Corte IV
D-6692/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 ottobre 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6692/2008
Fatti:
A.
Il 13 agosto 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 17 settembre e del 10 ottobre 2008), d'essere
espatriato, a seconda della versione, il [...], [...] o [...]. In patria il
ricorrente ed un suo amico di nome B._______ sarebbero stati
arrestati verso la fine di [...] a causa della morte della fidanzata di
B._______ avvenuta dopo una nottata trascorsa all'aperto. Dopo
l'espatrio il ricorrente si sarebbe recato in Austria, dove avrebbe
depositato una prima domanda d'asilo. Senza attendere la risposta ad
un ricorso interposto contro la decisione negativa emessa dalle
competenti autorità austriache, nell'[...] si sarebbe recato in Svezia,
dove avrebbe presentato un'ulteriore domanda d'asilo. Nel [...] sarebbe
stato rinviato in Austria, dove si sarebbe trattenuto fino all'[...] quando
avrebbe deciso di recarsi in Svizzera.
B.
Il 16 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Austria siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione delle autorità austriache del 2 ottobre
2008).
C.
Il 23 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Austria è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente ha soggiornato
in Austria dall'inizio del [...] fino all'[...] o [...] e in seguito dal [...] all'[...]
e di non avere, altresì, presentato dei motivi per invalidare la
summenzionata presunzione. Avrebbe infatti dichiarato di non volere
rientrare in Austria per timore di essere infastidito dagli amici di due
richiedenti l'asilo, dei quali non conoscerebbe però la nazionalità, che
lo avrebbero violentato nel [...]. Il ricorrente avrebbe comunque
dichiarato, che le autorità austriache, se sollecitate, avrebbero
arrestato gli autori delle violenze. L'UFM ha, inoltre, sottolineato che le
autorità austriache, in data [...], si sono dichiarate disposte a
riammettere l'interessato sul loro territorio. Inoltre, in Svizzera, non
vivrebbero persone con le quali il ricorrente intratterrebbe rapporti
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stretti o suoi parenti prossimi. Peraltro, l'autorità inferiore ha ritenuto
siccome vaghe, stereotipate e contraddittorie le allegazioni decisive in
materia d'asilo presentate dall'insorgente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha sostenuto di non volere ritornare in Austria,
visto che le competenti autorità avrebbero già una volta respinto la sua
domanda d'asilo. Inoltre, tornando in Austria sarebbe rinviato in patria,
dove dovrebbe attendersi la vendetta della famiglia della ragazza
deceduta. Infine, le autorità mongole non sarebbero in grado di
accordargli alcuna protezione contro l'agire illegittimo di tale famiglia.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato una prima volta in Austria dal [...] fino all'[...] o [...] ed una
seconda volta dal [...] all'[...], prima di presentare la sua domanda
d'asilo in Svizzera. A tal proposito vale rilevare che la durata del
soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente
in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato
(v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile 2008).
Infine, l'Austria – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio
federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla
riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 3 luglio
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2000 tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e
il Principato del Liechtenstein sull'ammissione di persone in situazione
irregolare (Accordo sulla riammissione; RS 0.142.111.639), in data
[...]. Giusta l'art. 5 del succitato Accordo, l'autorizzazione di
riammissione ha la validità di tre mesi dal momento del consenso alla
riammissione e tale termine può essere prorogato su domanda della
Parte contraente. Nel caso concreto è perciò da considerare ancora
valida la riammissione.
7.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con le quali il ricorrente intrattenga rapporti stretti o
siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel
caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a
LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Questo Tribunale constata che il ricorrente ha
fornito un racconto incongruente e svariato. Nell'ambito dell'audizione
del 10 ottobre 2008, il ricorrente ha sostenuto di essere andato a
trovare il suo amico B._______ in carcere, il quale però lo avrebbe
ricattato, chiedendogli USD 12'000.- (pag. 3). Inoltre, dopo essere
andato a vivere con uno zio ad C._______ nel [...], i genitori gli
avrebbero detto che la polizia era andata a cercarlo a casa loro nel [...]
(ibidem). Peraltro, sempre durante l'audizione del 10 ottobre 2008, il
ricorrente ha allegato l'esistenza di un articolo di giornale, sul quale
sarebbe stampata la sua foto ed un ordine di ricerca (ibidem pag. 5).
Per di più, l'insorgente ha sostenuto – nell'ambito della medesima
audizione – di essere stato violentato da due richiedenti l'asilo in
Austria nel [...] (pag. 5). Il ricorrente non ha, però, ritenuto opportuno
menzionare tali elementi – apparentemente rilevanti per la propria
domanda d'asilo – nell'ambito dell'audizione del 17 settembre 2008.
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Ciò convalida la fondatezza della conclusione dell'autorità inferiore
circa l'inattendibilità del suo racconto, rendendo così manifesta
l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese
d'origine. Infine, non v'è ragione di ritenere che le autorità statali, se
opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente
un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo di terzi nei
suoi confronti. In virtù di quanto precede, nel caso di specie,
l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
7.4 Dato che l'Austria è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. A tal proposito non soccorre il ricorrente la
generica affermazione ricorsuale secondo la quale le autorità
austriache non farebbero altro che arrestarlo e rinviarlo in Mongolia
(pag. 2). Sulla base degli atti di causa non vi è motivo di ritenere che le
autorità austriache, se confrontate con elementi e prove suscettibili di
attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero al ricorrente
un'adeguata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova
applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Austria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
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(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Austria, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, celibe, possiede una formazione
scolastica (cfr. verbale d'audizione del 17 settembre 2008 pag. 2) e
non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici.
10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità austriache si sono dichiarate disposte a riammettere
l'insorgente sul loro territorio (v. accordo di riammissione del [...]).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
11.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile, per le ragioni indicate
al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento verso
l'Austria il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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13.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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