B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6702/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 d i c e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (...),
Sri Lanka,
patrocinata dall'avv. Rosemarie Weibel,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 / N (...).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina dello Sri Lanka di etnia tamil e religione indù, è
originaria di B._______ nella Regione di Jaffna (Sri Lanka) dove vi ha so-
stanzialmente vissuto sino al novembre del 2008, eccetto una parentesi
di due anni a C._______ (Distretto di Jaffna) in seguito alla conclusione
del matrimonio nel (...), ed un breve periodo di sei mesi a Colombo.
(cfr. verbale di audizione sulle generalità del 26 febbraio 2009 [di seguito:
verbale 1], pag. 1).
La richiedente si è espressa sui propri motivi d'asilo in occasione delle
audizioni del 26 febbraio 2009, 19 marzo 2009 e 21 novembre 2012, per i
cui contenuti si rinvia agli atti.
B.
Con decisione del 27 novembre 2012, l'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronun-
ciato, nel contempo, l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, non-
ché l'esecuzione dell'allontanamento verso lo Sri Lanka, segnatamente a
Jaffna, siccome lecito, esigibile e possibile.
C.
In data 27 dicembre 2012 (data d'entrata: 28 dicembre 2012), la
ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione dell'autorità inferiore,
chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato,
nonché la concessione dell'asilo e, in subordine, l'accertamento
dell'inammissibilità, inesgibilità ed impossibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con conseguente concessione dell'ammissione
provvisoria.
A sostegno del proprio ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti docu-
menti:
- un certificato di residenza relativo alla Divisione di B._______ North di
data (...);
- un affidavit del (...) sottoscritto dalla Giustizia di pace di D._______
North;
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- una lettera del 19 dicembre 2012 con relativa traduzione in italiano
inviata alla ricorrente da un vicino di casa;
- una notizia di cronaca in lingua inglese del 14 dicembre 2012 stampata
dal sito "Lankasri News";
- alcuni articoli di giornali in lingua straniera;
- il rapporto del 22 settembre 2011 scritto da RAINER MATTERN, Schweize-
rische Flüchtlingshilfe, Sri Lanka: Situation für aus dem Norden oder Os-
ten stammende Tamillnnen in Colombo und für RückkehrerInnen nach Sri
Lanka;
- il rapporto del 5 luglio 2010 dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati
[UNHCR], UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des Internationalen
Schutzbedarfs Sri-Lankischer Asylsuchender;
- il rapporto del dicembre 2011 di Terres des Femmes Schweiz, Frauen
im Asylverfahren; die Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe in
der Schweizer Asylpraxis.
D.
Con decisione del 28 dicembre 2012, il Tribunale ha autorizzato la ricor-
rente a soggiornare in Svizzera sino alla conclusione della procedura.
E.
Con decisione dell'8 gennaio 2013, il Tribunale ha invitato l'insorgente a
versare, entro il 23 gennaio 2013, un anticipo di CHF 600.– a copertura
delle presumibili spese processuali informandola nel contempo che, in
caso d'inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
F.
In data 10 gennaio 2013, la ricorrente ha tempestivamente versato al
Tribunale il succitato anticipo spese.
Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF;
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudi-
ce unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Il
Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
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4.
4.1 Con recente provvedimento, l'UFM ha deciso di rinunciare in maniera
sistematica alla fissazione di termini di partenza nelle procedure concer-
nenti cittadini provenienti dallo Sri Lanka di etnia tamil nonché di annulla-
re quelli già fissati. In concreto, l'Ufficio procede quindi al riesame di tutti i
procedimenti, compresi quelli conclusisi con una decisione esecutiva, in-
dipendentemente dalle concrete circostanze del caso di specie. Tale pra-
tica è stata adottata a seguito della venuta alla luce di due casi di cittadini
dello Sri Lanka di etnia tamil, la cui procedura d'asilo in Svizzera ha avuto
esito negativo, i quali sono stati posti in detenzione dalle autorità del loro
Paese dopo essere stati allontanati verso lo Sri Lanka (cfr. Comunicato
dell'UFM del 4 settembre 2013 "L’Ufficio federale della migrazione ha
temporaneamente sospeso i rimpatri in Sri Lanka"). Di conseguenza, tale
Ufficio ha deciso di fare chiarezza sui due casi in questione nonché su un
eventuale cambiamento della situazione in generale nel Paese, in partico-
lare per quanto riguarda le persone rimpatriate. L'autorità inferiore ha per-
tanto dato incarico all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) di sottoporre a un controllo di qualità i casi delle due persone
arrestate. In seguito, lo stesso UNHCR esaminerà i dossier dei richiedenti
l’asilo provenienti dallo Sri Lanka oggetto di una decisione negativa pas-
sata in giudicato e che pertanto avrebbero dovuto essere rimpatriati
(cfr. Comunicato dell'UFM del 3 ottobre 2013 "Lo Sri Lanka rivela i motivi
dell’arresto di due ex richiedenti l’asilo" e Neue Zürcher Zeitung [NZZ] del
4 ottobre 2013 "UNHCR überprüft Asyldossiers – zwei zurückgeschickte
Tamilen seit Wochen in Haft"). È dunque l'UFM stesso a considerare che i
fatti, come ritenuti nella decisione del 27 novembre 2012, non sono, in
tutta evidenza, accertati in modo completo. Di conseguenza, è indubbio
che una nuova analisi della situazione nel Paese potrà influire sull'accer-
tamento dei fatti rilevanti nel caso in esame e, di fatto, sulla decisione
dell'autorità in materia d'asilo o circa la presenza di ostacoli all'esecuzio-
ne dell'allontanamento.
4.2 Giusta l'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. Una cassa-
zione nonché un rinvio all'autorità inferiore sono opportuni in particolare
quando ulteriori fatti devono essere accertati o quando vanno raccolti
mezzi di prova supplementari. Per motivi di economia processuale, l'auto-
rità di ricorso può, ma non deve, recuperare tali mancanze in sede ricor-
suale (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Nella fattispecie, i fatti sono stati ac-
certati in modo incompleto e i chiarimenti necessari richiedono un di-
spendio considerevole nell'ambito dell'assunzione di prove. Di conse-
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guenza, si giustifica una cassazione, garantendo in questo modo il doppio
grado di giurisdizione.
4.3 Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, il ricorso è accolto
e la decisione del 27 novembre 2012 è annullata. La causa è pertanto
rinviata all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e per
l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. L'incarto
dell'UFM nonché il dossier del Tribunale, il quale sarà parte integrante
degli atti per la procedura di prima istanza, sono trasmessi all'UFM. Visto
l'esito della procedura, allo stato attuale non vi è luogo di analizzare le ul-
teriori allegazioni dell'interessata.
5.
5.1 Non si prelevano spese processuali (cfr. art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e il Tri-
bunale rifonderà l'importo di CHF 600.– alla ricorrente, versato da
quest'ultima in data 10 gennaio 2013 quale anticipo a copertura delle pre-
sunte spese processuali.
5.2 La parte vincente ha diritto a un'indennità a titolo di spese ripetibili per
le spese necessarie derivanti dalla procedura di ricorso (art. 64 PA in
combinato disposto con l'art. 7 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Nella fattispecie, il patrocinatore della ricorrente non ha inoltrato una nota
dettagliata delle spese. Tale indennità viene dunque determinata dal Tri-
bunale sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF). In consi-
derazione dei fattori di calcolo determinanti (cfr. art. 9 – 13 TS-TAF), della
prassi adottata dal Tribunale in casi comparabili e del tempo necessario
alla rappresentanza, le spese ripetibili sono fissate a CHF 1'600.– (impo-
sta sul valore aggiunto [IVA] e altre spese incluse).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
La decisione dell'UFM del 27 novembre 2012 è annullata. Gli atti di causa
sono trasmessi all'UFM per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi
dei considerandi.
3.
Non si prelevano spese processuali e il Tribunale rifonderà l'importo di
CHF 600.– alla ricorrente, versato in data 10 gennaio 2013 quale anticipo
spese.
4.
L'UFM rifonderà alla ricorrente CHF 1'600.– a titolo di spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: