Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-6711/2009
Sentenza dell'8 luglio 2011
Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher e Fulvio Haefeli,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nata il (…),
B._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dall'avv. Tarig Hassan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Qualità di rifugiato;
decisione dell'UFM del 23 settembre 2009 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) 2009, l'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, nata ad
C._______ (Etiopia), ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione dell'(…) 2009 [di seguito: verbale 1] e del (…) 2009 [di seguito:
verbale 2]) di avere vissuto i suoi primi due anni di vita in Etiopia, prima di
trasferirsi con i genitori, entrambi eritrei e nel frattempo deceduti, ad
D._______ (oggi Eritrea). Stando alle sue deposizioni, avrebbe vissuto
nel suo Paese d'origine fino al (…), quando, all'età di (…) anni, avrebbe
deciso di espatriare per due motivi: durante la settima classe, mentre
tornava da scuola, sarebbe stata stuprata da militari etiopi;
secondariamente, in quel periodo sarebbe stato notorio che il governo
etiope di allora, tramite membri dell'esercito, arrestava, incarcerava,
uccideva o faceva scomparire le persone in giovane età come lei. Per
paura di subire la stessa fine, avrebbe seguito il consiglio della madre e
sarebbe fuggita in Sudan. Durante la permanenza nel Paese di origine
non avrebbe prestato il servizio militare e non avrebbe avuto problemi
particolari con le autorità. Dopo aver lasciato il Paese, non vi avrebbe mai
più fatto ritorno e non avrebbe mai ottemperato all'obbligo di versare al
governo eritreo il 2% del suo salario percepito all'estero. In Sudan, che
avrebbe raggiunto illegalmente dopo un mese di marce notturne con dei
passatori, sarebbe rimasta per (…) anni, impiegata come domestica per
varie famiglie, munita di una tessera per profughi acquistata. Per
migliorare le sue condizioni, nel (…) avrebbe deciso di trasferirsi in Arabia
Saudita. In questo Paese sarebbe rimasta fino al (…) (…), ovvero per
complessivamente (…) anni, lavorando quale domestica per una famiglia.
Nel (…), dando seguito ad una comunicazione del governo eritreo, si
sarebbe personalmente procurata, presso il consolato eritreo, la carta
d'identità eritrea versata agli atti. Nel 2008, avrebbe concepito un figlio
con un suo collega domestico. I suoi datori di lavoro, tuttavia, essendo
musulmani contrari a rapporti e figli illegittimi, si sarebbero veemente
opposti alla nascita del bambino e l'avrebbero più volte percossa. Con
l'intento di indurla ad abortire, l'avrebbero altresì condotta in una clinica
ad (…) 2009, dalla quale, tuttavia, sarebbe riuscita a fuggire grazie
all'aiuto di una concittadina conosciuta in loco. Avrebbe vissuto i seguenti
due mesi nascosta al domicilio di quest'ultima, la quale le avrebbe infine
procurato un passatore che l'avrebbe aiutata a lasciare l'Arabia Saudita e
raggiungere l'Europa. In caso di rinvio in Eritrea, si ritroverebbe sola e
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temerebbe per il suo destino alla luce del mancato pagamento di parte
del suo salario al governo, che odierebbe. Oltremodo, sarebbe suo
desiderio, dopo una vita difficile, di fare crescere sua figlia in pace e
permetterle di studiare.
B.
Il (…) 2009, la richiedente ha dato luce ad una bambina (cfr. act. A14).
C.
Tramite decisione del 23 settembre 2009, notificata all'interessata il
25 settembre 2009, l'UFM ha respinto la sua domanda di asilo,
concedendole nel contempo l'ammissione provvisoria per inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
D.
Il 26 ottobre 2009, la richiedente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la predetta
decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, nonché il riconoscimento quale rifugiato e, in
via subordinata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
un nuovo esame dei fatti. Ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
In data 2 novembre 2009, il Tribunale, tramite decisione incidentale, ha
rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA;
RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese giudiziarie. Inoltre, ha invitato l'autorità inferiore ad
esprimersi sul ricorso.
F.
Tramite risposta del 5 novembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame.
G.
L'11 dicembre 2009, l'insorgente ha tempestivamente inoltrato l'atto di
replica.
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H.
Tramite lettera del 1° febbraio 2011, l'insorgente ha versato agli atti di
causa tre mezzi di prova.
I.
L'autorità inferiore si è espressa in merito agli stessi in data
8 marzo 2011.
J.
La ricorrente si è espressa sulle osservazioni dell'UFM tramite lettera del
15 aprile 2011.
K.
Con lettera del 20 maggio 2011, inoltrata all'insorgente per informazione il
27 maggio 2011, l'UFM ha constatato l'assenza di fatti o mezzi di prova
nuovi, proponendo la reiezione del gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (artt. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF; RS 173.32],
art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi; RS 142.31] e
art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF;
RS 173.110]).
1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia di asilo sono rette dalla
PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.
3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
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impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza, senza
essere vincolato né dai motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dai considerandi della decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale
D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Preliminarmente, non essendo la ricorrente insorta contro la concessione
dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, la presente procedura verterà unicamente sulla
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché sulla
pronuncia dell'allontanamento.
6.
6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM non ha contestato la cittadinanza
eritrea dell'interessata. In merito ai motivi di asilo invocati dalla
richiedente, ha in primis ritenuto che le condizioni alla base dell'allegato
stupro subito nel 1978 da parte di militari etiopi non esisterebbero più,
ragione per cui, attualmente, un timore fondato che sia nuovamente
esposta a soprusi da parte degli stessi attori in caso di rientro in Eritrea
sarebbe da escludere. Per quanto attiene all'accaduto in Arabia Saudita,
l'autorità inferiore, rammentando che l'istituto dell'asilo non è finalizzato a
risarcire ingiustizie subite, bensì è concesso a persone che necessitano
protezione da parte di uno Stato straniero, ha sottolineato che la
richiedente non intratterrebbe più alcun legame con detto Paese, ragione
per cui non si potrebbe concludere all'evenienza che possa nuovamente
subire angherie simili a quelle già patite. Pertanto, le dichiarazioni
dell'interessata non adempirebbero le condizioni previste dall'art. 3 LAsi,
ragione per cui la sua domanda di asilo andrebbe respinta.
6.2. Nel gravame, la ricorrente ha invocato motivi soggettivi insorti dopo
la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. È dell'avviso che, in ragione della sua
partenza dal suo Paese di origine, benché la stessa sia avvenuta oltre 25
anni fa e lei abbia teoricamente superato l'età dell'obbligo di prestarvi il
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servizio militare, debba essere considerata alla stessa stregua di un
disertore. Secondo la giurisprudenza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006/3),
difatti, tutte le persone che fanno ritorno in Eritrea sarebbero prima o poi
controllate in relazione alla loro posizione rispetto al servizio militare
nazionale, e, se del caso, arrestate e consegnate alle autorità militari. La
punizione di disertori e renitenti eritrei, considerati quali soggetti ostili
opposti al regime, da parte delle autorità eritree sarebbe, oltre che
arbitraria, particolarmente severa e sproporzionata. Inoltre, un suo arresto
in caso di rientro in Patria sarebbe ancor più probabile, considerato che
nei (…) anni trascorsi in Arabia Saudita non avrebbe mai ottemperato
all'obbligo di versare al governo eritreo il 2% del suo salario. Di
conseguenza, ha ritenuto che non riconoscendole l'UFM la qualità di
rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, la decisione impugnata
violerebbe il diritto federale ed andrebbe annullata.
6.3. Nella risposta al ricorso, l'autorità di prime cure ha proposto la
reiezione del gravame ed ha rinviato ai considerandi del provvedimento
impugnato, a suo avviso non contenendo l'atto ricorsuale nuovi fatti o
mezzi di prova rilevanti. Inoltre, ha indicato come il Tribunale, nella
decisione E-6642/2006 del 29 settembre 2009, abbia confermato la
concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento in un caso analogo a quello in esame.
6.4. Tramite atto di replica dell'11 dicembre 2009, l'insorgente ha
informato di non avere altro da aggiungere oltre a quanto già addotto nel
gravame.
6.5. Mediante lettera del 1° febbraio 2011, l'autrice del gravame ha
allegato di essere esposta a persecuzioni rilevanti per l'ottenimento della
qualità di rifugiato in caso di rientro in Eritrea in ragione della sua attività
politica (segnatamente partecipazione ad eventi e dimostrazioni e
distribuzione di bollettini) per l'Eritrean Peoples Democratic Party (di
seguito: EPDP), rinomato partito di opposizione che si batterebbe per il
rispetto dei diritti umani e la democratizzazione del Paese. A sostegno di
tale tesi, ha versato agli atti un certificato del (…) 2010 stilato dall'EPDP
di E._______, la tessera di membro dello stesso EPDP rilasciata il (…)
2010 in detta città, nonché un rapporto sull'Eritrea dell'Organizzazione
svizzera di aiuto ai rifugiati (di seguito: OSAR), datato 8 febbraio 2010.
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6.6. Nelle osservazioni dell'8 marzo 2011, l'autorità inferiore ha rilevato
che i mezzi di prova relativi all'allegato sostegno all'EPDP, i quali
sarebbero stati elaborati in (…) con computer e stampante a colori, non
solo sarebbero di dubbia autenticità e verosimilmente stati emessi per i
bisogni della causa, bensì non dimostrerebbero la reale partecipazione
della ricorrente alle attività di detto gruppo. Per quanto attiene al rapporto
OSAR inviato, esporrebbe la situazione generale vigente in Eritrea, senza
tuttavia fare espressamente riferimento all'insorgente.
6.7. Nella replica del 15 aprile 2011, per quanto attiene all'argomento
dell'UFM, secondo cui i mezzi di prova inoltrati a sostegno dell'adesione
dell'insorgente all'EPDP non sarebbero atti a dimostrare la sua reale
partecipazione nel gruppo, la stessa afferma che, essendo detto gruppo
libero nella selezione dei suoi membri e che indicando lo scritto come lei
avrebbe adempiuto i criteri per un'adesione, il fatto che sia socia
dell'EPDP non potrebbe essere contestato. Inoltre, basandosi su diversi,
non meglio specificati, rapporti e citando un passaggio sul tema
pubblicato dal United States Department of State (di seguito: USDS)
nell'aprile 2011, nonché una sentenza inglese dell'aprile 2008, asserisce
che sarebbe notorio come il governo eritreo non permetta alcuna attività
di opposizione (ingaggiando, tra l'altro, informatori all'estero con lo scopo
di identificare persone opposte al regime) e persone in essa attive siano
soggette a seri pregiudizi in caso di ritorno al loro Paese. Di
conseguenza, alla luce della sua regolare partecipazione agli eventi della
sede svizzera dell'EPDP (che prospetta di dimostrare ulteriormente
tramite l'invio di nuovi mezzi di prova), sarebbe d'uopo ammettere che
verrebbe schedata dalle autorità eritree e sottoposta a persecuzioni
rilevanti in caso di ritorno in Eritrea. A ciò si aggiungerebbe che il suo
espatrio risalirebbe a (…) anni orsono e che avrebbe inoltrato una
domanda di asilo in Svizzera. Difatti, stando a rapporti non specificati di
organizzazioni umanitarie, quali Amnesty International, richiedenti l'asilo,
la cui domanda sarebbe stata respinta, sarebbero arrestati e sottoposti ad
interrogatorio al momento del ritorno in Eritrea. Per il mero fatto di avere
invocato, durante la procedura di asilo avviata in Svizzera, di avere subito
persecuzioni rilevanti in Eritrea l'insorgente rischierebbe l'arresto e la
condanna per tradimento allo Stato. Inoltre, si sarebbe sempre rifiutata di
versare alle autorità eritree la tassa del 2% sul salario percepito all'estero,
fatto, questo, come emergerebbe dal già menzionato rapporto del USDS,
che potrebbe comportare l'arresto di membri della sua famiglia da parte
delle autorità eritree. Oltremodo, la situazione dei diritti umani in Eritrea
sarebbe attualmente catastrofica. Tutto sommato, sarebbe da ammettere
che la ricorrente, qualora tornasse nel suo Paese di origine, sarebbe
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arrestata, incarcerata in condizioni disumane, nonché condannata ad una
pena grave. Essendo tale procedere sproporzionato e, pertanto, da
considerare quale atto persecutorio rilevante in materia di asilo, alla
ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato. Infine, per gli stessi
motivi, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da qualificarsi
inammissibile allo stato attuale.
7.
7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 LAsi).
7.2. Il desiderio dell'insorgente di passare il resto della sua vita in pace, di
crescere suo figlio in un Paese senza guerre e di potergli permettere degli
studi, rispettivamente il fatto di non avere più nessuno in Eritrea
(cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 pag. 11/D104), non costituiscono, di per
sé, indizi propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi.
Lo stesso dicasi per l'allegata situazione catastrofica dei diritti umani in
Eritrea (cfr. lettera del 15 aprile 2011 pagg. 3-4), la quale, tutt'al più
sarebbe un elemento da considerare nell'esame dell'esecuzione
dell'allontanamento, che, tuttavia, non è contestata nel caso di specie
(cfr. consid. 5).
8.
8.1.
8.1.1. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999
(RS 101; Cost.), la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto
dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non
pone tuttavia esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. Difatti,
una motivazione può essere ritenuta sufficiente allorquando il giudice
menziona, ancorché brevemente, i motivi che l'hanno indotto a decidere
in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nella
condizione di rendersi conto della portata del giudizio e di impugnarla con
cognizione di causa (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii).
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8.1.2. Nella fattispecie, l'UFM non ha ossequiato il suo obbligo di
motivazione. Difatti, benché la ricorrente, durante le audizioni esperite
dall'UFM, abbia inequivocabilmente dato ad intendere di invocare, tra
l'altro, motivi insorti dopo la fuga (in particolare per quanto attiene al
mancato pagamento, alle autorità eritree, di una quota del salario
percepito all'estero successivamente al suo espatrio, cfr. verbale 1
pag. 8), nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha esaminato i criteri
per il riconoscimento della qualità di rifugiato unicamente con riferimento
ai motivi di asilo evocati in relazione all'epoca antecedente la fuga
dall'Eritrea, rispettivamente al soggiorno in Arabia Saudita, senza tuttavia
in alcun modo pronunciarsi sull'eventuale riconoscimento della qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi. Così facendo, è incappato in una
violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente.
8.1.3. I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola,
effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della
decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità di prime cure
(art. 105 LAsi e art. 6 LAsi in relazione con l'art. 61 cpv. 1 PA). Tuttavia,
una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio allorché la
causa è matura per il giudizio, ovvero quando, in particolare, i fatti
rilevanti siano accertati in maniera corretta e completa.
8.1.4. Il vizio in cui è incorso l'UFM non è di natura minore. Tuttavia,
godendo il Tribunale di cognizione completa (art. 106 LAsi), avendo
potuto la ricorrente esprimersi a livello ricorsuale sui motivi da lei addotti
con riferimento all'art. 54 LAsi ed avendo l'UFM presentato le sue
osservazioni in merito ed essendo la causa matura per il giudizio, un
annullamento della decisione impugnata non avrebbe senso al momento
attuale e lederebbe il principio dell'economia processuale. In altre parole,
non sono ravvisabili motivi che si opporrebbero a che il Tribunale esamini
in questa sede se la ricorrente adempie o meno i criteri per essere
riconosciuta quale rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi.
8.2. In concreto, trattasi di esaminare se all'insorgente può essere
riconosciuta la qualità di rifugiato in ragione di una situazione di pericolo
creatasi nel suo Paese di origine in seguito ad un comportamento da lei
assunto dopo l'espatrio (motivi soggettivi insorti dopo la fuga,
cfr. art. 54 LAsi). Detti motivi, a prescindere dal fatto di essere stati
generati abusivamente o meno, conducono all'esclusione dall'asilo, nella
misura in cui siano determinanti per il riconoscimento della qualità di
rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1). Decisivo nell'esame per il
riconoscimento di detta qualità è la questione a sapere se le autorità del
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Paese interessato considerano il comportamento del richiedente l'asilo
come antistatale e se quest'ultimo, in caso di rientro in Patria, abbia a
temere misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo deve essere
provato o, per lo meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi).
8.3. L'insorgente invoca in primis di non avere mai versato alle autorità
eritree la quota di 2% del suo salario guadagnato all'estero e, per questo,
di rischiare l'arresto in caso di rientro in Patria (cfr. verbale 1 pag. 8,
ricorso pag. 3 e lettera del 15 aprile 2011 pagg. 2 e 4). Stando alle
informazioni a disposizione del Tribunale, il governo eritreo ha
effettivamente introdotto, tramite un decreto emesso nel 1995, una tassa
di 2% sul reddito percepito all'estero da cittadini eritrei. Benché non
sussista un obbligo al suo versamento, in realtà il mancato pagamento
dell'imposta può comportare conseguenze negative sia per la persona
all'estero che per i suoi famigliari in Eritrea, quali, segnatamente, fermi
arbitrari, pene pecuniarie, il rifiuto di licenze commerciali, il rifiuto di visti di
uscita, nonché la confisca di terra. Tuttavia, a prescindere dal fatto che
l'allegazione menzionata, dopo essere stata accennata durante la prima
audizione, è rimasta completamente sottaciuta durante la seconda,
benché l'auditore abbia più volte dato la possibilità di esporre eventuali
ulteriori motivi di asilo oltre a quelli già menzionati (cfr. verbale 2
pagg. 10-11/D91, 92 e 104), la medesima non è stata mai corroborata in
alcuna maniera, rimanendo, per tutto il corso della procedura, una mera
affermazione di parte. Di conseguenza, non vi è motivo di chinarvisi
ulteriormente.
8.4. Parimenti, per nulla corroborata è l'allegazione secondo cui il fratello
della ricorrente sarebbe stato un membro dell'ELF e sarebbe morto
martire per lo stesso (cfr. lettera del 15 aprile 2011 pagg. 2 e 4).
8.5. Peraltro, in relazione alla sua pretesa ricorsuale, secondo cui le
andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato alla stessa stregua di un
renitente o disertore eritreo, l'autrice del gravame misconosce che,
secondo la giurisprudenza, il timore di essere esposta ad una pena
sproporzionata per renitenza o diserzione in caso di rientro in Eritrea può
essere ritenuto oggettivamente fondato unicamente se ha intrattenuto
contatti con le autorità eritree e se dagli atti emerge che le autorità
avevano in previsione di reclutarla. In altre parole, il fatto di essere in età
d'obbligo di prestare il servizio militare e di temere di essere prima o poi
reclutata, non è di per sé sufficiente (cfr. GICRA 2006/3 consid. 4.10). In
casu, oltre al fatto che all'epoca dell'espatrio dell'insorgente nel (…)
l'Eritrea non era ancora uno Stato indipendente e che un obbligo di
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prestare il servizio militare non sussisteva ancora (fu nel 1995 che lo
Stato eritreo, nel frattempo divenuto indipendente, introdusse
formalmente un tale obbligo con la "Proclamation on National Service"),
dagli atti non emerge che la ricorrente abbia mai dovuto prestare servizio
militare in Eritrea, rispettivamente sia mai entrata in contatto (formale,
tramite ad esempio il ricevimento di un ordine di marcia, od informale,
quale un ammonimento verbale) con le autorità eritree per quanto attiene
ad un eventuale obbligo di prestare servizio militare. In altre parole, nulla
agli atti permette di ammettere che le autorità, prima e/o dopo il suo
espatrio, le abbiano dato da intendere di volerla reclutare. Al contrario,
come emerge dalle sue dichiarazioni, il contatto intrattenuto con il
consolato eritreo in Arabia Saudita nel (…), il quale le avrebbe rilasciato
una carta d'identità eritrea, non ha comportato conseguenze a lei
negative, rispettivamente non è sfociato, segnatamente, in un ordine di
marcia o altro tipo di comparizione ufficiale. Pertanto, non può essere
ritenuto che la ricorrente, in caso di rientro in Eritrea, abbia a temere di
essere sottoposta a pene sproporzionate nel senso di atti persecutori ai
sensi della LAsi per renitenza. Tutt'al più, andrebbe incontro al rischio di
essere reclutata, il quale, in quanto tale, non raggiunge ad ogni modo
l'intensità necessaria al fine di ammettere una persecuzione rilevante ai
sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ibidem consid. 4.10 in fine). Per di più, essendo
una donna sola con una bimba di quasi due anni da accudire, in caso di
reclutamento avrebbe la possibilità di fare domanda di essere esonerata,
per lo meno temporaneamente, dal servizio militare (cfr. ibidem consid.
4.7 e 4.11). Nella fattispecie difettano dunque le condizioni per poter
riconoscere la ricorrente quale rifugiato alla stregua di renitenti o disertori
eritrei.
8.6. In merito all'allegato rischio di essere esposta a persecuzioni rilevanti
ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Eritrea alla luce della sua
appartenenza, quale membro attivo, all'EPDP ed al suo impegno politico
presso la sede svizzera di detto gruppo sotto forma, tra l'altro, di
partecipazione regolare a riunioni e manifestazioni, nonché distribuzione
di bollettini di informazione (cfr. lettere del 1° febbraio 2011 pag. 1,
rispettivamente del 15 aprile 2011 pagg. 1-2), il Tribunale ritiene che lo
stesso non può essere ammesso. A prescindere dalla veridicità dei mezzi
di prova versati a livello ricorsuale (un certificato del (…) 2010 stilato
dall'EPDP di E._______ ed una tessera di membro dello stesso EPDP),
difatti, in ragione in particolare del suo engagement marginale e non
particolarmente esposto all'interno del citato gruppo politico (statuto di
semplice membro, partecipazione a manifestazioni ed eventi, nonché
distribuzione di volantini), non sussistono elementi concreti per
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ammettere che abbia attirato l'attenzione delle autorità eritree o sia stata
identificata, registrata e/o accusata dalle stesse quale attivista politica in
esilio minacciante il regime. Peraltro, al contrario di quanto prospettato
nello scritto del 15 aprile 2011, finora nessun ulteriore mezzo di prova
atto a confutare tale conclusione è stato versato agli atti. In
considerazione di quanto precede, anche con riferimento all'allegata
attività politica esercitata in Svizzera non può essere riconosciuta quale
rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi.
8.7. Infine, in considerazione del fatto che l'insorgente ha lasciato il suo
Paese di origine nel (…), ossia quando l'Eritrea non era ancora
indipendente, che l'entrata e uscita dal Paese sono stati regolamentati nel
1992 con l'atto legislativo "Proclamation No. 24/1992 (cfr. Sentenza del
Tribunale D-3892/2008 del 6 aprile 2010 consid.5.3.2), e che, come visto
poc'anzi, dagli atti non emerge alcunché che possa indurre ad ammettere
che l'autrice del gravame possa aver attirato in un qualsivoglia modo
(ad esempio tramite attività politiche) l'attenzione delle autorità eritree
durante gli anni trascorsi all'estero, non può essere ritenuto, nel senso
della probabilità preponderante, che le autorità eritree possano
interessarsi della sua persona qualora rientri in Patria in ragione
dell'allora fuga, rispettivamente dell'inoltro di una domanda di asilo in
Svizzera, qualora ne apprendessero l'esistenza. Del resto, le autorità
elvetiche sono tenute all'obbligo del segreto d'ufficio e la presente
sentenza viene resa pubblica unicamente in forma anonimizzata.
8.8. In considerazione di quanto esposto, le condizioni per il
riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 54 LAsi non sono
adempiute nel caso di specie ed il ricorso è respinto.
9.
9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
9.2. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1
e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1; RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
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9.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla
decisione impugnata va confermata.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il Presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: