Corte IV
D-6675/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 settembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6675/2007
Fatti:
A.
Il 20 agosto 2007, l'interessato - di etnia pashtun ed originario di
B._______ (provincia di Baghlan) - ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 7 e del 27 settembre 2007) d'essere
espatriato il (...), dopo la scoperta della sua relazione intima durata tre
anni con la terza moglie del comandante della sicurezza di C._______.
Per timore d'essere ucciso da quest'ultimo o di essere consegnato alle
autorità, l'interessato si sarebbe dapprima rifugiato a casa della sorella
ad D._______, proseguendo lo stesso giorno fino a Kabul, da dove si
sarebbe recato in auto ad Herat. Avrebbe proseguito in autobus,
passando la frontiera con l'Iran e recandosi a E._______. Dopo quattro
o cinque giorni trascorsi nella capitale iraniana, l'interessato avrebbe
proseguito il proprio viaggio passando per F._______ (Iran) e
G._______ (Turchia), dove, munito di un passaporto falso iraniano,
avrebbe preso un volo fino ad H._______ (Turchia), riprendendo il
proprio viaggio in camion fino ad I._______ (Francia), arrivando in
seguito in auto e senza subire dei controlli a Ginevra.
B.
Il 26 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche
pronunciato l'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 2 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
D.
Il 17 ottobre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
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particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 19 ottobre 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 17 dicembre 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
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documenti di viaggio o d'identità ai sensi della legge, sottolineando
che le affermazioni del ricorrente, secondo le quali non avrebbe
portato con sé la carta d'identità, perché non era consapevole che le
sarebbe tornata utile e secondo cui non sarebbe in grado di contattare
i suoi familiari residenti nel distretto di D._______, dove non ci sarebbe
rete telefonica mobile, non convincerebbero l'autorità inferiore e non
giustificherebbero la mancata consegna dei documenti richiesti.
Inoltre, l'autorità inferiore ha sottolineato le contraddizioni e la
mancanza di riferimenti concreti nelle dichiarazioni del ricorrente rese
in merito al suo viaggio d'espatrio, in particolare riguardanti il tragitto
da Kabul in Iran. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto le allegazioni
dell'insorgente come superficiali, generiche, stereotipate e prive di
elementi in grado di avvalorare i suoi motivi d'asilo. Infine, l'UFM non
ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della
qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere di avere lasciato la propria
carta d'identità in Patria, poiché non sapeva di dovere lasciare il suo
Paese d'origine. Inoltre, avrebbe temuto di essere identificato ai posti
di blocco durante il viaggio d'espatrio. Per di più, non avrebbe potuto
contattare i propri familiari nel distretto di D._______,
regione – contrariamente a quanto affermato dall'UFM – sprovvista di
rete telefonica mobile. Conseguentemente, avrebbe chiesto aiuto ad
un cittadino afghano alloggiato al Centro di registrazione e di
procedura, il quale avrebbe contattato un suo cugino residente nella
città di Baghlan, domandandogli di recarsi all'abitazione del ricorrente
per recuperare la carta d'identità di quest'ultimo. Sarebbe dunque
evidente che egli non sia in grado, per motivi scusabili, di consegnare
documenti d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore. Egli
contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti
per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto
tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito,
il rapporto pubblicato dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
[OSAR] nel dicembre 2006), non sarebbe consentito, come invece
avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare
nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il
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ricorrente non vi troverebbe una garanzia di un minimo vitale, ritenuta
la frettolosa vendita della sua sartoria al cognato per raccogliere il
denaro necessario all'espatrio.
6.
Nella risposta al ricorso del 19 ottobre 2007, l'UFM ha proposto la
reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorso
dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le
argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.
7.
Nella replica del 17 dicembre 2008, il ricorrente ha sottolineato la
situazione ulteriormente degradata nel suo Paese d'origine, in
particolare nella sua regione di provenienza.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente d'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7
consid. 6).
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8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge.
9.1 Il ricorrente ha allegato di essersi recato in motocicletta da
B._______ fino ad D._______, proseguendo da lì in auto fino a Kabul.
Sempre in auto si sarebbe recato fino al confine con l'Iran (passando
per Kandahar ed Herat; cfr. verbale d'audizione del 27 settembre 2007
pag. 3), dove sarebbe salito su un autobus per varcare il confine. In
Iran, ad una fermata degli autobus in un luogo a lui sconosciuto,
sarebbe sceso dall'autobus e salito su un'auto che lo avrebbe portato
fino a E._______, proseguendo, sempre in auto, passando per
F._______, oppure, a seconda della versione, fermandosi e
trascorrendovi cinque giorni (cfr. verbali d'audizione del 7 settembre
2007 pag. 5 e del 27 settembre 2007 pag. 7). Sempre in auto sarebbe
entrato in Turchia, dove un passatore gli avrebbe procurato un
passaporto falso iraniano. A G._______ (Turchia) avrebbe preso un
aereo per H._______, dove sarebbe rimasto otto giorni. Avrebbe
proseguito il suo viaggio in camion per tre giorni, arrivando in un
bosco, dove avrebbe cambiato di nuovo veicolo, proseguendo in auto,
fino ad arrivare in una casa, dove vi avrebbe trascorso due notti ed
un'altra notte in un ulteriore posto a lui sconosciuto. Da lì avrebbe
proseguito fino ad I._______, arrivando, infine, a Ginevra in auto. Il
ricorrente ha affermato di non avere subito controlli durante l'intero
viaggio (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 5 e 6).
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente si è espresso in modo
particolarmente vago, stereotipato ed inverosimile in merito alle
circostanze del suo viaggio d'espatrio. A titolo d'esempio, egli non è
stato più volte in grado di riportare in modo esaustivo il percorso del
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suo viaggio, ripetendo di essere arrivato in luoghi a lui sconosciuti (cfr.
verbale d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 6). Inoltre, vale
sottolineare che, ritenuti i rigorosi controlli d'identità effettuati
attualmente agli aeroporti nazionali ed internazionali, le allegazioni
dell'insorgente, secondo le quali avrebbe viaggiato da G._______ ad
H._______ in aereo, munito di un passaporto falso iraniano, sono da
valutare come manifestamente inverosimili. Per di più, e come
rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente non è stato in grado di
riportare la compagnia aerea con la quale avrebbe viaggiato. Peraltro,
varcare il confine Schengen, come il ricorrente ha dichiarato di avere
fatto, senza alcun valido documento d'identità o di viaggio, costituisce
un'impresa pressoché impossibile. Di conseguenza, questo Tribunale
ritiene che il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte.
9.2 Per di più, non convincono le vaghe e stereotipate allegazioni,
secondo le quali l'insorgente non avrebbe portato con sé la sua carta
d'identità, giacché non ne avrebbe avuto il tempo, oppure, a seconda
delle versioni, perché non pensava di averne bisogno e, infine, poiché,
se l'avesse avuta con sé, avrebbero potuto scoprire la sua identità ad
un posto di blocco. Inoltre, non soccorre il ricorrente l'affermazione
secondo cui non potrebbe contattare i propri familiari in Patria, poiché
il distretto di D._______ non sarebbe raggiunto dal maggiore operatore
di telefonia mobile del Paese (cfr. gravame pag. 3), tantopiù che lo
stesso avrebbe, a suo dire, chiesto aiuto ad un altro cittadino afghano
alloggiato al Centro di registrazione e di procedura, il quale avrebbe
contattato un suo cugino, residente nella città di Baghlan,
domandandogli di recarsi a casa del ricorrente per prendere la carta
d'identità di quest'ultimo ed inviarla in Svizzera. Infine, il TAF costata
che, a distanza di venti mesi dall'invito da parte dell'autorità inferiore a
depositare dei documenti di viaggio o d'identità, nessun documento
d'identità valido è finora giunto a questo Tribunale.
9.3 Vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa.
9.4 In conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
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stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile.
10.
In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente.
11.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate s'esauriscono,
infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. In
particolare, il ricorrente si è espresso in modo palesemente
inverosimile sulla relazione intrattenuta per ben tre anni con una
donna sposata. Egli avrebbe infatti incontrato l'amante – terza moglie
del comandante di sicurezza di C._______, la quale abitava con il
marito e la altre due mogli di quest'ultimo – nell'abitazione di famiglia,
entrando dalla porta principale (cfr. verbale d'audizione del 26
settembre 2007 pag. 5) due volte al mese o una volta alla settimana
(cfr. ibidem pag. 7), senza essere mai stato scoperto durante i tre anni
di relazione. Per di più – e come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore – il ricorrente non è stato in grado di fornire dei dettagli su
punti essenziali del suo racconto, rispondendo in modo impreciso e
superficiale alle domande poste dalla collaboratrice dell'autorità
inferiore, non essendo in grado, a titolo d'esempio, né di riferire i nomi
delle altre due mogli del comandante, né l'età dei due bambini della
sua amante (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2007 pag. 5 e
8). Inoltre, i timori addotti dal ricorrente in caso di rientro in Patria – di
essere ucciso o punito per la sua relazione intima con una donna
sposata – sono, di per sé, irrilevanti in materia d'asilo, ritenuto che non
costituiscono un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai
sensi dell'art. 3 LAsi. Infine, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai
avuto - a parte la summenzionata storia d'adulterio - alcun problema in
patria (cfr. verbale d'audizione del 26 settembre 2007 pag. 8). Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con
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riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente.
12.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 11 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato.
Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi).
13.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
14.
14.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente
nella provincia di Baghlan, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105).
14.2
14.2.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, questo Tribunale
osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in
Afghanistan, secondo la giurisprudenza (Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è
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ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non
conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non
sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di
Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar,
Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che
non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag.
193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione
dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente
per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime
restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che
dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado
d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo
vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani,
non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non
soffrano di alcun grave problema medico.
14.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
afghano di etnia pashtun ed originario di B._______ (provincia di
Baghlan). Egli è giovane, celibe ed ha una certa esperienza
professionale (per circa cinque anni come sarto in proprio; cfr. verbale
d'audizione del 7 settembre 2007 pag. 2). Secondo le sue
dichiarazioni, in patria risiedono ancora la madre, due sorelle e due
fratelli (cfr. ibidem). In particolare, prima dell'espatrio egli avrebbe
vissuto con la madre, due fratelli ed una sorella a B._______ (cfr.
verbale d'asudizione del 27 settembre 2007 pag. 2). In caso di rinvio
nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere
nuovamente ospitato dai suoi familiari. Peraltro, egli potrebbe pure
beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi
alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). L'insorgente
non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in
Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento
sociale in Afghanistan.
14.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 14 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
16.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111A LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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