Corte IV
D-6632/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 ottobre 2009 / N (...),
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6632/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data
24 agosto 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 14 settembre 2009 e del 2 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 15 ottobre 2009, notificata all'interessata il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto
dall'interessata),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 22 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
la decisione incidentale del 28 ottobre 2009, con la quale il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha respinto, per i motivi ivi indicati, la
sufferita domanda ed ha invitato la ricorrente a versare, entro il
9 novembre 2009, un anticipo di CHF 600.- con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine,
lo scritto fax del 6 novembre 2009, pervenuto al giudice dell'istruzione
il 9 novembre 2009, con cui la ricorrente ha chiesto un nuovo termine
per il pagamento,
la decisione incidentale del 9 novembre 2009, con la quale il TAF ha
respinto la richiesta di nuovo termine di pagamento della ricorrente,
il pagamento di CHF 600.- tempestivamente effettuato il
9 novembre 2009 dalla ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha
dichiarato di essere cresciuta in un orfanotrofio di Ulaanbaatar fino al
(...), quando sarebbe scappata con un amico di nome B._______, il
quale l'avrebbe portata a vivere con un gruppo di giovani nel distretto
C._______ della capitale; che per tre mesi ella avrebbe vissuto con il
gruppo di ragazzi, i quali si sarebbero mantenuti con furti e scippi (cfr.
verbali d'audizione del 14 settembre 2009 pag. 2 e 6), prima di venire
portata via con inganno da un gruppo di cittadini cinesi dopo avere
denunciato uno dei suoi compagni nell'(...); che, dopo alcuni giorni in
mano dei sequestratori, un uomo di nome D._______ sarebbe venuto
a prenderla e l'avrebbe portata a E._______ (Mongolia interna; cfr.
verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pag. 5 D28 a D36),
che la ricorrente ha dichiarato di avere, da quel momento, aiutato il
signor D._______, il quale la ricorrente reputa suo nonno (cfr. verbale
d'audizione del 14 settembre 2009 pag. 2), nelle faccende di casa ed a
pascolare il bestiame; che ella ha asserito che, nel (...), il figlio di
D._______, F._______, sarebbe tornato a vivere con il padre, dopo
avere prestato il servizio militare e l'avrebbe picchiata e violentata
ripetutamente; che, con l'aiuto di un conoscente di D._______,
l'insorgente avrebbe potuto scappare ed intraprendere il viaggio
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d'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pagg. 6 e 7 e
pagg. 12 a 16),
che, nella decisione del 15 ottobre 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
dalla richiedente sono inverosimili siccome in parte contraddittorie,
incoerenti ed inconsistenti, di modo che non emergerebbero dalle
carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a
persecuzioni in caso di rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, la richiedente ha fatto valere che, come donna sola,
orfana dalla nascita e afflitta da malformazioni agli arti, sarebbe stata
oggetto di scherno già dall'infanzia e che tali malformazioni sarebbero
la causa di imbarazzo e continue sofferenze psichiche; che, per di più,
ella ha sottolineato che, nonostante la tragica esperienza di violenza e
il suo destino come vittima di tratta umana, nel suo racconto sarebbe
stata in grado di fornire una serie di elementi di dettaglio sufficienti per
soddisfare i minimi requisiti per una valutazione materiale della sua
domanda d'asilo; che, in caso di rinvio in Mongolia, sprovvista di
qualsivoglia utile formazione professionale e priva di una rete sociale e
familiare in grado di sostenerla, si troverebbe in una situazione di forte
fragilità che la condannerebbe a vivere durevolmente ed
irrimediabilmente in una situazione di abbandono,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
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l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, l'autrice del gravame si è espressa in modo
particolarmente vago (cfr. in particolare verbale d'audizione del
2 ottobre 2009 D37, D74, D82 e 84, D90, D99, D101 e 102, D109 e
112, D157, D165 e 168) e contraddittorio in merito a punti cruciali del
suo racconto; che, a titolo d'esempio, nel corso dell'audizione del
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14 settembre 2009, ella ha asserito di essere stata rapita da un
gruppo di cittadini cinesi, i quali l'avrebbero portata in una “piccola
casa”, dove avrebbe trascorso alcuni giorni prima che suo “nonno”
l'avrebbe portata via con sé (pag. 6 e 7); in riferimento al medesimo
evento, l'insorgente ha rilevato nell'ambito dell'audizione sui motivi
d'asilo di non sapere dove sarebbe stata portata per un mese, ma di
potere solamente supporre di essersi trovata in Cina a causa delle
“pietanze che le avrebbero fatto mangiare” (cfr. verbale d'audizione del
2 ottobre 2009 pag. 5 D29 a D33, D98 e D99); che, per di più, la
ricorrente si è contraddetta in modo palese – e incomprensibile – su
quanto sarebbe accaduto subito dopo la prima violenza sessuale
subita da parte del figlio di D._______, asserendo in un primo
momento di essere stata legata per le mani e per i piedi da F._______
e portata nel deposito degli attrezzi, dove quest'ultimo l'avrebbe
lasciata per terra, (cfr. verbale d'audizione del 2 mottobre 2009 pag. 12
D116), ribadendo, nell'ambito della stessa audizione, di essere stata
legata ad una trave e appesa a testa in giù (ibidem pag. 14 D139 a
D143); che tali incongruenze non costituiscono contraddizioni
“minimali o solo apparenti” come ritenuto nelle argomentazioni
ricorsuali (v. gravame pag. 4), bensì notevoli, vista la natura
indubbiamente traumatizzante di tale evento, che mettono in serio
dubbio l'attendibilità della ricorrente,
che, inoltre, codesto Tribunale osserva che la mancata denuncia da
parte della ricorrente presso le autorità statali, o perlomeno un
tentativo in questa direzione (cfr. verbale d'audizione del
2 ottobre 2009 pag. 15 D155 e D156), delle aggressioni subite non
depone a favore della verosimiglianza del racconto,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che la ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire
illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato
come inverosimile il racconto della riccorente,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
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Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Mongolia non è,
notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente; che dagli atti di causa risulta, infatti, che quest'ultima
è giovane ed ha frequentato per otto anni le scuole dell'obbligo (cfr.
verbale d'audizione del 2 ottobre 2009 pag. 4 D21 e D22),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
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motivi medici; che, infatti, le malformazioni agli arti, di cui soffrirebbe la
ricorrente, non sono atti ad ostacolare un'adeguata integrazione della
ricorrente nel proprio Paese d'origine, ritenuto che ad Ulaanbataar si
trovano numerose organizzazioni internazionali non-governative, le
quali accolgono bambini di strada e sostengono donne in bisogno di
aiuto (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-7626/2006
del 19 febbraio 2009 consid. 10.2.2 pag. 9),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato
dall'insorgente il 9 novembre 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. L'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il
9 novembre 2009, è computato con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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