B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6767/2018, D-6772/2018
Sen t en z a d e l 7 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Jeannine Scherrer-
Bänziger;
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…), e la figlia
B._______, nata il (…),
Georgia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi
della LAsi) ed allontanamento;
decisioni della SEM del 22 novembre 2018 / N (…) e
N (…).
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Visto:
le domande d’asilo del (…) ottobre 2018 che A._______ (cfr. atto A2/2)
rispettivamente la figlia B._______ (cfr. atto A2/2) hanno presentato in
Svizzera,
i verbali relativi alle audizioni federali di A._______ del (…) novembre 2018
(cfr. atto A10/11; di seguito: verbale 1[…]) e del (…) novembre 2018 (cfr.
atto A16/10; di seguito: verbale 2[…]), con i mezzi di prova a sostegno della
sua domanda d’asilo (cfr. atti A8 e A9),
il verbale dell’audizione sulle generalità di B._______ del
(…) novembre 2018 (cfr. atto A9/10; di seguito: verbale 1[…]) ed il verbale
dell’audizione sui motivi d’asilo della stessa del (…) novembre 2018 (cfr.
atto A12/7; di seguito: verbale 2[…]), con i mezzi di prova presentati a
sostegno della domanda d’asilo (cfr. atto A8),
le separate decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) del 22 novembre 2018, notificate alle richiedenti il medesimo giorno
(cfr. avvisi di notifica e di ricevuta; atto A20/1 e atto A17/1), con le quali la
predetta autorità non è entrata nel merito delle loro domande d’asilo in
applicazione dell’art. 31a cpv. 3 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) in
combinato disposto con l’art. 18 LAsi, altresì pronunciando il loro
allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso in quanto
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
il ricorso unico del 28 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d’entrata: 29 novembre 2018), presentato da entrambe le interessate
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso le
predette decisioni, con cui le insorgenti hanno postulato l’annullamento
della decisione di non entrata nel merito impugnata, contestualmente
presentando una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali, con protesta di spese e ripetibili,
la ricezione degli incarti originali della SEM da parte del Tribunale in data
3 dicembre 2018,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che segnatamente, le decisioni rese dalla SEM in materia d’asilo possono
essere contestate dinnanzi al Tribunale, la quale statuisce allora
definitivamente, salvo quelle che concernono persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 33 lett. d LTAF, applicabile per rinvio
dell’art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d cifra 1 LTF), eccezione non realizzata in
specie,
che presentato tempestivamente contro delle decisioni di non entrata nel
merito della SEM (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso è di principio ammissibile
sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a – c e 52 cpv. 1 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che innanzitutto il Tribunale rileva che, qualora le impugnative concernono
fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto,
quandanche presentate separatamente, per economia processuale può
essere giustificata la congiunzione delle cause a qualsiasi stadio della
causa e la pronuncia di una sola sentenza (cfr.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.),
che nella presente disamina, i fatti alla base delle domande d’asilo delle
ricorrenti risultano essere di simile natura e pongono simili quesiti giuridici,
oltreché le insorgenti hanno presentato al Tribunale un unico ricorso contro
le due separate decisioni della SEM,
che pertanto appare giudizioso congiungere le procedure,
che proseguendo, il ricorso presentato, risultando manifestamente
infondato, ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con
l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione
è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
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che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso delle audizioni federali, A._______, ha dichiarato per quanto
qui di rilievo, di essere cittadina georgiana, con ultimo domicilio presso i
suoi genitori a C._______, D._______ (cfr. verbale 1[…], pag. 3 seg.); che
a seguito dell’insorgere di problematiche valetudinarie dovute all’(…) di cui
soffrirebbe dall’età di (…) anni, non avrebbe mai lavorato; che dal (…)
riceverebbe degli aiuti statali pari a (…) Lari georgiani (GEL) mensili oltre
alle medicine di cui necessita gratuitamente; che inoltre sarebbe stata
riconosciuta quale invalida di secondo grado e sarebbe stata aiutata
finanziariamente anche dai genitori e dalla figlia (cfr. verbale 1[…], p.to
1.17.04 segg., pag. 3 segg.; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg. e D52,
pag. 6),
che circa i suoi motivi d’asilo, ha asserito di aver lasciato legalmente la
Georgia il (…) ottobre 2018 unitamente alla figlia (cfr. verbale 1[…], p.to
5.01 segg., pag. 5 seg.), principalmente poiché vorrebbe essere curata
dalla sua malattia in Svizzera, cure che non potrebbe permettersi in
Georgia a causa delle sue problematiche finanziarie; che inoltre, a causa
della sua situazione valetudinaria, non potrebbe trovare un lavoro in patria
e sostenere parimenti finanziariamente la figlia, segnatamente per gli studi
universitari (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.; verbale 2[…],
D28 segg., pag. 4 segg.),
che dal canto suo, B._______ ha asserito essere di nazionalità georgiana,
con ultimo domicilio a C._______ (Georgia; cfr. verbale 1[…], p.to 1.08
segg., pag. 3 seg.); che prima di espatriare il (…) ottobre 2018 con la
madre, avrebbe vissuto a E._______, dove frequentava l’Università e
lavorava stagionalmente quale (…) (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04 segg.,
pag. 3 seg.; verbale 2[…], D12 segg., pag. 3 seg.),
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che nel marzo del 2018 ella avrebbe interrotto gli studi universitari per
motivi economici, in precedenza finanziati con i proventi del suo lavoro e
con dei prestiti bancari contratti dalla madre (cfr. verbale 2[…], D19 segg.,
pag. 3 seg.),
che la richiedente sarebbe espatriata dal suo Paese d’origine per
accompagnare la madre, la quale soffre di (…), malattia che non potrebbe
essere guarita in Georgia (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01 seg, pag. 6; verbale
2[…], D10 segg., pag. 3 segg.); che ella desidererebbe inoltre proseguire
in Svizzera i suoi studi universitari (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, pag. 6),
che ella ha inoltre dichiarato di non avere avuto alcun problema con le
autorità georgiane o con terze persone (cfr. verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6);
che infine, nel caso di un suo rientro in Georgia, ella teme di dover restituire
i debiti contratti per poter continuare gli studi (cfr. verbale 2[…], D31,
pag. 4),
che nella decisione impugnata da A._______, l’autorità inferiore ha
anzitutto rilevato che ella non avrebbe presentato una domanda d’asilo ai
sensi dell’art. 18 LAsi, in quanto non avrebbe dichiarato di essere oggetto
di persecuzioni ex art. 3 LAsi o 3 CEDU; che invero ella avrebbe deciso di
espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera, per tentare di ottenere le
migliori cure possibili in territorio elvetico; che tuttavia, tali difficoltà mediche
di trovare una cura definitiva alla sua malattia, non rappresenterebbe
alcuna forma di persecuzione rilevante,
che oltracciò, i mezzi di prova da lei prodotti a sostegno della sua domanda
d’asilo, confermerebbero la conclusione della SEM e dimostrerebbero
inoltre che la richiedente avrebbe avuto accesso in Georgia alle opportune
strutture sanitarie e ad un’adeguata assistenza, per la maggior parte
gratuitamente,
che infine la Segreteria di Stato ritiene che non vi sarebbero segnatamente
motivi personali ostativi all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente
in Georgia, in quanto una volta rientrata in Patria, ella potrebbe
nuovamente beneficiare dell’accesso alle strutture sanitarie pubbliche per
la cura della sua malattia, nonché della rendita d’invalidità; che inoltre ella
non potrebbe essere definita indigente, e potrebbe comunque contare su
una buona rete familiare per sopperire ai suoi bisogni primari,
che nella querelata decisione di B._______, l’autorità inferiore ha in primo
luogo denotato non sussistere una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 18
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LAsi, in quanto ella sarebbe espatriata unicamente per accompagnare la
madre e per motivi economici,
che in merito all’esecuzione dell’allontanamento della medesima, la SEM
ha inoltre rilevato che non vi sarebbero dei motivi ostativi al rinvio della
ricorrente nel suo Paese d’origine, ove in particolare quest’ultima potrebbe
riprendere a lavorare ed a studiare, come già fatto in passato; che invero
l’interruzione dei suoi studi sarebbe coinciso con il desiderio di permettere
alla madre di impiegare il denaro per finanziare il viaggio in Svizzera, per
tentare di ottenere delle cure migliori per quest’ultima, pur non sapendo se
tali cure esistessero effettivamente, e non da una situazione di urgenza,
che nel proprio gravame, le ricorrenti avversano la valutazione dell’autorità
inferiore chiedendo di entrare nel merito delle loro domande d’asilo; che
invero, prevalendosi del suo stato di salute precario (diagnosi di […] con
disturbi fisici collaterali quali […]) e ritenendo che il programma di cure
universale introdotto in Georgia da parte dello Stato abbia presentato
diverse lacune e problematiche che si sarebbero ripercosse sulla salute e
sulle finanze della popolazione, A._______ avrebbe il timore di non essere
curata correttamente in Georgia e pertanto che in futuro il suo stato di
salute possa peggiorare,
che ai sensi dell’art. 31a cpv. 3 LAsi, la SEM non entra nel merito della
domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 18 LAsi; che
questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è
presentata esclusivamente per motivi economici o medici,
che giusta l’art. 18 LAsi, è considerata domanda d’asilo ogni dichiarazione
con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla Svizzera una
protezione contro le persecuzioni ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che sono rifugiate le persone che, nel paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti
gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie,
difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla
disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi
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analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere
confrontata,
che di conseguenza, le domande di protezione fondate unicamente sulla
situazione personale del richiedente l’asilo, in assenza di agenti esterni di
persecuzione, non soddisfano tali condizioni,
che, per contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell’art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all’art. 3
LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento di cui all’art. 44 LAsi (cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2 e
relativi riferimenti),
che nella presente fattispecie, come ha rettamente ritenuto l’autorità di
prime cure, le dichiarazioni delle interessate fondanti le loro domande
d’asilo, non risultano manifestamente adempiere le condizioni di cui alla
predetta disposizione,
che le problematiche allegate dalle insorgenti relative alle loro difficoltà
economiche e mediche nel loro Paese d’origine, non costituiscono una
persecuzione ai sensi dell’art. 3 LAsi, poiché inerenti alla situazione
economica generale ed al sistema di salute in Georgia,
che invero le medesime sarebbero espatriate unicamente per ottenere
delle cure migliori per A._______, rispetto a quelle già prodigatele in Patria
e per motivi economici (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.;
verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.; verbale 1[…], p.to 7.01 seg., pag. 6;
D10 segg., pag. 3 segg.); che tali cure, di cui avrebbero soltanto sentito
parlare, senza alcuna certezza e fondamento, non potrebbero
permettersele in Georgia per motivi finanziari (cfr. verbale 2[…], D33 segg.,
pag. 5; verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6),
che oltracciò, il timore dell’insorgente esposto nel gravame in modo
generico, di non essere stata curata adeguatamente in Georgia e che in
futuro il suo stato di salute possa peggiorare, non risulta fondato su alcun
elemento della benché minima consistenza,
che invero, nel suo caso specifico, ella ha sempre ottenuto nel Paese
d’origine le terapie necessarie atte alla cura della sua malattia e dispone
gratuitamente dei medicinali (cfr. verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6 e p.to 8.02,
pag. 7; verbale 2[…], D28 segg., pag. 4 segg.); che inoltre in Georgia è
stata riconosciuta quale invalida con una disabilità “significativa”,
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beneficiando di una rendita mensile di (…) GEL (cfr. verbale 1[…], p.to
7.02, pag. 6; verbale 2[…], D42 seg., pag. 5 seg.); che tali circostanze sono
d’altronde pure confermate dalla documentazione prodotta dalla ricorrente
a sostegno della sua domanda d’asilo (cfr. atto A8),
che neppure il desiderio di B._______ di proseguire eventualmente in
Svizzera i suoi studi universitari, come pure il suo timore di dover restituire
i debiti contratti in patria per proseguire gli studi, non rientrando nella
definizione di persecuzione per i motivi esaustivi esposti all’art. 3 LAsi, non
risultano pertinenti,
che alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la non entrata in materia
nelle domande d’asilo delle richiedenti, vi sono pertanto da confermare le
decisioni dell’autorità inferiore,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM
pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi),
che le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l’autorità
di prime cure avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro
allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché
art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche: DTAF 2013/37
consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento delle interessate,
che giusta l’art. 83 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) – al quale rinvia l’art. 44 LAsi – la SEM
dispone l’ammissione provvisoria dello straniero se l’esecuzione
dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4
LStr),
che tali condizioni sono alternative, nel senso che in caso di non
adempimento d’una di queste condizioni, l’autorità inferiore dispone
l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr),
che in particolare, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione può non
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di
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provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in
seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica,
che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale
e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3),
che l’art. 83 cpv. 4 LStr, non può invece essere interpretato quale norma
che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto
generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al
recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che
l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine
o di destinazione dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato
elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati),
che se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine
del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti
in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà
ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della
disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di
trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe
così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in
pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e
notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50
consid. 8.3 con riferimenti citati),
che nella fattispecie, sia dalle dichiarazioni delle ricorrenti, che dalle
certificazioni mediche agli atti, lo stato di salute di A._______, che soffre di
una diagnosi di (…), con (…) (con una frequenza da ogni […] mesi ad ogni
[…] mesi), disturbi all’(…) e (…) (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04, pag. 4;
verbale 2[…], D29 segg., pag. 4 segg.; doc. 2 e doc. 3 sub. atto A8), risulta
essere stabile e non presenterebbe una gravità tale da necessitare di cure
essenziali o di una presa in carico medica particolarmente importante che
non potrebbe essere proseguita in Georgia, come ha fino ad ora già
beneficiato la ricorrente in Patria, o che possa occasionare una messa in
pericolo concreta della vita o della salute della richiedente in caso di un suo
ritorno in tale Paese,
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che difatti, il trattamento medicamentoso che segue la ricorrente per la sua
patologia, nonché le eventuali cure e trattamenti necessari alla stessa,
potranno essere proseguiti in futuro, rispettivamente effettuati, anche nel
Paese d’origine (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, pag. 6; verbale 2[…], D28
segg., pag. 4 segg.), la quale è tra l’altro già in cura ed assistita da diversi
medici in Georgia, in particolare da un neurologo (cfr. verbale 1[…], p.to
8.02, pag. 7; doc. 3 prodotto sub atto A8),
che le evenienze presentate dalle insorgenti, più che all’urgenza di un
trattamento medico diverso da quello già ricevuto in Patria, per il quale non
vi è alcuna certezza in merito alle possibilità fattive in Svizzera e riguardo
ad un eventuale successo medico nel caso della ricorrente (cfr. verbale
1[…], p.to 7.01, pag. 6; verbale 1[…], p.to 7.02, pag. 6), sembrano
riconducibili piuttosto alle loro asserite difficoltà economiche nel loro Paese
d’origine (cfr. verbale 1[…], p.to 7.01, seg., pag. 6; verbale 2[…], D28
segg., pag. 4 segg.; verbale 2[…], D23 segg., pag. 4 segg.), che però non
risultano elementi ostativi all’esecuzione del loro allontanamento,
che invero, malgrado le asserite problematiche finanziarie, A._______, può
contare anche in futuro in Georgia, sia su una rete sociale stabile – in
particolare sui genitori presso i quali risiedeva – sia sugli aiuti economici
già erogati a suo favore nel suo Paese d’origine, in particolare la rendita
d’invalidità ed i prestiti bancari (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04, pag. 3 seg.
e p.to 7.02, pag.6; verbale 2[…], D5 segg., pag. 2 segg.),
che ad uguale conclusione si giunge per quanto attiene B._______, che
potrà riprendere come in futuro la sua attività lavorativa e contare sul
sostegno della madre ed i parenti presenti in loco per soddisfare i suoi
bisogni primari (cfr. verbale 1[…], p.to 1.17.04 segg., pag. 3 segg.; verbale
2[…], D12 segg., pag. 3 seg.),
che inoltre, ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg.
dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie
dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), le insorgenti potranno, se del
caso, richiedere alla Svizzera un aiuto al ritorno quale sostegno finanziario
per facilitare la loro integrazione o assicurare la loro assistenza medica per
un periodo limitato nel Paese d’origine,
che visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento delle
interessate, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione con l’art. 44 LAsi),
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che infine, dalle insorgenze di causa, nulla pare permettere di considerare
che l’autorità inferiore avrebbe ritenuto erroneamente ammissibile e
possibile l’esecuzione dell’allontanamento delle ricorrenti (art. 83 cpv. 2 –
3 LStr; DTAF 2008/34 consid. 12),
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento,
le decisioni della SEM vanno confermate,
che alla luce di tutto quanto sopra, con le decisioni impugnate l’autorità di
prime cure non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere
d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto
censurabili, le decisioni non sono inadeguate (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali, esposta nel gravame dalle ricorrenti, risulta priva d’oggetto,
che visto l’esito delle procedure, le spese processuali di CHF 950.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le procedure D-6767/2018 e D-6772/2018 sono congiunte.
2.
Il ricorso, presentato congiuntamente da A._______ e B._______, è
respinto.
3.
Le spese processuali di CHF 950.–, sono poste a carico delle ricorrenti.
Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: