarato di aver lasciato illegalmente il paese d’origine
nell’aprile del 2015; che una volta giunta sul suolo elvetico, ella ha deposi-
tato una domanda d’asilo il 23 luglio 2015 (cfr. verbale 1 , pag. 2 e seg.),
che al momento di essere sentita sui motivi d’asilo, l’interessata ha addotto
di aver abbandonato la scuola nel corso del decimo anno in quanto conscia
del fatto che dopo lo svolgimento dell’undicesimo si sarebbe dovuta recare
al campo di addestramento di Sawa; che durante il periodo successivo sa-
rebbe rimasta presso i genitori, svolgendo saltuarie attività di commercio;
che proprio in tali circostanze sarebbe stata fermata, picchiata ed interro-
gata dalle autorità in quanto sospettata di aver lasciato il paese, riuscendo
però a fuggire; che il giorno stesso avrebbe intrapreso il suo viaggio d’espa-
trio verso il Sudan; che una volta all’estero avrebbe appresso dai famigliari
che le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio con l’intenzione di
arrestare sua madre; che pur avendola lasciata in libertà, queste avrebbero
confiscato la sua carta d’identità,
che la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni dell’interessata a pro-
posito del fermo di cui sarebbe stata oggetto in patria, in quanto nel corso
dell’audizione sulle generalità avrebbe citato due diverse circostanze salvo
poi menzionare un solo arresto al momento di essere sentita sui suoi motivi
d’asilo; che pure le circostanze dell’espatrio sarebbero contraddittorie; che
del resto, non avendo la richiedente asilo mai ricevuto alcuna convoca-
zione, i presupposti per la concessione dell’asilo non sarebbero riuniti ; che
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in assenza di circostanze supplementari, nemmeno l’asserito espatrio ille-
gale risulterebbe rilevante,
che l’autorità di prima istanza non ha tuttavia esaminato né sotto l’aspetto
della verosimiglianza né dal punto di vista della pertinenza le allegazioni
della richiedente asilo a proposito delle presunte conseguenze patite dai
famigliari a seguito della sua partenza (cfr. verbale 2, pag. 15),
che così facendo la SEM ha però violato diritto di essere sentito dell’inte-
ressata,
che tale garanzia procedurale, disciplinata dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art.
29 PA, impone all’autorità giudicante di prendere in debita considerazione
le allegazioni della parte in causa nell’ambito della procedura di elabora-
zione delle decisioni (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b ; DTF 105 Ia 193 con-
sid. 2b/cc),
che un suo corollario è inoltre il cosiddetto obbligo di motivare le decisioni,
presupposto essenziale per la verifica della fondatezza dei provvedimenti;
che si necessita che l’autorità menzioni, quantomeno brevemente, le pro-
prie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto di modo che, la persona
toccata dalla decisione possa rendersi conto della sua portata ed impu-
gnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 126 I 97, 102),
che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale; che la sua
violazione, conduce dunque, di principio, all’annullamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 122 I 464 consid. 4a),
che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 23 ottobre
2017 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della pre-
sente sentenza,
che su tali presupposti non vi è necessità di passare in rivista le restanti
censure ricorsuali,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e l’istanza di assistenza giudiziaria è da considerarsi risulta
priva d’oggetto,
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che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dal-la causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le parti che chiedono la rifusione
di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione,
una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l’indennità dovuta alla
parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l’indennità
sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),
che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 650.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF),
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 23 ottobre 2017 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: