B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6651/2019
Sen t en z a d e l 7 g enna i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice David R. Wenger,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 10 dicembre 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessato, cittadino tunisino di etnia araba e confessione islamica
(cfr. atto 1055731-12/9 [in seguito: verbale 1]), ha depositato una prima
domanda di asilo in Svizzera in data 25 aprile 2018.
A.b A seguito della scomparsa del richiedente l’asilo, il 22 maggio 2018 la
Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha stralciato dai
ruoli suddetta domanda.
A.c Il 5 novembre 2019, dopo un soggiorno nei C._______ e in D._______
– durante i quali egli, come accertato dalle indagini svolte dalla SEM tramite
la banca dati «EURODAC», ha depositato nei rispettivi Paesi una domanda
d’asilo – A._______, ha presentato una seconda domanda di asilo in
Svizzera.
B.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha narrato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di aver intrapreso in Tunisia, il commercio di sostanze
stupefacenti. Nell’ambito di tale attività, egli avrebbe indebitamente
sottratto un ingente quantitativo di droga ai suoi collaboratori; quest’ultimi
avrebbero quindi reagito intimando al qui ricorrente di restituire la
mercanzia o, alternativamente, di corrisponderne il valore in denaro. Nel
frattempo la sostanza sarebbe stata tuttavia sequestrata dalla polizia, così
ch’egli si sarebbe trovato impossibilitato a dare seguito alle richieste di
restituzione o di pagamento. A._______ avrebbe conseguentemente
cominciato ad essere oggetto di minacce di morte da parte dei suoi
precedenti fornitori, i quali si sarebbero recati più volte, armati, presso il
domicilio dei nonni. Oltracciò, egli avrebbe timore di essere esposto ad una
pena detentiva nel Paese di provenienza in ragione delle attività illegali ivi
condotte. Per queste ragioni, il ricorrente avrebbe deciso di fuggire dalla
Tunisia (cfr. atto 1055731-16/12 [in seguito: verbale 2], pag. 5, D32).
C.
Con il progetto di decisione, la SEM ha prospettato il respingimento della
domanda di asilo, la pronuncia dell’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera e l’esecuzione dello stesso verso la Tunisia siccome lecita,
esigibile e possibile.
D.
Il 9 dicembre 2019, l’interessato, per il tramite del suo patrocinatore, ha
trasmesso alla SEM un parere sulla bozza di decisione limitandosi a riferire
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il proprio rammarico in merito alle conclusioni dell’autorità inferiore,
chiedendo nel contempo una valutazione dello stato di pericolo per il caso
in cui facesse ritorno in Tunisia.
E.
Con decisione del 2 dicembre 2019, notificata al ricorrente il 10 dicembre
2019 (cfr. atto 1055731-27/1), l’autorità di prima istanza ha confermato le
conclusioni enucleate nel succitato progetto, respingendo la domanda
d'asilo e pronunciando l'allontanamento dell'interessato nonché
l’esecuzione del medesimo verso la Tunisia.
F.
In data 16 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 17 dicembre 2019), il ricorrente è insorto contro la
summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale,
l’annullamento della decisione e la concessione dell’asilo. In subordine,
l’insorgente ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente. Altresì, egli
ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal pagamento delle spese anticipate di giustizia, con
protestate tasse e ripetibili.
G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM
rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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Pagina 4
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è
deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le minacce di
morte riferite da A._______ non sarebbero fondate sui motivi enumerati
esaustivamente all’art. 3 LAsi, essendo le stesse causate esclusivamente
dal furto da lui commesso. L’autorità inferiore ha altresì rilevato che anche
il timore di essere arrestato ed incarcerato dalle autorità tunisine non
sarebbe in casu rilevante; a mente della medesima, difatti, l’intervento
statale nei confronti del ricorrente sarebbe ammissibile in quanto volto a
sanzionare un’infrazione di norme penali nel quadro di uno Stato di diritto.
4.2 Nel gravame, il ricorrente confuta tali conclusioni. Dopo aver ricordato
alcune evenienze fattuali, l’insorgente ha ribadito di trovarsi in grave
pericolo di vita, censurando altresì l’incapacità delle autorità tunisine nel
proteggerlo dalle asserite minacce. Oltre a ciò, a suo dire, lo Stato tunisino
non garantirebbe lo svolgimento di un processo equo, per il caso in cui
fosse perseguito penalmente in ragione delle sue attività di spaccio.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo
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Pagina 5
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 in fine LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come
stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri
motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di
origine.
5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.4 Ora, circa le minacce delle quali A._______ sarebbe stato vittima, e a
prescindere dal fatto di sapere se egli possa o meno avvalersi di un timore
fondato di subire pregiudizi in relazione ad esse, è d’uopo rammentare che
la definizione dello statuto di rifugiato, così come definita all’art. 3 cpv. 1
LAsi, è esaustiva nel senso che esclude tutti gli altri motivi suscettibili di
condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origine o di residenza
(cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-1287/2018 del 13 novembre 2019
consid. 6.1). Ciò detto, appare indubbio che, in specie, le asserite
intimidazioni non siano state dettate da una volontà persecutoria per uno
dei motivi di cui all’art. 3 LAsi. Infatti, come rettamente rilevato dall’autorità
inferiore, esse sono da ricondurre ad un’espressione di criminalità comune
e finanche alle conseguenze di una vertenza privata d’ordine economico.
D’altro canto, l’insorgente neppure ha confutato tale aspetto con la propria
impugnativa, né ha mai asserito che i suoi persecutori lo avessero
avvicinato per ragioni che non fossero legate alla restituzione o al
pagamento della sostanza stupefacente da lui sottratta.
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Pagina 6
L’esposizione ai pregiudizi descritti non è dunque palesemente fondata sui
motivi di cui all’art. 3 LAsi, ciò che ne esclude ogni rilevanza in materia
d’asilo.
6.
6.1 Per il resto, si rilevi come secondo la teoria della protezione
(“Schutztheorie”; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51
consid. 7.1-7.4), il riconoscimento della qualità di rifugiato non dipenda
dall’autore della persecuzione, ma dalla possibilità di ottenere, nel proprio
Stato di origine, una protezione adeguata contro la medesima.
6.2 Ebbene, in casu nemmeno si può ritenere che la Tunisia rifiuterebbe o
non sarebbe in grado di offrire all’insorgente adeguata protezione. Al
riguardo in effetti, il ricorrente, al di là di generiche allegazioni, non è stato
in misura di desumere indizi oggettivi atti a rendere verosimile quanto
addotto. Sicché anche tale censura deve essere disattesa dallo scrivente
Tribunale.
7.
Da ultimo, v’è da constatare che nel caso in esame non permette una
diversa conclusione neppure l’allegazione ricorsuale secondo cui
A._______ verrebbe sottoposto in Tunisia ad iniquo processo in ragione
delle sue attività illegali.
7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto
come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che
lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
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ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
7.2 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un
procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un
motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione
di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di
diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo.
Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infra-
zione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per
una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi
di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28
consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in partico-
lare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionata-
mente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o
qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa
(cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una
procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in
terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione
della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnata-
mente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o
degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e
relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter
ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo,
non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda
condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve
infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in
materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi
dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).
8.
8.1 Anzitutto, nel caso in esame, nulla permette allo stato attuale di
determinare che il richiedente sia oggetto di un procedimento penale in
Tunisia. In proposito, A._______ si è limitato a descrivere vagamente e
succintamente il sequestro operato dalle autorità tunisine, senza invero
riferire precisamente dell’asserito procedimento a suo carico. Al contrario,
egli ha narrato di non aver avuto contatti fisici con le autorità tunisine
(cfr. verbale 2, pag. 5, D35) e di non conoscere l’entità della sua condanna
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Pagina 8
(cfr. verbale 2, pag. 9, D77). Anche quanto addotto in sede ricorsuale non
apporta chiarezza alle argomentazioni del ricorrente, giacché egli allega
genericamente di temere di essere condannato ad una pena
sproporzionata. In questo senso, la censura ricorsuale si riduce ad una
mera asserzione di parte, non suffragata da alcun elemento probatorio
oggettivo.
8.2 Oltretutto, indipendentemente dallo stato dell’evocata procedura, il
Tribunale non ha ragione di scostarsi da quanto ritenuto dall’autorità di
prima istanza. Difatti, il procedimento penale al quale A._______ sarebbe
sottoposto per spaccio di stupefacenti, non appare rilevante in materia di
asilo poiché non vi sono elementi per ritenerlo motivato politicamente; ne
consegue che il medesimo, quandanche effettivamente esistente, non
costituirebbe un “politmalus” ai sensi della giurisprudenza testé enucleata.
9.
In virtù di quanto sopra esposto, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità
di rifugiato al ricorrente, per il che il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
LAsi).
10.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
10.3 Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
11.
11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia
ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
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Pagina 9
11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
11.4 Nel gravame, l’insorgente avversa implicitamente anche tale assunto.
A suo dire, il suo ritorno in Tunisia lo esporrebbe ad una pena detentiva in
uno stabilimento carcerario non conforme ai disposti delle normative
internazionali.
11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l’insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inammissibile
dell’allontanamento.
12.
12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si
esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte
europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola
possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di
insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione
non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti
all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che
permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di
essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti
contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare
l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali
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Pagina 10
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento
non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Tunisia è
dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS
0.142.30). Inoltre, per quanto riguarda l’ulteriore censura ricorsuale
(cfr. supra consid. 11.4), questo Tribunale osserva – segnatamente
richiamando le suesposte argomentazioni (cfr. supra consid. 8.1) – che il
richiedente non ha comprovato, rispettivamente reso verosimile,
l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in
Tunisia ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 3
Conv. Tortura, nonché di altre disposizioni di diritto internazionale.
12.3 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l’esecuzione
dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
nonché della LAsi.
13.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
14.
14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza,
lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
14.2 La prima disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de
la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
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alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
14.3 Nella fattispecie, in Tunisia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
frequentato otto anni di scuola (cfr. verbale 2, pag. 3, D9) ed ha avuto
esperienze professionali nel ramo della ristorazione e in ambito edilizio
(cfr. verbale 2, pag. 3, D13). Egli dispone inoltre del supporto dei nonni
paterni (cfr. verbale 2, pag. 4, D25). Ad esso di aggiunge il fatto che sia i
genitori del richiedente, sia il fratello del medesimo, risiedono tutt’oggi in
Tunisia (cfr. verbale 2, pag. 4, D25-D26). Di conseguenza, non vi è motivo
per dubitare che egli si integrerà senza particolare problemi in Tunisia.
Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute tali da giustificare un’ammissione provvisoria, senza che da un
esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).
14.4 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione
dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83
cpv. 4 LStrI).
15.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi
e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la
decisione dell'autorità inferiore va confermata.
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Pagina 12
16.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
17.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
18.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
19.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: