Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6667/2011
Sen t e n z a d e l 1 4 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 29 novembre 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
2 settembre 2011;
il confronto effettuato con il registro EURODAC in data 2 settembre 2011
dal quale risulta che il richiedente è stato sottoposto ad un esame
dattiloscopico in Italia il 16 marzo 2011 a B._______ (cfr. act. A 4/2);
il verbale d'audizione del 15 settembre 2011 (di seguito: verbale), in
occasione della quale è stato concesso il diritto di essere sentito in merito
alla domanda d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda
d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34
cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)
con il relativo allontanamento verso l'Italia;
la richiesta di presa in carico dell'interessato del 27 settembre 2011
inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 10 cpv. 1 del
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25.2.2003; di seguito: Regolamento Dublino);
la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro i due mesi di
termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere
giusta l'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino;
la decisione dell'UFM del 29 novembre 2011 (notificata all'interessato il
2 dicembre 2011; cfr. fax dell'avviso di notifica e di ricevuta entrato al
Tribunale il 12 dicembre 2011) di non entrata nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia
dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando l'esecuzione
al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed
indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo
in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del
divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato,
non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti
garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e
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segnatamente del relativo art. 3; che, inoltre, l'Italia applicherebbe la
direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
il ricorso del 9 dicembre 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 12 dicembre 2011) con il quale il ricorrente ha concluso
all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisone; che ha, altresì,
concluso alla concessione dell'effetto sospensivo ed ha presentato una
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 12 dicembre 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
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che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, preliminarmente, non soccorre il ricorrente asserire che allorquando
gli sarebbe stata notificata la decisione egli non avrebbe ricevuto gli
allegati da questa previsti; che, infatti, apponendo la propria firma
sull'avviso di notifica e di ricevuta egli attestava la ricezione del
provvedimento che nella fattispecie prevedeva la decisione dell'UFM del
29 novembre 2011 nonché gli atti liberi in consultazione con copia
dell'indice di paginazione dell'incarto;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione
se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una
domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale
si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza
per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal
Regolamento Dublino (art. 29a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD,
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RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in
relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed.,
Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un Paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato
competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni
criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile
solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova
applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit.,
n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità
dei precedenti è quello del luogo del deposito della prima domanda
d'asilo giusta l'art. 13 Regolamento Dublino);
che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una
domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se
tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di
sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola
umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato,
sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due
elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del
Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in
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questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa
responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino
della frontiera;
che, secondo l'art. 16 cpv. 1 lett. a Regolamento Dublino, lo Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è tenuto a
prendere in carico, alle condizioni specificate negli art. da 17 a 19
Regolamento Dublino, il richiedente asilo che ha presentato domanda
d'asilo in un altro Stato membro;
che, giusta l'art. 17 Regolamento Dublino, lo Stato membro che ha
ricevuto una domanda d'asilo e ritiene che un altro Stato membro sia
competente per l'esame della stessa può interpellare tale Stato membro
affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi,
entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d'asilo;
che lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in
particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di
un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la
richiesta (art. 18 cpv. 1 Regolamento Dublino);
che ai sensi dell'art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino, la mancata risposta
entro la scadenza del termine di due mesi citato al cpv. 1 equivale
all'accettazione della richiesta e comporta l'obbligo di prendere in carico
la persona, comprese le disposizioni appropriate all'arrivo della stessa;
che il Tribunale ricorda che l'Italia ha aderito – come la Svizzera – al
Regolamento Dublino;
che, nella fattispecie, risulta dall'esame EURODAC del 2 settembre 2011
e dalle dichiarazioni dell'insorgente in occasione dell'audizione sommaria
che il ricorrente prima di giungere in Svizzera ha soggiornato in Italia
(cfr. act. A 5/3; verbale, pagg. 5 seg.);
che, inoltre, il 27 settembre 2011 l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché
prenda in carico il richiedente l'asilo entro il termine legale dei tre mesi
giusta l'art. 17 Regolamento Dublino;
che la mancata risposta dell'Italia entro i due mesi dalla richiesta di presa
in carico del richiedente equivale all'accettazione tacita di detta richiesta
(art. 18 cpv. 7 Regolamento Dublino);
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che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del
Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso
in disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo
d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e della
CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la
procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU
(cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza al
richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni del ricorrente si limitano a
semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria
consistenza;
che al richiedente è stata data la possibilità di esprimersi circa l'intenzione
della Svizzera di rinviarlo in Italia (cfr. verbale, pag. 6);
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha asserito che in Italia ai richiedenti
l'asilo non sarebbero garantite le condizioni di esistenza degna per un
essere umano e che l'Italia non rispetterebbe l'art. 3 della CEDU; che
molte organizzazioni umanitarie internazionali sosterrebbero dette
allegazioni; che, inoltre, l'Italia non sarebbe in grado di gestire
correttamente i flussi dei richiedenti l'asilo e che il rischio di violazione di
importanti diritti fondamentali sarebbe sempre presente; che, per giunta,
considerata la ferita da taglio che gli ha provocato la rottura dei tendini
flessori, l'apparente assenza di alloggi per i richiedenti l'asilo in Italia
nonché l'assenza di cure mediche, la Svizzera avrebbe dovuto ritenersi
competente nel caso in disamina indipendentemente dalla competenza
data dell'Italia;
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che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a
strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono
altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e
dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che, pertanto, l'insorgente non ha fornito alcun indizio concreto secondo
cui le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali
precitati;
che, l'allegata rottura dei tendini non è un ostacolo per il trasferimento
dell'interessato verso l'Italia; che, infatti, lo scritto del 28 novembre 2011
del Dr. med. C._______ attesta che successivamente alla valutazione
clinica e alla lettura degli atti clinici in suo possesso non ha trovato alcun
impedimento che proibisca al ricorrente di volare in aeroplano;
che eventuali misure terapeutiche necessarie si possono ottenere anche
in Italia;
che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia del
ricorrente è lecito ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari
giusta l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio
dell'insorgente in detto Paese;
che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo dell'insorgente;
che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che
rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo del
ricorrente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'insorgente verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali
impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di
Dublino
(cfr. DTAF 2010/45 consid. 10);
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che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza
oggetto con la presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: