Corte IV
D-675/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 o t t o b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Marocco, alias B._______, Sahara
Occidentale, alias C._______, Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ( non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 1° febbraio 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-675/2008
Fatti:
A.
Il 27 novembre 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha allegato d'essere espatriato per il timore d'essere
ucciso da parte di membri del “D._______”. Infatti, mentre prestava
servizio per detto movimento politico ed armato del Sahara
Occidentale, sarebbe stato arrestato ed incarcerato. In seguito,
corrompendo colui che gli portava il cibo durante la detenzione,
sarebbe riuscito a fuggire. Egli avrebbe infine soggiornato per diversi
mesi in Italia, precedentemente al suo arrivo in Svizzera.
B.
Il 1° febbraio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero dell'11 gennaio 2008).
C.
Il 1° febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali.
D.
Il 22 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 26 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 17 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a
riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, l'insorgente non
avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione
del principio di non-refoulement. Inoltre, il ricorrente avrebbe dichiarato
di avere soggiornato in Italia dal mese di giugno 2007 fino al mese di
novembre 2007 come richiedente l'asilo e di avere lasciato la vicina
penisola a seguito di provocazioni subite da parte di un interprete.
Peraltro, avrebbe ritirato la sua domanda d'asilo in Italia. Per di più, il
medesimo, avrebbe dichiarato di non volere tornare in Italia, poiché
non vi sarebbe in generale rispetto per l'individuo e nemmeno per il
profugo. Oltre a ciò, l'insorgente temerebbe il traffico di droga per
strada in Italia. A tal proposito, l'UFM ricorda che, in caso di problemi,
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il ricorrente potrebbe rivolgersi alle autorità locali. Infine, l'UFM ha
considerato che il ricorrente non adempie manifestamente la qualità di
rifugiato.
5.
Nel gravame, l'insorgente allega in sostanza di avere ritirato la sua
domanda d'asilo in Italia, in seguito alla ricezione di una decisione
scritta, secondo cui non avrebbe ottenuto asilo politico, ma, al
massimo, gli sarebbe stata concessa una protezione umanitaria
temporanea. Per di più, a suo avviso, non vi sarebbe una protezione
dal respingimento in Italia. Il documento, ricevuto dalle autorità
italiane, che gli intimava di lasciare il Paese entro cinque giorni, ne
sarebbe la prova. Peraltro, i suoi problemi nel Sahara Occidentale
sarebbero seri e reali, giacché il movimento in questione l'avrebbe
imprigionato per due anni. Inoltre, egli avrebbe paura d'essere ucciso
al suo ritorno. Infine, avrebbe risposto al meglio a tutte le domande e
reso affermazioni verosimili.
6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame,
in sostanza per l'assenza di fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero
giustificare una modifica del provvedimento litigioso. Inoltre, sarebbero
state poste numerose domande al ricorrente nel corso dell'audizione
federale del [...] in merito alla sua provenienza nonché alla sua
appartenenza al movimento sopraccitato. L'insorgente non avrebbe
saputo rispondere a semplici domande come per esempio il nome e la
localizzazione dei campi profughi. Peraltro, non sarebbe stato in grado
di rispondere a domande su avvenimenti importanti che riguardano il
Sahara Occidentale ed il precitato movimento, come per esempio la
firma del “cessate il fuoco”. Pertanto, egli non sarebbe riuscito a
rendere verosimile la sua provenienza dal Sahara Occidentale come
pure la sua appartenenza al "D._______". Il ricorrente si sarebbe,
inoltre, contraddetto sulla data del suo arresto, allegando
nell'audizione sulle generalità di essere stato arrestato nel 2004
mentre nel corso dell'audizione federale avrebbe sostenuto d'essere
stato arrestato nel 2005. Peraltro, non avrebbe reso verosimile di avere
lavorato nel magazzino del movimento non essendo stato in grado di
fornire il nome dell'agenzia ONU dalla quale provenivano le merci.
Infine, non sarebbe verosimile l'allegata espulsione dall'Italia del
ricorrente, visto che le autorità italiane avrebbero accordato, in data
11 gennaio 2008, la sua riammissione sul loro territorio.
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7.
Nella replica, l'insorgente ha osservato di avere fornito i nomi dei
campi E._______, F._______ e G._______. Inoltre, sostiene che
l'analisi dell'UFM non sia abbastanza approfondita per escludere la
sua provenienza dal Sahara Occidentale. Peraltro, l'Italia si sarebbe
dichiarata pronta a riammetterlo sul suo territorio per poi dare seguito
alla sua espulsione.
8.
8.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
8.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
9.
9.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha
soggiornato in Italia dal mese di giugno 2007 fino al mese di
novembre 2007. Peraltro, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro
dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso
alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del
10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica
italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare
(in seguito: Accordo; RS 0.142.114.549), in data 6 agosto 2008. Giusta
l'art. 6 n. 3 dell'Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità
di un mese dalla data della sua notifica; tale termine può essere
prorogato su domanda della Parte contraente richiedente. Nella
fattispecie, pur essendo trascorso più di un mese dalla notifica, la
riammissione è da considerarsi ancora possibile, ritenuto che le
autorità italiane, su richiesta dei loro omologhi elvetici, possono
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accordare una proroga a tale autorizzazione, nonostante non sussista
più un obbligo di riammissione ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo
(v. art. 4 Accordo). Infine, questo Tribunale rileva che, ad un esame
degli atti di causa, non v'è attualmente ragione di ritenere che le
autorità della vicina penisola non accordino tale proroga.
9.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
9.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Quest'ultime
s'esauriscono infatti in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed
all'art. 4 PA). Basti rilevare che, come rettamente rilevato dall'UFM, il
ricorrente non ha saputo fornire informazioni sufficientemente
dettagliate circa il movimento, né particolari relativi alla sua attività
specifica quotidiana (per esempio, l'insorgente non è stato in grado
d'indicare il nome dell'agenzia dell'ONU fornitrice di generi alimentari
al deposito di cui egli s'occupava personalmente). Inoltre, lo stesso s'è
contraddetto sulla data della sua incarcerazione, dichiarando dapprima
d'essere stato incarcerato nel marzo 2004 ([...]), per poi allegare
d'essere stato incarcerato nel marzo 2005 ([...]). Richiamato su questa
contraddizione, egli s'è limitato a confermare una delle due versioni,
ribadendo d'essere stato imprigionato nel 2005 anziché nel 2004 ([...]).
Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che le evocate torture
subite in prigione nonché quanto rimane del suo racconto siano
inverosimili, essendo chiaramente inverosimile la stessa detenzione. In
virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
9.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
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respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
10.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
12.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia – che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
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a pensare che, in caso d'allontanamento verso la vicina penisola, vi
sia una messa in pericolo concreta del ricorrente.
12.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.
12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente
sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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