Corte IV
D-6735/2006
vav/mum/egl
{T 0/2}
Sentenza del 25 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Marianne Teuscher e Robert Galliker
Cancelliera Marisa Murray
A._______, nata il B._______, Turchia, patrocinata da C._______,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 20 giugno 2003 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. L’interessata ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 9 dicembre 2002.
Successivamente, è stata attribuita al Cantone Ticino.
B. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del
16 dicembre 2002 e del 13 gennaio 2003), d’essere una cristiana siro-ortodossa e
d’avere lasciato il suo Paese d’origine per timore che si concretizzassero le
minacce, anche di morte, proferite nei suoi confronti da curdi e turchi nonché da
agenti statali e parastatali (D._______), l’ultima volta un mese/un mese e mezzo
prima dell’espatrio. A 14/15 anni, sarebbe stata vittima di tre tentativi di violenza
sessuale da parte di musulmani. Non sarebbe espatriata prima del 2002 perché
non avrebbe avuto in Svizzera delle persone che avrebbero potuto invitarla ed
ottenere il relativo visto.
C. Il 20 giugno 2003, l’allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente, e di
seguito, UFM) ha respinto la suddetta domanda d’asilo ed ha pure pronunciato
l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera, nonché l’esecuzione
dell’allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile.
D. Il 22 luglio 2003, l’interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la succitata decisione dell'UFM.
Ha chiesto, in via principale, l’accoglimento del gravame, l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento dello statuto di rifugiato o la concessione
dell’ammissione provvisoria; in via subordinata, l’accoglimento del ricorso,
l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti di causa all’autorità
inferiore per il completamento dell’istruttoria e l’emanazione di una nuova
decisione. Ha pure presentato domanda d’assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio.
E. L’11 settembre 2003, la CRA ha rinunciato, per eccezione, a chiedere alla
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali ed ha respinto la domanda d’assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio, la ricorrente non avendo dimostrato la sua indigenza.
F. Il 22 settembre 2003, l’UFM ha presentato la risposta al ricorso.
G. Il 15 ottobre 2003, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Considerato in diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) pronuncia definitivamente sui ricorsi
contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art.
105 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett.
d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
31.2 Il TAF osserva che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi
pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o
d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge
secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16
dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della
citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto.
3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 nonché all'art. 50 ed all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l’accertamento dei fatti e
l’inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4
PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. DTAF D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3). In altri termini, il ricorso può essere accolto per ragioni che
il ricorrente non ha addotto o respinto in base ad argomenti che la decisione
impugnata non ha preso in considerazione.
5. Nel provvedimento litigioso, l'UFM ha osservato che dalle informazioni in suo
possesso risulta che le persone appartenenti alla minoranza dei cristiani siro-
ortodossi non sono più soggette a delle persecuzioni né da parte di autorità statali
né di terzi. Per gli appartenenti a tale minoranza, la situazione è migliorata in modo
consistente a partire dalla seconda metà degli anni novanta, soprattutto ad
Istanbul. La richiedente avrebbe pertanto potuto sottrarsi alle eventuali minacce
nel suo luogo d'origine trasferendosi nella capitale. Peraltro, l'inesistenza di una
persecuzione sistematica dei cristiani siro-ortodossi è confermata anche
dall'ottenimento da parte dell'interessata di documenti d'identità nel 2001 e 2002.
Inoltre, se la richiedente avesse seriamente temuto la concretizzazione delle
minacce proferite nei suoi confronti sin dall'età di quattordici o quindici anni non
avrebbe atteso il 2002 per espatriare. Non la soccorre il fatto che non aveva
nessuno in Svizzera che potesse aiutarla, perché avrebbe potuto chiedere l’asilo
anche presso l’Ambasciata svizzera ad Ankara.
6. Nel gravame, la ricorrente censura una violazione da parte dell’UFM dell'art. 3 cpv.
2 e dell'art. 17 cpv. 2 LAsi, nonché dell'art. 6 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ritenuto
segnatamente che non è stata esperita una terza audizione, in presenza di sole
donne, nonostante che nell'audizione sui motivi d'asilo abbia fatto valere delle
persecuzioni di natura sessuale. Da questo profilo, e ritenuto che all’audizione del
13 gennaio 2003 erano presenti degli uomini (segnatamente l’interrogante e
l’interprete), avrebbe dovuto essere evitato di porre anche quelle poche domande
d’approfondimento poste sulle evocate molestie sessuali. La nozione d’indizi di
persecuzione andrebbe, altresì, interpretata in un senso favorevole alla donna se,
come in casu, la stessa è stata vittima d’attenzioni particolari riservate alle uniche
giovani donne cristiane rimaste ad E._______. La legge sulla partità dei sessi
fornirebbe, peraltro, una definizione lungimirante di un comportamento
discriminante nell’ambito sessuale: “qualsiasi comportamento molesto di natura
sessuale o qualsivoglia comportamento connesso con il sesso". Non di meno,
l’UFM avrebbe preferito “glissare” sulla questione – persino non ne ha parlato –
4così violando l'art. 6 OAsi1. Inoltre, l'autorità inferiore non ha neppure spiegato per
quale ragione si sarebbe potuto prescindere dall'effettuazione di un'audizione sulle
persecuzioni di natura sessuale. La ricorrente si duole, altresì, di non essere stata
interrogata nella sua lingua madre. Il fatto che ella sappia il turco, ancora non
significa che sia in grado d’esprimersi con la necessaria precisione in tale lingua.
L’interprete non sarebbe stato imparziale siccome di lingua madre turca e
musulmano. Questa circostanza avrebbe inciso in modo fondamentale
sull’andamento dell’audizione, ritenuto che il comportamento di persone d’etnia
turca e di religione musulmana è all’origine dell’espatrio della ricorrente. L’UFM si
sarebbe, inoltre, limitato a generiche considerazioni sull’esistenza per la ricorrente
di un’alternativa di rifugio interna in Turchia (ad Istanbul). In altre parole, l’esame è
stato astratto, ma non legato alla situazione specifica dell’insorgente. Non si può,
in effetti, senz’altro pretendere che una donna sola siro-ortodossa (la ricorrente
non avrebbe più notizia dei genitori) si rechi ad Istanbul e possa vivervi senza
difficoltà. Peraltro, la ricorrente è riuscita ad espatriare legalmente perché non è
ricercata dalle autorità statali, le quali, tuttavia, non garantiscono un'appropriata
protezione contro l'agire illegittimo né di terzi né di singole persone attive
professionalmente per lo Stato. Non è inoltre giustificato di rimproverare alla
ricorrente la mancata presentazione di una domanda d’asilo presso l’Ambasciata
svizzera ad Ankara, ritenuto che tale eventualità non le era nota. Infine, l’istanza
inferiore non ha tenuto conto del fatto che ad una sorella della ricorrente (N
_______) è stata riconosciuta la qualità di rifugiata e concesso l’asilo in Svizzera
nel F._______. Da questo profilo, non è stata esaminata l'eventualità di
persecuzioni riflesse né l'adempimento della condizioni per l'eventuale
applicazione dell'art. 51 cpv. 2 LAsi (ricongiungimento familare con un rifugiato
riconosciuto in Svizzera).
7. Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha osservato che l'audizione sui motivi
d'asilo s'è svolta in lingua turca perché la ricorrente ha segnalato di parlare molto
bene il turco. L'UFM si interroga, altresì, su quali basi la ricorrente ha dedotto
l'appartenenza religiosa dell'interprete, persona di cui l'Ufficio in questione intende
però mantenere l'anonimato e di cui non divuga nessun dato. Peraltro, le
contestazioni sullo svolgimento dell'audizione sono tardive ed evocate per i bisogni
della causa.
8. Nella replica, l’insorgente si duole del fatto che l’UFM ha omesso inspiegabilmente
di prendere posizione sulla maggior parte delle censure ricorsuali. È stata altresì
abilmente aggirata la questione relativa all’interprete. La ricorrente ribadisce che
l'etnia e la religione dell'interprete non possono essere identici a quelle delle
persone che hanno perseguitato il richiedente l'asilo. Quanto alla pretesa tardività
delle censure concernenti lo svolgimento dell’audizione, l’UFM dimostra di non
volersi chinare assolutamente sul problema delle legalità della stessa e d’avere
scarsa sensibilità per le questioni legate alle violenze sessuali.
9. Questo Tribunale osserva che l'art. 3 cpv. 2 LAsi prescrive che occorre tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. L’art. 17 cpv. 2 LAsi
demanda al Consiglio federale l'emanazione, fra l'altro, di norme complementari di
procedura per tenere conto della situazione particolare delle donne. All’art. 6 OAsi
1 è stato così previsto dal Consiglio federale che in presenza d'indizi concreti di
persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del
5medesimo sesso. Tale disposizione va applicata d'ufficio (GICRA 2003 n. 2 consid.
5c). Inoltre, l’audizione sui motivi d’asilo va svolta, di principio e salvo esplicita
rinuncia, in presenza di un gruppo di persone del medesimo sesso della
richiedente l’asilo udita (GICRA 2003 n. 2 consid. 5d pag. 21).
9.1
9.1.1 Il TAF constata che nell’audizione sui motivi d'asilo del 13 gennaio 2003 la
ricorrente ha indicato d'essere stata sottoposta a maltrattamenti di natura
sessuale, segnatamente d'essere stata vittima di tre tentativi di violenza carnale.
Tuttavia, su tale problematica le sono poi state poste delle domande in presenza di
persone dell'altro sesso – in particolare dell'interrogante e dell'interprete, figure di
non indifferente importanza nell’ambito di un’audizione di un richiedente l’asilo – e
ciò in violazione dell'art. 6 OAsi 1 e della relativa giurisprudenza (GICRA 2003 n.
2). L'autorità inferiore non ha indicato, neppure nella replica, per quale ragione ha
poi rinunciato ad effettuare un'audizione sulle persecuzioni di natura sessuale alla
sola presenza di persone del medesimo sesso della ricorrente, peraltro
annunciata, seppure con riserva, il 13 gennaio 2003. Le poche e generiche
domande poste all'insorgente sulle evocate aggressioni nella citata audizione non
consentono certamente d'escludere aprioristicamente l'esistenza di una possibile
persecuzione di natura sessuale rilevante per l'esito della lite. In tale ambito,
anche la rappresentante dell’istituzione di soccorso presente all'audizione ha
osservato che sarebbe stato necessario d'udire nuovamente la ricorrente alla
presenza di solo personale femminile (cfr. attestato del 13 gennaio 2003). Inoltre,
non risulta dalle carte processuali che la ricorrente abbia rinunciato al diritto
d'essere interrogata sul tipo di persecuzioni in esame alla sola presenza di un
gruppo di donne.
9.1.2 Il TAF considera pure del tutto plausibili le ragioni fornite dalla ricorrente per
giustificare l'arrivo in Svizzera solo nel 2002. Basti qui segnalare che al momento
degli evocati tentativi di violenza sessuale l’insorgente era minorenne. È pure
verosimile, nel senso della probabilità preponderante, che una minorenne senza
particolare formazione ignori la possibilità di presentare una domanda d'asilo
all'Ambasciata svizzera ad Ankara. Inoltre, le dichiarazioni concernenti, da un lato,
le evocate pressioni subite dall’insorgente perché si convertisse alla religione
musulmana e, dall’altro lato, l’insistenza da parte degli agenti di polizia affinché
uscisse con loro, si riferiscono a due dichiarazioni distinte non in contraddizione
fra loro. In sostanza, non si può fondare l'inverosimglianza delle allegazioni della
ricorrente sulle argomentazioni di cui alla decisione impugnata (v. pag. 4 par. 1 e
2) rispettivamente sulle dichiarazioni rese nelle due audizioni finora esperite.
9.1.3 Malgrado il miglioramento della situazione dei cristiani siro-ortodossi in Turchia (v.
GICRA 2006 n. 26), non può essere aprioristicamente esclusa un'esposizione
individualizzata a persecuzioni rilevanti giusta l'art 3 LAsi di singole persone
appartenenti a detta minoranza. Peraltro, non è sufficiente, come ha fatto l'autorità
inferiore, d'affermare che sussiste comunque un'alternativa di rifugio interna ad
Istanbul. Infatti, incombe all'autorità giudicante, conto tenuto delle particolarità del
singolo caso, d'acclarare l'effettività di siffatta protezione, le condizioni per
ritenerla effettiva essendo severe, e d'indicare i motivi di una simile conclusione
(GICRA 1997 n. 12). Dalla giurisprudenza di cui a GICRA 2006 n. 26 non è
6desumibile un'eccezione generale ed incondizionata ad un siffatto esame per
quanto attiene alla situazione individuale dei cristiani siro-ortodossi provenienti dal
sud-est del Paese (v. G._______).
9.1.4 Già per questi motivi, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre
nell'annullamento.
10.
10.1 Come rettamente rilevato nel gravame, l'UFM ha pure omesso d'esaminare nel
provvedimento litigioso la questione della persecuzione riflessa in relazione alla
situazione della famiglia della sorella della ricorrente. Da questo profilo, non
possono essere disattese le particolarità inerenti al caso del cognato, sospettato
anche d'attività a favore del PKK (v. sentenza inedita della CRA del 10 febbraio
1998 nella causa H._______, e I._______, contro UFM consid. 7 e 8). L'autorità
inferiore dovrà pertanto esaminare il caso dell'insorgente anche alla luce delle
risultanze dell'incarto della famiglia della sorella L._______ (N _______).
10.2 Per quanto attiene alla censura sollevata nel ricorso in merito all'etnia e alla
religione dell'interprete, il TAF osserva che la stessa avrebbe potuto e dovuto
essere sollevata, usando della necessaria diligenza, direttamente durante
l'audizione del 13 gennaio 2003, nella quale era presente anche il patrocinatore
della ricorrente. Peraltro, il fatto che l'interprete sia d'etnia e religione diversa
rispetto ad un richiedente l'asilo è di per sé insufficiente a fondare un’apparenza di
prevenzione. Tuttavia, in un'ottica più generale e con riferimento all'audizione della
ricorrente ancora da effettuare, la richiesta della stessa, appartenente ad una
minoranza etnico-religiosa nel suo Paese d'origine, d'esprimersi su percecuzioni di
natura sessuale dinanzi ad una persona che non faccia parte, come gli autori delle
violenze sessuali, della maggioranza etnico-religiosa del suo Paese d'origine
dovrà essere oggetto d'accurato esame da parte dell'UFM, onde evitare che il
diritto d'essere sentita della ricorrente, senza sua colpa, subisca un'illegittima
limitazione.
10.3 Infine, e per evitare un'eventuale futura ed ingiustificata riproposizione della
censura, mal si comprende perché l'insorgente non avrebbe potuto essere
interrogata in lingua turca nell'audizione del 13 gennaio 2003, essa stessa avendo
indicato siccome molto buone, rispettivamente sufficienti per effettuare
un'audizione sui motivi d'asilo, le sue conoscenze di tale idioma. Peraltro, nel
corso dell'audizione del 13 gennaio 2003 la ricorrente non ha chiesto l'interruzione
dell'interrogatorio per motivi linguistici.
11. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e
giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti,
all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977
pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale
(GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente
fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la
stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare
l'accertamento dei fatti determinanti, in particolare mediante un'audizione della
7ricorrente alla sola presenza di un gruppo di persone di sesso femminile, ed a
pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente
sentenza di cassazione.
11.1 Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA), di
modo che la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
11.2 Considerato che la ricorrente – rappresentata in questo sede – ha dovuto
sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al
gravame inoltrato, l'UFM dovrà rifonderle un'equa indennità per le spese ripetibili
di questa sede. La medesima, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata
d'ufficio in fr. 1'000.--, conto tenuto del lavoro effettivo svolto dal patrocinatore
dell'insorgente (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
8Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Gli atti di causa sono rinviati all'UFM per il completamento dell’istruttoria e la
pronuncia di nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Non si riscuotono spese processuali.
4. L’UFM rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili.
5. Comunicazione:
- al patrocinatore della ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N _______; allegato: incarto UFM)
- a M._______ (in copia)
Il Giudice: La Cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione: