Corte IV
D-6680/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 g e n n a i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Bruno Huber e Fulvio Haefeli;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 settembre 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6680/2007
Fatti:
A.
Il 30 luglio 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Nell'ambito dell'audizione del 9 agosto 2007 ha asserito di
essere originario di B._______ (provincia di Helmand) e di essere
espatriato nel [...] per paura della forze talebane che avrebbero invaso
la zona e minacciato lui, sua madre e suo fratello minore (o fratello
maggiore, a seconda della versione). In seguito sarebbero partiti per il
Pakistan, dove sarebbero rimasti per [...] o [...], prima di proseguire per
l'Iran. Arrivati in tale Paese, l'interessato sarebbe stato separato dalla
propria famiglia e vi avrebbe trascorso [...] o [...], prima di proseguire
per la Turchia ed in seguito per la Svizzera. Nell'audizione del 24
settembre 2007, l'interessato ha presentato un racconto
completamente diverso, allegando di essere originario di C._______
(provincia di Ghazni) e di essere espatriato nell'[...] per avere
intrapreso una relazione illecita con una ragazza del villaggio. Quando
i familiari della ragazza sarebbero venuti a sapere di tale legame, il
ricorrente avrebbe temuto di essere picchiato o ucciso e si sarebbe
quindi recato in Iran, dove avrebbe trascorso [...] o [...], per poi
proseguire per la Turchia prima di entrare in Svizzera. In data 5 ottobre
2007, il ricorrente ha esibito una fotocopia di un documento presentato
come carta d'identità.
B.
Il 27 settembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo
del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche
pronunciato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso
l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 2 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
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D.
Il 24 ottobre 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura della presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 25 ottobre 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli avrebbe prima
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dichiarato di essere minorenne e di non avere mai posseduto un
documento, mentre in occasione della seconda audizione, avrebbe,
invece, ammesso di avere dichiarato il falso in precedenza e di potere
procurare un documento. Tra le due audizioni sarebbe passato più di
un mese e mezzo, eppure il ricorrente non avrebbe intrapreso nulla
per consegnare alle autorità un documento ai sensi della LAsi. Inoltre,
per quanto riguarda il viaggio di espatrio, l'insorgente avrebbe fornito
due versioni diverse, asserendo prima di avere trascorso [...] in
Pakistan, [...] in Iran e [...] in Turchia per poi smentirsi, affermando di
essere andato direttamente in Iran per [...] o [...] e di avere passato in
seguito [...] in Turchia. Detto Ufficio ha altresì qualificato il racconto del
ricorrente come privo di fondamenta, di legami tra causa ed effetto e
dei necessari dettagli di fatti effettivamente vissuti. Infine, l'UFM ha
ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento
della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel gravame, il ricorrente sottolinea di avere ammesso
spontaneamente di avere fornito nella prima audizione indicazioni non
veritiere, spiegando di essere stato condizionato da connazionali in
Turchia, i quali lo avevano convinto ad esporre un racconto falso.
Inoltre, avrebbe contattato i propri familiari in data [...] allo scopo di
farsi inviare per posta la carta d'identità. Contesta, altresì, che nel
caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per
escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti, al fine di determinare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione di
sicurezza decisamente peggiorata negli ultimi mesi nel suo Paese
d'origine (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato
dall'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] nel dicembre
2006), non sarebbe consentito affermare semplicemente che non
sussistono indizi per ritenere che in caso di rimpatrio il ricorrente
possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, la cronaca quotidiana
darebbe atto dell'assenza di sicurezza nell'interno del Paese. Dal
profilo della sicurezza la situazione in Afghanista sarebbe peggiorata e
i talebani starebbero intensificando la loro attività su tutto il territorio
nazionale. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan
sarebbe inesigibile, visto che il ricorrente non vi troverebbe né una
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solida rete sociale, né la garanzia di un minimo vitale, né la sicurezza
di trovare un alloggio.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
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sensi di legge. In tal contesto giova rilevare, che l'insorgente era stato
invitato a presentare tali documenti già il 30 luglio 2007 (formulario agli
atti A3/1). Durante l'audizione del 9 agosto 2007, l'insorgente aveva
dichiarato di non avere né carta d'identità, né passaporto e di non
avere modo di procurarsi un documento di viaggio o d'identità (pag. 5).
Nell'ambito dell'audizione del 24 settembre 2007, il ricorrente ha però
affermato di avere una carta d'identità e di potere chiamare i propri
familiari per farsela mandare per posta (pag. 2). A prescindere dal fatto
che il ricorrente si è manifestamente contraddetto riguardo
all'esistenza di documenti di viaggio e d'identità, della sua data di
nascita e del suo luogo d'origine, resta incomprensibile come egli non
abbia contattato i propri familiari già prima dell'audizione del 24
settembre 2007, visto che tra le due audizioni era trascorso più di un
mese di tempo. Il ricorrente avrebbe perciò potuto e dovuto contattare i
familiari per farsi inviare l'originale della carta d'identità. Questo
Tribunale non può, perciò, che partire dal presupposto che non l'abbia
fatto con l'intento di guadagnare del tempo. Infatti, in data 5 ottobre
2007, è stata presentata una fotocopia della carta d'identità, con la
promessa di far pervenire alle autorità in materia d'asilo in breve
tempo anche l'originale di tale documento. A prescindere dal fatto che
non è chiaro da dove il ricorrente abbia rimediato tale fotocopia e che
fino a questo momento – ovvero quattordici mesi dopo – non sia
ancora arrivato l'originale della carta d'identità promessa, questo
Tribunale ha già avuto modo di precisare che una semplice fotocopia
di una carta d'identità non costituisce un valido documento ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid.
3.1). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse
effettuato dei seri e concreti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole in tempi ragionevoli. Infatti, il ricorrente avrebbe potuto e
dovuto, in corso di procedura d'asilo, usando la necessaria diligenza,
rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (tra l'altro
presente a Ginevra) per farsi emettere un nuovo documento di viaggio
o d'identità ai sensi della legge. Ciò non può che convalidare la
conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente abbia
dissimulato i propri documenti d'identità per i bisogni della causa. In
virtù di quanto precedentemente esposto, non può essere condivisa
l'opinione secondo cui l'insorgente si sarebbe impegnato, al fine di
procurarsi in tempi brevi un documento di viaggio o d'identità. Infine,
questo Tribunale osserva che, se un richiedente l'asilo non aveva
ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di
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viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse
a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
8.
Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento delle benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo
Tribunale osserva che il ricorrente si è contraddetto in modo palese ed
ha fornito due versioni completamente diverse del suo passato, del
viaggio di espatrio e dell'esistenza di documenti di viaggio e d'identità.
Inoltre, ha presentato due motivi d'asilo diversi (v. riassunto dei fatti
lett. A e consid. 7 del presente provvedimento). Peraltro, e a
prescindere dal fatto che egli avrebbe, secondo le sue affermazioni,
fornito la vera versione dei fatti nell'ambito dell'audizione del 24
settembre 2007 (pag. 2), è facilmente riconoscibile, che i motivi d'asilo
addotti da quest'ultimo, ovvero che avrebbe lasciato il proprio Paese
d'origine a causa di un legame illecito con una ragazza, sono
palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta
evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della
protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Vale altresì
rilevare che dagli atti di causa non risulta che l'insorgente abbia mai
avuto problemi con le autorità nel proprio Paese d'origine. Non v'è,
perciò, ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione
contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
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10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2
10.2.1 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione
prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere
esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio.
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso,
l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale
violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b).
10.2.2 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene
alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente
giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento
in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle
province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative,
oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi
delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan,
Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del
Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30,
consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese.
L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile
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unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le
medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire
che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado
d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo
vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani,
non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non
soffrano d'alcun grave problema medico.
10.2.3 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una,
sebbene ridotta, formazione scolastica (cfr. verbale d'audizione del 24
settembre 2007 pag. 3). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano,
di etnia azara e di essere originario di B._______ (provincia di
Helmand; cfr. verbale di audizione del 9 agosto 2007 pag. 1) o di
C._______ (provincia di Ghazni; cfr. verbale di audizione del 24
settembre 2007 pag. 2).
A prescindere dal fatto che - come rettamente rilevato dall'UFM - a
questo Tribunale non è possibile stabilire con certezza quale sia il vero
luogo di origine del ricorrente, vale rilevare che sia Helmand, sia
Ghazni non fanno parte delle province sopra indicate verso le quali
l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Di
conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento verso le province di
Helmand e di Ghazni non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha
tuttavia affermato che i propri familiari si trovano a D._______
(provincia di Balkh; cfr. verbale d'audizione del 24 settembre 2007 pag.
2). In base a tali indicazioni, l'autorità inferiore di regola esamina la
possibilità di un'alternativa di rifugio interna a D._______, città nella
quale in ricorrente avrebbe soggiornato prima dell'espatrio (cfr. verbale
d'audizione del 24 settembre 2007 pag. 5).
Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a D._______ sono
però da ritenere come manifestamente carenti, inverosimili e quindi
poco credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v.
considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può
essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a
D._______ sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni
della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo
punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco
credibile durante tutta la procedura, presentando due versioni vaghe e
incomplete del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia
d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente
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ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere
delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese.
Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v.
GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) ed ha così posto le autorità
nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la
garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v.
GICRA 2006 n. 9) in patria e quindi l'esistenza d'ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza
di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte
di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il
ricorrente di una rete sociale a D._______ per potere determinare
l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità.
Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, per quanto concerne
gli allegati disturbi da parte del ricorrente (forti mal di testa ed
amnesia; cfr. verbale di audizione del 9 agosto 2007 pag. 6), giova
rilevare, che, di principio, incombe al ricorrene medesimo di dimostrare
l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'ammissione
provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete all'autorità di
ricorso di assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro un
certificato medico, che l'insorgente, usando la necessaria diligenza,
avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995 n. 23).
Inoltre, non v'è nemmeno ragione di ritenere che, a distanza di più di
un anno, tali disturbi non siano venuti meno, e in caso contrario, il
ricorrente non possa ottenere in patria le cure ed i medicamenti
eventualmente a lui occorrenti. Per di più, in relazione ai mezzi
finanziari necessari per accedere ad eventuali cure mediche
necessarie, il TAF rileva che il ricorrente ha la facoltà di richiedere un
adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In
siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan.
10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile,
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato:incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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