B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6701/2014
Sen t en z a d e l 2 7 no vemb r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Marocco,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 ottobre 2014 / (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 1° ot-
tobre 2014;
i verbali d'audizione del 6 ottobre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 16 ot-
tobre 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
23 ottobre 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr.
atto A10/1);
il ricorso del 17 novembre 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 18 novembre 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino marocchino nato a B._______ (Marocco); che dal 1996
avrebbe vissuto e lavorato in Italia (cfr. verbale 1, pag. 2);
che quanto ai motivi d'asilo egli ha affermato di avere lasciato il Marocco
per motivi economici (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, D5, pag. 2); che in
Italia alcuni famigliari avrebbero cercato di ucciderlo dopo avere scoperto
la sua pretesa omosessualità (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, D5,
pag. 5);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, la data
in cui avrebbe presentato il compagno alla sorella non collimerebbe con le
precedenti dichiarazioni in merito alla relazione che avrebbe trascorso col
medesimo; che egli avrebbe pure reso dichiarazioni contraddittorie in me-
rito alle minacce che avrebbe subito in Italia; che le dichiarazioni del richie-
dente sarebbero anche illogiche; che, a titolo d'esempio, mal si compren-
derebbe perché avrebbe presentato il proprio compagno alla sua famiglia
allorché questi sarebbero molto religiosi e praticanti; che, infine, le dichia-
razioni circa la sua relazione omosessuale sarebbero troppo vaghe e su-
perficiali; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dello stesso verso il Marocco siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato le conclusioni dell'UFM circa la
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, sostenendo che le contraddizioni
rilevate sarebbero il frutto di una lettura inesatta e parziale dei verbali d'au-
dizione; che, in particolare, egli avrebbe sempre sostenuto di avere pre-
sentato alla sorella il secondo compagno; che, inoltre, avrebbe dichiarato
che la sua relazione sarebbe durata due o tre anni e non che sarebbe ini-
ziata da due o tre anni; che, in merito alle minacce, egli avrebbe sempre
affermato che i propri cugini sarebbero stati inviati dai suoi fratelli; che, in
questo senso, quanto risulterebbe nei verbali sarebbe probabilmente il
frutto di un errore di traduzione o di trascrizione delle sue parole; che il
giudizio di illogicità dell'UFM in merito al suo agire sarebbe arbitrario; che,
infatti, presentandosi dalla sorella con il proprio compagno non avrebbe
potuto immaginare le conseguenze che ne sarebbero seguite; che, in con-
clusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,
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il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo;
che, in subordine, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria
in Svizzera; che egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giu-
diziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura
delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso
include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi;
che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
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che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura
sono inverosimili, giacché contraddittorie e non corroborate da elementi
consistenti, limitandosi, quo ai fatti evocati, ad esprimere delle congetture
non fondate su un indizio oggettivo;
che, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, il ricorrente si è pale-
semente contraddetto in merito alle circostanze in cui la sorella avrebbe
scoperto la propria omosessualità; che, infatti, l'insorgente ha dichiarato di
avere fatto visita alla sorella con il proprio compagno nel 2009
(cfr. verbale 2, D34, pag. 4) che, tuttavia, in precedenza egli aveva soste-
nuto di essersi separato dal suo compagno, di nome C._______, nel 2007
(cfr. verbale 2, D27, pag. 4); che, reso attento su tale contraddizione, egli
si è giustificato affermando che dalla sorella si sarebbe presentato con il
suo nuovo compagno di nome D._______ (cfr. verbale 2, D92, pag. 9); che,
tuttavia, tale giustificazione non convince il Tribunale; che da un lato egli
aveva chiaramente affermato che la sorella avrebbe notato la relazione
omosessuale dai gesti del suo compagno di nome C._______ (cfr. verbale
2, D 37 e 38, pag. 4); che, dall'altro lato, l'interessato situa l'inizio della
relazione con D._______ nel 2011 o 2012 e, quindi, posteriormente all'as-
serito incontro con la sorella (cfr. verbale 2, D45, pag. 5); che l'insorgente
ha reso dichiarazioni contraddittorie anche in merito alle minacce che
avrebbe subito in Italia; che, segnatamente, egli ha dapprima sostenuto di
avere ricevuto minacce telefoniche dai fratelli e dai cugini e che solo un
cugino sarebbe giunto in Italia, inviato dai fratelli, con l'intenzione di ucci-
derlo (cfr. verbale 1, pag. 6); che, in seguito, egli ha affermato che anche
uno dei sui fratelli lo avrebbe raggiunto in Italia nel febbraio del 2014
(cfr. verbale 2, D20, pag. 3); che, inoltre, il ricorrente ha inizialmente iden-
tificato in maniera precisa il cugino che avrebbe minacciato il suo datore di
lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6) allorché, nella seconda audizione, non ha
saputo indicare chi avrebbe minacciato quest'ultimo (cfr. verbale 2,
D16-17, pag. 3);
che anche le allegazioni ricorsuali non permetto di modificare il giudizio di
inverosimiglianza dei suoi motivi d'asilo limitandosi a generiche afferma-
zioni di parte prive di alcun elemento oggettivo;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fon-
damento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pub-
blico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Marocco non risulta essere caratteriz-
zata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'in-
sieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane e gode di una buona formazione scolastica avendo con-
seguito la maturità (cfr. verbale 1, pag. 3); che in Italia ha maturato espe-
rienze professionali quali magazziniere e fruttivendolo (cfr. verbale 1, pag.
4); che in patria vivono la madre, cinque fratelli e due sorelle
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(cfr. verbale 1, pagg. 4 e 5); che, ritenuta l'inverosimiglianza dei propri mo-
tivi d'asilo, si può partire dal presupposto che abbia una rete sociale sod-
disfacente in Patria;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e computate
con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato dal ricorrente il 4 giugno 2014
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: