Corte IV
D-6793/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 settembre 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6793/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 21 agosto 2010 in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e
mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'i-
dentità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata con-
segna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 30 agosto 2010 e del 16 settembre 2010;
il verbale di decisione dell'UFM del 16 settembre 2010, notificata al ri-
chiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 20 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato,
data d'entrata 21 settembre 2010);
la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale ammini -
strativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 settembre 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribuna-
le, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del -
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che
seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a
cpv. 2 LAsi);
che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere cittadino algerino, di etnia berbera e di aver avuto
ultimo domicilio ad B._______;
che egli ha affermato di essere espatriato per il timore di essere con -
dannato ingiustamente a 20 o 25 anni di carcere per aver diviso due li -
tiganti spingendone uno che, cadendo, avrebbe picchiato la testa a
terra e sarebbe poi deceduto in ospedale;
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato l'Algeria da C._______
in data 13 agosto 2010, di aver attraversato la Tunisia per giungere in
Libia dove avrebbe soggiornato una settimana a D._______; che
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avrebbe poi raggiunto Malta a bordo di un peschereccio; che, dopo un
soggiorno di una notte, sarebbe giunto a E._______ con un traghetto
ed avrebbe quindi soggiornato per tre giorni in Italia in una città a lui
sconosciuta; che avrebbe poi preso un treno in una località a lui ignota
per raggiungere la Svizzera in data 21 agosto 2010;
che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà;
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'a-
silo alcun documento d'identità o di viaggio valevole; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al -
l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato in
sede di prima istanza, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che
spiegherebbero le ragioni per la mancata consegna dei documenti ri -
chiesti; che egli ha altresì reiterato la veridicità delle sue dichiarazioni
riguardo ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dall'Algeria e che,
ad ogni modo, gli elementi a favore della verosimiglianza prevarrebbe-
ro su quelli contrari; che, inoltre, ha allegato che in Algeria avrebbe in-
caricato un avvocato ad occuparsi della sua faccenda (cfr. ricorso,
pag. 2);
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che, inoltre, egli ha chiesto di essere ammesso provvisoria-
mente qualora non gli venisse accordato asilo politico; che, infine, ha
presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
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mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (Decisioni del Tribunale amministrativo
federale [DTAF] 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'atte-
stato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di aver
posseduto una carta d'identità ma di averla lasciata in patria e di non
aver mai richiesto il passaporto; che le dichiarazioni del ricorrente cir-
ca le misure prese per procurarsi detto documento sono poco credibili;
che, inoltre, interrogato circa la mancata produzione della carta d'iden-
tità, egli ha dichiarato di non aver intrapreso alcunché, in quanto la sua
intenzione sarebbe quella di chiedere l'asilo temporaneamente per tre
mesi e di tornare in Algeria non appena si sarebbe risolto il suo pro -
blema (cfr. verbale d'audizione del 16 settembre 2010, pagg. 2-3); che,
inoltre, fattogli ulteriormente presente che la mancata consegna della
carta d'identità avrebbe avuto come conseguenza la non entrata in
merito della sua domanda d'asilo, egli si è soffermato a chiedere:
"dove è la soluzione?" (cfr. ibidem, pag. 2); che con tale
comportamento egli ha chiaramente dimostrato di non volere in alcun
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modo collaborare con le autorità elvetiche per dimostrare la sua vera
identità;
che, nel gravame, l'insorgente in sostanza non ha fatto altro che ribadi-
re, rinviando a quanto da lui spiegato in sede d'audizione e che non si
sarebbe reso conto dell'importanza della mancata consegna dei docu-
menti di viaggio (cfr. ricorso, pag. 2);
che, inoltre, per quanto il racconto in merito al viaggio di espatrio pos-
sa apparire a prima vista privo di contraddizioni, il ricorrente è stato
generico al riguardo, non riuscendo ad esempio ad indicare il nome
della città dove avrebbe soggiornato per tre giorni in Italia e dove
avrebbe poi preso il treno per recarsi in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 7);
che egli ha altresì dichiarato di non avere subito controlli durante il suo
viaggio d'espatrio (cfr. ibidem);
che, il ricorrente non è stato in grado di fornire dettagli e spiegazioni
che possano donare credibilità al proprio racconto che risulta pertanto
alquanto vago ed impreciso;
che, peraltro, giova sottolineare che varcare il confine Schengen senza
subire alcun controllo, come l'insorgente ha dichiarato di aver fatto, ri -
sulta a tutt'oggi, per lo meno difficoltoso;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché e specialmente l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità,
codesto Tribunale ha ragione di concludere che l'autore del gravame
dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risulta-
re sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei
motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dall'Algeria per il timore di essere condannato ingiustamente a 20 o 25
anni di carcere;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autori-
tà inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua
domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza e neppure
rilevanti nel quadro di eventuali motivi d'asilo relativi alle circostanze di
vita del ricorrente in Algeria;
che, in particolare, il ricorrente non è stato in grado di indicare il nome
della vittima pur essendo stato accusato di averne causato la morte
(cfr. verbale d'audizione del 16 settembre 2010, pag. 3); che, inoltre,
avendo egli dichiarato di avere incaricato un avvocato ad occuparsi
della faccenda, avrebbe senz'altro potuto presentare almeno un atto
giudiziale in merito; che, peraltro, si è contraddetto in merito alla data
in cui sarebbe avvenuta la lite dichiarando nella prima audizione che
sarebbe accaduta due giorni prima dell'inizio del mese di Ramadan,
per poi asserire nella seconda audizione che sarebbe successa cinque
giorni prima dell'inizio del Ramadan (cfr. verbali d'audizione del
30 agosto 2010, pag. 6 e del 16 settembre 2010, pag. 4); che, oltre a
ciò, non ha nemmeno saputo indicare la data d'inizio del Ramadan
menzionando in modo generico che si svolgerebbe nel mese di ago-
sto, mentre anteriormente ha dichiarato di essere espatriato il 13 ago-
sto 2010, ossia il secondo o il terzo giorno di Ramadan (cfr. verbali
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d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 7 e del 16 settembre 2010,
pag. 4); che, inoltre, non ha saputo fornire il numero delle persone che
sarebbero intervenute per sedare la lite e chi avesse informato il padre
della morte della persona ricoverata in ospedale (cfr. verbale d'audizio-
ne del 16 settembre 2010, pagg. 5-6); che, tutto sommato, codesto Tri-
bunale non può che concludere all'inverosimiglianza dell'asserito rac-
conto;
che, per sovrabbondanza, tale atto, se commesso, costituirebbe un
reato, la cui persecuzione rientra nei compiti e nel dovere delle autori -
tà algerine, in applicazione delle leggi penali vigenti in detto Paese;
che, inoltre, non v'è ragione di credere che in Algeria, il ricorrente non
possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accu-
se mosse nei suoi confronti e che non gli siano garantiti i mezzi neces-
sari per difendersi;
che rettamente quindi, i motivi d'asilo evocati sono stati dall'autorità in-
feriore ritenuti come inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesi-
mo;
che non si giustificano neppure delle misure di istruzione complemen-
tari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'ese-
cuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'am-
missibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
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contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Algeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e
possiede un'esperienza lavorativa quale commerciante (cfr. verbale
d'audizione del 30 agosto 2010, pag. 2); che, inoltre, stando a quanto
riferito, il ricorrente dispone di una rete famigliare nel suo Paese, dove
vivono, perlomeno, i genitori ed un fratello (cfr. ibidem, pag. 3);
che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi proble-
mi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurar-
si ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12 pagg. 513-515);
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale amministrativo federale statuito nel merito del
ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equiva-
lente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorren-
te. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammi-
nistrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino
di versamento);
- UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notifi -
care la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento
allegato al Tribunale amministrativo federale);
- G._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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