Corte IV
D-665/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 f e b b r a i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, dichiaratosi cittadino del Sahara Occidentale,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 gennaio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-665/2009
Fatti:
A.
Il 26 novembre 2008, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
([...]), d'essere nato a B._______ (Sahara Occidentale) ma d'avere
vissuto tutta la sua vita in Algeria, prima a C._______ per 10 anni e
poi a D._______ per 20 anni. L'interessato ha affermato d'essere
espatriato da D._______ nel novembre 2008, in quanto - non
disponendo di alcun documento d'identità - sarebbe clandestino e
senza alcun diritto e, quindi, non potrebbe vivere né in Algeria, né in
Marocco. Non avendo il diritto di ottenere dei documenti da parte delle
autorità di questi due Paesi, l'interessato avrebbe chiesto asilo
all'Algeria, la quale avrebbe respinto la sua richiesta, concedendogli
tuttavia un permesso per risiedere sul suo territorio. Da D._______, il
24 novembre 2008, l'interessato avrebbe raggiunto la capitale Algeri
per imbarcarsi su una nave diretta a E._______, da dove avrebbe poi
raggiunto la Svizzera.
B.
Il 23 dicembre 2008, è stata effettuata un'analisi LINGUA.
L'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua araba e dei dialetti
magrebini, rispettivamente della regione del Maghreb che include il
Marocco, l'Algeria, il Sahara Occidentale, la Mauritania e la Tunisia),
nel rapporto del (...), ha indicato che dall'analisi emerge che
l'interessato si esprime in arabo algerino del sud-est e non nella lingua
arabo del sahraui. Inoltre, l'interessato, non è stato in grado - tra gli
altri- di descrivere la città di B._______, di riconoscere i villaggi e le
città del Sahara Occidentale che l'esaminatore gli ha citato, nonché di
indicare un altro campo profughi oltre a quello dove pretenderebbe
aver vissuto per dieci anni come pure non ha saputo descrivere la
carta d'identità dei Sahraui. Per contro, l'interessato ha dimostrato di
conoscere la carta d'identità e il passaporto algerino, come pure la
realtà politica e amministrativa dell'Algeria. L'esaminatore ha quindi
escluso che il luogo di socializzazione primario dell'interessato sia il
Sahara Occidentale, bensì, ha determinato con certezza che si tratta
dell'Algeria. Le risultanze e le conclusioni dell'evocato esame LINGUA
sono state pure confermate il giorno seguente da un secondo
esaminatore, il quale è altrettanto cognito della lingua araba e dei
dialetti magrebini, come pure della regione dell'Algeria e della zona di
frontiera della stessa con la Tunisia (cfr. agli atti [...]).
Pagina 2
D-665/2009
C.
Il (...), l'UFM ha conferito al ricorrente il diritto di essere sentito sulle
risultanze del citato rapporto, più precisamente in merito all'inganno
sulla sua identità.
D.
Il 29 gennaio 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il suo vero Paese d'origine siccome lecita,
esigibile e possibile.
E.
Il 2 febbraio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito. Ha altresì presentato un'istanza d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
Pagina 3
D-665/2009
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2
Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che, in virtù delle
risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il ricorrente ha ingannato
le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi. In altri termini, dal citato rapporto,
sarebbe emerso con certezza che, da un lato, il luogo di
socializzazione primario dell'interessato sarebbe l'Algeria, e dall'altro,
sarebbe escluso con altrettanta certezza che l'interessato sarebbe
stato socializzato in un ambiente sahraui. In effetti, nonostante
quest'ultimo abbia sostenuto di aver vissuto per parecchi anni nel
campo profughi a C._______, egli non sarebbe in grado di esprimersi
nell'arabo tipico dei sahraui e non saprebbe, inoltre, né menzionare
quache altro campo profughi, né descrivere la città di C._______.
D'altronde, l'interessato non avrebbe minimamente saputo descrivere
la città di B._______, la quale - seppur vi sosterrebbe averci vissuto
solo fino all'età di tre, rispettivamente cinque anni - rappresenta il suo
unico legame con il Sahara Occidentale. Inversamente, l'interessato si
esprimerebbe in arabo algerino del sud-est ed avrebbe dimostrato di
conoscere la realtà politica e amministrativa dell'Algeria, ciò che non
sarebbe stato il caso per la realtà sahraui, a proposito della quale
avrebbe diverse lacune. L'autorità inferiore ha rilevato, altresì, che
nell'ambito dell'audizione concernente il diritto di essere sentito sulle
risultanze del citato rapporto, l'interessato si sarebbe limitato ad
addurre di avere dei problemi psichici, quali vuoti di memoria, e di
avere dei ricordi solo a partire dai suoi 15 anni. Inoltre, seppur abbia
dimostrato di aver qualche conoscenza generale del Sahara
Occidentale, egli non sarebbe riuscito a dimostrare la sua provenienza
sahraui, in considerazione dell'assenza di elementi che
confermerebbero il suo vissuto con familiari o terze persone di origine
Pagina 4
D-665/2009
sahraui. L'interessato avrebbe del resto confermato di parlare l'arabo
algerino piuttosto che l'arabo sahraui, ciò che non troverebbe
giustificazione né nell'asserita vita vissuta in gran parte in Algeria a
contatto con ragazzi algerini, né nel fatto che la socializzazione possa
avvenire in età adulta. Infine, l'UFM ha considerato lecita, esigibile e
possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso il vero
Paese d'origine, tenuto conto, da un lato, che - vista la certezza con
cui è stato stabilito che il richiedente non è stato socializzato in un
ambiente sahraui contrariamente a quanto egli invece avrebbe preteso
- l'autorità non è tenuta a ricercare eventuali impedimenti al rinvio;
dall'altro lato, neanche i problemi di salute si opporrebbero
all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, visto che
l'interessato può continuare l'assunzione dei medicamenti in Patria.
5.
Nel gravame, il ricorrente adduce innanzitutto di non aver potuto
prendere visione del rapporto LINGUA e della relativa registrazione
telefonica, e di non aver potuto quindi contestare punto per punto
quanto ritenuto nella decisione di non entrata nel merito fondata sul
suddetto esame. L'insorgente ritiene inoltre di aver risposto al meglio a
tutte le domande e di aver reso verosimile quanto da lui affermato.
Segnatamente, l'autore del gravame ritiene inevitabile e normale che
la lingua araba in cui si esprime avrebbe, da un lato, degli elementi
tipici dell'arabo del sahraui e dall'altro, avrebbe assunto anche dei
tratti dell'arabo del sud dell'Algeria, in quanto fin dall'età di tre anni
avrebbe vissuto in Algeria. A tal proposito, egli sostiene inoltre che,
sebbene l'esaminatore LINGUA sarebbe un esperto dell'arabo
standard e dei dialetti magrebini, l'arabo sahraui non può essere
considerato un dialetto magrebino. Quanto alla contraddizione rilevata
dall'UFM in merito alla sua appartenenza etnica, egli sostiene che si
tratterebbe di un equivoco, poiché egli avrebbe dichiarato di essere di
etnia sahraui, e contestualmente avrebbe indicato che nel Sahara
Occidentale vi sarebbe anche l'etnia kabyle. Per di più, l'insorgente
contesta di non aver avuto la possibilità di citare i villaggi e le città del
Sahara Occidentale di cui era a conoscenza, in quanto - durante
l'audizione telefonica - sarebbe stato interrotto, dopo averne citati solo
quattro. Egli adduce che l'UFM avrebbe dovuto verificare la sua
permanenza al campo profughi di C._______, domandandogli di
descriverlo e non chiedendogli di indicare il nome di altri campi di cui -
sebbene ne sapeva l'esistenza - non ne conosceva il nome. A suo
avviso, sarebbe falso che egli non abbia saputo descrivere la carta
Pagina 5
D-665/2009
d'identità del Sahara Occidentale, ritenuto che egli avrebbe detto che
era simile a quella del Marocco ed avrebbe fornito l'indicativo
telefonico internazionale ed altre cose. L'insorgente considera che -
nonostante egli abbia vissuto dall'età di tre anni in Algeria - egli
avrebbe dimostrato di sapere cose sul Sahara Occidentale che solo un
sahraui può sapere e, inversamente, di non sapere cose sull'Algeria,
che un algerino conoscerebbe. Egli lamenta, d'altronde, il fatto che
l'UFM non avrebbe tenuto conto dei suoi problemi di salute che
incidono sulla sua capacità di ricordare certe cose e per cui gli sono
stati prescritti dei medicinali. Infine, l'insorgente contesta di poter
ritornare a vivere in Algeria, poiché non avrebbe nessun diritto e
nessuna protezione, così come contesta di poter ritornare nel Sahara
Occidentale, dove la situazione sarebbe grave e dove suo padre
sarebbe stato ucciso combattendo per il F._______.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova.
6.1 Questo Tribunale osserva che l’esame LINGUA va sussunto al
mezzo di prova dell’informazione giusta l’art. 12 lett. c PA (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14, tuttora applicabile). Esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce peraltro un
mezzo idoneo a dimostrare l’inganno sull’identità ai sensi dell’art. 32
cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e,
dunque, a giustificare la pronuncia di una decisione di non entrata nel
merito di una domanda d’asilo. E’ tuttavia consentito ammettere un
inganno sull’identità solo allorquando l’esame LINGUA consenta
d’escludere inequivocabilmente che il richiedente l’asilo provenga dal
Paese di cui sostiene di possedere la cittadinanza (GICRA 2004 n. 4).
6.2 Preliminarmente, si rileva che il ricorrente ha sollevato, in sede di
ricorso, una censura in merito allo svolgimento dell’esame LINGUA,
segnatamente circa la facoltà d’esprimersi al riguardo, in quanto egli
non avrebbe potuto prendere visione del relativo rapporto e non
avrebbe potuto accedere alla relativa registrazione telefonica, sulle cui
risultanze si fonda la decisione dell'UFM di non entrata nel merito
merito (cfr. gravame pag. 2). Codesto Tribunale sottolinea che per
Pagina 6
D-665/2009
garantire il rispetto del principio dell'equo processo e quindi di
garantire un corretto esercizio del diritto di difesa, è sufficiente la
messa a disposizione al ricorrente di una relazione riassuntiva dei
risultati acquisiti dall'esame LINGUA. Tale relazione - che può essere
comunicata oralmente o per iscritto - non deve essere una trascrizione
completa degli stessi, bensì deve riportare il contenuto essenziale
dell'esame LINGUA medesimo (cfr. art. 28 PA): segnatamente deve
contenere le domande poste dal consulente, la sostanza delle risposte
ottenute dal richiedente, nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore
elemento probatorio acquisito alle carte processuali per fondare
l'apprezzamento cui parviene il consulente (GICRA 2003 n. 14, consid.
9). Nella fattispecie, dalle carte processuali, risulta che - in occasione
dell'audizione espressamente prevista per l'esercizio del diritto di
essere sentito del ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2
lett. b LAsi - la relazione riassuntiva sulle risultanze del rapporto
esame LINGUA è stata sottoposta oralmente al ricorrente, con
particolare riferimento sia alle domande postegli, sia alle sue risposte
e sia alle conclusioni dell'esaminatore, di cui egli ha quindi potuto
prendere conoscenza e sulle quali ha potuto esprimersi ([...]). Ne
discende pertanto che non vi è motivo di concludere all'esistenza di un
vizio grave - quale la violazione del principio dell'equo processo -
suscettibile di un intervento d'ufficio da parte del TAF medesimo.
6.3 Quanto al fondo delle contestazioni del ricorrente in merito alle
risultante dell'esame LINGUA, codesto Tribunale osserva che - come
rilevato dal primo esaminatore e confermato dal secondo - la lingua in
cui si esprime l'insorgente rileva dall'arabo algerino e non dall'arabo
sahraui (cfr. rapporto LINGUA del 5 gennaio 2009 pag. 3). In tale
ambito, non soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui egli non
parlerebbe l'arabo sahraui, bensì l'arabo del sud dell'Algeria, poiché
avrebbe vissuto tutta la sua vita in Algeria, avrebbe frequentato
ragazzi algerini e la sua socializzazione più importante sarebbe
avvenuta in tale ambiente, fuori casa (cfr. ricorso pag. 2 e [...]). Infatti,
non vi è chi non veda che - se egli fosse stato effettivamente di origine
sahraui così come i suoi genitori - egli avrebbe appreso la lingua
sahraui, allorquando ha peraltro dichiarato di aver vissuto dall'età di
tre anni e per 10 anni in un campo profughi a C._______ prima con la
madre e poi con la zia ([...]). Infatti, secondo l'esperienza generale, la
socializzazione di una persona avviene infatti velocemente e in
maniera pressoché definitiva proprio in età infantile ed è chiaramente
dettata dall'ambiente e dalla presenza dei familiari e di terzi. In siffatte
Pagina 7
D-665/2009
circostanze, codesto Tribunale non può che concludere, da un lato,
all'inverosimiglianza delle allegazioni rese dal ricorrente a sostegno
della sua origine sahraui, e dall'altro alla conferma della constatazione
dell'esaminatore LINGUA, secondo cui l'ambiente di socializzazione
dell'insorgente è con certezza l'Algeria e con altrettanta certezza è
escluso che si tratti del Sahara Occidentale (cfr. rapporto LINGUA del
[...]). Infine, si evidenzia che l'esaminatore LINGUA ha fondato la sua
valutazione complessiva anche su altri elementi quali le scarse
conoscenze del ricorrente in merito alla realta del Sahara Occidentale
e di cui - secondo codesto Tribunale - l'interessato avrebbe dovuto
ragionevolmente essere a conoscenza - se tale fosse stato il suo
Paese d'origine, indipendentemente dal fatto che egli dichiara di aver
sempre vissuto in Algeria (cfr. ricorso pag. 3).
6.4 Per sovrabbondanza, le allegazioni in materia d'asilo presentate
dal ricorrente sono totalmente inconsistenti, poiché s'esauriscono in
mere e generiche affermazioni di parte. Il ricorrente si limita a mere
congetture sull'eventualità che non potrebbe vivere in Algeria in
quanto non avrebbe nessun diritto e nessuna protezione (cfr. ricorso
pag. 2). Basti rilevare, infatti, che il ricorrente ha dichiarato di aver
vissuto per ben 30 anni in Algeria, prima 10 anni a C._______ e poi 20
anni a D._______ ([...]). È inoltre emerso, da un lato, che - nonostante
egli sosterrebbe l'assenza di documenti e di diritti in Algeria ([...]) - egli
ha ottenuto un permesso per vivere a C._______ senza documenti e
dall'altro, ha lavorato negli ultimi 10 anni a D._______, come venditore
di datteri ([...]). In siffatto contesto, vi é ragione di concludere
all'inesistenza per l'insorgente del pericolo d'esposizione a seri
pregiudizi in Patria.
7.
Da quanto esposto, discende che a giusta ragione, in virtù delle
emergenze processuali, l’UFM ha considerato siccome adempiti i
presupposti per la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta
l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).
8.
Pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni
e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
Pagina 8
D-665/2009
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1).
9.1 Non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso il
suo effettivo Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del “divieto di respingimento”. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
dell'allontanamento, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta al richiedente di dimostrare, nel senso della probabilità
preponderante, l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso
concreto, alcun elemento di cui agli atti di causa consente di ritenere
che il ricorrente sarebbe esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura.
9.3 Pertanto, e come rettamente rilevato nella decisione impugnata,
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
10.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
in caso di rimpatrio, tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
Pagina 9
D-665/2009
10.1 ll TAF osserva che in Algeria - Paese ritenuto come quello
d'origine del ricorrente - non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
10.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, questo Tribunale
constata che egli è giovane, celibe ed ha vissuto durante tutta la sua
vita in Algeria, ovvero 10 anni a C._______ e 20 anni a D._______
([...]). I problemi di salute di cui ha preteso soffrire il ricorrente - quali
disturbi psichici, pressione, tensione o la perdita di memoria e per i
quali assume dei medicamenti ([...]) - non possono essere considerati
come gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. L'autorità
inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in
patria.
10.3 Ritenuto che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di
questione.
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate ai considerandi 9, 10 e 11 del presente giudizio.
Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
Pagina 10
D-665/2009
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è
divenuta senza oggetto.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
D-665/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 12