B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6719/2018
Sen t en z a d e l 1 ° f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice William Waeber,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
A._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 24 ottobre 2018 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato – dichiaratosi minorenne ([…]) – ha
presentato in Svizzera il 30 maggio 2018,
il verbale d'audizione del 18 giungo 2018 (di seguito: verbale 1) nel corso
del quale è stato concesso al richiedente il diritto di essere sentito in merito
all'asserita minorità (cfr. verbale 1, pag. 9),
la susseguente modifica della data di nascita dell'interessato – considerato
maggiorenne per il resto della procedura d'asilo – da parte della Segreteria
di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e la decisione di non assegna-
zione di una persona di fiducia (cfr. verbale 1, pag. 9),
il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 25 settembre 2018 (di seguito:
verbale 2),
la copia del passaporto yemenita (cfr. atto A21) fornita dal richiedente a
sostegno della sua domanda d'asilo dal quale risulta il (…) quale data di
nascita,
la decisione della SEM del 24 ottobre 2018, notificata il 26 ottobre 2018
(cfr. atto A48/1), per mezzo della quale tale autorità ha respinto la succitata
domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente asilo dalla
Svizzera, ammettendolo tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento,
il ricorso del 26 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 27 novembre 2018), mediante il quale l'interessato ha postulato
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in
Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza
per una nuova decisione; contestualmente di essere esentato dal versa-
mento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, con pro-
testate spese e ripetibili,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in sede d'audizione, il richiedente ha allegato di essere minorenne,
segnatamente di avere appena (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.),
che a sostegno di tale allegazione l'interessato ha prodotto la copia di un
passaporto yemenita, ottenuto grazie al padre che avrebbe sposato una
donna yemenita (cfr. verbale 1, pag. 4),
che quali motivi d'asilo egli ha fatto valere di avere avuto dei problemi in
seguito alla sua appartenenza ad un clan minoritario; che segnatamente, il
richiedente sarebbe stato arrestato due volte (cfr. verbale 2, Q115, Q118),
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che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto innanzitutto che i motivi
d'asilo allegati in sede d'audizione federale non avrebbero trovato men-
zione nell'audizione sulle generalità,
che per quanto riguarda gli arresti arbitrari l'autorità inferiore ha considerato
ad ogni modo che entrambi sarebbero stati frutto di circostanze sfavorevoli;
che egli si sarebbe infatti trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato;
che di conseguenza, non sarebbero mirati nei suoi confronti,
che pertanto, la sua appartenenza ad un clan minoritario non sarebbe in
misura di fondare un timore futuro ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che in sede ricorsuale l'insorgente rileva anzitutto che al momento del de-
posito della domanda d'asilo sarebbe stato ancora minorenne; che tuttavia
la SEM l'avrebbe considerato maggiorenne mentre nella decisione impu-
gnata non vi sarebbe alcuna considerazione al riguardo,
che in seguito, il ricorrente contesta le valutazioni della SEM in merito ai
suoi motivi d'asilo; che i due arresti subiti sarebbero solo una minima parte
della serie di pressioni esercitate nei suoi confronti in quanto appartenente
ad un clan minoritario,
che inoltre, egli sarebbe stato privato, in quanto minorenne non accompa-
gnato, delle tutele che derivano dall'essere minorenne; che nel provvedi-
mento impugnato non verrebbe confutata la sua minore età e la SEM
avrebbe dovuto invece chinarsi su tale questione,
che giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti; che quest'ultima
deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente
rilevanti,
che d'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un ac-
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.),
che tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle
parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schind-
ler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.),
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che dinanzi alla SEM l'insorgente ha dichiarato a diverse riprese di avere
(…) anni (cfr. atto A1; verbale 1, pagg. 2 segg.); che segnatamente al mo-
mento del deposito della domanda d'asilo avrebbe indicato sul formulario
la data del (…) (cfr. atto A1); che nel corso dell'audizione sulle generalità
avrebbe coerentemente dichiarato il (…) quale suo anno di nascita, preci-
sando tuttavia di non conoscere con esattezza né il giorno né il mese, sup-
ponendo tuttavia che fosse (…) mese del (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e 3),
che dalla copia del passaporto fornita risulta la data di nascita del (...) (cfr.
atto A21),
che nell'esercizio del suo diritto di essere sentito il ricorrente ha ribadito di
avere (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 9),
che a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha nella fattispecie vio-
lato il suo obbligo di stabilire i fatti giuridicamente rilevanti,
che invero, malgrado l'interessato abbia fornito delle date diverse per
quanto riguarda il giorno ed il mese di nascita, ha sempre affermato di es-
sere nato nel (…); che tale anno di nascita è pure confermato dal passa-
porto yemenita,
che la sua supposizione per quanto concerne il mese di nascita trova
ugualmente riscontro nel passaporto yemenita,
che al Tribunale non risulta comprensibile sulla base di che elementi la
SEM abbia deciso di considerare l'interessato maggiorenne, ovvero di ben
(…) anni più grande,
che invero, nella decisione impugnata la questione dell'età non è né stata
menzionata né trattata,
che altresì, non è stato neppure effettuato un esame radiologico al fine di
stimare l'età biologia del richiedente,
che la SEM non ha nemmeno preso in considerazione la copia del passa-
porto fornita dal ricorrente, la quale conferma la minore età del ricorrente,
che il semplice fatto che egli non sia stato in grado di situare temporalmente
i suoi soggiorni in Somalia (come risulta nel quadro dell'esercizio del diritto
di essere sentito concesso all'insorgente [cfr. verbale 1, pag. 9]), così come
la sua incapacità nel fornire una stima dell'età dei genitori, ancora non ri-
sulta una ragione sufficiente per ritenere il richiedente maggiorenne,
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che tali lacune potrebbero essere ascritte, oltre che all'asserita giovane età,
anche al fatto che l'interessato non è stato scolarizzato, ma ha effettuato
unicamente 3 anni di scuola coranica,
che pertanto, la SEM non ha nella fattispecie determinato i fatti rilevanti ed
è inoltre incorsa in una grave violazione del suo obbligo di motivare,
che tale violazione non può nella fattispecie essere sanata dallo scrivente
Tribunale,
che non avendo tutti gli elementi necessari per determinarsi sull'asserita
minore età (in particolare in assenza di un referto radiologico), la decisione
è annullata e la causa è ritornata all'autorità inferiore per un complemento
d'istruzione,
che la SEM è tenuta segnatamente ad effettuare un esame radiologico così
come altre misure d'istruzione che riterrà necessarie; che in seguito, moti-
verà debitamente la propria decisione, tenendo inoltre conto della copia del
passaporto yemenita del ricorrente,
che altresì, qualora l'interessato dovesse venir ritenuto minorenne, l'auto-
rità inferiore non mancherà di nominargli una persona di fiducia (art. 17
cpv. 3 LAsi) e di effettuare nuovamente l'audizione sui motivi d'asilo se-
condo i criteri definiti nella DTAF 2014/30,
che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 24 otto-
bre 2018 è annullata e gli atti sono trasmessi all'autorità di prime cure
(art. 61 cpv. 1 PA) al fine di accertare l'età del ricorrente, se del caso con
l'ausilio di ulteriori misure istruttorie,
che una volta chiarito tale aspetto, l'autorità è inviata a pronunciare, in ter-
mini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza,
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA),
che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non vengono assegnate
indennità ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 24 ottobre 2018 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova deci-
sione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: