B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6678/2012
S e n t e n z a d e l 9 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Bielorussia,
patrocinato dal Signor Rosario Mastrosimone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data
27 agosto 2012;
il verbale del 5 settembre 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le al-
tre cose, è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito circa
un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di
non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asi-
lo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo trasferimento verso
la Germania;
la decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 (notificata all'interessato in
data 21 dicembre 2012) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai
sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale pronuncia dell'allon-
tanamento del richiedente verso la Germania, ordinando l'esecuzione al
più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso ed indican-
do che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo in ap-
plicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato il trasferimento
del richiedente verso la Germania come lecito, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, la Germania rispetterebbe il principio
del divieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato,
non sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti ga-
rantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnata-
mente del relativo art. 3;
il ricorso del 24 dicembre 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 27 dicembre 2012) – con allegata la decisione impugnata – con
il quale il ricorrente ha chiesto l'accesso agli atti di causa non ancora noti-
ficati e l'assegnazione di un termine per il completamento del ricorso,
l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti all'au-
torità inferiore per una nuova decisione nel merito, nonché la restituzione
dell'effetto sospensivo al ricorso; che ha altresì presentato una domanda
di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali con protestate
spese e ripetibili;
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l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 28 dicembre 2012;
la sospensione in via cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento ordi-
nata dal Tribunale in data 28 dicembre 2012;
l'avviso di notifica e ricevuta della decisione e dei documenti allegati per-
venuto al Tribunale il 7 gennaio 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che, visto quanto sopra, occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nel ricorso, l'insorgente afferma che la decisione dell'UFM gli sareb-
be stata notificata priva dei documenti allegati; che, di conseguenza, po-
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stula la trasmissione degli atti di causa e di un congruo termine per il
completamento del gravame;
che, tuttavia, dagli atti di causa si evince che la decisione è stata notifica-
ta al ricorrente in data 21 dicembre 2012; che, oltretutto, firmando l'avviso
di notifica e ricevuta, l'insorgente ha confermato di avere ricevuto la deci-
sione ed i relativi atti liberi in consultazione; che, pertanto, è respinta la ri-
chiesta di trasmissione degli atti di causa e di un congruo termine per il
completamente del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che giusta
l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi è esaminato il trasferimento del richiedente l'asi-
lo verso uno Stato membro e non l'esecuzione dell'allontanamento verso
tale paese giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su
una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un
accordo internazionale;
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'e-
same di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un
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cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito:
Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylan-
trägen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
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che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato è emerso che
questi avrebbe soggiornato in Germania, dove avrebbe tra l'altro deposi-
tato una domanda di asilo, tra il 10 luglio 2010 ed il marzo del 2012
(cfr. verbale, pag. 5);
che la domanda d'asilo inoltrata in Germania è stata confermata dalle ri-
sultanze ottenute dalla consultazione dell'unità centrale del sistema euro-
peo "EURODAC" (cfr. atti A3/1 e A4/1);
che il 21 settembre 2012, sulla base di quanto sopra, l'UFM ha presentato
alle autorità tedesche competenti una richiesta fondata sull'art. 16 cpv. 1
lett. e Regolamento Dublino II, volta a riprendere in carico il richiedente
l'asilo (cfr. atto A17/7);
che, con comunicazione del 19 novembre 2012, la Germania ha accettato
espressamente il trasferimento dell'interessato in virtù dell'art. 16 cpv. 1,
lett. e Regolamento Dublino II (cfr. atto A30/2);
che, pertanto, la competenza della Germania è data;
che nel ricorso l'insorgente ammette di avere depositato una domanda di
asilo in Germania; che, tuttavia, egli avrebbe lasciato tale Stato nel marzo
del 2012 e fatto rientro in Bielorussia; che, pertanto, avendo trascorso ol-
tre tre mesi in Bielorussia troverebbe applicazione l'art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II con conseguente cessazione della responsabilità te-
desca; che, oltretutto, nel Paese di origine si sarebbe sposato, in data
(...), con la signora B._______; che quest'ultima sarebbe incinta di quattro
mesi del ricorrente; che con la stessa avrebbe raggiunto la Svizzera a fi-
ne agosto 2012 e presentato una domanda di asilo comune; che, pertan-
to, in virtù dell'art. 14 Regolamento Dublino II, le domande andrebbero
trattate congiuntamente con la determinazione di un unico Stato compe-
tente; che, in virtù dell'art.15 Regolamento Dublino II e dell'art. 29a cpv. 3
Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali
(OAsi 1, RS 142.311), la Svizzera avrebbe la possibilità di procedere al ri-
congiungimento dei membri della stessa famiglia per ragioni umanitarie;
che, oltretutto, in virtù dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950
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per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CE-
DU, RS 0.101), la Svizzera sarebbe tenuta a garantire il rispetto della vita
familiare;
che giusta l'art. 4 del Regolamento n. 1560/2003 della Commissione del
2 settembre 2003 relativo alle modalità di applicazione del regolamento
Dublino (GU L 222/3 del 5 settembre 2003, di seguito: Regolamento mo-
dalità di applicazione Dublino), quando una richiesta di ripresa a carico è
fondata su dati forniti dall'unità centrale "EURODAC", lo Stato membro ri-
chiesto riconosce la propria responsabilità a meno che la stessa sia inter-
rotta in virtù delle disposizioni dell'art. 4 cpv. 5 o 16 cpv. 2-4 Regolamento
Dublino;
che giusta l'art. 4 Regolamento modalità di applicazione Dublino, la ces-
sazione della competenza in virtù delle disposizione sopraccitate può es-
sere invocata unicamente sulla base di elementi di prova materiali o di di-
chiarazioni circostanziate e verificabili del richiedente l'asilo;
che, conformemente all'art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino e all'art. 4
Regolamento modalità di applicazione Dublino, l'onere della prova
dell'applicazione di questa clausola spetta allo Stato richiesto (cfr. FIL-
ZWIESER / SPRUNG, Dublin II-Verordnung. Das Europäische Asylzuständi-
gkeitssystem, 3ème éd., Vienna/Graz 2010, no. 21 ad art. 16 cpv. 3,
pagg. 133 e segg.), nel caso di specie la Germania;
che, in considerazione di quanto precede, il richiedente non può invocare
dinanzi la Svizzera una violazione dell'art. 16 cpv. 3 Regolamento Dublino
(cfr. DTAF E-3937/2012 del 31 luglio 2012);
che, infatti, tale clausola di cessazione della responsabilità non ha lo sco-
po di proteggere gli interessi individuali del richiedente l'asilo, bensì quello
di proteggere gli interessi dello Stato membro richiesto, il quale ha l'onere
della prova dell'uscita del richiedente l'asilo dagli Stati membri per un pe-
riodo di almeno tre mesi;
che, nel caso di specie, riconoscendo la Germania la propria responsabi-
lità ha ritenuto non disporre di sufficienti mezzi di prova per prevalersi del-
la clausola sopraccitata;
che, pertanto, l'obbligo fondato sull'art. 16 cpv. 1 Regolamento Dublino
per la Germania di riprendere a carico il richiedente non è cessato;
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che, per quanto concerne la presunta relazione con B._______, agli atti
non risulta la benché minima prova in merito all'asserito matrimonio con
B._______, alla gravidanza di quest'ultima e alla paternità dell'insorgente;
che, oltretutto, dalle dichiarazioni di B._______ si evince che essa avreb-
be vissuto con l'interessato unicamente da fine aprile 2012 (cfr. verbale
relativo all'audizione di B._______ del 5 settembre 2012, pag. 4); che,
pertanto, non è nemmeno provata l'esistenza di una relazione stabile tra i
due;
che, in considerazione di quanto precede, non si giustifica l'applicazione
degli art. 14 e 15 Regolamento Dublino II;
che, per gli stessi motivi, il trasferimento dell'insorgente verso la Germa-
nia non lede l'art. 8 CEDU;
che, visto quanto precede, la Germania è competente dell'esame della
domanda di asilo e ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a ri-
prenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 del medesimo
regolamento;
che il ricorrente non ha contestato le condizioni di accoglienza presenti in
Germania; che, pertanto, non esistono né ostacoli tali da rendere inam-
missibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
mande di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giacché
detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel
quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10.2);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, è confermata;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, anche la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene
senza oggetto con la presente sentenza;
che la misura supercautelare concessa in data 28 dicembre 2012 cessa
di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 28 dicembre 2012 è revo-
cata.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: