B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6715/2014
S e n t e n z a d e l 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Esther Karpathakis;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Ghana,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato);
decisione dell'UFM del 17 novembre 2014 / N […].
D-6715/2014
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
4 novembre 2014;
i verbali d'audizione del 10 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
17 novembre 2014 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione del 17 novembre 2014 dell'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM), notificato il medesimo giorno all'interessato
(cfr. atto A10/1), con il quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo
ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera,
rispettivamente l'esecuzione di tale misura siccome lecita esigibile e
possibile;
il ricorso del 17 novembre 2014 (timbro del plico raccomandato:
18 novembre 2014; data d'entrata: 19 novembre 2014) con il quale
l'insorgente ha concluso, in via principale, all'accoglimento del ricorso ed
alla concessione dell'asilo oppure alla trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova decisione e, in via subordinata, alla concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali con protestate tasse, spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 19 novembre 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
D-6715/2014
Pagina 3
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino del Ghana, nato e cresciuto a D._______ con ultimo
domicilio a E._______ in Ghana (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5);
che sarebbe espatriato poiché dopo la morte del di lui padre vi sarebbero
stati problemi familiari tra lo stesso ed i suoi fratellastri circa la
successione (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 3);
che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che il richiedente è cittadino ghaneano; che il Consiglio federale ha
inserito il Ghana nel novero degli Stati esenti da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno
fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
D-6715/2014
Pagina 4
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare,
il richiedente non avrebbe reso verosimile la persecuzione da parte dei
suoi fratellastri; che si sarebbe contraddetto dichiarando d'essere
espatriato nel gennaio 2013 a causa del conflitto familiare a seguito del
funerale del padre, per poi indicare che il funerale avrebbe avuto luogo il
15 marzo 2013; che le persecuzioni da lui allegate sarebbero consistite
nell'aggressione da parte di due altre mogli del padre defunto, salvo poi
asserire che gli aggressori sarebbero stati i loro figli;
che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessato non
soddisferebbero le condizioni richieste per ammettere la verosimiglianza
giusta l'art. 7 LAsi;
che nel ricorso egli ha contestato l'inverosimiglianza rilevata dall'UFM ed
ha ribadito quanto asserito in corso di audizioni; che ha giustificato le
contraddizioni dell'UFM con un probabile momento di confusione con
l'interprete e da qualche errore nella trascrizione del verbale; che con una
valutazione complessiva delle ulteriori dichiarazioni coerenti, plausibili,
concrete e dettagliate, l'UFM avrebbe potuto concludere alla
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo;
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura sono
inverosimili, giacché contraddittorie, incoerenti e non corroborate da
elementi consistenti;
che, infatti, l'insorgente ha dichiarato che i suoi fratellastri avrebbero
minacciato di ucciderlo, poiché successivamente la morte del padre – il
quale sarebbe stato un capo clan – persone non meglio specificate
avrebbero asserito che l'insorgente sarebbe dovuto diventare capo clan;
che a causa di queste minacce sarebbe espatriato verso la Libia; che
pertanto non trova fondamento aver indicato che le minacce risalirebbero
al 7 febbraio 2013, allorquando non si sarebbe nemmeno trovato in
Ghana, essendo egli espatriato, a suo dire, il 7 gennaio 2013
(cfr. verbale 1, pagg. 6 seg. e verbale 2, pag. 3); che la netta
contraddizione circa una data tanto importante come la morte del padre
non soccorre l'insorgente: che infatti in un primo momento ha dichiarato
che il padre sarebbe morto nel 2001 (cfr. verbale 1, pag. 8); che altresì, in
audizione federale nonostante abbia ribadito d'essere espatriato nel
gennaio 2013 ha tuttavia improvvisamente asserito che nel marzo 2013 si
sarebbe trovato a E._______ (cfr. verbale 2, pag. 4); che invitato a fornire
D-6715/2014
Pagina 5
le generalità dei fratellastri coinvolti nel conflitto familiare per la
successione del padre egli ha nominato F._______, G._______ e
H._______, mentre nell'audizione sommaria ha indicato che i fratellastri
che lo avrebbero minacciato sarebbero stati F._______ e I._______
(cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 4); che pertanto mal si comprende
come abbia potuto dimenticare di citare il fratellastro I._______ autore, a
suo dire, di minacce nei suoi confronti; che per il resto, onde evitare
ulteriori ripetizioni, si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella
decisione impugnata;
che a livello ricorsuale il ricorrente non ha nemmeno presentato
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che si è limitato ad
indicare che le varie contraddizioni sarebbero da imputare all'incorretta
trascrizione del verbale o ad incomprensioni con l'interprete;
che il Tribunale constata che i verbali delle due audizioni sono stati riletti
all'insorgente e lo stesso ha posto la sua firma su tutte le pagine non
contestando o correggendo qualsivoglia dichiarazione; che d'altronde
nemmeno la rappresentante dell'opera assistenziale presente
all'audizione federale ha espresso dubbi sulla conduzione di tale
audizione; che pertanto tale generale dichiarazione ricorsuale non trova
fondamento alcuno;
che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni del
richiedente non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell'art. 7 LAsi;
che quindi il ricorrente non è riuscito a dimostrare, o perlomeno a rendere
verosimile, la qualità di rifugiato, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha
respinto la sua domanda d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4);
D-6715/2014
Pagina 6
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile
(cpv. 4);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Ghana non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito il Ghana nella
lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
che tale presunzione non è stata inficiata dal ricorrente;
che egli è giovane ed ha frequentato dieci anni di scuola; inoltre gode di
più di dieci anni di esperienza lavorativa; che altresì sua moglie, i due figli
e sua madre vivono a tuttora nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pagg. 4
seg.); che, pertanto, in Ghana ha un'ottima rete sociale;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2);
D-6715/2014
Pagina 7
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-6715/2014
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: