Corte IV
D-6757/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 n o v e m b r e 2 0 0 7
Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Robert Galliker,
cancelliera Germana Barone Brogna.
A._______, alias B._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
la decisione del 3 ottobre 2007 in materia di non entrata
nel merito, allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6757/2007
Fatti:
A.
Il 20 agosto 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione dell'11 e del 25 settembre 2007), che nel mese di
[..] del [...], in occasione dell'arresto di suo zio membro del MASSOB,
egli ha ferito un poliziotto. Sarebbe stato immediatamente catturato ed
in seguito incarcerato e maltrattato. Dopo circa tre anni di detenzione,
sarebbe riuscito ad evadere, grazie all'aiuto che gli sarebbe stato
fornito dal figlio di una guardia carceraria. Sarebbe espatriato nel
mese di [...] del [...]. Peraltro, nel mese di [...] o [...] del [...] suo padre,
figura maggiore del MASSOB, sarebbe stato ucciso dalle forze
dell'ordine durante un raduno del predetto movimento.
B.
Da un confronto d'esami dattiloscopici, è emerso che il richiedente è
stato controllato dalle autorità [...] l' [...]. In tale occasione, ha fornito le
seguenti generalità: B._______, Nigeria. Udito in merito l'11 settembre
2007, l'interessato ha negato d'essere mai stato in Austria.
C.
Il 3 ottobre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 5 ottobre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha
altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Pagina 2
D-6757/2007
Diritto:
1.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, ha
giudicato poco credibile che l'interessato abbia potuto lasciare la
Nigeria e viaggiare in nave transitando per vari Paesi a lui
sconosciuti e poi in treno senza subire controlli né pagare il viaggio,
per di più privo di qualsiasi documento. Detto Ufficio ha inoltre ritenuto
siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in
Pagina 3
D-6757/2007
materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare quelle relative
alla data del suo arresto, della sua evasione e del suo espatrio, al
numero degli agenti che si sarebbero presentati al suo domicilio (6
oppure 8), e alle circostanze della sua fuga dalla prigione (grazie
all'aiuto del figlio di una guardia carceraria di cui neppure conosce il
nome). Peraltro, e contrariamente alle sue dichiarazioni, l'interessato si
trovava in C._______ nel mese di [...] del [...] (risultanze di un
confronto d'esami dattiloscopici). Infine, l'autorità inferiore ha
considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, il ricorrente afferma di non avere mai avuto alcun
documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per
consegnarne uno alle autorità svizzere. Contesta d'essersi trovato in
C._______ nel [...] del [...] e fa valere che l'UFM non può mettere in
dubbio i suoi motivi d'asilo in virtù di tale inesatta constatazione dei
fatti. A suo giudizio, occorre procedere ad un'altra audizione sui motivi
d'asilo. Sostiene, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento non è
ragionevolmente esigibile.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
Pagina 4
D-6757/2007
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 20
agosto 2007. In particolare, non sono minimamente plausibili le
generiche ed imprecise allegazioni secondo le quali avrebbe potuto
viaggiare regolarmente in nave e poi in treno verso la sua destinazione
finale in Svizzera senza subire alcun controllo. Non v'è, altresì, ragione
di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti
tentativi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o
d'identità, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole.
Infine, se il richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la
mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di
prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata
nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in
sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-4634/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
Pagina 5
D-6757/2007
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). Può tutt' al più essere ancora rilevato che le allegazioni decisive
su cui il ricorrente fonda la sua domanda d'asilo sono totalmente
inconsistenti, ritenuto che dal confronto d'esami dattiloscopici dell'[...]
è emerso che egli si trovava in C._______ al momento dei fatti, fermo
restando che né in procedura di prima istanza (v. in particolare
audizione dell'11 settembre 2007) né nel gravame l'insorgente ha
saputo addurre elementi suscettibili di far sorgere dei dubbi riguardo
alla sua presenza in C._______ nel mese di [...] del [...]. Peraltro, il suo
racconto è comunque privo di qualsivoglia consistenza anche per altri
motivi, come evidenziato nella decisione impugnata. Per conseguenza,
l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18
aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931
(LDDS, RS 142.20) o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
Pagina 6
D-6757/2007
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF
osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni
del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha delle eccellenti conoscenze
della lingua inglese ed una certa esperienza professionale. Non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
giustamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria.
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS).
Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
Pagina 7
D-6757/2007
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le
ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).
15.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 8
D-6757/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N_______)
- D._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Germana Barone Brogna
Data di spedizione:
Pagina 9