Corte IV
D-6777/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
alias B._______,
alias C._______,
alias D._______, Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 ottobre 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6777/2008
Fatti:
A.
Il 10 aprile 2004, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 3 maggio 2004, l'Ufficio federale
dei rifugiati (UFR; attualmente e in seguito, UFM) ha respinto la
menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera. Il 3 dicembre 2004, l'interessato si è reso irreperibile
(notifica del 23 dicembre 2004, agli atti).
B.
Il 26 settembre 2008, l'interessato ha presentato una seconda
domanda d'asilo in Svizzera come cittadino afghano. Ha dichiarato, in
sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 9
ottobre 2008, nell'ambito del quale ha invece attestato la propria
cittadinanza algerina), che i motivi d'asilo sono invariati da quelli fatti
valere nella prima procedura. Ha rilevato, altresì, di non essere
rientrato in patria, ma di avere trascorso alcuni mesi in Germania, in
Tunisia e infine in Grecia, dove avrebbe lavorato nel campo
dell'agricoltura. Visto che la Grecia non metteva a disposizione gli
stessi mezzi della Svizzera, avrebbe deciso di lasciare la Grecia per
tornare in Svizzera.
C.
Durante l'audizione del 9 ottobre 2008 è stato accordato all'interessato
il diritto di essere sentito in relazione ad un'eventuale decisione di non
entrata nel merito.
D.
Il 22 ottobre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile.
E.
Il 27 ottobre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato,
la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha
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altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento
dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108
cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura, che sarebbero i medesimi della
prima, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti
per la concessione della protezione provvisoria.
5.
Nel gravame, l'insorgente sostiene di essere espatriato a causa delle
continue minacce da parte di terroristi islamici come pure della polizia
ed afferma di essere esposto al rischio di ulteriori intimidazioni in caso
di rientro in patria. Inoltre, il suo stato di salute non permetterebbe un
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rinvio in Algeria. Da sette anni soffrirebbe, infatti, di (...) e dovrebbe
prendere dei medicinali. Peraltro, sarebbe (...), (...) e avrebbe perso
(...). Infine, da parecchi anni soffrirebbe di (...).
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 3 maggio 2004 che aveva considerato
inverosimili le allegazioni decisive allora presentate dal ricorrente.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA).
6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di
rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza. Basti rilevare che
non giova al ricorrente la generica affermazione secondo la quale
avrebbe girato il mondo senza trovare un altro Paese come la Svizzera
e di non potere tornare in Algeria, perché non avrebbe i mezzi
finanziari (cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2008 pag. 5). Tali
affermazioni sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio
proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto
meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria
giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Manifestamente non soccorre il
ricorrente neppure l'evocata condanna in patria per collaborazione con
i terroristi (ibidem). Delle ricerche di polizia o una condanna, secondo
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le leggi nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del
tutto legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni
pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi. Per conseguenza, l'UFM ha
rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dal ricorrente
nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità
di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
10.
Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti
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in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo
allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. Il
ricorrente è ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale
(cfr. verbale d'audizione del 9 ottobre 2008 pag. 5).
Pur avendo affermato di soffrire di vari malesseri ([...], [...], [...], [...] e
[...]; v. gravame pag. 1), l'insorgente non ha finora prodotto alcun
certificato medico in grado di attestare gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.
Peraltro, per quanto riguarda il (...) e l'(...) – al contrario di quanto
esposto nel gravame dal ricorrente – in Algeria, a livello di policlinico,
si trovano medici designati a trattare pazienti affetti da tali disturbi.
Infatti, in caso di necessità di cure approfondite, il paziente può essere
indirizzato verso uno dei vari Centri Ospedalieri Universitari situati in
diverse città, come Algiers, Blida, Sètif, Sidi Bel Abbès, Batna e
Tlemcen. Per di più, i medicinali necessari per il (...) sono di facile
accesso per tutta la popolazione ed acquistabili nelle farmacie.
Inoltre, per quanto attiene ai (...) fatti valere dal ricorrente, giova
sottolineare che in Algeria il ricorrente potrebbe rivolgersi sia a servizi
specializzati nei Centri Ospedalieri Universitari, sia a specialisti privati.
In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato
reinserimento sociale in Algeria.
10.2 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
11.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, il
quale è entrato in Svizzera munito di un passaporto falso belga,
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usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF, avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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