B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6665/2013
S e n t e n z a d e l 2 3 g e n n a i o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Karpathakis, Gérald Bovier;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Etiopia,
rappresentato dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 novembre 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
21 ottobre 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha
reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
l'audizione sulle generalità del 29 ottobre 2013 (di seguito: verbale 1) e
quella sui motivi d'asilo dell'11 novembre 2013 (di seguito: verbale 2);
lo scritto del 31 ottobre 2013 con cui l'UFM ha convocato una persona di
fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b della Legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) in ragione della verosimile minore età
del richiedente;
la decisione dell'UFM del 18 novembre 2013, notificata all'interessato il
20 novembre 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento del ri-
chiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento mede-
simo;
il ricorso inoltrato dal ricorrente al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 27 novembre 2013 (cfr. timbro del plico racco-
mandato; data d'entrata: 28 novembre 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale in data
28 novembre 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 della Legge sull'asilo del
26 giugno 1998, [LAsi, RS 142.31]) contro una decisione in materia
d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Legge sul Tribunale
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amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso
è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e
52 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili,
di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presen-
tazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è
accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi
(lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiari-
menti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particola-
ri formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita,
la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun
documento che adempia i citati criteri;
che, in merito al possesso di documenti, il ricorrente ha dapprima dichia-
rato di non avere mai posseduto un passaporto e di avere ottenuto una
carta d'identità che avrebbe lasciato a B._______ (Etiopia) (cfr. verbale 1,
pag. 7); che, circa la possibilità di presentare alle autorità elvetiche validi
documenti ai sensi della LAsi, ha sostenuto che avrebbe chiamato la zia
residente a B._______ chiedendole di inviargli la summenzionata carta
d'identità (cfr. ibidem); che, tuttavia, in occasione della seconda audizione
ha
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affermato che egli avrebbe una tessera di circolazione a B._______ (cfr.
verbale 2, D3-4, pag. 2); che tale tessera sarebbe rilasciata dal municipio
e, pertanto, per la gente del luogo equivarrebbe ad una carta d'identità
(cfr. verbale 2, D7, pag. 2); che, infine, non avrebbe ancora chiamato la
zia in quanto non saprebbe dove andare a telefonare (cfr. verbale 2, D11,
pag. 3);
che nel ricorso l'insorgente sostiene che vi sarebbero motivi scusabili ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna dei
documenti; che, in particolare, sarebbe giunto da poco in Svizzera e non
avrebbe quindi ancora quella famigliarità in grado di permettergli di con-
tattare i propri famigliari in Patria; che, inoltre, andrebbe considerata ma
minore età dello stesso;
che, tuttavia, il ricorrente è giunto in Svizzera da oltre un mese; che, inol-
tre, egli ha potuto beneficiare della consulenza della persona di fiducia ai
sensi dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in aggiunta, il racconto dell'insor-
gente circa il proprio viaggio non è credibile; che, infatti, è del tutto im-
pensabile che il medesimo abbia potuto viaggiare privo di documenti
dall'Etiopia al nostro paese attraversando Sudan, Libia e Italia senza su-
bire alcun controllo (cfr. verbale 1, pagg. 8 e 9); che, di conseguenza, le
giustificazioni per la mancata consegna di un valido documento ai sensi
della LAsi risultano essere inconsistenti e prive di fondamento;
che, per i motivi esposti, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a
favore dell'insorgente non è applicabile (cfr. anche DTAF 2010/2);
che, pertanto, il ricorrente deve sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una
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procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una
decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, questo Tribunale ritiene che le allegazioni
del ricorrente siano vaghe e contraddittorie e, pertanto, inverosimili;
che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha dapprima sostenuto di essere en-
trato nel gruppo denominato C._______ nel gennaio del 2010 (cfr. verba-
le 1, pag. 10), allorché in seguito ha affermato di essere entrato in tale
gruppo nel maggio del 2010 (cfr. verbale 2, D48, pag. 6); che, inoltre, egli
ha dichiarato inizialmente di avere lasciato tale gruppo il 25 novembre
2010 e di essere stato arrestato il 3 dicembre 2010, allorquando, nel me-
rito della secondo audizione, ha affermato di avere lasciato il gruppo il
25 dicembre 2010 e di essere stato arrestato il medesimo giorno in cui
avrebbe lasciato il C._______ (cfr. verbale 2, D69, pag. 7); che, infine,
non è chiaro se egli sarebbe fuggito rompendo il muro della cella (cfr.
verbale 1, pag. 11) o la porta della stessa (cfr. verbale 2, D77-78, pag. 8);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente;
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determina-
zione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7, pp. 90 e ss. e
DTAF 2009/50 consid. 5-8, pp. 725-733);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Etiopia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
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mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 2011 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Etiopia non è, notoriamente, caratte-
rizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, come giustamente osservato dal ricorrente, considerata la minore
età di quest'ultimo, la giurisprudenza ha posto all'UFM alcuni obblighi de-
rivanti dalla convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
(RS 0.107); che, in particolare, l'autorità inferiore è tenuta ad adottare le
misure d'istruzione necessarie ed adeguate al fine di accertare, già nel
corso dell'istruzione di causa, la possibilità per un minorenne non accom-
pagnato, di essere preso in cura al suo rimpatrio da un membro della fa-
miglia o da un istituto specializzato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n.
2 consid. 6b e 6c, pag. 12 e segg.; GICRA 2006 n. 24 consid. 6.2,
pagg. 258 e segg. );
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che l'affermazione del tutto generale dell'UFM secondo cui in patria di-
sporrebbe di una rete famigliare sulla quale potere contare, non corri-
sponde ad un esame completo dei fatti pertinenti (cfr. Sentenza del Tribu-
nale dell'11 ottobre 2010 consid. 5, pagg. 6-8);
che, visto quanto precede, non è possibile, allo stato attuale del dossier,
valutare in maniera adeguata se l'esecuzione dell'allontanamento del mi-
nore verso l'Etiopia sia compatibile con i principi posti dalla giurispruden-
za citata in materia di richiedenti l'asilo minori non accompagnati;
che, quando gli atti non sono completi o comunque insufficienti per statui-
re sull'applicazione del diritto federale, il Tribunale può rinviare la causa,
con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; MADELEINE CAMPRUBI, in: Auer/Müller/Schindler (edit.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
Zurigo 2008, n. 1 e 7 ad art. 6; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977
p. 418; cfr. sentenza del Tribunale D-6735/2006 del 25 luglio 2007, con-
sid. 11 e relativo riferimento).
che nel caso di specie devono essere esperite delle investigazioni sup-
plementari al fine di verificare se, in caso di ritorno nel paese d'origine,
l'insorgente potrà essere preso in carica in maniera adeguata da un fami-
gliare, segnatamente la zia materna, o da un istituto specializzato;
che, pertanto, la decisione impugnata, nella misura in cui pronuncia l'ese-
cuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Etiopia, è annullata;
che, di conseguenza, gli atti di causa sono rinviati all'Autorità inferiore af-
finché proceda a completare l'accertamento dei fatti determinanti in mate-
ria d'esecuzione dell'allontanamento e ad emettere una nuova decisione
rispettosa dei considerandi della presente sentenza;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, sulla base della situazione personale del ricorrente agli atti, si può
realisticamente partire dal presupposto di una situazione di indigenza del
medesimo senza ulteriori accertamenti e, visto che il ricorso non era sin
dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole, l'istanza di
ammissione all'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) è accolta;
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che, inoltre, l'accoglimento parziale del ricorso, giustifica altresì l'attribu-
zione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7
cpv. 1 seg. TS-TAF); che, la stessa, in assenza di una nota dettagliata, è
fissata d'ufficio in CHF 300.–, conto tenuto della soccombenza parziale
del ricorrente ed il lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante della
ricorrente (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso, limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamen-
to, è accolto. Per il resto è respinto.
2.
Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al com-
pletamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
L'UFM rifonderà al ricorrente CHF 300.- a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: