B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6765/2019
Sen t en z a d e l 1 7 g e nn a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Walter Lang,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Somalia,
rappresentato dalla signora Roberta Condemi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM dell’11 dicembre 2019 / N (…).
D-6765/2019
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Fatti:
A.
L’interessato, asserito cittadino somalo, di etnia somala, con ultimo domi-
cilio a B._______, dopo essere stato fermato in data (…) dalle guardie di
confine presentandosi come “C._______”, nato il
(…) (cfr. atti n. […], n. […], n. […] e n. […]) ha presentato una domanda
d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2019, dichiarandosi minorenne, nato il (…)
(cfr. atti n. […] e n. […], pag. 3 seg.). Nel formulario di presentazione della
domanda d’asilo, da lui stesso compilato, egli ha affermato di avere quale
nome “D._______” e quale cognome “E._______”.
B.
Il (…) ottobre 2019, il richiedente è stato sentito quale minore non accom-
pagnato nell’ambito di una prima audizione (cfr. atto n. […]; di seguito: ver-
bale 1), durante la quale egli è stato segnatamente questionato in merito
alle sue generalità, alla sua provenienza, come pure circa la sua forma-
zione scolastica e professionale, nonché relativo al viaggio che lo avrebbe
condotto in Svizzera e, brevemente, riguardo ai suoi motivi d’asilo.
In tale contesto egli ha dichiarato che il suo nome sarebbe “F._______” ed
il suo cognome “G._______”, mentre che “E._______” sarebbe il nome
dell’intero gruppo clanico (cfr. verbale 1, p.to 1.01 segg., pag. 2 seg.). Tut-
tavia, alla fine dell’audizione succitata, il richiedente si è rifiutato di sotto-
scrivere il verbale – riletto e sottoscritto dal rappresentante legale in as-
senza del richiedente che ha confermato che il verbale corrisponderebbe
alle dichiarazioni enunciate dall’interessato (cfr. nota manoscritta e firmata
dal rappresentante legale in fine al verbale d’audizione del (…) otto-
bre 2019) – in quanto il nome e cognome presenti sul verbale non corri-
sponderebbero a come egli desidererebbe fossero riportati (cfr. verbale sul
diritto di essere sentito in merito al rifiuto di firmare il verbale del (…) otto-
bre 2019, atto n. […], pag. 1). In relazione a ciò, l’auditore incaricato, ha
riferito che, in mancanza di un documento d’identità attestante quest’ul-
tima, la stessa non poteva essere modificata rispetto a quanto tradotto nel
verbale d’audizione, che rispetterebbe delle direttive per la trascrizione del
nome dalla lingua somala a quella italiana e non secondo la trascrizione
anglofona (cfr. atto n. […], pag. 1).
Sempre nell’ambito dell’audizione, egli ha ribadito la sua minore età, rife-
rendo essere nato in un ospedale a B._______ e di disporre nel paese
d’origine di un certificato di nascita, di compiere (…) anni il (…) mese, ma
di non avere dei documenti che attesterebbero della sua età (cfr. verbale
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1, p.to 1.06, pag. 3). Interrogato più avanti se avesse visto il suo certificato
di nascita, ha allegato che quando sarebbe entrato a scuola avrebbero re-
gistrato la data di nascita dichiarata, ma non sarebbe in possesso di alcun
documento scolastico o altro documento che provi che l’asserita età corri-
sponda alla realtà (cfr. verbale 1, p.to 4.01 segg., pag. 8).
Riguardo ai suoi motivi d’asilo, l’interessato ha in particolare sostenuto di
essere partito dal suo paese d’origine il (…) dicembre 2016 (cfr. verbale 1,
p.to 5.01, pag. 8), rispettivamente il (…) dicembre 2016 (cfr. verbale 1, p.to
7.02, pag. 10), con il fratello e la moglie di quest’ultimo, interrompendo la
decima classe che stava frequentando, in quanto sarebbe scoppiata in me-
desima data una guerra con Al Shabaab a B._______ ed in altri villaggi
limitrofi, a causa del rifiuto di ottemperare alle richieste di pagamento di Al
Shabaab. Negli scontri, assieme ad altre (…) persone, sarebbe deceduto
anche il padre (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 8 e p.to 7.01 segg., pag. 10
seg.).
C.
Il (…) ottobre 2019, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha incaricato il (…), di svolgere una perizia volta a determinare l’età
dell’interessato (cfr. atto n. […]). Le risultanze della medesima, inoltrate
all’autorità di prima istanza il (…) novembre 2019 e basate su di un esame
clinico nonché su dei referti radiologici (panoramica dentaria, radiografia
standard della mano sinistra ed una tomografia assiale computerizzata
[TAC] delle articolazioni sterno-clavicolari), hanno stabilito che l’età minima
dell’interessato sarebbe di 20,35 anni. Tale dato è stato dedotto in partico-
lare dalla tomografia delle articolazioni sterno-clavicolari, che conferisce al
richiedente un’età ossea minima di 21,6 anni e dall’esame odontostomato-
logico, indicante un limite inferiore di 19,1 anni (cfr. atto n. […]).
D.
L’11 novembre 2019, l’autorità inferiore ha reso partecipe il richiedente
asilo delle sue conclusioni circa la sua età anagrafica, ritenendo la minore
età allegata come inverosimile. Tale esito si fonderebbe sia sulle afferma-
zioni illogiche, vaghe ed incongruenti rese dal medesimo interessato ri-
guardo la sua scolarizzazione, la sua rete famigliare, il suo soggiorno in
Italia nonché sui suoi motivi d’asilo – questi ultimi che parrebbero d’acchito
infondati, in quanto le sue allegazioni in merito conterrebbero delle con-
traddizioni evidenti – che dalla mancanza di un documento d’identità e dalle
affermazioni discordanti rese circa il possesso di documenti accertanti la
sua data di nascita, nonché dalle risultanze della perizia medica. Pertanto,
fondandosi su tali accertamenti, la SEM ha informato l’interessato che nel
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proseguo di procedura lo avrebbe considerato maggiorenne e che la sua
data di nascita nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC
sarebbe stata modificata d’ufficio al (…). Nel contempo ha concesso all’in-
teressato il diritto di essere sentito al riguardo, consegnandogli una copia
anonimizzata della perizia medico-legale in parola (cfr. atto n. […]).
E.
Il rappresentante legale del richiedente ha presentato le proprie osserva-
zioni in merito il 14 novembre 2019 (cfr. atto n. […]). Dopo aver contestato
alcune incongruenze rilevate dalla SEM, ha segnatamente sottolineato
come dai documenti allegati in copia del suo certificato di nascita e di due
certificati rilasciati dall’ospedale il giorno in cui sarebbe nato (cfr. atto
n. […]), ed ottenuti tramite la madre dell’interessato, si ricaverebbe effetti-
vamente che la sua data di nascita è quella dichiarata ovvero il (…), e che
quindi il medesimo sarebbe minorenne. Inoltre, sempre dai medesimi do-
cumenti, si dedurrebbe che la traslitterazione corretta del suo nome dal
somalo è “H._______”, come il richiedente avrebbe più volte fatto notare
nel corso della prima audizione, e non quanto indicato nei dati SIMIC, pro-
ponendo quindi all’autorità inferiore di inserire tali generalità nel predetto
sistema. Concernente la perizia medica esperita, il richiedente avrebbe ac-
colto con stupore i risultati della stessa e negherebbe fermamente di avere
più di (…) anni. A mente sua, il suo sviluppo corporeo sarebbe stato acce-
lerato dalle condizioni avverse nella sua vita, nonché dallo stato di malnu-
trizione. Inoltre, il valore scientifico di questo tipo di perizie non sarebbe
assoluto e le risultanze sarebbero fortemente influenzabili da fattori am-
bientali, antropologici e genetici (cfr. atto n. […]). Allo scritto è stato allegato
anche il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (…), ine-
rente lo stato di salute dell’interessato (cfr. atto n. […]).
F.
Con scritti rispettivamente del 22 novembre 2019 (cfr. atto n. […]) e del
29 novembre 2019 (cfr. atto n. […]), il rappresentante legale ha informato
l’autorità inferiore riguardo la situazione valetudinaria del richiedente l’asilo,
allegando la documentazione medica a supporto.
G.
Successivamente, il 22 novembre 2019, l’interessato ha fatto pervenire
alla SEM il suo presunto certificato di nascita originale del (…) otto-
bre 2019, n. (…) (cfr. documentazione presente nell’incarto N […]), il quale
è stato sottoposto ad una verifica di autenticità, con la conclusione che, per
mancanza di materiale di riferimento, non si possa giudicare della fedefa-
cenza dello stesso documento (cfr. atto n. […]).
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H.
In data 2 dicembre 2019, si è tenuta una seconda audizione dell’interes-
sato ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) (cfr. atto n. […]; di seguito: ver-
bale 2). Nella stessa, dopo che il richiedente ha nuovamente contestato le
generalità così come registrate dalla SEM, e riferito che il suo nome cor-
retto sarebbe “I._______” di cui “E._______” sarebbe il cognome, l’autorità
inferiore, con l’accordo dell’interessato, ha proceduto a rettificare il suo
nome e patronimico presenti nell’intestazione del verbale in “A._______”
(cfr. verbale 2, D2 segg., pag. 2 seg.). In seguito la Segreteria di Stato ha
in particolare questionato l’interessato circa i suoi motivi d’asilo. Per quanto
qui di rilievo, il richiedente ha in sostanza asserito di essere partito a se-
guito dello scontro armato con Al Shabaab presente nel suo villaggio ed
iniziato il (…) dicembre 2016, data del suo espatrio, nel corso del quale
avrebbe perduto la vita anche il padre, poiché il fratello temeva che Al Sha-
baab lo avrebbe sequestrato avendo già (…) anni e lo avrebbe in seguito
obbligato ad uccidere qualcuno, pena la vita, visto quanto successo ad un
suo amico. Il suo villaggio sarebbe ancora in mano a tale gruppo armato,
contro il quale il padre avrebbe sempre combattuto (cfr. verbale 2, D15
segg., pag. 3 segg.). Ha inoltre riferito che secondo le Nazioni Unite a cui
egli si sarebbe rivolto in J._______, egli sarebbe un rifugiato (cfr. verbale
2, D68, pag. 9).
I.
Con parere datato 10 dicembre 2019 (cfr. atto n. […]), il rappresentante le-
gale del richiedente, ha fatto pervenire alla SEM le sue osservazioni ri-
guardo il progetto di decisione di quest’ultima autorità del 9 dicembre 2019
(cfr. atto n. […]).
J.
Con decisione dell’11 dicembre 2019, notificata in medesima data (cfr. atto
n. […]), la Segreteria di Stato della migrazione non ha riconosciuto la qua-
lità di rifugiato ex art. 3 LAsi al richiedente, ha respinto la sua domanda
d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Sviz-
zera. Tuttavia, l’autorità di prime cure ha ritenuto l’esecuzione dello stesso
provvedimento non ragionevolmente esigibile, con conseguente ammis-
sione provvisoria dell’interessato su suolo elvetico.
K.
L’(…) è giunta alla SEM la richiesta di ricovero coatto dell’interessato da
parte del medico curante (cfr. atto n. […]) nonché il certificato medico del
(…) dell’ (…) di K._______, con esito negativo riguardo alla coltura
dell’espettorato del (…) e del (…) per micobatteri (cfr. atto n. […]).
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L.
Il 20 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali), l’interessato è insorto con-
tro la suddetta decisione della SEM dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento, che le gene-
ralità del ricorrente siano rettificate in “L._______”, nonché la restituzione
degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni ed affin-
ché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo. Altresì ha presen-
tato un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo, con protesta di spese.
M.
In data 16 gennaio 2020 è pervenuto al Tribunale l’incarto N (…) da parte
della SEM, nel quale sono segnatamente presenti agli atti la copia dei due
certificati di nascita, entrambi datati (…) (cfr. anche atto n. […]) ed il pre-
sunto certificato di nascita originale n. (…), emesso il (…) ottobre 2019 (cfr.
anche atto n. […]).
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi successivi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione
per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
1.2 Il ricorso per quanto rivolto contro il dispositivo della decisione
dell’11 dicembre 2019 della SEM, adempie ai requisiti relativi ai termini di
ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso
(art. 52 cpv. 1 PA). Inoltre, il ricorrente ha partecipato al procedimento din-
nanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impu-
gnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla mo-
dificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto risulta legitti-
mato ad aggravarsi contro di essa.
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1.3 Risulta invece inammissibile la conclusione ricorsuale tendente alla ret-
tifica delle generalità del ricorrente (il suo nome e cognome) nel sistema
d’informazione SIMIC (cfr. cifra 2 delle conclusioni nel gravame), con l’ar-
gomentazione che le medesime verranno indicate erroneamente dalle au-
torità competenti nei suoi nuovi documenti d’identità (cfr. p.to I, pag. 5 del
ricorso), in quanto esula dall’oggetto impugnato. Invero, non essendoci se-
gnatamente nel dispositivo della decisione avversata alcun riferimento a
tale punto posto in questione, il Tribunale, non è funzionalmente compe-
tente per dirimere quest’ultimo, in mancanza di una decisione in merito da
parte dell’istanza inferiore (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, in: Waldmann/Weis-
senberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg.,
pag. 134 segg. ad art. 7 PA).
2.
Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).
Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-
zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
4.1 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato
posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento con decisione dell’11 dicembre 2019, e non
avendo lo stesso censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del
litigio in questa sede risulta pertanto essere in limine la questione inerente
l’età anagrafica, e principalmente la questione riguardante il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo ad esclusione di
quella relativa l’allontanamento e l’esecuzione del medesimo provvedi-
mento.
4.2 In tale contesto, si ricorda che, qualora la questione della minore età
dell’interessato sia contestata, si necessita di dirimere preliminarmente tale
aspetto, essendo lo stesso determinante a livello procedurale, in quanto se
ne è provata la verosimiglianza, occorrerà retrocedere gli atti all’autorità
inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all’età del richie-
dente l’asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30
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Pagina 8
consid. 6.4.5), in quanto la qualità di minore non accompagnato, impone
alla SEM il rispetto di alcune esigenze procedurali nell’ambito della tratta-
zione della domanda d’asilo, in particolare al momento dello svolgimento
dell’audizione sui motivi, esaminate già nella DTAF 2014/30 (cfr. in merito
anche sentenze del Tribunale D-4824/2019 del 27 settembre 2019
consid. 6 e E-2680/2019 del 19 luglio 2019 consid. 6).
5.
5.1 Nella presente disamina, l’autorità inferiore non ha creduto alla pretesa
minore età dell’insorgente. Secondo quanto presente nella decisione que-
relata, le dichiarazioni rese in occasione della sua prima audizione, rende-
rebbero inverosimile la stessa, in quanto a tratti illogiche, incongruenti ed
indistinte in merito alla sua scolarizzazione, la sua rete famigliare, ed il suo
soggiorno in M._______. In particolare, egli avrebbe frequentato la scuola
per più di nove anni, di conseguenza il fatto che egli asserisca di non sa-
pere fare di conto poiché non riuscirebbe a determinare l’età del fratello,
nato nel (…) da sue stesse asserzioni, non sarebbe credibile. Riguardo i
quesiti posti circa la sua rete famigliare, egli avrebbe dichiarato di non sa-
pere da quando sua madre si troverebbe in N._______, né quando i suoi
genitori avrebbero divorziato, né quanti anni egli od il fratello avrebbero
avuto al momento del divorzio degli stessi, o ancora quanti anni abbia sua
madre, malgrado intrattenga con la medesima dei contatti frequenti. Sem-
brerebbe inoltre perlomeno strano che durante il suo soggiorno in
M._______, di cui oltre due mesi trascorsi in ospedale, non abbia mai do-
vuto fornire la sua data di nascita, unicamente limitandosi ad indicare il suo
nome ed il suo cognome. Non avrebbe altresì fornito alcun documento
d’identità, né giustificato in modo credibile la loro mancata presentazione,
nonostante egli abbia dichiarato di aver viaggiato in aereo all’interno del
territorio somalo. Le due copie dei certificati di nascita da lui prodotti, in
quanto copie, non avvalorerebbero la sua presunta minore età e per di più
conterrebbero degli indizi tali da ritenerli dei falsi. In particolare, il nome del
luogo di rilascio differirebbe da un certificato all’altro, così come discre-
pante sarebbe il nome della madre presente negli stessi. Per quanto con-
cerne invece il certificato di nascita originale datato (…) ottobre 2019, a
causa della mancanza di materiale comparativo, non sarebbe stato possi-
bile esprimersi sull’autenticità del documento. Sarebbe tuttavia alquanto
improbabile che egli abbia potuto procurarsi, in un lasso di tempo così
breve, un certificato di nascita autentico, data la situazione di violenza ge-
neralizzata e di assenza di strutture statali nella quale verserebbe il suo
Pase d’origine. Tale certificato sarebbe pertanto pure un falso. Altresì, tutti
e tre i certificati di nascita sarebbero sprovvisti di una fotografia, e pertanto
non sarebbe possibile determinare se l’identità indicata sugli stessi, sia
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davvero quella dell’interessato. Inoltre egli avrebbe fornito delle dichiara-
zioni vaghe e contraddittorie in sede di prima audizione in merito all’esi-
stenza di tali certificati che contribuirebbero a metterne in dubbio la va-
lenza. Infine, quale ulteriore esame, la SEM avrebbe svolto la perizia me-
dico-legale che avrebbe escluso l’età di (…) anni, (…) mesi e (…) giorni da
lui dichiarata, ponendo la sua età probabile tra i 20 ed i 29 anni e l’età
minima a 20,35 anni. Quanto espresso dal richiedente nel parere al pro-
getto di decisione in merito non sarebbe plausibile. Invero sarebbe notorio
che delle condizioni avverse di vita, in particolare lo stato di malnutrizione,
rallenterebbero lo sviluppo corporeo, e di certo non lo accelererebbero. A
fronte di tali considerazioni, l’autorità inferiore ha pertanto ritenuto maggio-
renne il richiedente l’asilo e modificato la sua data al (…).
5.2 Nel proprio gravame l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità in-
feriore. In primo luogo, egli avrebbe da subito dichiarato di essere nato il
(…) e di avere quindi (…) anni. A supporto delle stesse, dichiarazioni, in
corso di procedura, l’interessato avrebbe prodotto tre certificati di nascita,
di cui uno originale. Circa i risultati peritali, accolti dal medesimo con stu-
pore, gli stessi sarebbero spiegabili con le condizioni avverse avute nella
sua vita, segnatamente i maltrattamenti e le condizioni di vita estrema-
mente disagiate, nonché dallo stato di malnutrizione, che tra l’altro la peri-
zia avrebbe evidenziato. In presenza inoltre di un certificato di nascita ori-
ginale, del quale non sarebbe stata attestata in modo conclusivo la sua
falsità, occorrerebbe riferirsi alle generalità ivi indicate. Circa le contesta-
zioni della SEM riguardo il suo percorso scolastico, l’interessato sottolinea
come la dovizia di particolari da lui presentati dimostrerebbe, al contrario
di quanto sostenuto dall’autorità inferiore, che egli avesse ben chiare le
tappe della sua scolarizzazione e che le stesse fossero congruenti con l’età
anagrafica dichiarata. Il ricorrente nega inoltre con fermezza di aver dichia-
rato di non saper fare di conto, ascrivendo la stessa asserzione ad una
scarsa comprensione reciproca con l’interprete della SEM, il quale avrebbe
già riscontrato delle difficoltà nel traslitterare il suo nome. Tali difficoltà sa-
rebbero già state sottolineate più volte dal richiedente nell’ambito dell’au-
dizione sui motivi. Per quanto attiene invece il fatto che egli non si ricor-
dasse esattamente a quale età il padre sarebbe deceduto, egli sostiene
che nel suo Paese d’origine il calcolo dell’età non sarebbe così importante
come alle nostre latitudini e che pertanto non si ricorderebbero la data dei
familiari, anche se consanguinei. Anche circa il suo non rimembrare
quando la madre avrebbe abbandonato la famiglia e si sarebbe trasferita
in N._______, sarebbe plausibile, in quanto egli sarebbe stato all’epoca
molto piccolo, e questo sebbene egli sia ora sporadicamente in contatto
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con la medesima. Circa il certificato di nascita originale, l’insorgente con-
testa che sia il luogo di emissione che il nome della madre sarebbero in-
congruenti e proverebbero la falsità dei documenti, in quanto sarebbero
stati soltanto traslitterati in modo diverso, come d’altronde accaduto per le
generalità del ricorrente in corso di procedura. Infine, in merito all’asserita
impossibilità per il richiedente di procurarsi un certificato in breve tempo in
patria, non sarebbe stato pienamente garantito il diritto di essere sentito
del medesimo, in quanto tale circostanza sarebbe stata sollevata dall’au-
torità inferiore soltanto in sede di decisione, e pertanto egli non avrebbe
avuto la possibilità di spiegare in quali evenienze il certificato sarebbe stato
emesso. Non vi sarebbe pertanto alcun motivo di non ritenere il certificato
di nascita presentato come vero.
6.
6.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità
competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA,
art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documen-
tazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridi-
che ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in
particolare visto il nesso con l’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA
ed art. 8 LAsi; cfr. anche CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in:
Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Ver-
waltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9).
6.2 Qualora un fatto rimanga non comprovato nonostante un accertamento
completo dei fatti, occorre di norma fare riferimento alle regole sulla ripar-
tizione dell’onere della prova derivanti dall’applicazione analogica
dell’art. 8 CC. Le stesse hanno infatti portata allorquando le misure istrut-
torie necessarie non abbiano permesso di chiarire determinati aspetti. Su
tali presupposti, la parte che intende prevalersi di una circostanza è tenuta
a sopportare le conseguenze della mancata prova al riguardo o, in caso di
grado ridotto, dell’assenza di verosimiglianza (cfr. sentenza del Tribunale
D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.3 con riferimenti citati).
6.3 Per quanto concerne la minore età, è al richiedente asilo che incombe
l’onere della prova al riguardo (cfr. GICRA 2004 n. 30 consid. 5.1 pag. 208,
2001 n. 22 consid. 3 pag. 180 seg., 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188; sen-
tenza del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.4 con ulteriori riferimenti). In
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presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto (cfr. supra con-
sid. 6.1), se la valutazione globale degli atti di causa non permette di rite-
nere che l’interessato l’abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assu-
mersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr.
GICRA 2001 n. 23 consid. 6c pag. 187, sentenza del Tribunale
D-3567/2019 consid. 5.4 con ulteriori riferimenti).
6.4 Salvo casi particolari, qualora vi siano dubbi in proposito alla minore
età del richiedente l’asilo, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiu-
diziale (cfr. DTAF 2011/23 consid. 5, DTAF 2009/54 consid. 4.1, GICRA
2004 n. 30 consid. 5.3 pag. 109, sentenze del Tribunale D-3567/2019 pre-
citata consid. 5.5, E-5386/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 4.3.1,
D-4824/2019 del 27 settembre 2019 consid. 8.1). Per giungere ad una de-
terminazione al riguardo, l’autorità si basa sui documenti d’identità autentici
depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni in relazione al con-
testo personale dell’interessato nel paese d’origine, alla sua cerchia fami-
gliare ed al suo iter scolastico (cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019
consid. 5.5, E-5386/2019 consid. 4.3.1, D-4824/2019 consid. 8.1,
D-858/2019 del 26 febbraio 2019). Se necessario ordina una perizia me-
dica volta alla determinazione dell’età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione con
l’art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2; sentenze del Tribunale
D-3567/2019 consid. 5.5 e D-4824/2019 consid. 8.1 con ulteriori riferimenti
citati). Una volta esperita l’istruttoria, la Segreteria di Stato procede ad un
apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi
sopra edotti (cfr. supra consid. 6.1–6.3 e riferimenti citati).
6.5 I metodi applicati in Svizzera per la determinazione medica dell’età for-
niscono, a seconda del risultato, indizi da ponderare in modo diverso per
stabilire se una persona è maggiorenne. Gli accertamenti fondati sull’ap-
proccio a tre pilastri prevedono, di norma, un esame clinico ed una radio-
grafia della mano seguiti da una tomografia (TAC) sterno-clavicolare e da
un esame dello sviluppo dentale. L’esame clinico e la radiografia della
mano non permettono di determinare in modo attendibile se una persona
abbia raggiunto o meno la maggiore età. La radiografia della mano viene
però tutt’ora regolarmente utilizzata per stabilire se è necessario procedere
con la tomografia sterno-clavicolare e con l’analisi dello sviluppo dentale.
La consultazione clinica permette invece, congiuntamente ad un’anamnesi
dell’interessato, di riscontrare eventuali anomalie nello sviluppo corporeo
influenti sulla stima dell’età. La TAC sterno-clavicolare e l’esame dello svi-
luppo dentale, possono invece, a seconda del risultato, condurre ad indizi
più o meno concreti sulla maggiore età del richiedente l’asilo. Qualora en-
trambe le investigazioni indichino un’età minima superiore a 18 anni, v’è
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da ritenere un indizio molto forte di maggiore età. Se da uno solo degli
esami in parola risulti un’età minima superiore a 18 anni, ma i rispettivi
intervalli tra età minima e massima si attestino su valori equivalenti, la mag-
giore età permane altamente probabile. La stessa risulta invece solo de-
bolmente probabile se, con una sola età minima superiore a 18 anni, non
vi è sovrapposizione tra gli intervalli, pur in presenza di una spiegazione
medica plausibile giustificante la diversa scala di valori. Vi sono poi ulteriori
casistiche nelle quali le risultanze della tomografia sterno-clavicolare e
dell’esame dello sviluppo dentale apportano solo indizi molto deboli rispet-
tivamente nessun indizio di maggiore età. Ad ogni modo, quanto più gli
accertamenti medici costituiscono un indizio a favore della maggiore età,
tanto meno sarà necessario procedere ad un apprezzamento generale
delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2 con riferimenti citati; a titolo
esemplificativo cfr. anche sentenze del Tribunale D-3567/2019 consid. 5.6
e D-4824/2019 consid. 8.2).
6.6 La valutazione dei referti medici precitati, da parte delle autorità prepo-
ste, si effettua in applicazione delle norme processuali usuali (cfr.
DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3). L’elemento determinante per giudicare del
valore probatorio di un mezzo di prova non è né l’origine del mezzo di prova
né la sua designazione come rapporto o come perizia (cfr. GICRA 2002
n. 18 consid. 4aa). Gli accertamenti medici volti a determinare l’età rien-
trano nelle informazioni scritte ai sensi dell’art. 49 della Legge di procedura
civile federale (PCF; RS 273), applicabile su rimando dell’art. 19 PA. Tali
referti soggiacciono al libero apprezzamento delle prove (art. 40 PCF e
art. 19 PA). Tuttavia, dal momento che i riscontri in essi contenuti sono resi
da una persona con conoscenze specifiche, ci si può scostare dagli stessi
solo in presenza di indizi concreti atti a metterne in dubbio l’affidabilità (cfr.
per maggiori sviluppi GICRA 2004 n. 31 consid. 5-6; DTF 122 V 157).
7.
7.1 Ora, nel caso di specie, sia la tomografia delle articolazioni sterno-cla-
vicolari che l’esame odontostomatologico hanno indicato un’età minima
ben superiore ai 18 anni. Già solo per queste ragioni, v’è da annoverare un
indizio molto importante di maggiore età per l’interessato. Inoltre, in una
tale casistica, il fatto che gli intervalli tra età minima e massima risultanti
dai due esami non siano equivalenti è privo di reale portata, dal momento
che una tale circostanza risulta determinante unicamente in presenza di
valori minimi discordanti. Dal canto loro, gli esiti dell’esame osseo della
mano non hanno alcun valore scientifico oltre a quello orientativo. Pertanto,
il fatto che tale accertamento preliminare abbia rilevato un’età minima infe-
riore ai 18 anni d’età – in casu di 16,1 anni – non risulta decisivo. Del resto,
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quest’ultima risultanza nemmeno permette di constatare un vizio procedu-
rale intrinseco alla perizia medesima. Si deve infatti partire dall’assunto che
i medici chiamati a redigere un rapporto sull’età, essendo persone con co-
noscenze specifiche, dispongano di un certo margine di manovra
nell’esperimento degli accertamenti, essendo liberi di valutare indipenden-
temente a quali degli esami disponibili fare capo. Altresì, dagli atti non tra-
spare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non
siano nella fattispecie state rispettate. Il rapporto non è infatti contradditto-
rio e si riferisce direttamente alla persona dell’insorgente. Lo stesso è ben
motivato e tiene in debita considerazione l’anamnesi dell’interessato. Visti
i risultati in parola, vi è dunque solo un ridotto margine di apprezzamento
delle ulteriori prove versate agli atti, essendo l’esito degli accertamenti me-
dici, che attestano l’età dell’interessato inequivocabilmente oltre i 18 anni,
in concreto particolarmente concludente (cfr. supra consid. 6.5 in fine, cfr.
anche a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-3567/2019 con-
sid. 6.1).
7.2 L’insorgente, dal canto suo, non ha depositato alcun documento di le-
gittimazione o d’identità ai sensi dell’art. 1a lett. c dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), il quale prescrive che
in detta categoria di mezzi di prova rientrino i documenti ufficiali con foto-
grafia rilasciati per comprovare l’identità del titolare. Egli ha prodotto tutta-
via due copie di certificati di nascita emessi il (…), nonché un certificato di
nascita originale datato (…) ottobre 2019, quest’ultimo documento di cui la
SEM non è riuscita a determinare l’effettiva autenticità. Sennonché, resta
il fatto che, in assenza di una fotografia presente sui medesimi, essi non
possono essere ricondotti con certezza alla persona del richiedente asilo.
Inoltre, come rettamente osservato dall’autorità inferiore nella decisione
avversata, i due documenti datati (…), risultano essere delle mere copie,
quindi passibili di facili manipolazioni e falsificazioni, nonché contengono
delle discrepanze importanti dall’uno all’altro sia dal profilo contenutistico
che grafico. Invero, in un certificato di nascita viene indicato quale nome
della madre “O._______”, mentre che nell’altro “P._______”, oltreché il
nome dello stesso organo che avrebbe rilasciato il documento e del luogo
di nascita d’un canto è citato quale “Q._______” e nell’altro invece come
“B._______”. Quanto risulta però maggiormente sorprendente, è che la
stessa autorità ([…] B._______; cfr. il timbro apposto su entrambi i docu-
menti), in medesima data e sottoscritti dalla stessa persona – tra l’altro le
firme paiono essere originali, quindi apposte solo in un secondo tempo
sulle copie dei due documenti (cfr. i due documenti presenti agli atti nell’in-
carto N […]) – abbia emesso due certificati completamente differenti dal
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Pagina 14
profilo della grafica. Invero se uno dei documenti presenta un formato ver-
ticale con un bordo stellato, l’altro invece ha un formato orizzontale bordato
da soli dentellati. Viste tali evenienze, non può essere seguita la tesi del
ricorrente circa una diversa traslitterazione dei medesimi documenti, per
spiegare le stesse. Per quanto attiene invece il certificato di nascita del
(…) ottobre 2019, oltreché non contenere alcuna fotografia attestante che
la persona effettivamente presente sul documento sia effettivamente il ri-
chiedente l’asilo, lo stesso è stato emesso soltanto in data (…) otto-
bre 2019, quindi ben quasi (…) anni dopo le generalità che intenderebbe
attestare, nonché in una data successiva alla prima audizione sostenuta
dal ricorrente, ove in proposito ha rilasciato delle allegazioni contradditto-
rie. Se dapprima egli avrebbe infatti asserito di disporre di un certificato di
nascita presso il suo domicilio a B._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.06,
pag. 3), in seguito ha riferito di non avere mai visto alcun documento, ri-
spettivamente alla domanda se avesse visto il suo certificato di nascita, ha
affermato che egli sarebbe stato registrato con la data di nascita indicata a
scuola, ma di non disporre di alcun documento scolastico, né di poterla
dimostrare tramite un documento (cfr. verbale 1, p.to 1.06, pag. 3 e p.to
4.04, pag. 8). Inoltre appare perlomeno dubbio che la madre, la quale si
sarebbe trovata all’epoca in N._______, essendo espatriata dalla
R._______ quando lui era piccolo (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 7), sia
nuovamente rientrata nel precitato Paese per farsi rilasciare il documento
in parola. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, egli si è potuto
esprimere ampiamente nel corso della procedura dinnanzi alla prima
istanza in merito all’emissione dello stesso documento, avendo d’un lato
riferito che sarebbe stata sua madre a presentarsi nell’ufficio di S._______
competente ed a trasmettergli lo stesso (cfr. verbale 2, D4, pag. 2), nonché
avendo potuto avere la possibilità di farlo in merito anche al momento della
presentazione del suo parere del 10 dicembre 2019 o al più tardi con il suo
ricorso, senza tuttavia aggiungere qualsivoglia asserzione in merito. La
presunta violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM ri-
guardo la tempistica di emissione del documento in parola, non risulta per-
tanto essere in alcun modo fondata. Alla luce delle suesposte considera-
zioni, vi è quindi modo di dubitare seriamente dell’originalità ed autenticità
anche del certificato di nascita datato (…) ottobre 2019.
7.3 Del resto, pure le allegazioni dell’insorgente riguardo il suo curriculum
personale lasciano a desiderare, non essendo questi stato in misura di in-
dicare né quanti anni avesse il fratello al momento del suo decesso, come
neppure da quando la madre si troverebbe in N._______ ed avrebbe divor-
ziato dal padre, o quale età avesse avuto lui e/o il fratello al momento del
divorzio, ed altresì neppure quanti anni abbia la madre, nonostante con la
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Pagina 15
medesima intercorrano, come da lui dichiarato, dei contatti telefonici gior-
nalieri (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 7; verbale 2, D47, pag. 7), a differenza
di quanto sostenuto nel ricorso dall’insorgente – il quale riferisce di essere
ora soltanto “sporadicamente in contatto con lei” (cfr. ricorso, p.to II, pag. 6)
–. Tali elementi mancanti circa alcuni elementi importanti del suo vissuto,
non risultano spiegabili con le asserzioni esposte nel gravame dall’insor-
gente, che risultano delle mere allegazioni di parte. Da ultimo, quali ulteriori
elementi atti a mettere in dubbio che la minore età allegata dal ricorrente
sia quella corretta, risulta dalla data di nascita dichiarata dall’insorgente e
registrata dalle guardie di confine al momento del suo arresto – ovvero il
(…) (cfr. atti n. […] e n. […]) – come pure dalla sua asserzione che in
M._______, nonostante abbia trascorso oltre due mesi in un ospedale, non
gli sia mai stata richiesta la data di nascita (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 6).
7.4 Anche tenendo in considerazione il fatto che egli sia stato lineare
nell’enunciazione del suo percorso scolastico riguardo all’età dichiarata al
momento in cui avrebbe iniziato la scuola, nonché quando avrebbe inter-
rotto l’anno scolastico per espatriare, come pure rispetto a quanti anni di
differenza avesse con il fratello maggiore, o ancora quanti anni approssi-
mativamente avesse egli al momento del matrimonio di quest’ultimo (cfr.
verbale 1, p.to 1.17.04 segg., pag. 5 segg.), visto quanto sopra conside-
rato, risulta difficile rimettere in discussione le inequivocabili risultanze degli
accertamenti medici svolti, i quali, come già sopra concluso, hanno sancito
un indizio molto forte di maggiore età. Ciò a maggior ragione vista la pre-
senza di mezzi di prova di cui non è stata provata in alcun modo la loro
autenticità, e la presenza di elementi poco plausibili nel narrato dell’insor-
gente. Inoltre, non v’è spazio per una diversa valutazione del caso sulla
base del beneficio del dubbio. Come già esposto sopra, in presenza di una
fattispecie sufficientemente acclarata, come è il caso di specie, è al richie-
dente che va imputata l’assenza di prova – da intendersi al grado della
verosimiglianza – quanto all’asserita minore età.
7.5 In definitiva, v’è da partire dall’assunto che il ricorrente non sia riuscito
a rendere verosimile la propria minore età.
8.
8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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Pagina 16
8.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi; cfr.
anche DTAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
8.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
D-6765/2019
Pagina 17
9.
9.1 Nella sua decisione, la SEM ha ritenuto che una parte delle dichiara-
zioni rilasciate dal ricorrente circa gli eventi che lo avrebbero spinto ad
espatriare, siano contraddittorie in punti essenziali, tanto da minare la cre-
dibilità dell’intero racconto. Le sue allegazioni in merito alle modalità con il
quale il gruppo armato Al Shabaab avrebbe riscosso il pagamento dei cam-
melli, come pure la dinamica degli eventi, e meglio ove egli si trovasse al
momento dell’attacco di Al Shabaab al suo villaggio e della sequenza dei
medesimi fatti, sarebbero discordanti. A ciò si aggiungerebbe la contraddi-
zione rilevata da un’audizione ad un’altra, rispetto alle modalità in cui l’in-
sorgente avrebbe appreso della morte del padre.
9.2 Nel suo gravame, il ricorrente ribadisce dapprima di aver indicato il me-
todo di pagamento esatto da Al Shabaab, al contrario di quanto sostenuto
dall’autorità inferiore nella decisione avversata, nonché le modalità con le
quali avveniva lo stesso. Circa la divergenza rilevata dalla SEM in merito
alla comunicazione del decesso del padre, il ricorrente ha ribadito che a
comunicarglielo sarebbe stato il fratello, ed in tal senso non si riscontre-
rebbe alcuna divergenza nelle asserzioni rese nelle due audizioni.
10.
10.1 Il Tribunale non può che condividere la valutazione dell’autorità di
prima istanza circa le importanti incongruenze in cui è incorso l’insorgente
nella narrazione degli eventi che lo avrebbero condotto all’espatrio. In
primo luogo, la dinamica degli eventi appare discrepante, in quanto se dap-
prima il ricorrente ha riferito che Al Shabaab avrebbe richiesto a voce il
pagamento (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 10: “Sono venuti la prima
volta da noi; abbiamo dato loro […] cammelli. […] La seconda volta, sono
venuti e volevano altri soldi e cammelli. […] Hanno detto: “Dovete pagare”
e ci hanno preso […] cammelli. […]”). Tuttavia, interrogato più precisa-
mente in merito nel corso dell’audizione sui motivi, circa il fatto se la richie-
sta venisse fatta via telefono, come esposto anche nella medesima (cfr.
verbale 2, D21, pag. 5), egli ha esposto di non saperlo con certezza, ma
che i capi gruppo ed i capi villaggio avrebbero comunque ricevuto un ordine
per ottemperare al pagamento dei cammelli (cfr. verbale 2, D22, pag. 5).
Anche in merito al luogo dove egli si sarebbe trovato nel momento in cui
sarebbero iniziati gli scontri con Al Shabaab ed egli si sarebbe dato alla
fuga, l’insorgente ha rilasciato tre versioni differenti. In un primo momento,
ha infatti asserito che sarebbe stato a scuola, interrompendo di fatto la me-
desima per darsi alla fuga (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 5). In seguito, e
sempre nel corso della stessa audizione, ha narrato invece di essere partito
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Pagina 18
dal suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 11). Nella successiva audi-
zione ha modificato ancora le sue affermazioni, asserendo che al momento
dell’attacco di Al Shabaab, lui si sarebbe trovato nella foresta a pascolare
le capre (cfr. verbale 2, D16, pag. 4 e D35, pag. 6). Infine, anche in rela-
zione alle modalità in cui egli sarebbe venuto a conoscenza della morte del
padre, risultano essere contraddittorie nelle due audizioni (cfr. verbale 1,
p.to 7.02, pag. 11; verbale 2, D16, pag. 4 e D40 segg., pag. 6), come rile-
vato rettamente dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata. Le
asserzioni esposte in merito alle contraddizioni rilevate nel gravame, non
contribuiscono in alcun modo a rendere verosimili le sue allegazioni al ri-
guardo, in quanto non dissipano in alcun modo le divergenze importanti
summenzionate in re ai motivi del suo espatrio, su degli aspetti centrali
della vicenda esposta rispetto alle quali è quantomeno lecito attendersi una
certa linearità del narrato.
10.2 Dette allegazioni non soddisfano pertanto le condizioni di verosimi-
glianza poste dall’art. 7 LAsi.
11.
11.1 L’autorità inferiore ha altresì considerato irrilevante il timore del ricor-
rente di essere reclutato con la forza da parte di Al Shabaab. In relazione
a ciò, egli non avrebbe invero fornito alcun elemento concreto che lasci
presagire l’esistenza di un rischio reale e personale in tal senso, limitandosi
a fornire l’esempio di quanto sarebbe accaduto ad un suo amico ed affer-
mando che si tratterebbe di un rischio che incorrerebbero tutti i maschi che
avrebbero dai (…) anni d’età in su. Sarebbe pertanto un rischio generaliz-
zato dettato dalla situazione generale presente nel suo Paese d’origine, e
non personale, e non costituirebbe di per sé un indizio di persecuzione
futura mirata nei suoi confronti. Inoltre, in proposito, l’interessato avrebbe
pure dichiarato di non nutrire un timore in tal senso, ma che sarebbe stato
il fratello a provarlo e che glielo avrebbe dichiarato unicamente allorché
sarebbero giunti in T._______.
11.2 L’insorgente nel gravame avversa tale valutazione, ritenendo di aver
esposto che il pericolo al reclutamento da parte di Al Shaabab, lo riguar-
dasse in prima persona e non fosse vago o generale. D’un canto, egli fa-
rebbe parte della categoria dei maschi minorenni indicati, e d’altro canto,
egli avrebbe dichiarato di non essere stato reclutato dal gruppo armato
menzionato, in quanto il padre avrebbe corrisposto allo stesso annual-
mente quanto dal medesimo esatto, proprio per evitare che egli fosse cat-
turato. A causa dello scoppio dei disordini nel suo villaggio, e con la par-
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Pagina 19
tenza del padre in combattimento, si comprenderebbe anche perché il fra-
tello del ricorrente abbia insistito per condurlo via, in quanto deceduto il
padre, nessuno avrebbe potuto corrispondere il pagamento richiesto e l’in-
sorgente sarebbe pertanto stato sicuramente catturato.
11.3 È d’uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pre-
giudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un
elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento sog-
gettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi
oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (ele-
mento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro pros-
simo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57
consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antece-
denti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni ante-
riori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso,
sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di
future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha
dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni
più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57
consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore
dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in
un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi
ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi-
nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o
meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).
11.4 Ora, quandanche il sequestro di minorenni da parte di Al Shabaab ai
fini di reclutamento, in particolare in alcune zone della Somalia, sia del tutto
plausibile come risulta da diverse fonti, è da rilevare che le stesse sono
inerenti alla situazione generale che prevale in tale paese, in modo parti-
colare nelle zone sotto il dominio di tale gruppo armato (cfr. Netherlands
Ministry of Foreign Affairs, Country of Origin Information Report on South
and Central Somalia, marzo 2019, cal/2010322/COISomaliaMarch2019.pdf > consultato il 10.01.2020; Au-
strian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documenta-
tion, featured topic on Somalia: Security Situation, 4 dicem-
bre 2019, 443453 >, consultato il 10.01.2020; Asylum Reserach Consultancy, Situa-
tion in South and Central Somalia [including Mogadishu], 25 gennaio 2018,
arc-country-report-on-south-and-central-somalia-incl-mogadishu.pdf >,
consultato il 10.01.2020; United Nations Assistance Mission in Somalia,
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Pagina 20
Countering Al Shabaab Propaganda and Recruitement Mechanisms in
South Central Somalia, 14 agosto 2017 tes/default/files/countering_al-shabaab_propaganda_and_recruitment_ mechanisms_report_final_-_14_august_2017.pdf >, consultato il
10.01.2020). In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le
conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una
persecuzione intensa e mirata giusta i motivi enunciati all’art. 3 LAsi (cfr.
DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb). La situazione
di pericolo dovuta alla situazione d’insicurezza in un determinato paese, è
del resto contemplata esclusivamente dall’art. 83 cpv. 4 LStrI, il quale pre-
vede che, qualora nel Paese d’origine o di provenienza lo straniero venisse
a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra,
guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l’esecuzione
dell’allontanamento non è esigibile. Nella presente disamina, oltreché il ri-
corrente non rientrerebbe più nella fascia di età in cui i rapimenti ai fini del
reclutamento forzato risultano più frequenti da parte del gruppo armato
succitato (cfr. fonti citate), come da lui stesso asserito, non avendo egli
reso verosimile la sua minore età, il timore di tale reclutamento non può in
ogni caso essere ritenuto tutt’ora attuale. Dalle dichiarazioni del ricorrente
non risulta inoltre che egli abbia mai avuto a che fare in modo diretto e
concreto, con Al Shabaab, in quanto ha dichiarato in proposito di non aver
mai avuto problemi con gli stessi né con terze persone (cfr. verbale 2, D43,
pag. 7) e di essere espatriato soltanto perché il fratello lo avrebbe obbligato
a partire (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 7), il quale temeva che lo avreb-
bero sequestrato, come sarebbe successo ad un suo amico (cfr. verbale 2,
D58, pag. 8). In merito alle azioni volte al sequestro di persone ai fini del
reclutamento eseguite da Al Shabaab, non vi è d’altronde il rischio di subire
dallo stesso maggiori pregiudizi rispetto al resto della popolazione presente
in Somalia. Pertanto, le circostanze allegate sono effettivamente prive di
pertinenza e non giustificano il riconoscimento dello statuto di rifugiato né
la concessione dell’asilo. Le asserzioni generiche e prive di qualsivoglia
sostanza in merito contenute nell’atto ricorsuale, non sono atte a modifi-
care tale conclusione.
12.
In conclusione è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la
qualità di rifugiato al ricorrente omettendo di concedergli asilo. Per il resto,
circa tale punto in questione, non può essere seguita la conclusione ricor-
suale esposta alla cifra 3 del ricorso, tendente alla cassazione della deci-
sione della SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda
d’asilo, in quanto l’autorità resistente è entrata a ragione nel merito della
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Pagina 21
domanda d’asilo del ricorrente e l’ha trattata secondo la procedura nazio-
nale. Il ricorso non merita dunque tutela e la decisione impugnata va con-
fermata.
13.
13.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro-
nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
13.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS
142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 con-
sid. 10.1).
13.3 Ne consegue che, anche in merito alla pronuncia dell’allontanamento,
la decisione avversata va confermata.
14.
Alla luce di quanto sopra, l’autorità inferiore con la decisione impugnata
non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezza-
mento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giu-
ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
15.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta priva d’oggetto.
16.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali sarebbero da porre a
carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò
nonostante, non potendosi considerare l’impugnativa priva di possibilità di
esito favorevole, non sono riscosse le spese processuali (art. 65 PA) e
l’istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’insorgente, nel senso
dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia, va conseguente-
mente accolta.
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Pagina 22
17.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban-
donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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