B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6686/2016
Sen t en z a d e l l ' 8 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dalla lic. iur. Pascale Bächler,
Beratungsstelle für Asylsuchende der Region Basel,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 30 settembre 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, ha depositato una domanda
d’asilo in Svizzera l’8 agosto del 2016. Sentita sui motivi d’asilo, ella ha
dichiarato essere espatriata per poter studiare e onde evitare di dover con-
trarre matrimonio con un uomo scelto dalla sua famiglia (cfr. atto A13,
pag. 7; atto A19, pagg. 3 e segg.).
B.
Con decisione del 30 settembre 2016 la Segreteria di Stato della migra-
zione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata pro-
nunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera. L’autorità di
prime cure la ha tuttavia ammessa provvisoriamente in Svizzera per inesi-
gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento.
C.
Tale decisione è stata notificata il giorno stesso presso il Centro di registra-
zione e procedura di Chiasso alla presenza della persona di fiducia e
dell’interprete (cfr. atto A23 e A24).
D.
Nella stessa occasione l’interessata, la persona di fiducia e l’interprete
hanno sottoscritto uno scritto intitolato “dichiarazione di rinuncia al ricorso”
e il cui tenore era il seguente:
“Io con la presente dichiaro, di mia spontanea volontà, di rinunciare a de-
positare un ricorso contro la decisione della Segreteria di Stato della mi-
grazione del 30 settembre 2016”.
E.
In seguito, con ricorso del 31 ottobre 2016 (cfr. timbro del plico raccoman-
dato: data d’entrata 1° novembre 2016) la richiedente è insorta dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo nel
merito all’annullamento della decisione impugnata con conseguente rico-
noscimento della qualità di rifugiato o eventualmente alla restituzione degli
atti all’autorità di prima istanza per il completamento dell’istruttoria. Pari-
menti, ella ha presentato una domanda volta alla concessione dell’assi-
stenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Pagina 3
F.
Preso atto dell’assenza di una determinazione al proposito nell’atto ricor-
suale e considerata un’eventuale possibilità di non entrare nel merito, il
Tribunale, con decisione incidentale del 6 dicembre 2016, ha richiesto alla
ricorrente di voler prendere posizione in merito alla succitata dichiarazione
di rinuncia.
G.
Con scritto del 19 dicembre 2016, la patrocinatrice dell’insorgente si è
quindi espressa in proposito, rilevando anzitutto che la minore avrebbe
espresso alle competenti autorità preposte del Canton Basilea, al quale era
nel frattempo stata attribuita, la sua volontà di ricorrere contro la decisione
della SEM. A questo punto, essendo la patrocinatrice stata informata di ciò,
si sarebbe proceduto ad organizzare un incontro con la minore ed a pren-
dere contatto con la persona di fiducia nominatale nel corso della proce-
dura di prima istanza in modo da sincerarsi circa la data di notificazione
della decisione necessaria al computo del termine di ricorso. La ricorrente
non sarebbe infatti stata in grado di fornire precise informazioni al riguardo.
Al momento della telefonata, la persona di fiducia avrebbe quindi reso
edotta la patrocinatrice della ricorrente circa il fatto che essa avrebbe scon-
sigliato alla minore di impugnare la decisione, pur non facendo menzione
dell’esistenza di una rinuncia a ricorrere. Tale questione non sarebbe stata
sollevata dalla persona di fiducia nemmeno dopo che la patrocinatrice
avrebbe paventato a quest’ultima la concreta possibilità di depositare un
ricorso presso il Tribunale e ciò nonostante il fatto che affrontare una tale
tematica con la ricorrente sarebbe rientrato nei suoi oneri. Oltracciò, la pa-
trocinatrice, discutendo con la propria mandante a proposito dello svolgersi
dei fatti, avrebbe appreso che la persona di fiducia avrebbe incontrato la
ricorrente solo pochi minuti prima dell’audizione senza trattenersi con lei
nemmeno a seguito di tale passo procedurale. A suo dire, non vi sarebbe
inoltre stato un corretto colloquio informativo, tant’è che l’interessata sa-
rebbe venuta a conoscenza della data dell’audizione da una telefonata con
l’interprete. Il nome e le qualifiche della persona di fiducia le sarebbero poi
stati comunicati solamente in occasione di tale incidente procedurale. Al
momento della consegna della decisione di prima istanza, le sarebbe poi
stato detto che un ricorso sarebbe risultato “complicato e impossibile”
senza tuttavia indicarne le ragioni. La patrocinatrice adduce poi che la ri-
corrente, al momento di rivolgersi a lei, le avrebbe espressamente riferito
di non aver capito quanto sottoscritto a Chiasso. Ciò sarebbe confermato
anche dallo stesso fatto che se fosse stato altrimenti mal si capirebbe come
mai, una volta giunta a Basilea, ella si sarebbe informata circa le possibilità
di ricorrere, rivolgendosi poi all’attuale rappresentante. La patrocinatrice
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esprime quindi un parere personale sottolineando come le esperienze ne-
gative avute dalla ricorrente con la persona di fiducia nominatale in Ticino
sarebbero state vissute anche da lei stessa al momento della presa di con-
tatto con quest’ultima, laddove si sarebbero palesate evidenti difficoltà di
comunicazione, nel senso di una carenza di chiarezza e responsabilità.
Alla luce di ciò, si porrebbe quindi la questione di sapere se la persona di
fiducia sia legittimata a sottoscrivere una rinuncia a ricorrere in nome e per
conto della minore non accompagnata. Ciò che risulterebbe in particolare
inopportuno, consisterebbe nel fatto che nel caso di specie tale sottoscri-
zione sarebbe intervenuta immediatamente dopo la consegna della deci-
sione impugnata e poco prima del trasferimento della minore al cantone di
competenza. Ciò si tradurrebbe infatti in una situazione di privazione dei
diritti, a causa del fatto che la minorenne si sarebbe vista togliere la facoltà
di far capo alla persona di fiducia in questione trovandosi in un nuovo can-
tone senza l’immediata istituzione di una curatela. Sarebbe infatti solo gra-
zie al buon concetto di triage previsto dal Servizio preposto del Canton
Basilea che la ricorrente si sia potuta indirizzare per tempo alla qui manda-
taria.
In definitiva, a mente della patrocinatrice andrebbe concluso che alla ricor-
rente non sarebbe in alcun modo stato chiaro di aver sottoscritto una rinun-
cia a ricorrere e che la stessa non sarebbe stata assistita ed informata suf-
ficientemente dalla persona di fiducia. A causa di tale manchevole assi-
stenza giuridica nessuno svantaggio le andrebbe imputato.
Nella stessa occasione, la patrocinatrice ha ritirato in nome e per conto
della propria mandante la domanda di gratuito patrocinio formulata nel gra-
vame.
H.
Esprimendosi circa le osservazioni della ricorrente, la SEM, con scritto del
12 gennaio 2017, rileva anzitutto che l’interessata è una persona mino-
renne non accompagnata che ha depositato una domanda d‘asilo in Sviz-
zera e che dispone appieno della capacità di discernimento. Oltre a questo
sarebbe risaputo che una persona può ma non deve necessariamente no-
minare un rappresentante legale. In virtù del fatto che ella non avrebbe di
sua spontanea volontà nominato detta figura la SEM avrebbe dunque pro-
ceduto, per tutela stessa della minore, ad istituire un’assistenza, garantita
da una stimata e affidabile persona di fiducia. La persona di fiducia sarebbe
chiamata ad assicurarsi che gli interessi della minore siano garantiti e tu-
telati; avrebbe il compito di stabilire un rapporto di fiducia e di confrontarsi
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con l’assistita in merito a dettami di procedura d‘asilo, nonché di generiche
questioni. Alla luce di ciò l’autorità di prime cure si dice quindi basita del
fatto che nella presa di posizioni dell’insorgente, si sia potuto anche solo
lontanamente pensare che detti compiti non sarebbero stati adempiuti dalla
persona di fiducia, in maniera professionale e con le dovizie riguardanti la
tutela della minore. Parrebbe inoltre quantomeno assurdo che si arrivi a
mettere in dubbio il sano operato di persone che lavorano a favore dei ri-
chiedenti l‘asilo e che nulla hanno a che fare con la SEM, dimostrando
inoltre una comprovata competenza in tal senso.
Sempre secondo l’autorità di prima istanza, nell’ottica di una seriosa e mi-
nuziosa consulenza, andrebbe inoltre notato che una persona di fiducia,
volontariamente, si recherebbe settimanalmente negli alloggi dei richie-
denti l‘asilo minorenni per consulenze specifiche e per rispondere alle mol-
teplici questioni che un minore può avere, creando di per sé un rapporto di
fiducia libero dalla presenza di funzionari SEM. Oltre a questo, nel mo-
mento della notificazione della decisione d‘asilo, i collaboratori specialisti
lascerebbero ragionare i richiedenti e la persona di fiducia, in separata
sede, in merito al contenuto della decisione, alle implicazioni che questa
ha e alla possibilità di depositare o meno un ricorso. Questo avverrebbe
secondo le tempistiche dettate dagli stessi richiedenti l‘asilo, in base alle
loro necessità. Le stesse persone di fiducia, procederebbero poi negli inte-
ressi del minore inoltrando, quando ciò corrisponda alla volontà del minore,
ricorsi contro le decisioni della SEM, essendo anche questo un loro preciso
compito stabilito. Non da ultimo, qualora la richiedente o la persona di fidu-
cia necessitassero di più tempo oppure di ulteriori incontri, come già avve-
nuto, per valutare l‘opportunità o meno di un ricorso, la SEM si sarebbe
attenuta alle tempistiche dovute.
La Segreteria di Stato conclude quindi ritenendo che nel caso specifico la
ricorrente avrebbe fatto chiaramente valere di sua spontanea volontà l‘in-
tenzione di rinunciare al ricorso, accedendo così quanto prima alla possi-
bilità di integrazione e partendo verso un Cantone di attribuzione, anche
per poter iniziare la scuola.
I.
Chiamata a prendere posizione in merito, la mandataria, con osservazioni
del 24 gennaio 2017, ha precisato che il rapporto di fiducia tra la ricorrente
e la persona preposta a difenderne gli interessi in sede di prima istanza
non si sarebbe potuto instaurare, considerato il fatto che le due si sareb-
bero incontrate solamente poco prima l’audizione. Per il resto, ella riprende
le argomentazioni addotte in occasione dello scritto del 19 dicembre 2016.
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Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tri-
bunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
1.2 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Ella è pertanto legittimata ad aggravarsi
contro di essa.
1.3 I requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA)
sono parimenti soddisfatti.
1.4 Resta ora da determinare quale sia la valenza della dichiarazione di
rinuncia unilaterale a depositare un ricorso sottoscritta dalla ricorrente e
dalla persona di fiducia ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LAsi in data 19 agosto
2016 (cfr. atto A24).
1.4.1 Vista la minore età della ricorrente al momento della sottoscrizione di
tale atto, pare opportuno apprezzare in via preliminare se ella abbia o meno
potuto impegnarsi in tal senso ossequiando ai disposti applicabili in ambito
di capacità civile e processuale.
1.4.1.1 Si noti infatti che in ragione della presunta assenza di maturità il
minore non dispone del diritto all’esercizio dei diritti civili. Ciò nonostante
quest’ultimo può, a determinate condizioni, agire da solo, a patto che di-
sponga della capacità di discernimento. Tale nozione consiste da un lato
nella capacità di valutare il senso, l'opportunità e le conseguenze di una
determinata azione; dall'altro lato, in una componente volitiva, legata al ca-
rattere, ovvero nella capacità di agire conformemente alla razionale valu-
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tazione delle circostanze secondo la propria volontà e di opporsi ad even-
tuali tentativi di influenze esterne (cfr. DTF 124 III 5 consid. 1a). Proprio in
ragione di tali specificità, il codice civile non prevede un età a partire dalla
quale un minore debba essere considerato capace di discernimento. In tal
senso, è invece necessario apprezzare nel caso concreto se quest’ultimo
abbia o meno un età sufficiente perché si possa ammettere che la sua fa-
coltà di agire ragionevolmente sia data e ciò tenendo in debita considera-
zione il tenore dell’atto in questione (cfr. DTF 134 II 235 consid. 4.3.2). Nel
caso di adulti, in base all'esperienza generale della vita, la capacità di di-
scernimento è di regola presunta (art. 16 CC). Quando invece l'esperienza
generale di vita fa presumere con verosimiglianza preponderante il contra-
rio, e cioè l'assenza della capacità di discernimento, la presunzione legale
dell'art. 16 CC è sovvertita (cfr. sentenze del TF 5A_204/2007 del 16 otto-
bre 2007 consid. 5.1 e 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 3.2.2).
Quanto ai minori, per analogia e su richiamo della giurisprudenza adottata
in ambito di trattamenti medici, si può partire dal presupposto che la capa-
cità di discernimento potrà essere presunta per un adolescente, tanto più
egli sia prossimo alla maggiore età, allorché dovrà essere ritenuta presu-
mibilmente assente per un fanciullo in tenera età (cfr. DTF 134 II 235 con-
sid. 4.3.3).
1.4.1.2 Giusta l’art. 19c cpv. 1 CC, le persone capaci di discernimento che
non hanno l'esercizio dei diritti civili esercitano in piena autonomia i diritti
strettamente personali. Ciò significa che in una pari eventualità, il minore,
quandanche sprovvisto dell’esercizio dei diritti civili, potrà agire in determi-
nati ambiti senza che sia necessario l’intervento di un rappresentante le-
gale (cfr. DTF 114 Ia 350). Ciò è valido, mutatis mutandis, anche in ambito
procedurale, laddove la capacità processuale è il prolungamento dell’eser-
cizio dei diritti civili (cfr. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes
physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 170).
1.4.1.3 La giurisprudenza ha già avuto modo di affrontare la questione in
ambito di diritto d’asilo, giungendo alla conclusione che, alla luce del fatto
che una tale procedura tende a proteggere dei diritti a tal punto fondamen-
tali da toccare la sfera intima e l’identità stessa del richiedente, è necessa-
rio riconoscerne senza riserve il carattere strettamente personale (cfr. Rac-
colta ufficiale della giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 3 consid. 2c). Ne conse-
gue dunque che il minore capace di discernimento è legittimato a parteci-
pare alla procedura d’asilo che lo riguarda e ciò senza che sia necessario
ricorrere ad un rappresentante legale, così come a compiere personal-
mente tutti gli atti necessari (deposito di una domanda, diritto di essere
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sentito, diritto di ricorrere contro la decisione) (cfr. GICRA 1996 n. 3 pag.
20-21 e riferimenti citati). In tal senso, la nomina di una persona di fiducia
ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi non ha influsso sulla questione, dal
momento che questa figura assiste l’interessato ma non agisce in qualità
di suo rappresentante (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du réquerant d’asile
mineur non accompagné dans la procédure d’asile, tesi Losanna 2000, n.
530-531).
1.4.1.4 Nel caso in disamina, vista l’età della ricorrente, l’esistenza della
capacità di discernimento non può essere posta in discussione. Alla luce di
quanto esposto sin qui, se ne può dunque a ragione concludere che l’inte-
ressata sia stata legittimata a sottoscrivere sola la rinuncia la cui validità è
dunque sotto tale aspetto da considerarsi pacifica. In tal senso, la contem-
poranea sottoscrizione dell’atto da parte della persona di fiducia nulla toglie
e nulla aggiunge a tale rigore ma attesta semmai la contemporanea pre-
senza di codesta figura al momento della firma.
1.4.2 Giunti a questa conclusione, si pone ora la questione della validità
stricto sensu della rinuncia litigiosa.
1.4.2.1 Genericamente, in diritto amministrativo, una rinuncia ad un diritto
procedurale è di principio possibile purché si riferisca ad una facoltà con-
creta ed in libera disposizione delle parti (cfr. PETER SALADIN, Das Verwal-
tungsverfahren des Bundes, Basilea 1979, n. 13.5 e 18.212). Ciò è valido
in regola generale anche in ambito di PA, laddove una rinuncia a ricorrere
ha quale conseguenza la crescita in giudicato della decisione (cfr. DTAF
2009/11 consid. 2.1.2; JAAG/HÄGGI FURRER, in: Waldmann/Weissenberger
[ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016, art. 39
n. 12, OLIVER ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16). A norma di dottrina, la rinun-
cia ad un'impugnativa coincide infatti con l’entrata in forza di cosa giudicata
formale ed espleta effetti comparabili ad un ritiro del ricorso (cfr.
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 664, pag. 229). Perché sia possibile
ritenerla valida, occorre tuttavia che la stessa intervenga posteriormente
ed in piena cognizione della decisione per la quale la parte interessata in-
tenda astenersi dal ricorrere (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013 del 16
gennaio 2014 consid. 1.4.2 e DTF 86 I 153 consid. 2). Da quanto precede
può altresì essere dedotto che per ritornare sui suoi passi, la parte rinun-
ciante deve invocare un vizio della volontà che permetta di inficiare la vali-
dità della rinuncia da lei sottoscritta (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2; ZIBUNG, in op. cit., art. 50 n. 16 e rinvii). In altri termini, la
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rinuncia è da considerarsi inefficace, quando la stessa è stata posta in es-
sere in presenza di un tale vizio (ad esempio in seguito all’ottenimento di
informazioni fuorvianti dall’autorità stessa, cfr. sentenze del TF
1B_307/2012 del 4 giugno 2012 consid. 2, U 139/02 del 20 novembre 2002
consid. 2.3 e MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3a ed. 2011, pag.
823). Non vi è inoltre luogo di considerare che quanto precede non sia
valido anche in ambito di diritto d’asilo (cfr. sentenza del TAF D-6152/2013
consid. 1.4.2).
1.4.2.2 Considerato quanto precede, la dichiarazione di rinuncia presente
agli atti deve di principio essere ritenuta valida. Essa si riferisce infatti ad
un concreto diritto processuale (o post-processuale) in libera disposizione
dell’interessata e meglio, alla facoltà di interporre ricorso contro la deci-
sione dell’autorità di prima istanza. In tal senso, occorre considerare che la
decisione qui impugnata sia cresciuta in giudicato al momento della sotto-
scrizione di tale rinuncia.
1.4.2.3 A questo punto, è dunque d’uopo determinare, alla luce delle argo-
mentazioni delle parti, se sia in specie identificabile un vizio della volontà
atto ad inficiarne l’effettività. Una tale manifestazione di volontà non sa-
rebbe infatti da ritenersi vincolante qualora sia stata avallata sotto l’egida
di un errore causato dalla condotta dall’autorità e in particolare quando
quest’ultima abbia fornito informazioni fuorvianti o incomplete in merito alla
facoltà ed ai termini per inoltrare un’impugnativa. Oltracciò, è parimenti pre-
supposto per la validità della rinuncia che l’interessato non sia giunto a tale
decisione in base a pressioni, coercizioni o minacce da parte dell’autorità.
Non da ultimo, pare opportuno ammettere che l’eventuale esistenza di un
vizio della volontà vada apprezzata indipendentemente dagli scopi, motivi
o ragioni che hanno portato la parte a rinunciare al ricorso.
Tornando ora al caso che ci occupa ed in particolare agli argomenti di parte
ricorrente circa il fatto che un indizio della mancata comprensione del te-
nore della rinuncia a ricorrere da lei sottoscritta sarebbe da relazionare
proprio al fatto che una volta giunta a Basilea ella si sarebbe informata in
merito alle possibilità di interporre ricorso contro la decisione impugnata,
giungendo poi dall’attuale patrocinatrice e depositando il presente gra-
vame, v’è in primo luogo da concludere che tale argomentazione non può
essere seguita. Ammettere infatti che il solo fatto di aver inoltrato o di voler
inoltrare un ricorso successivamente alla rinuncia sia sufficiente a rendere
quest’ultima inefficace equivarrebbe de facto a considerare un tale atto li-
beramente revocabile, cosa che non corrisponde ed anzi risulta contrario
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Pagina 10
a quanto esposto sin qui. Quanto al fatto che la ricorrente avrebbe comu-
nicato alla patrocinatrice la mancata comprensione del tenore di quanto
sottoscritto a Chiasso, vien da sé che si tratta di un’argomentazione di
parte non corroborata da alcun elemento concreto a suo supporto e che
come tale nulla può esserne dedotto. A pari apprezzamento si giunge an-
che relativamente ad altre argomentazioni addotte dalla ricorrente. Nono-
stante quest’ultima sostenga infatti che la sottoscrizione della rinuncia sia
avvenuta immediatamente dopo la consegna della decisione, dalle deluci-
dazioni dell’autorità di prime cure (peraltro incontestate su tale punto di
questione in sede di replica) si evince che non si è trattato di una procedura
sbrigativa ed atta ad assicurarsi l’assenza di una futura impugnativa quanto
più di una prassi con ottica di celerità messa in pratica a seguito della ne-
cessità di procedere, viste le particolari circostanze, ad una consegna brevi
manu della decisione in presenza dell’interprete e della persona di fiducia.
In tale occasione, la ricorrente ha inoltre beneficiato di un momento di ri-
flessione laddove ha potuto discutere con la persona di fiducia, al fine di
maturare la propria decisione in merito (anche tale aspetto non è stato con-
testato). Alla luce di ciò, non si può dunque ritenere che la sola circostanza
che ha visto intervenire la sottoscrizione della rinuncia litigiosa lo stesso
giorno della notifica della decisione impugnata sia sufficiente indizio di vo-
lontà viziata. In tal senso, non vi è nemmeno luogo di considerare che l’in-
teressata non abbia compreso quanto ella si apprestava a sottoscrivere a
causa della presenza di difficoltà linguistiche, dal momento che sul punto
della notifica della decisione impugnata e del successivo avallo dell’atto di
rinuncia a ricorrere è regolarmente intervenuto un interprete della lingua
tigrigna (cfr. atto A25). Sempre in tale ottica, difficile a comprendersi è pure
l’argomento relativo al fatto che la successiva e celere attribuzione ad un
altro cantone sarebbe coincisa con una situazione di privazione dei diritti
per l’interessata. La valutazione circa la validità della rinuncia agli atti è
infatti da apprezzare al momento della sottoscrizione ed in tal senso quanto
avvenuto in seguito non risulta rilevante nell’ambito dell’evasione del pre-
sente gravame. A titolo di mera esaustività, va inoltre sottolineato come in
specie tale agire è sfociato nella celere attribuzione della ricorrente ad un
cantone, cosa che ha avuto in concreto il risultato di accelerarne il processo
di integrazione (seppur va ricordato che nulla vieti alla SEM di procedere
già prima ad una tale ripartizione; cfr. art. 27 LAsi).
1.4.2.4 Resta ora da verificare se i dubbi sollevati dalla ricorrente in merito
all’agire della persona di fiducia siano atti ad influire su tale conclusione.
Alla luce delle sue argomentazioni, si pone in particolare la questione di
sapere se la persona incaricata abbia o meno, per il suo comportamento,
potuto influenzare il processo di formazione della volontà della ricorrente,
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di modo da giungere ad un vizio della volontà. A tal proposito, occorre an-
zitutto ricordare che tale figura è incaricata di guidare e sostenere il richie-
dente asilo minore non accompagnato e per il quale non è stata ordinata
una misura di protezione ai sensi del codice civile, aiutandolo in particolare
a prendere le decisioni nell’ambito della procedura d’asilo e sostenendolo
in modo valido e mirato. Essa, pur non rappresentandolo, contribuisce dun-
que de facto alla formazione della volontà del minore relativamente agli atti
da lui compiuti in corso di procedura, così da poter relativizzare le eventuali
lacune dovute all’inesperienza. In altri termini, grazie alle sue conoscenze
della materia, la presenza della persona di fiducia fa sì che il minore non
accompagnato dotato di capacità di discernimento sia posto in una situa-
zione comparabile (se non migliore) a quelle di un giovane adulto che ha
già raggiunto la maggiore età (cfr. GICRA 2003 n. 1 consid. 3, relativa-
mente alle conoscenze di cui deve disporre la persona di fiducia ai sensi
dell’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi). Ora, al di là delle generiche argomentazioni
a carattere polemico contenute nello scritto del 19 dicembre 2016, nel caso
in esame non sono presenti agli atti elementi concreti che permettano di
porre in discussione l’agire della persona chiamata a svolgere tale ruolo.
La scelta è infatti ricaduta sul lic. iur. Mario Amato, responsabile per le que-
stioni giuridiche del Servizio Richiedenti asilo del Soccorso operaio sviz-
zero, un'organizzazione umanitaria no profit attiva in Ticino dal 1984
nell’ambito della migrazione e che attua una politica di sostegno alle per-
sone straniere in difficoltà. In particolare, il ruolo degli operatori del SOS è
quello di attivarsi nel seguito sociale dei richiedenti asilo accompagnandoli
nella gestione delle loro richieste e dei loro problemi quotidiani in ambito
sanitario, sociale, scolastico e giuridico in collaborazione con le istituzioni
e i servizi preposti (cfr. 1.html >, consultato il 10.02.2017). La persona vagliata è inoltre nota al
Tribunale per la comprovata competenza in ambito di diritto d’asilo, agendo
essa regolarmente anche in sede ricorsuale innanzi allo scrivente organo.
Alla luce di ciò se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il profilo scelto
disponga delle qualifiche necessarie ai sensi della giurisprudenza e che
abbia inoltre agito in piena indipendenza dall’autorità di prime cure e nell’in-
teresse della richiedente. Del resto, le presunte difformità invocate dall’in-
sorgente, e meglio, segnatamente, il fatto che non si sarebbe svolto un
colloquio informativo con la persona di fiducia prima dell’audizione e che la
data dell’audizione sarebbe stata comunicata da quest’ultima, così come
le difficoltà di comunicazione tra la di lei patrocinatrice e tale figura, posto
che corrispondano alla realtà, oltre a non trovare alcun riscontro nei pre-
scritti in vigore, risultano del tutto irrilevanti nell’ottica dell’evasione del pre-
sente gravame. Come detto, la questione qui oggetto di disamina è la vali-
dità della rinuncia a ricorrere presente agli atti, validità che va apprezzata
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al momento della sottoscrizione della stessa per mezzo di un esame circa
l’esistenza di eventuali vizi della volontà e non fornendo una presa di posi-
zione personale sullo svolgersi degli eventi precedenti e susseguenti.
Quanto alle valutazioni circa l’opportunità o meno di ricorrere, va ricordato
come non stia al Tribunale sostituirsi a quanto ritenuto in tale sede dalla
persona di fiducia incaricata. Si può infatti partire dal presupposto che fino
a prova contraria, quest’ultima, forte dell’esperienza nella materia e sulla
base di valutazioni di varia natura, non quindi solo di merito, abbia in quel
momento ritenuto opportuno consigliare alla minore di procedere alla sot-
toscrizione. Quandanche si possa infatti giungere a conclusione che nel
caso in esame l’interessata avrebbe avuto concrete possibilità di successo
in sede ricorsuale, ciò non sarebbe ad esso solo elemento per ritenere che
la persona incaricata abbia agito senza la dovuta perizia, non potendo il
Tribunale apprezzare le valutazioni che hanno portato alla sottoscrizione
della rinuncia, ed essendo peraltro le stesse a loro volta ininfluenti.
1.4.3 Occorre dunque concludere che la rinuncia a ricorrere del 30 settem-
bre 2016 sia stata validamente sottoscritta dall'interessata. In ragione di
ciò, il presente ricorso va dichiarato inammissibile.
2.
Giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istru-
zione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su
ricorsi manifestamente irricevibili. Si tratta segnatamente dei casi di man-
cato pagamento dell’anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell’or-
ganizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937). A contrario, laddove,
come nel caso di specie, risulti necessaria un’analisi giuridica circa la rice-
vibilità del gravame, si necessita di giudicare la questione nella composi-
zione ordinaria di 3 giudici (cfr. mutatis mutandis Basler Kommentar, Bun-
desgerichtsgesetz, [BSK BGG], 2a ed. 2011, n. 15 segg. ad art. 108 LTF).
3.
Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 PA, l’assistenza giudiziaria viene concessa qua-
lora una parte non disponga dei mezzi necessari e le sue conclusioni non
sembrino prive di probabilità di successo. Ora, l’assenza di probabilità di
successo può dedursi tanto da questioni attinenti alla ricevibilità del ricorso
quanto da elementi giuridici di merito (cfr. mutatis mutandis BERNARD COR-
BOZ et al. [ed.], Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 39 ad art. 64 LTF).
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In specie, l'istanza di assistenza giudiziaria non può pertanto essere ac-
colta, atteso che le conclusioni della ricorrente erano sin dall'inizio prive di
probabilità di successo.
Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa è divenuta priva d’og-
getto a seguito del suo ritiro da parte della ricorrente stessa avvenuto per
il tramite dello scritto del 19 dicembre 2016.
4.
A norma dell’art. 6 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 (TS-TAF, RS 173.320.2), le spese processuali possono essere con-
donate totalmente o parzialmente qualora per motivi inerenti al litigio o alla
parte in causa, non risulti equo addossarle alla parte.
In specie, vista la particolarità del caso, il Tribunale si esime dal prelevare
spese processuali.
5.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è dunque definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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