Corte IV
D-6650/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...),
Ghana,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6650/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
i verbali d'audizione del 16 agosto 2010 e del 2 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 15 settembre 2010, notificata al richiedente il
medesimo giorno (cfr. emergenze processuali);
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 settembre 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 16 settembre 2010;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for -
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere originario di B._______ (Ghana), di etnia Twi, con
ultimo domicilio a C._______ (Ghana);
che egli ha affermato di essere espatriato nel mese di (...) del (...) per
il timore di essere ucciso in patria dagli esponenti del partito
D._______ ([...]); che infatti il ricorrente sarebbe membro del partito
E._______ ([...]), per il quale si occupa della propaganda giovanile;
che durante un raduno del partito ci sarebbe stato un attacco da parte
di sostenitori dell'D._______; che nell'attacco, gli aggressori avrebbero
ucciso il fratello del richiedente e avrebbero preso lui in ostaggio,
portandolo nel bosco; che qui sarebbe stato rinchiuso in una gabbia e
maltrattato per quattro giorni; che quando avrebbero deciso di
ucciderlo, uno dei rapitori lo avrebbe aiutato a scappare aprendogli la
gabbia; che giunto in un villaggio, il ricorrente avrebbe trovato una
persona che, sentita la sua storia, lo avrebbe aiutato ad espatriare;
che, nella decisione del 15 settembre 2010, l'UFM ha constatato, da
un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del
5 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le
allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero
incongruenti, contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero
dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a
persecuzioni in caso di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di aver prodotto sufficienti ele-
menti per rendere quanto meno verosimile il proprio racconto; che ha
ribadito di aver lasciato il Ghana per evitare la fine atroce che hanno
fatto i suoi figli, sua moglie e suo fratello; che le contraddizioni emerse
e contestategli sono poche e comunque sovrastate da un numero
maggiore di allegazioni dettagliate, concrete, verosimili e coerenti; che
egli ritiene, inoltre, che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevol -
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mente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò
perché in Ghana rischierebbe di essere sottoposto a maltrattamenti e
torture; che, per questi motivi il ricorrente ritiene di adempiere le con-
dizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'am-
missione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamen-
to ragionevolmente esigibile ne ammissibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul -
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giu-
diziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti -
zia e del relativo anticipo;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del -
l’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecu-
zione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'a -
gire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
5 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese;
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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgenti non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi -
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi -
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni incongruenti,
contradditorie e vaghe, come rettamente rilevato dall'UFM; che a con-
forto della sua domanda, il richiedente ha fornito un racconto stereoti -
pato che non ha saputo corroborare con particolari decisivi; che, a tito-
lo di esempio, in sede di prima audizione il ricorrente ha riferito di la -
vorare per l'E._______ ([...]) (cfr. verbale di audizione del 16 ago-
sto 2010, pag. 3), mentre nel corso della seconda audizione ha dichia-
rato che tale acronimo significa (...) (cfr. verbale di audizione del 2 set-
tembre 2010, pag. 5); che inoltre in prima battuta non ha saputo indi -
care il nome completo del partito oppositore che che avrebbe sferrato
l'attacco limitandosi ha dire "(...)" (cfr. verbale di audizione del 16 ago-
sto 2010, pag. 7), per poi riferire il nome completo in sede di audizione
federale; che per di più egli ha allegato, in occasione del primo interro -
gatorio, che il raduno durante il quale sarebbero stati aggrediti ed egli
è stato arrestato si è tenuto a C._______ nel (...) (cfr. verbale di audi -
zione del 16 agosto 2010, pag. 7), mentre in una seconda versione, ri-
portata durante la seconda audizione, egli ha addotto che il raduno ha
avuto luogo a F._______ tra il mese di (...) e il mese di (...) (cfr. verbale
di audizione del 2 settembre 2010, pag. 5); che, quo alla sua detenzio-
ne, l'interessato ha dichiarato in prima battuta di essere stato rinchiuso
in una gabbia di legno per la durata di quattro giorni (cfr. verbale di au-
dizione del 16 agosto 2010, pag. 7), salvo poi allegare, in sede di audi-
zione federale, di essere stato confinato in una gabbia di ferro per tre
giorni (cfr. verbale di audizione del 2 settembre 2010, pagg. 7 e 8);
che, a titolo abbondanziale, si rileva che il ricorrente, nel gravame, non
ha in alcun modo avversato le contraddizioni sollevate dall'UFM nella
decisione impugnata;
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che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in
esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili;
che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per
sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del -
l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote -
zione provvisoria;
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo,
non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Ghana
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Ghana non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti, il ricorrente è ancora giovane, ha una discreta
formazione scolastica, avendo egli terminato le scuole medie ed ha
pure una buona esperienza lavorativa come (...); che, inoltre, l'insor-
gente dispone in patria di una discreta rete sociale in patria, dove ha
lasciato un fratello ed una sorella; che, infine, l'insorgente non ha, al-
tresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GI-
CRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite -
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65
cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva e la presente decisione non può
essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al
Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini -
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il G._______ (plico raccomandato; allegato: bol-
lettino di versamento)
- all'UFM, G._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di
notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con
allegata copia del ricorso del 15 settembre 2010)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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