B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6760/2017
Sen t en z a d e l 9 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall’avv. Michael Steiner,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 30 ottobre 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino siriano di etnia curda originario di B._______, nel
governatorato di al-Hasaka, è espatriato verso la fine dell’estate del 2013
giungendo in Svizzera nell’autunno del 2015 dopo essersi inizialmente
recato nel Kurdistan iracheno. Il 3 novembre del 2015, egli ha depositato
una domanda d’asilo (cfr. atto A4, pag. 2 e seg.).
Sentito sui motivi alla base della stessa, A._______ ha innanzitutto
precisato di essersi trasferito a Damasco nel 2007 e di aver effettuato parte
dei suoi studi nella capitale, salvo poi abbandonare la regione nel 2012.
Tornato nel nord est siriano e più precisamente ad C._______ (in curdo:
D._______) assieme ai famigliari nel 2012 egli avrebbe iniziato a svolgere
attività politiche integrando il Partito Democratico Curdo in Siria (in curdo:
Partiya Demokrat a Kurdistanê li Sûriyê, PDK-S, comunemente
denominato “al-Parti”) del quale uno dei suoi zio materni sarebbe stato
rappresentante regionale. Il richiedente asilo avrebbe preso regolarmente
parte a delle manifestazioni, partecipato a delle riunioni e preparato
materiale propagandistico. Sennonché, tali attività sarebbero state
malviste dalla fazione curda maggioritaria, ossia il Partito dell’Unione
Democratica (in curdo: Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), a suo dire
connivente con il governo centrale di Bashar al-Assad nonostante i
proclami sul federalismo. D’altro canto, la mancata affiliazione al PYD
avrebbe reso impossibile la sua permanenza in Siria. Su tali presupposti e
conto tenuto del fatto che il richiedente asilo sarebbe ricercato per svolgere
il servizio militare, da una parte dal governo centrale e dall’altra dallo stesso
PYD – che avrebbe iniziato a reclutare autonomamente – sarebbe stato
costretto a lasciare il paese (cfr. atto A19, pag. 2 e seg.).
A sostegno della sua domanda l’interessato ha versato agli atti la seguente
documentazione:
– un’attestazione di iscrizione all’università di Aleppo,
– un certificato di frequenza relativo all’annoscolastico 2010-2011;
– un certificato di frequenza relativo all’annoscolastico 2011-2012;
– una carta d’identità siriana,
– un’attestazione emessa dal PDK-S.
B.
Con decisione del 30 ottobre la Segreteria di Stato della migrazione (di
seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d’asilo pronunciando
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contestualmente l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, salvo
però ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecuzione
dello stesso.
Per giungere a tale risultanza la SEM ha sostanzialmente constatato come
il solo timore di essere convocato in futuro per svolgere il servizio militare
non risulterebbe rilevante in materia d’asilo. L’autorità inferiore ha anche
osservato, a titolo abbondanziale, che la semplice partecipazione a
manifestazioni e la qualità di membro del PDK-S non sarebbe sufficiente a
giustificare la presenza di un timore ai sensi dell’art. 3 LAsi.
C.
Il 29 novembre 2017 (cfr. tracciamento degli invii), il ricorrente è insorto
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
richiedendo in limine l’accesso completo gli atti A1, A6 e A20 dell’incarto
della SEM o eventualmente il diritto di essere sentito al riguardo;
contestualmente la concessione di un congruo termine per completare il
gravame; nel merito l’annullamento della decisione impugnata e la
retrocessione degli atti all’autorità di prima istanza per un nuovo
accertamento dei fatti e l’emanazione di una nuova decisione; in subordine
la concessione dell’asilo previo riconoscimento dello statuto di rifugiato; in
via ancor più subordinata della sola qualità di rifugiato; ancora, egli ha
presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha prodotto:
– un fermo immagine che proverebbe da un video pubblicato su
youtube che lo ritrarrebbe nel corso di una manifestazione contro il
regime siriano;
– una copia di un mandato di cattura del 15 settembre 2013 con relativa
traduzione in tedesco ed alcune spiegazioni dell’insorgente al
riguardo.
Con separati inoltri del 28 dicembre 2017, 29 dicembre 2017 e del 17
gennaio 2018 egli ha altresì trasmesso:
– una copia di una comunicazione dell’esercito siriano del 19 agosto
2013 con relativa traduzione;
– il link del summenzionato video, con indicazione dei fotogrammi nei
quali si riconoscerebbe l’interessato;
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– il mandato di cattura del 15 settembre 2013 in originale;
– la comunicazione dell’esercito siriano del 19 agosto 2013 in originale;
– la busta di trasmissione dei succittati mezzi di prova.
D.
Con decisione incidentale del 22 gennaio 2018, il Tribunale ha accolto la
domanda di assistenza giudiziaria trasmettendo nel contempo il gravame
alla SEM segnatamente per la trattazione della domanda di compulsazione
degli atti.
E.
Il 5 febbraio 2018 la SEM ha presentato la propria risposta.
F.
Il 28 febbraio 2018 il richiedente asilo si è espresso in replica.
G.
Il 14 marzo 2018 la SEM ha nuovamente preso posizione a proposito delle
argomentazioni dell’insorgente.
H.
Con osservazioni del 25 aprile 2018, l’insorgente ha trasmesso al Tribunale
le proprie considerazioni al riguardo.
I.
Lo scambio scritti si è concluso con il preavviso della SEM del 15 maggio
2018, notificato per conoscenza al ricorrente.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni
transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione
per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità
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(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
I ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice
unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di consultare gli atti e del
diritto di essere sentito.
4.1 L’autorità di prima istanza avrebbe negato al ricorrente l’accesso agli
atti A1 ed A20, nonostante l’esplicita richiesta di consultazione presentata
e senza motivazione apparente. Del resto, la SEM nemmeno avrebbe
concesso all’insorgente la compulsazione dell’atto A6, e ciò senza che sia
possibile determinare se si tratti di corrispondenza interna o meno.
L’autorità inferiore sarebbe altresì venuta meno al suo obbligo di costituire
un incarto completo. L’interessato avrebbe infatti prodotto diversi mezzi di
prova nel corso della procedura di prima istanza, mezzi di prova per i quali
la SEM avrebbe omesso di creare una busta adibita alla loro conservazione
nonostante li abbia menzionati nei fatti. Sempre a riguardo degli stessi,
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l’autorità di prima istanza non avrebbe oltremodo dato alcun seguito alla
specifica richiesta di consultazione, segnatamente per quanto concerne
l’attestazione del partito politico curdo presente agli atti. Una violazione del
diritto di essere sentito sarebbe oltretutto deducibile sulla base del fatto che
l’autorità inferiore non avrebbe tenuto sufficientemente in considerazione
le allegazioni dell’insorgente a proposito delle sue attività in seno al PDK-
S ed i mezzi di prova da lui proposti. D’altronde, nella decisione impugnata
la SEM nemmeno avrebbe accennato al fatto che un amico del ricorrente,
anch’esso membro del PDK-S, sarebbe stato denunciato ed avrebbe
ricevuto una sentenza, così come l’insorgente medesimo. Allo stesso
modo, l’autorità inferiore non avrebbe menzionato che l’insorgente ed i suoi
compagni di partito sarebbero stati contestati dal PYD né tantomeno il ruolo
dello zio in seno allo stesso PDK-S.
4.2 Nella propria risposta, l’autorità intimata ha in primo luogo sottolineato
che per quanto riguarda l’atto A6, si tratterebbe di corrispondenza interna
correttamente catalogata e che non sottostarebbe al diritto di
consultazione. La questione non avrebbe ad ogni modo avuto alcuna
incidenza nella decisione impugnata. Gli atti A1 ed A20 sarebbero
effettivamente stati classificati come già conosciuti. La SEM ha quindi
prospettato la trasmissione di una copia degli stessi al mandatario
congiuntamente all’indice ed ai mezzi di prova prodotti nel corso della
procedura di prima istanza; mezzi di prova che l’autorità inferiore avrebbe
ora correttamente catalogato ed inserito in una busta dedicata.
4.3 Espressosi in replica, l’insorgente ha prima di tutto rimarcato che sulla
copia della busta dei mezzi di prova a lui trasmessa dalla SEM
contestualmente alla risposta non sarebbe indicato il numero di
catalogazione e ciò nonostante nell’indice la stessa sia stata registrata
all’atto A32. Allo stesso modo, il ricorrente fa presente che nonostante
fossero menzionati ben otto mezzi di prova, egli avrebbe ricevuto
unicamente quattro pagine (peraltro non numerate e pertanto impossibili
da associare rispetto all’elenco). Poste queste premesse, non risulterebbe
chiaro quali siano gli allegati considerati e trasmessi dalla SEM. Pertanto,
l’autorità di prima istanza non si sarebbe conformata al suo obbligo di
tenere in considerazione in maniera completa ed esatta la documentazione
prodotta. Ciò detto, si imporrebbe ora l’annullamento della decisione
impugnata e la retrocessione degli atti all’autorità intimata, essendo
impossibile esprimersi a proposito dei singoli mezzi di prova a questo
stadio del procedimento ricorsuale.
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4.4 In sede di duplica l’autorità intimata ha nuovamente prefigurato la
ritrasmissione della documentazione contenuta nella busta, questa volta
debitamente numerata.
4.5 Per mezzo di ulteriore presa di posizione, il ricorrente ha evidenziato
l’assurdità della concessione del diritto di consultare gli atti di causa solo a
tale stadio dello scambio scritti. Già solo per questo motivo la decisione
della SEM sarebbe da annullare. La concessione del diritto di
consultazione mesi dopo l’emanazione della decisione non adempirebbe
del resto nemmeno all’obbligo di costituire un incarto completo.
5.
5.1 Per costante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per
l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti
e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere
sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione
(DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
5.2 Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di
essere sentito è regolamentato agli art. 26-28 PA. L’art. 26 cpv. 1 PA
prevede il diritto della parte o del suo rappresentante di consultare gli atti
di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (lett.
b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Pertanto, documenti con
valore probatorio che sono o potrebbero essere rilevanti ai fini della
decisione sottostanno sempre al principio del diritto di consultazione (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia di asilo [GICRA] 1994 n. 1 consid. 3a in fine) ed un eventuale rifiuto
deve essere fondato sull’art. 27 PA. Il diritto di esaminare gli atti può essere
negato solamente se un interesse pubblico o privato importante esiga
l’osservanza del segreto per i documenti richiesti (cfr. art. 27 PA). In pari
eventualità gli atti di causa non concessi in compulsazione possono tuttavia
essere adoperati contro la parte in causa soltanto qualora l’autorità gliene
abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale
concedendogli la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie
(cfr. art. 28 PA).
5.3 L’obbligo di costituire un incarto completo (Aktenführungspflicht),
opponibile alle autorità amministrative, è il corrispettivo al diritto di
consultazione dell’incarto (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473
consid. 4.1; 124 V 372 consid. 3b; 124 V 389 consid. 3a). La violazione
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dell’obbligo di costituire un incarto completo può infatti apportare
pregiudizio al diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 115 Ia 97 consid.
4). Tale prerogativa è inoltre imposta all’autorità anche dallo stesso
principio inquisitorio (cfr. KRAUSKOPF/ EMMENEGGER/BABEY, in:
Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016,
Art. 12 n° 42; SVR 2011 IV Nr. 44 [TF 8C_319/2010] consid. 2.2.2).
L’autorità è segnatamente tenuta a costituire ed a mantenere un incarto
completo durante tutto il corso del procedimento, in modo da poter dar
seguito ad eventuali richieste di consultazione delle parti ed a facilitare la
trasmissione in seconda istanza. Nell’inserto deve essere registrato tutto
ciò che riguarda la fattispecie (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b; 115 Ia 97 E.
4c).
5.4 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è il cosiddetto “obbligo di
motivazione”, previsto espressamente anche all’art. 35 PA. Al diritto della
parte d’esprimersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti
indissociabilmente legato anche l’obbligo per l’autorità decidente di tenere
conto ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire nella
motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per la
verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l’autorità di
ricorso. Per adempire a tali esigenze, è necessario che l’autorità menzioni,
quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto e di
diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da
giudicare in concreto. In altri termini, è imprescindibile che l’autorità riporti
i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua decisione di
modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed
impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 consid. 2.2.1,
136 I 229, GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38).
5.5 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323
consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una violazione
di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza non
comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e
l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una
violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio
all’autorità inferiore allorquando un tale sanzione costituirebbe una mera
formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con
lo stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della
causa (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la
giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può
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essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in
merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere
d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).
In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in
maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso
concreto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.),
Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia
d’asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla
riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a
questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento
dell’autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di
controllare l’opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22
consid. 5.3). Ciò non è tuttavia il caso per quanto concerne l’esame della
verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo, non trattandosi infatti di
questioni discrezionali ma di nozioni giuridiche soggette al libero controllo
del Tribunale (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der
Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20; si
veda anche sentenza del Tribunale D-410/2017 del 18 luglio 2017 consid.
5.2).
6.
In specie, è indubbio che l’autorità di prima istanza, omettendo di
concedere all’insorgente un accesso integrale agli atti, possa aver violato
il suo diritto di consultazione. Altresì, v’è da chiedersi se l’iniziale mancata
costituzione di una busta dedicata ai mezzi di prova prodotti in sede di
prima istanza sia o meno conforme all’obbligo di costituire un incarto
completo. A onor del vero, quanto risulta inspiegabile, è la sufficienza con
la quale l’autorità intimata ha dato seguito alle richieste dell’insorgente nel
corso della presente procedura. Certo, il lungo scambio scritti ordinato dal
Tribunale ha comunque permesso al ricorrente di esprimersi in cognizione
di causa durante il procedimento ricorsuale. È tuttavia pacifico che la SEM
abbia dato pieno seguito al suo diritto di essere solo in una fase avanzata
dello stesso e ciò nonostante fosse sin da subito stata invitata dal Tribunale
a trattare senza indugio la domanda di esame degli atti (cfr. decisione
incidentale del 22 gennaio 2018). La questione è ad ogni modo solo in
parte decisiva per l’esito della vertenza. Infatti, con particolare riferimento
all’obbligo di motivazione, va constatato che al momento di elencare
preliminarmente i motivi d’asilo di cui il richiedente si è avvalso in corso di
procedura (cfr. decisione avversata, pag. 2, pt. I), l’autorità di prima istanza
ha omesso ogni riferimento alla sua partecipazione a manifestazioni di
protesta contro il regime ed alla sua affiliazione al PDK-S. Se è poi vero
che ha affrontato brevemente la questione in seguito (cfr. decisione
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Pagina 10
avversata, pag. 3, pt. II.1), è altresì innegabile che lo abbia fatto
unicamente di transenna e senza confrontarsi in alcun modo con gli ulteriori
elementi da lui ascritti a tale situazione. Nella decisione avversata non v’è
invero alcuna menzione del fatto che lo zio materno sarebbe stato il
rappresentante regionale di tale partito né tantomeno sono elencate le
attività svolte dall’insorgente in favore della compagine in questione. Pure
assente è ogni riferimento alle presunte problematiche con il PYD
ingenerate dalle sue mansioni in favore del PDK-S e dalla mancata
affiliazioni dei famigliari al partito curdo di maggiornaza. Le questioni non
possono peraltro considerarsi disgiunte dai motivi analizzati nella decisione
impugnata, dal momento che proprio le attività politiche pregresse possono
contribuire a rendere rilevante la renitenza alla leva (cfr. DTAF 2015/3
consid. 6-7).
Nel complesso, si palesa dunque una violazione del diritto di essere sentito
del ricorrente la cui estensione e caratteristiche non sono tali da giustificare
una sanatoria in sede ricorsuale.
7.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 30 ottobre 2017
è annullata. Il Tribunale può esimersi dall’analisi delle ulteriori censure. Gli
atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA) affinché
la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare
se del caso l’istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione.
L’autorità di prima istanza resta libera di rimettere in discussione la
verosimiglianza del racconto da lui proposto. Qualora sia nuovamente
chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza in materia d’asilo, l’autorità inferiore
avrà premura di tenere in debita considerazione l’insieme degli elementi e
dei mezzi di prova addotti dall’interessato. Dapprima esaminerà se le
presunte attività politiche di quest’ultimo siano state tale tali da esporlo ad
una catalogazione quale oppositore ed in seguito valuterà se detti
presupposti implichino o meno un rischio di subire eventuali sanzioni per
renitenza aggravate o sproporzionatamente severe per uno dei motivi di
cui all’art. 3 LAsi e se costituiscano essi stessi trattamenti contrari al
disposto (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9).
Se ciò non dovesse essere il caso l’autorità di prima istanza avrà premura
di emanare una decisione negativa sufficientemente motivata ed elencante
l’insieme delle circostanze fattuali da giudicare.
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Pagina 11
8.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di
concessione dell’assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 22
gennaio 2018.
9.
Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili
devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella
fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese
ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in
CHF 1’750.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA
compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-
TAF).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 30 ottobre 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1’750.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: