B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6652/2019
Sen t en z a d e l l ’ 11 f e b b r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Daniela Brüschweiler,
cancelliere Jesse Joseph Erard.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), con il figlio
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…),
Congo,
entrambi patrocinati dalla Signora Cinzia Chirayil, SOS
Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera
centrale - Caritas Svizzera,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 6 dicembre 2019 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______ e il figlio D._______, cittadini congolesi, hanno depositato una
domanda d’asilo in Svizzera il 12 ottobre 2019 (cfr. atto 1053681-3/2).
B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati
«EURODAC» gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo
in Francia il 9 maggio 2017.
C.
Il 28 ottobre 2019, A._______ è stata sentita nell’ambito di un’audizione
durante la quale è segnatamente stata questionata sulle sue generalità, in
merito alla sua provenienza e circa il viaggio che l’ha condotta in Svizzera.
Nel corso di tale audizione, la SEM ha informato la richiedente della possi-
bile competenza della Francia per il trattamento della sua domanda d’asilo
in base al regolamento (UE) n.604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III) e prospettato una possibile non entrata in materia nel merito
della domanda di asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi. L’in-
teressata ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera, poiché
le autorità francesi avrebbero già dato seguito negativo alla summenzio-
nata procedura.
D.
Il 28 ottobre 2019, la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini
fissati all’art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in
carico fondata sull’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III. In data
31 ottobre 2019, le autorità francesi hanno esplicitamente accettato il tra-
sferimento.
E.
Con decisione del 6 dicembre 2019, notificata il 9 dicembre 2019 (cfr. atto
1053681-44/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda
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d’asilo in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel con-
tempo il trasferimento degli interessati verso la Francia.
L’autorità di prima istanza ha ritenuto data la competenza di tale Paese per
la trattazione della domanda d’asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento
Dublino III. La SEM ha poi considerato l’art. 8 CEDU non ostativo al trasfe-
rimento del richiedente verso la Francia giacché la relazione fra i ricorrenti
e F._______ – supposto padre biologico di D._______ e cittadino svizzero
– non sarebbe stretta ed effettiva. In tal senso, quest’ultimo e i richiedenti
d’asilo non avrebbero mai convissuto, né avrebbero intrattenuto alcun tipo
di rapporto posteriore al concepimento dell’asserito figlio comune, tanto
che A._______ non sarebbe neppure stata in misura di indicare, in sede di
audizione, il luogo di residenza in Svizzera di F._______, né tantomeno il
suo statuto giuridico. Nel prosieguo della sua disamina, la SEM ha osser-
vato che su tali presupposti, nemmeno gli accertamenti condotti dai ricor-
renti in vista del riconoscimento di paternità sarebbero stati suscettibili –
quandanche comprovanti la paternità biologica di F._______ – di condurre
a diversa conclusione; così che l’applicazione dell’art. 8 CEDU sarebbe in
concreto esclusa.
Da ultimo, neppure il quadro clinico di D._______ giustificherebbe l’appli-
cazione della clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 del Regola-
mento Dublino III.
F.
Il 16 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata 17
dicembre 2019) gli interessati sono insorti contro la suddetta decisione di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo in limine la sospensione dell’allontanamento in via supercautelare e
la concessione dell’effetto sospensivo al gravame; in via principale l’annul-
lamento della decisione avversata, rispettivamente la ritrasmissione degli
atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente e con protesta di
tasse e spese la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.
A sostegno del loro ricorso, essi hanno versato agli atti:
– uno scambio di scritti e-mail intercorso il 3 e il 4 dicembre 2019 fra l’au-
torità inferiore e la patrocinatrice degli insorgenti;
– copia del rapporto di accertamento della paternità del 9 dicembre 2019,
sottoscritto dalla signora A._______ e da F._______;
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– copia della carta d’identità svizzera di F._______.
Gli insorgenti censurano anzitutto un accertamento incompleto dei fatti ri-
levanti. A loro dire, l’autorità di prima istanza non avrebbe atteso – mal-
grado le iniziali rassicurazioni – i risultati degli esami volti ad accertare la
paternità del piccolo D._______, omettendo così di istruire in modo accu-
rato la fattispecie. L’autorità sarebbe poi incorsa nella medesima violazione
in ragione del lacunoso esame dello stato giuridico di F._______.
I ricorrenti allegano altresì un’errata applicazione del Regolamento di Du-
blino III; difatti a mente di quest’ultimi, posta l’appurata paternità biologica
di F._______, D._______ disporrebbe conseguentemente della cittadi-
nanza svizzera. Vieppiù, i richiedenti l’asilo contestano le valutazioni della
SEM in merito alla conformità del prospettato allontanamento con l’art. 8
CEDU. A loro dire, in casu andrebbe considerato il fatto che F._______
avrebbe appreso solo recentemente della sua possibile paternità, ciò che
non gli avrebbe permesso di tessere prima un legame famigliare; d’altro
canto, egli si sarebbe immediatamente adoperato per chiarire la sua posi-
zione nei confronti di D._______ affermando di voler contribuire alle sue
cure e al suo mantenimento. Su tali presupposti, nonché in virtù dell’inte-
resse preminente del fanciullo – tutelato dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107) – l’autorità inferiore avrebbe
pertanto dovuto inglobare nella propria ponderazione, la futura relazione
che avrebbe potuto svilupparsi fra genitore e figlio.
Da ultimo, gli insorgenti postulano l’annullamento della decisione querelata
e il rinvio degli atti all’autorità di prima istanza per l’ottenimento di garanzie
concrete ed individuali da parte della Francia – essendo queste, a loro dire,
limitatesi a rispondere alla domanda di ripresa a carico senza constatare
la presenza di un minore – che i ricorrenti saranno ospitati in strutture ade-
guate.
G.
Con decisione incidentale del 23 dicembre 2019, il Tribunale ha autorizzato
i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha
accolto l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha altresì invitato
la SEM a presentare una risposta al ricorso entro il 6 gennaio 2020.
H.
Con scritto spontaneo del 2 gennaio 2020, i ricorrenti hanno nuovamente
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inoltrato allo scrivente Tribunale la documentazione già versata agli atti con
la summenzionata impugnativa.
I.
Il 3 gennaio 2020 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al gravame.
L’autorità intimata ritiene anzitutto di aver stabilito in maniera corretta e
completa i fatti giuridicamente rilevanti. A suo dire, le conclusioni di cui alla
decisione impugnata non avrebbero potuto essere influenzate dal risultato
dell’esame del DNA poiché nella fattispecie – così come argomentato nella
decisione impugnata – non vi sarebbe una vita famigliare fra i richiedenti e
F._______. In proposito, il fatto che quest’ultimo si sia sottoposto al men-
zionato test di paternità e che abbia manifestato l’intenzione di prendersi
cura del figlio non permetterebbe una diversa valutazione. D’altra parte,
apparirebbe sorprendente che A._______, durante il suo soggiorno di due
anni in Francia non abbia preso contatto con il presunto padre del bambino.
Oltretutto, nulla osterebbe a che F._______ raggiunga i richiedenti in Fran-
cia intraprendendo così una relazione affettiva. Del resto, aggiunge la
SEM, la procedura d’asilo non avrebbe quale scopo di eludere le disposi-
zioni in materia di diritto degli stranieri e di ottenere un ricongiungimento in
Svizzera senza introdurre una procedura in tal senso presso le competenti
autorità cantonali, il cui esito potrebbe essere atteso dai ricorrenti in Fran-
cia. In questo senso, posta l’inesistenza di una relazione famigliare stretta
ed effettiva, la cittadinanza svizzera di F._______ sarebbe parimenti inin-
fluente per l’applicazione dell’art. 8 CEDU.
Dappoi, la SEM ha rigettato le allegazioni ricorsuali secondo cui il trasferi-
mento verso la Francia necessiterebbe di debite garanzie in merito ad
un’accoglienza conforme alla tutela del bambino e della vita famigliare dei
ricorrenti. Anzitutto, le autorità francesi avrebbero conoscenza della pre-
senza di un minore essendo l’identità di quest’ultimo chiaramente indicata
nella domanda di ripresa a carico inoltrata dalla SEM. A ciò, si aggiunge-
rebbe il fatto che non sussisterebbero nel caso concreto elementi atti a
ritenere che la Francia non ossequierebbe i suoi obblighi internazionali,
segnatamente applicando erroneamente la procedura di asilo e allontana-
mento. Infine, in tale Paese neppure vi sarebbero carenze sistemiche nel
sistema di accoglienza e di asilo.
Ad ogni modo, a mente dell’autorità in parola la patrocinatrice degli insor-
genti avrebbe violato gravemente l’art. 27 PA producendo a sostegno
dell’impugnativa un documento interno riservato anziché la versione ano-
nimizzata. Pertanto, secondo le argomentazioni della SEM, tale procedere
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andrebbe sanato dallo scrivente Tribunale estromettendo dagli atti del pro-
cedimento di ricorso la documentazione in parola (cfr. osservazioni del
3 gennaio 2020, pag. 2 e 3).
J.
Con ordinanza del 9 gennaio 2020, il Tribunale ha trasmesso per cono-
scenza le osservazioni della SEM ai ricorrenti, con facoltà di prendere po-
sizione in merito. Nel contempo, il Tribunale ha invitato i medesimi ad espri-
mersi compiutamente circa i quesiti posti nei considerandi del summenzio-
nato atto. Essi sono stati chiamati, fra l’altro, a chiarire se D._______ fosse
stato riconosciuto da F._______ – rispettivamente i motivi per cui, se del
caso, questo non fosse ancora avvenuto – nonché quanto eventualmente
intrapreso da quest’ultimo per contribuire all’educazione del bambino.
K.
Lo scambio di scritti si è concluso con la replica degli insorgenti del 17
gennaio 2020, pervenuta al Tribunale il 21 gennaio 2020.
In tal senso, gli interessati ritengono erronee le conclusioni della SEM. In-
nanzitutto la nozione di vita famigliare ai sensi dell’art. 8 CEDU, compren-
derebbe le relazioni tra partner non coniugati, nonché fra essi ed i figli nati
dalla loro relazione indipendentemente dall’esistenza di un legame di filia-
zione legalmente riconosciuto. Per valutare l’effettività di un legame con-
forme alla citata normativa, sarebbe pertanto necessario tenere conto della
natura e della relazione fra i genitori biologici, così come dell’interesse e
dell’attaccamento mostrati dal padre naturale prima e dopo la nascita. Per-
dipiù, l’assenza di una pregressa frequentazione tra F._______ e
D._______, sarebbe riconducibile al fatto che il primo nemmeno fosse a
conoscenza del secondo. Del resto, l’esistenza di un rapporto conforme a
quanto enucleato sopra, andrebbe riconosciuta anche ponderando l’inte-
resse del bambino a poter coltivare le relazioni con il padre, il quale si sa-
rebbe da parte sua immediatamente sottoposto all’esame del DNA facen-
dosi carico dei costi e prodigandosi per adottare misure atte alla cura del
bambino, segnatamente manifestando la volontà di procedere al riconosci-
mento presso la competente autorità – le cui pratiche, così come quelle
relative alla richiesta della cittadinanza per D._______, sarebbero state ri-
tardate dalle ferie natalizie e da impegni professionali del signor F._______
(cfr. memoriale di replica, pag. 2) – nonché l’intenzione di occuparsi della
sua educazione e del suo mantenimento. Parimenti, un’eventuale attesa in
Francia dell’esito della procedura di ricongiungimento famigliare, inoltrata
presso le competenti autorità cantonali, costituirebbe un’ingerenza dispro-
porzionata nella vita famigliare di due cittadini svizzeri.
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Pagina 7
L.
Con ulteriore scritto spontaneo del 7 febbraio 2020, i ricorrenti hanno rife-
rito al Tribunale di aver avviato le pratiche necessarie al riconoscimento di
D._______ da parte di F._______, senza tuttavia che queste abbiano po-
tuto per il momento essere definitivamente evase.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi)
e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
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Pagina 8
4.
4.1 Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare
applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che
di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato
internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi-
duato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo,
la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa
o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in
questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
4.3 Giusta l’art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione
internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello indivi-
duato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una pro-
cedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determi-
nazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è appli-
cabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all’art. 7 par. 1 Regola-
mento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova
applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La de-
terminazione dello Stato membro competente avviene sulla base della si-
tuazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda
di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una
procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie
– di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello
Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III
(cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
4.4 Ai sensi dell’art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossi-
bile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE, lo Stato membro che
ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente
prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato
membro possa essere designato come competente. Qualora non sia pos-
sibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in
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Pagina 9
base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda
è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di deter-
minazione diventa lo Stato membro competente.
4.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse-
quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui
domanda è in corso d’esame e che ha presentato domanda in un altro
Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza
un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).
4.6 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete.
5.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che gli interessati hanno depositato una domanda d’asilo in Francia il 9
maggio 2017 (cfr. atto 1053681-11/2). Di conseguenza, il 28 ottobre 2019
la SEM ha presentato alle autorità francesi, nei termini fissati dall’art. 23
par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata
sull’art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 1053681-22/5). Il
31 ottobre 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il trasfe-
rimento verso la Francia, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto
1053681-27/1).
Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data.
6.
Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non
vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella
procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che im-
plichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4
della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).
La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 no-
vembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda-
mentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 con-
tro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-
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Pagina 10
tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-
collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale
titolo, le disposizioni.
Di conseguenza, la Francia è presunta rispettare la sicurezza dei richie-
denti l’asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda
secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione con-
forme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza]; cfr. fra le altre: sentenza del Tribunale F-4716/2019
del 19 settembre 2019).
Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in pre-
senza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non ri-
spetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
La stessa va inoltre scartata d’ufficio in presenza di violazioni sistematiche
delle garanzie minime previste dall’Unione europea o di indizi seri di viola-
zioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della
CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09,
R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della
CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]).
Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gra-
vame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere l’esistenza di una pratica at-
tuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in
materia; il rispetto da parte della Francia dei suoi obblighi concernenti i
diritti dei richiedenti l’asilo sul suo territorio è quindi presunto.
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l’applicazione dell’art. 3
par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
7.
Proseguendo nell’analisi, è ora necessario determinare se vi siano indizi
seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza
dei richiedenti l’asilo nel caso concreto. In proposito, gli insorgenti con le
loro allegazioni vorrebbero fare intendere un’assenza di garanzie in merito
all’accoglienza del nucleo famigliare in caso di rientro in Francia, nonché
la violazione dell’unità della famiglia essendo, a loro dire, il trasferimento
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Pagina 11
sproporzionato giacché D._______ avrebbe il diritto di intraprendere una
relazione con F._______, suo padre biologico.
Con ciò, in modo implicito, essi fanno riferimento alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispettivamente all'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la
clausola di sovranità.
Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la
SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Rego-
lamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento
della domanda. L’autorità di prima istanza, nell’applicazione dell’art. 29a
cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 e seg.); la modifica dell’art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere
d’esame del Tribunale e pertanto quest’ultimo può e deve unicamente con-
trollare che l’autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d’apprezza-
mento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d’apprezzamento e se
l’ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale
non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario,
qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contrav-
venga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità
inferiore è invece obbligata ad applicare la succitata clausola e ad entrare
nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
7.1 Preliminarmente, è d’uopo rilevare che i ricorrenti non hanno dimo-
strato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderli in carico
ed a portare a termine la procedura relativa alla loro domanda di protezione
in violazione della direttiva procedura. Inoltre, questi non hanno apportato
qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato
di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e,
dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, rin-
viandoli in un Paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero
seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un
tale Paese.
Agli atti non figurano neppure elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di
essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita
indegna in violazione della direttiva accoglienza.
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Pagina 12
Su quanto precede, non permettono diversa conclusione neppure le cen-
sure proposte con il ricorso. Infatti, nella giurisprudenza evocata a soste-
gno della loro impugnativa (cfr. sentenza del Tribunale D-5488/2019 del 31
ottobre 2019) i richiedenti – contrariamente al caso in esame – resero ve-
rosimile l’esistenza di un rischio ai sensi di quanto testé enucleato. Pure
inconsistente appare l’asserzione secondo cui le autorità francesi avreb-
bero omesso di constatare la presenza di un bambino in età infantile (cfr.
memoriale ricorsuale, punto 17, pag. 7). L’identità di entrambi i richiedenti
l’asilo è espressamente indicata nella richiesta nella domanda di ripresa in
carico inoltrata alla Francia (cfr. atto 1053681-22/5); oltretutto la presenza
del piccolo D._______ è stata riconosciuta dalle autorità in parola, essendo
la sua identità chiaramente indicata nell’accettazione del 31 ottobre 2019
(cfr. atto 1053681-28/1).
In altre parole, gli interessati non hanno fornito indizi seri suscettibili di com-
provare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sareb-
bero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3
Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia. Ad ogni
modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti
fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello
Stato in questione.
7.2 Per quanto attiene all'unità della famiglia, per i concubini è possibile
dedurre un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora
si possa elevare la relazione a "vita familiare" prendendo in considerazione
elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli
comuni (cfr. sentenza della CorteEDU Serife Yigit contro Turchia del 2 no-
vembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 con-
sid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata
tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una
componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure de-
signata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid.
3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU,
lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta
ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve
avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF
2013/49 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti, 2012/4 consid. 4.3 e relativi rife-
rimenti). In casu, è pacifico che F._______ abbia un diritto di presenza du-
raturo in Svizzera; tuttavia la relazione di quest’ultimo con i richiedenti non
può essere definita come duratura ed effettiva, come d’altra parte retta-
mente rilevato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, alle cui con-
siderazioni si rinvia integralmente (cfr. punto II, pag. 3 e 4) essendo le
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stesse sufficientemente pertinenti e dettagliate (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per
rinvio dell’art. 4 PA).
Vieppiù, v’è da rilevare che la giurisprudenza addotta in sede di replica a
supporto del gravame (cfr. sentenza della CorteEDU A.C contro Bulgaria
del 21 dicembre 2010, 3465/03) – concernente due coniugi non sposati,
con un lungo passato di convivenza durante la quale hanno visto la luce
tre figli – non permette diversa valutazione. Invero, questa è stata citata
sommariamente, estrapolando dal contesto generale della sentenza alcuni
passaggi accomodandoli alla fattispecie concreta.
7.3 Per ciò che concerne l’intenzione di F._______ di procedere al ricono-
scimento di D._______ nonché all’avvio delle pratiche per il rilascio della
cittadinanza svizzera, il Tribunale osserva che tali eventualità non costitui-
scono un impedimento al trasferimento. Infatti, con riguardo a quanto enu-
cleato sopra, può essere preteso dai ricorrenti che attendano l’esito delle
pratiche in Francia. Invero, essendo quest’ultimo uno Stato limitrofo, l’even-
tuale momentanea, distanza non appare particolarmente grande, così che
F._______ potrà comunque mantenere i rapporti con gli interessati durante
il lasso di tempo necessario all’evasione delle medesime.
Parimenti, non costituisce un impedimento lo stato di salute dei ricorrenti, i
quali del resto nulla adducono al riguardo.
7.4 Per sovrabbondanza, tali considerazioni rimarrebbero immutate per il
caso in cui le autorità francesi avessero effettivamente respinto la domanda
di asilo depositata nel loro Paese (cfr atto 1053681-20/2). Dagli atti all’in-
serto, infatti, nulla permetterebbe di ritenere che la Francia non abbia pro-
ceduto ad un esame corretto della domanda d’asilo, tenendo conto delle
particolarità del caso di specie. Oltre a ciò, è d’uopo rammentare che
l’eventualità per cui la domanda di asilo fosse stata definitivamente rifiutata
in Francia, non metterebbe in dubbio la competenza delle autorità di tale
Paese per la possibile esecuzione del loro trasferimento, rispettivamente
per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio
non fosse eseguibile nel loro Paese d’origine (cfr. in tal senso anche: sen-
tenza del Tribunale F-5272/2019 del 17 ottobre 2019).
7.5 In conclusione, nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ri-
tenere che l’autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria
il suo potere discrezionale.
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Pertanto, ritenuto che tramite l’esame della domanda da parte di un unico
Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far
fronte proprio al fenomeno delle domande di asilo multiple («asylum shop-
ping»), non vi è ragione di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausola di sovranità).
8.
Siccome la cittadinanza di F._______ così come la sua paternità biologica,
non sono atte allo stato attuale a condurre a diversa conclusione rispetto a
quanto considerato dall’autorità inferiore nella decisione avversata, anche
l’allegazione ricorsuale con la quale viene censurato un accertamento in-
completo dei fatti rilevanti (cfr. memoriale ricorsuale, punto 1 a 6, pag. 5)
dev’essere disattesa. Del resto, anche gli aggiornamenti rimessi al Tribu-
nale con lo scritto del 7 febbraio 2020 non mutano tale conclusione poiché
nel concreto non si è verificato, ad oggi, alcun riconoscimento della pater-
nità.
Da ultimo, visti i considerandi che precedono, la questione circa l’estromis-
sione di un documento interno (cfr. atto 1053681-41/2) postulata dalla SEM
con le osservazioni del 3 gennaio 2020, può rimanere aperta.
9.
È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda
di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso la Francia conformemente
all’art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un’autorizzazione
di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze,
non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative
all’esistenza di un impedimento all’esecuzione del trasferimento per i motivi
giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti
motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro
di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
10.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l’entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata.
11.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
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cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda
di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 23 dicembre 2019,
non sono riscosse spese.
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Data di spedizione: