B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6664/2013
S e n t e n z a d e l 2 7 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Gérald Bovier;
cancelliere Gilles Fasola;
Parti
A._______, nato il (...),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nato il (...),
Mali,
patrocinato dal signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 novembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
11 giugno 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo
ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore succes-
sive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
l'audizione sulle generalità del 26 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e
l'audizione sui motivi d'asilo del 5 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
l'analisi LINGUA effettuata il 5 agosto 2013 ed il relativo rapporto redatto
dell'esaminatore in data 12 agosto 2013;
il diritto di essere sentito sulle risultanze del rapporto LINGUA, concesso
dall'UFM al richiedente il 16 agosto 2013, in merito all'eventuale applica-
zione dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31);
la presa di posizione dell'interessato ad esso relativa del 30 agosto 2013
(di seguito: presa di posizione sulle risultanze LINGUA);
la decisione dell'UFM del 15 novembre 2013, notificata all'interessato
in data 20 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento stes-
so;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) il 27 novembre 2013 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
29 novembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito delle audizioni, il richiedente ha in sostanza dichiarato di
essere minorenne, cittadino del Mali, di etnia bambara; che, tuttavia, sa-
rebbe nato e cresciuto in Costa d'Avorio, dove avrebbe vissuto sino all'e-
spatrio (cfr. verbale 1, pagg. 3-5); che il medesimo avrebbe deciso di e-
spatriare per migliorare le proprie condizioni economiche (cfr. verbale 1,
pag. 8);
che, nella decisione del 15 novembre 2013, l'UFM ha considerato che, da
un lato, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sanci-
to dall'art. 8 cpv. 1 LAsi, il richiedente non sarebbe riuscito a convincere
l'autorità della sua minore età, non avendo presentato alcuna prova a so-
stegno della stessa, oltre ad essere risultato maggiorenne dall'esame os-
seo, ragion per cui l'audizione sui fatti si sarebbe svolta senza una perso-
na di fiducia; che, dall'altro lato, parimenti, viste la scarsità delle cono-
scenze in merito al paese, l'UFM ha scartato la provenienza dal Mali
dell'interessato; che, peraltro, dalle risultanze del rapporto sull'esame
LINGUA sarebbe altresì emerso che il luogo di socializzazione del
richiedente non sarebbe con certezza la Costa d'Avorio, come da lui so-
stenuto in corso di procedura; che, oltre a ciò, detto Ufficio non ha ritenuto
realizzata nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi; che, di
conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e ha contestualmente pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allonta-
namento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha anzitutto contestato l'accertamento
dell'UFM sulla denegata minore età; che, a questo proposito, egli
sostiene che in ossequio alla normativa Dublino andrebbe ricercata la di
lui madre in Belgio; che circa la questione dei motivi scusabili per la
mancata consegna dei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi,
egli ha allegato, in sostanza, che gli stessi sarebbero imputabili alla sua
minor età; che, per quanto attiene al paese d'origine, l'assenza di
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conoscenze relative al Mali sarebbero da imputare al fatto che il
ricorrente non vi avrebbe mai vissuto, mentre che i risultati lacunosi
dell'esame LINGUA sulla Costa d'Avorio sarebbero da relativizzare in
quanto nella presa di posizione sulle risultanze LINGUA egli avrebbe
comunque fornito dei dettagli che pochi africani non ivoriani sarebbero
stati in grado di fornire; che, infine, il ricorrente giustifica le proprie
incongruenze in materia d'asilo sostenendo di essersi limitato a seguire la
madre e di non conoscere le ragioni del di lei espatrio; che erroneamente,
quindi, l'UFM non avrebbe ritenuto necessari ulteriori chiarimenti; che, in
conclusione, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per il completamento
dell'istruttoria, subordinatamente la pronuncia dell'ammissione provvisoria
in favore del ricorrente; che egli ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giustizia;
che, preliminarmente, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo
minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fi-
ducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al
massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al rag-
giungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fi-
ducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asi-
lo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata mi-
norità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che,
nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausi-
lio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire né indicazioni su-
scettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età, né valide
giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio, essenzialmente per le ragioni indicate nel provvedimento litigio-
so, cui può essere rimandato;
che, peraltro, non soccorrono il ricorrente le stereotipate e vaghe
dichiarazioni circa la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pagg. 6-7); che il medesimo ha
persino dichiarato di aver viaggiato in aereo sino ad Istanbul (Turchia)
(cfr. verbale 2, pag. 6), ciò che lascia presupporre ch'egli dissimuli i propri
documenti per i bisogni di causa;
che, per quanto l'onere della prova spetti in casu al ricorrente, dal rappor-
to dell'esame radiologico del 12 giugno 2013 (cfr. atto A6/1) risulta un'età
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ossea superiore ai 18 anni e che si differenzia "significativamente" dall'età
dichiarata; che, sebbene, il citato rapporto non adempie cumulativamente
alle condizioni formali stabilite dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2004
n. 31 consid. 7.3), il Tribunale ritiene tuttavia che, in considerazione di
quanto esposto e sulla base dell'incarto, l'insorgente non sia stato in gra-
do di rendere in alcun modo credibile l'asserita minore età;
che, peraltro, nemmeno il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA),
presente all'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, p. 13), ha formula-
to obbiezioni in merito all'accertamento dell'UFM (cfr. art. 30 cpv. 4 LAsi);
che, in considerazione di tutto quanto sopra, l'insorgente non è stato in
grado di rendere verosimile e provare l'asserita minore età; che, di con-
seguenza, le misure istruttorie richieste in sede di ricorso sottese alla ri-
cerca della presunta madre si avverano superflue e la censura in questo
senso va respinta; che, parimenti, in virtù di quanto sopra, anche le ulte-
riori argomentazioni legate alla dichiarata minore età del ricolorente van-
no deserte;
che, pertanto, sulla base dell'incarto e delle audizioni, l'UFM ha rettamen-
te considerato il ricorrente quale maggiorenne e non ha nominato una
persona di fiducia che lo accompagnasse nella procedura di asilo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ri-
corrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ul-
teriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che nel caso concreto, a distanza di quasi sei mesi dalla presentazione
della domanda di asilo, il ricorrente non ha esibito alcun documento;
che stando alle sue dichiarazioni egli avrebbe viaggiato in aereo da Abi-
djan (Costa d'Avorio) sino ad Istanbul, dove sarebbe rimasto per due me-
si (cfr. verbale 2, pag 6); che, successivamente, dalla Turchia avrebbe
proseguito verso la Grecia in taxi (cfr. verbale 2, pag 7); che dopo aver
vissuto in Grecia per tre anni – segnatamente ad Atene – nascosto in un
camion a bordo di un traghetto sarebbe arrivato in Italia a Milano dove
avrebbe preso un treno a destinazione della Svizzera (cfr. verbale 2,
p. 8);
che il ricorrente, in sede d'audizione, ha sostenuto di essersi imbarcato
sul volo per Istanbul con passaporto ivoriano custodito dalla madre (cfr.
verbale 1, pagg. 6-7 e verbale 2, D66-D67, pag. 6); che a suo dire tali do-
cumenti sarebbero stati presi in consegna dalla polizia al loro arrivo in
Turchia (cfr. verbale 2, pag. 7); che, del resto, anche il proprio certificato
di nascita sarebbe presso la presunta madre, a suo dire in Belgio (cfr. ve-
bale 1, pag. 6); che, quanto alla possibilità di procurarsi dei documenti, il
ricorrente sostiene di non poter fare nulla in quanto non ne avrebbe mai
posseduti (cfr. verbale 1, pag. 6);
che le argomentazioni quo al possesso di documenti, come pure quelle
addotte relativamente al viaggio di espatrio, risultano inattendibili come
rettamente ritenuto nella decisione impugnata a cui si rimanda;
che, ai sensi dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare
all'accertamento dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità,
consegnando i documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni del-
la sua domanda d'asilo, designando in modo completo e fornendo even-
tuali mezzi di prova;
che, nondimeno, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle dichiarazioni
del ricorrente circa il viaggio e il possesso di documenti, oltre al fatto di
non aver mai manifestato la minima volontà nel collaborare ai fine dell'ac-
certamento della propria identità o provenienza, il Tribunale conclude che
egli dissimuli i documenti per i bisogni di causa;
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
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che, in conclusione, non avendo esibito alcun documento d'identità né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, come rettamente considerato nella querelata decisione, alla quale si
rinvia, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente in mate-
ria di asilo risultano irrilevanti, in quanto di tipo meramente economico
(cfr. verbale 1, pag. 8); che, del resto, il ricorrente non ha mai avuto pro-
blemi con autorità o terze persone nel proprio paese (cfr. verbale 1, pag.
8 e verbale 2, pag. 5) e non teme nulla in caso di rientro (cfr. verbale 2,
D121, pag. 10); che pur nel ipotesi in cui il ricorrente al tempo dell'espa-
trio fosse stato minorenne e avesse lasciato il proprio paese d'origine al
seguito della madre, come sostenuto in sede ricorsuale, ciò non muta la
circostanza per cui il medesimo non ha manifestato di voler ottenere pro-
tezione contro persecuzioni ai sensi della LAsi (cfr. ricorso pt. 9, pag. 6);
che, del resto, il ricorrente non è stato in grado di indicare il proprio paese
di provenienza; che infatti l'origine maliana del medesimo è altamente in-
verosimile ritenuta la scarsità di conoscenze elementari sul paese (cfr.
verbale 1, pagg. 7-8 e verbale 2, pagg. 3-4); che tale circostanza è altresì
corroborata dal fatto che il ricorrente sostiene di non aver mai vissuto in
Mali, ma di essere stato socializzato in Costa d'Avorio, di aver posseduto
un certificato di nascita rilasciato in tale paese e di aver viaggiato con do-
cumenti ivoriani; che, nondimeno, le altrettante scarse conoscenze sulla
Costa d'Avorio hanno condotto l'autorità inferiore ad effettuare un esame
LINGUA in relazione al citato Paese; che tale esame va sussunto a mez-
zo di prova giusta l’art. 12 lett. c PA (cfr. GICRA 2003 n. 14); che esso
soggiace al libero apprezzamento delle prove e costituisce, peraltro, un
mezzo idoneo a dimostrare un inganno sull’identità ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e n. 20 e GI-
CRA 1998 n. 34); che la misura d'istruzione in questione ha condotto al-
tresì ad escludere la socializzazione del ricorrente in Costa d'Avorio; che
il ricorrente non ha sollevato alcuna censura in merito allo svolgimento
dell’esame LINGUA, segnatamente alla prospettazione del contenuto es-
senziale dell’esame ed alla facoltà d’esprimersi al riguardo, senza che vi
sia motivo di un intervento d'ufficio da parte del Tribunale medesimo a
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causa dell'esistenza di un vizio grave non suscettibile di sanatoria in sede
di ricorso; che i motivi giustificativi addotti nel gravame sul risultato di tale
esame non soccorrono l'insorgente; che, infatti, al di là della presunta
mancata alfabetizzazione ed il presunto ambiente famigliare non ivoriano,
il ricorrente ha chiaramente dimostrato di avere lacune inspiegabili per
una persona che sostiene di aver trascorso la quasi totalità della propria
vita in Costa d'Avorio (cfr. atto A24/4);
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pagg. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8, pagg. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel paese d'origine possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101)
o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'esse-
re esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trat-
tandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA;
che nel caso in esame le affermazioni del ricorrente in merito alla propria
cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, come soprain-
dicato e come rettamente statuito dall'autorità inferiore alla cui decisione
è qui rimandato; che, pertanto, egli ha segnatamente violato l'obbligo di
collaborare circa l'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare
con certezza il suo paese d'origine, così come l'esistenza di eventuali
ostacoli all'allontanamento;
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo egli violato il
suo dovere di collaborare, dissimulando il suo vero paese d'origine, il ri-
corrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di
minacciarlo nello stesso;
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti) senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12, pagg. 513-515);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria
vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: