Corte IV
D-6737/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con approvazione della giudice Fulvio Haefeli;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 settembre 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6737/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 23 agosto 2010 e del 6 settembre 2010;
la decisione dell'UFM del 17 settembre 2010, notificata all'interessato
il giorno stesso (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 17 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 20 settembre 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 20 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato a
C._______ e con ultimo domicilio a D._______ (cfr. verbale d'audi -
zione del 23 agosto 2010, pagg. 1 e 2);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria il (...) per il timore di
essere arrestato o ucciso in patria; che nel mese di (...) del 2009
E._______ ([...]) avrebbe commissionato al ricorrente dei lavori per un
importo totale di 1'500.- Naira; che tali lavori sarebbero terminati nel
mese di (...), ma il committente non avrebbe mai versato il saldo
pattuito, quanto piuttosto solo un anticipo della metà (cfr. verbale di
audizione del 23 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che malgrado le
sollecitazioni del richiedente a voler saldare il montante ancora
scoperto, il signor E._______ avrebbe sempre cercato di rimandare il
pagamento; che nel mese di (...), il ricorrente si è recato presso il
committente intimandogli di pagare il debito e che, in caso contrario se
la sarebbe presa con lui; che qualche giorno più tardi il ricorrente
avrebbe ricevuto un invito a presentarsi al posto di polizia; che qui
sarebbe stato informato dell'avvenuto rapimento del signor E._______,
il quale sarebbe poi stato rilasciato previo pagamento di un riscatto;
che il signor E._______, avrebbe accusato il ricorrente di essere
coinvolto nel suo rapimento; che, malgrado la propria smentita, il
ricorrente sarebbe stato arrestato ed in seguito rilasciato su cauzione
grazie all'intervento del suo avvocato; che una volta giunto a casa,
l'insorgente avrebbe trovato la sua abitazione saccheggiata e distrutta;
che, stando a quanto riferitogli da sua madre, gli autori del gesto
sarebbero alcuni giovani legati a E._______ (cfr. verbale di audizione
del 23 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che rivoltosi al suo avvocato, questi
gli avrebbe consigliato di lasciare il paese, posto che, da un lato, il
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signor E._______ è un personaggio molto influente e, dall'altro, il
governo nigeriano avrebbe varato una linea dura contro chi, come lui,
è accusato di sequestro a fini di estorsione (cfr. verbale di audizione
del 6 settembre 2010, pag. 11); che pertanto, egli avrebbe lasciato il
paese il 3 luglio 2010 per giungere in Svizzera in data (...), dove ha
depositato, a F._______, la propria domanda di asilo il (...);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto
bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre, che non sa come
procurarsi tali documenti non avendone mai posseduto uno; che, ad
onor del vero, nel 2000 avrebbe fatto richiesta per l'ottenimento di una
carta di identità che però non gli è mai stata rilasciata;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo, subordinatamente la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle
presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative;
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando
poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi -
tà; poiché si sarebbe sempre identificato mostrando la tessera del la-
voro (cfr. verbale d'audizione del 23 agosto 2010, pag. 4);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli è stato assoluta-
mente superficiale ed evasivo senza fornire alcun dettaglio del tragitto
intrapreso; che ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria partendo da
G._______ in auto, di aver raggiunto, dopo due giorni di viaggio,
H._______ (Rep. del Benin); che di qui avrebbe preso un aereo fino in
Francia, in un luogo sconosciuto, dove avrebbe trascorso cinque gior -
ni, per poi raggiungere I._______ con il treno; che qui , dopo tre giorni
sarebbe stato fermato dalla polizia, la quale, dopo avergli preso le im-
pronte, gli avrebbe indicato il treno da prendere per raggiungere
F._______ e presentare la sua domanda di asilo al Centro di registra-
zione; che infine il ricorrente avrebbe viaggiato con un documento del
quale non è riuscito a specificare nulla; che avrebbe pensato a tutto la
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persona che l'ha accompagnato; che inizialmente egli ha riferito di non
aver mai nemmeno tenuto in mano il documento, correggendosi quan-
do gli è stato fatto notare che per imbarcarsi su un aereo occorre pre-
sentare il proprio documento, ma che tuttavia non ne rammenta i det-
tagli, salvo dire che era di colore verde (cfr. verbale di audizione del
23 agosto 2010, pag. 5);
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, in particolare, appare totalmente inverosimile che egli sia giunto
in Svizzera senza ricordare nulla di un viaggio così lungo, e senza
aver mai subito alcun tipo di controllo;
che argomentazioni come queste addotte appaiono tutte assolutamen-
te inattendibili;
che, per di più ed a prescindere dalle allegazioni palesemente fanta-
siose di cui sopra, già varcare il confine Schengen senza subire alcun
controllo, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impos-
sibile;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere arrestato o ucciso in patria dove
dovrebbe subire un processo per sequestro di persona a scopo di
estorsione nei confronti di E._______, (...), il quale lo avrebbe accusa-
to ingiustamente;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio
Paese; che, a titolo d'esempio, egli si è ripetutamente contraddetto a
proposito dei propri motivi d'asilo, e meglio in relazione agli eventi che
hanno determinato il suo espatrio; che infatti, in sede di prima
audizione, il ricorrente ha collocato temporalmente in maniera precisa
gli asseriti fatti, dichiarando di essere stato arrestato tra (...) e di
essere stato rilasciato il (...), giorno in cui avrebbe poi trovato la sua
casa saccheggiata e distrutta (cfr. verbale di audizione del
23 agosto 2010, pagg. 4 e 5); che tuttavia, nel corso della seconda
audizione, egli si è limitato a situare tali avvenimenti senza alcuna
puntualità, tra il mese di (...) e il mese di (...) (cfr. verbale di audizione
del 6 settembre 2010, pag. 7); che riguardo ai solleciti di pagamento
manifestati nei confronti del proprio committente, egli ha dapprima
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riferito di aver cominciato a chiedere i soldi a E._______ tra il mese di
(...) e il mese di (...), precisando di essersi recato da lui ogni due
settimane e di avergli ricordato di eseguire il pagamento ben otto volte
incontrandolo per strada e due volte presso la stazione di benzina (cfr.
verbale di audizione del 6 settembre 2010, pag. 5); che in seconda
battuta, chiamato a precisare le circostanze dei suoi incontri con il
debitore ha indicato soltanto sei occasioni nelle quali si è recato a
casa del debitore a pretendere l'importo ancora dovuto per i lavori da
lui eseguiti (cfr. verbale di audizione del 6 settembre 2010, pagg. 5 e
6); A ciò aggiungasi che, l'interessato non è stato in grado di riferire
l'importo della cauzione per la sua scarcerazione e chi l'avrebbe
versata, ma neppure di allegare il motivo della decisione di
scarcerazione del Tribunale e le motivazioni addotte dal suo avvocato,
e ciò, malgrado l'interessato fosse presente all'udienza;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e
rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo
Tribunale, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da
essere considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono
elementi da cui dedurre che al ricorrente sarebbe stata preclusa
un'appropriata protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA
2006 no 18)
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di
ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato dell'insorgente medesimo;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi -
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF
2009/50, consid. 8, pagg. 730 e segg.);
che, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr);
che, a situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guer -
ra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede una formazione scolastica di base, in quanto ha frequentato
6 anni di scuola primaria; che egli inoltre ha pure una buona esperien-
za professionale come (...), avendo svolto questa attività per sette anni
in patria (cfr. verbale d'audizione del 6 settembre 2010, pag. 3); che
inoltre, stando a quanto riferito, sarebbe nato a C._______ e cresciuto
a D._______ dove ha verosimilmente frequentato le scuole e svolto il
suo lavoro e, pertanto, ove si può partire dal presupposto che abbia
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una rete sociale posto pure che agli ha dichiarato di aver lasciato la
madre, un fratello e due sorelle (cfr. verbale d'audizione del 23 ago-
sto 2010, pagg. 1 e 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua am-
missione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emer-
ga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al-
lontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ con
ordine di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale (via fax,
per l'incarto N[...]; allegato: copia del ricorso)
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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