Corte IV
D-6775/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Sierra Leone,
alias B._______, Sudan,
alias C._______, Nigeria,
alias D._______, Sierra Leone,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 ottobre 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6775/2008
Fatti:
A.
Il 22 agosto 2008, l'interessato, dichiaratosi minorenne, ha presentato
una domanda d'asilo in Svizzera. Ha asserito, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 1° settembre e del 20
ottobre 2008), d'essere espatriato, a seconda delle versioni, in (...) o il
(...), dopo avere investito con l'automobile della madre una donna
incinta, la quale sarebbe deceduta il giorno successivo all'incidente.
Per paura di essere ucciso dal marito della vittima, il quale avrebbe
distrutto la macchina ed incendiato la casa del ricorrente, a seconda
delle versioni, il giorno dell'incidente o il giorno seguente, l'interessato
si sarebbe recato a casa di un conoscente prima di lasciare il Paese.
B.
Dalle risultanze dell'esame dattiloscopico è emerso che l'interessato
era già stato fermato dalle guardie di confine elvetiche e respinto in
Italia in data (...) e (...). In tali occasioni l'interessato aveva fornito le
seguenti generalità: C._______, cittadino nigeriano e B._______,
cittadino sudanese.
C.
Il 24 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v.
Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]).
D.
Il 27 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
ed il riconoscimento della sua minore età e quindi la nomina di una
persona di fiducia inoltre, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimili le indicazioni
dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato
avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Il ricorrente
avrebbe peraltro reso dichiarazioni lacunose sulla biografia dei membri
della sua famiglia e fornito lui stesso tre date di nascita divergenti.
Peraltro, l'UFM ha considerato che il 14 dicembre 2007, l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente è stato oggetto
di ben due respingimenti verso l'Italia ed ha sottolineato che le autorità
italiane, in data (...), si sono dichiarate disposte a riammettere
l'interessato sul loro territorio. Inoltre, in Svizzera, non vivrebbero
persone con le quali il ricorrente intratterrebbe rapporti stretti o suoi
parenti prossimi. L'autorità inferiore ha reputato, altresì, siccome
inverosimili le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
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dall'insorgente. Infine, l'UFM ha ritenuto che in virtù delle risultanze del
rapporto sull'esame lingua emerge che il ricorrente non ha compiuto la
propria socializzazione in Sierra Leone.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha smentito di essere stato fermato due volte
al confine tra la Svizzera e l'Italia e sostiene che si debba trattare di
un'altra persona, visto che lui non si è mai trattenuto in Italia. Inoltre,
ha sottolineato la sua minore età e la necessità di nominare una
persona di fiducia. Infine, ha asserito di trovarsi in pericolo di morte
rientrando in patria.
6.
6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito
dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di
metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. In particolare, non ha fornito valide
giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di
viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia come pure sull'età dei
suoi genitori. Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 27
agosto 2008 (agli atti, A7/1), risulta un'età ossea del ricorrente
superiore ai 18 anni in contraddizione con la dichiarata età di 16 anni.
Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di
specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle
argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata
designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi
dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di
corroborare l'allegata minorità.
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7.
7.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
7.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
8.
8.1 Questo Tribunale osserva che dagli atti di causa emerge che, in
virtù delle risultanze dell'esame dattiloscopico il ricorrente era stato
fermato due volte alla frontiera Italo-Svizzera e rinviato, in data (...) e
(...), in Italia prima di presentare la sua domanda d'asilo in Svizzera.
Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono perciò
manifestamente realizzate. A tal proposito vale rilevare, che la durata
del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del
ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale
Stato (v. FF 2002 6125; Decisione del TAF E-2001/2008 del 4 aprile
2008). Infine, l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio
federale il 14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla
riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10
settembre 1998 tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della
Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione
irregolare (RS 0.142.114.549), in data (...). Giusta l'art. 6 n. 3 del
succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un
mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato
su domanda della Parte contraente. Nel caso concreto è da
considerare ancora valida la riammissione.
8.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con le quali il ricorrente intrattenga rapporti stretti o
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siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel
caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a
LAsi.
8.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono infatti in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art.
37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti rilevare che il ricorrente si è più volte
contraddetto nell'ambito delle audizione riguardo agli eventi che lo
avrebbero indotto a lasciare il Paese. Mentre, nell'audizione del 1°
settembre 2008 aveva allegato che il marito della vittima, di cui non
conosce il nome, era andato la settimana dopo l'accaduto, o il giorno
successivo, a dare fuoco alla casa del ricorrente (pag. 4), durante
l'audizione del 20 ottobre 2008, ha invece sostenuto che il marito della
vittima aveva distrutto la macchina e la casa dell'insorgente il giorno
dell'incidente (pag. 5 e 6). Egli si limita, altresì, a mere congetture, non
confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità
d'essere ucciso dal marito della vittima dell'incidente, in caso di rientro
in patria, rispettivamente sull'impossibilità di ottenere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi
confronti da parte di terzi e di beneficiare di un equo processo.
Peraltro, delle ricerche di polizia, in relazione all'uccisione di una
persona, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono
essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi.
Per sovrabbondanza l'esito dell'esame lingua, secondo il quale il
ricorrente non avrebbe manifestamente compiuto la sua
socializzazione in Sierra Leone, convalida la fondatezza delle
conclusioni dell'UFM circa l'inverosimiglianza del racconto
dell'insorgente.
8.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Inoltre, nell'incarto non vi sono indizi secondo
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cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad
attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata
protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione
nella fattispecie.
9.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi
1).
11.
11.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
11.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
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11.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, ha una certa esperienza
professionale (cfr. verbale d'audizione del 1° settembre 2008 pag. 2) e
non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del
ricorrente in Svizzera per motivi medici.
11.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del [...]).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
12.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento
è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile, per le ragioni indicate
al considerando 11 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento verso
l'Italia il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura della presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto. Per contro, la richiesta
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta, ritenuto che il ricorso era privo di
probabilità d'esito favorevole.
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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