Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6764/2009
Sen t e n z a d e l 1 4 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 settembre 2009 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato – allora minorenne – ha presentato in
Svizzera in data 29 luglio 2009;
i verbali d'audizione del 13 agosto 2009 (di seguito: verbale 1) e del
31 agosto 2009 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
25 settembre 2009, notificata all'insorgente in data 28 settembre 2009
(cfr. avviso di ricevimento [act. A 26/1]);
il ricorso del 28 ottobre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 29 ottobre 2009);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 2 novembre 2009 con la quale il Tribunale ha rinunciato
al prelevamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali e ha, nel contempo, invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al
ricorso entro il 3 dicembre 2009;
lo scritto del 1° dicembre 2009 con il quale l'UFM ha presentato le proprie
osservazioni proponendo la reiezione del gravame rinviando ai
considerandi della decisione del 25 settembre 2009;
l'ordinanza del 22 giugno 2011 con la quale il Tribunale invita il ricorrente
a manifestare la sua volontà di mantenere il ricorso, considerato che
quest'ultimo verteva sull'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in
relazione all'allora minore età del ricorrente;
lo scritto del 1° luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 4 luglio 2011) con il quale il ricorrente informa il Tribunale della
sua volontà di mantenere il ricorso;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che, preliminarmente il Tribunale osserva che, non essendo stata
impugnata la decisione dell'UFM né sul punto dell'asilo, né circa la
pronuncia dell'allontanamento (cfr. ricorso, pag. 3), oggetto del litigio in
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questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante l'esecuzione dell'allontanamento;
che dalle audizioni si evince che l'interessato è cittadino iracheno nato a
E._______ con ultimo domicilio a F._______ nella provincia di Dohuk,
Iraq (cfr. verbale 1, pag. 1 e verbale 2, pag. 4);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente, siccome lecita, esigibile e possibile;
che quo all'ammissibilità dell'allontanamento ha considerato che la
prosecuzione del viaggio del richiedente verso lo Stato d'origine non
sarebbe contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della
Svizzera analizzando segnatamente gli obblighi derivanti dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF,
RS 0.107), nonché la loro concretizzazione nel diritto interno; che, di
conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe lecita; che
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile
in quanto il richiedente proviene da una delle tre province nordirachene
(Dohuk) controllate dall'autorità regionale curda; che, grazie alla
situazione di sicurezza e di rispetto dei diritti dell'uomo, nelle tre province
non vige una situazione di guerra generalizzata;
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che l'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile; che,
trattandosi d'un allontanamento di un minore non accompagnato, detto
rinvio deve essere oggetto di un'analisi specifica al singolo caso e dunque
valutare se detto rinvio è in contrasto con l'interesse superiore del
fanciullo; che, nella decisione, l'autorità inferiore non avrebbe verificato se
i genitori del richiedente abbiano concretamente la volontà e la
disponibilità a riaccogliere il figlio;
che, in conclusione il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata in merito all'esecuzione dell'allontanamento e la susseguente
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presunte spese processuali;
che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato che, per quanto
riguarda l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in
considerazione della minore età dell'insorgente, egli avrebbe vissuto con
in genitori fino all'espatrio e nelle due audizioni non sarebbe mai emerso
alcun elemento dal quale desumere un disaccordo tra il ricorrente e la
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sua famiglia; che egli sembrerebbe essere sempre rimasto in contatto
telefonico con la sua famiglia; che, inoltre, sarebbe espatriato con
l'accordo dei genitori; che, altresì, il padre del ricorrente avrebbe un
lavoro stabile, sarebbe in grado di mantenere la sua famiglia e non vi
sarebbe ragione di credere che non continui a prendersi cura della
famiglia come avrebbe già fatto in passato; che, per giunta, l'insorgente
godrebbe di una numerosa rete famigliare a F._______ sulla quale
quest'ultimo potrà sicuramente contare; che, per il resto, ha rinviato ai
considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso;
che avantutto, sulla censura sollevata dal ricorrente, secondo cui la
persona di fiducia avrebbe dovuto essere invitata già alla prima audizione
questo Tribunale osserva che ciò avviene nella misura in cui nella prima
audizione si cristallizza le necessità di intraprendere o vengono avviati
provvedimenti procedurale decisivi per il processo decisionale (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 13 consid. 4.b);
che ciò non è il caso in una procedura ordinaria (non sommaria) e che
quindi nell'agire dell'autorità inferiore non è ravvisabile una violazione del
diritto di essere sentito e quindi la censura va respinta;
che abbondanzialmente giova osservare che la mancata convocazione
del consulente giuridico può costituire una violazione del diritto di essere
sentito, ma che, il fatto che la persona di fiducia, nonostante la
convocazione, non assiste all'audizione sui motivi d'asilo, non implica di
per sé una violazione del diritto di essere sentito (GICRA 1999 n. 2
consid. 5);
che quo all'esecuzione dell'allontanamento, questa è regolamentata
all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che in casu non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Iraq
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
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immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che il ricorrente rimprovera poi all'autorità inferiore di non aver esaminato
il benessere del fanciullo in vista del rimpatrio ed in particolare che
nell'analisi dell'esigibilità dell'allontanamento, si è limitata a ritenere che
l'insorgente gode di una esperienza lavorativa diversificata e di una
cospicua rete sociale ma che per giungere a tale conclusione quo alla
cospicua rete sociale, detto Ufficio non ha proceduto ad esaminare il caso
in modo concreto ma si è solo basato sulle dichiarazioni del ricorrente
senza verificarne l'effettività e la consistenza; che ovvero, incombeva
all'autorità inferiore la verifica dell'effettivo e concreto rimpatrio
dell'insorgente riguardo alla situazione in Patria e alla relativa presa a
carico da parte dei suoi genitori o di un altro parente, in quanto al
momento della pronuncia di detta decisione il richiedente era ancora
minorenne (GICRA 2006 n. 24
consid. 6.2.);
che non di meno, allo stato attuale dei fatti, tale censura non porta però in
casu al rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo esame per
essere il ricorrente nel frattempo divenuto maggiorenne, e non essere
quindi più di interesse la questione dell'interesse superiore del fanciullo in
relazione all'esecuzione dell'allontanamento di quest'ultimo secondo gli
obblighi derivanti dalla CDF, nonché la loro concretizzazione nel diritto
interno svizzero;
che, inoltre, in merito alla sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già
avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq
(Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di
violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che,
segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto
al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore
rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di
principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a
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condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi
abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale,
segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i
partiti al potere (DTAF 2008/5
consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, nel frattempo
divenuto maggiorenne, egli è giovane, con un'esperienza professionale di
due anni come magazziniere (cfr. verbale 1, pagg. 2 seg.); che, inoltre,
dispone di una buona rete sociale in patria, segnatamente entrambi i
genitori, tre fratelli, quattro zii e sei cugini tutti residenti a F._______,
luogo in cui egli ha vissuto per 14 anni (cfr. verbale 1, pagg. 1, 4 seg.);
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile;
che, da quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
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nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che vista la particolarità del caso si rinuncia a prelevare spese
processuali;
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: