B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6793/2015
Sen t en z a d e l 3 1 a g os t o 2 0 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nato il (…),
Russia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 22 settembre 2015 / N (…).
D-6793/2015
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Fatti:
A.
L’interessato, cittadino russo con ultimo domicilio nella capitale Mosca, è
nato a Naberežnye Čelny, nel Distretto Federale del Volga. Egli è espa-
triato nell’autunno del 2013 ed è entrato in Svizzera grazie ad un visto turi-
stico, dove ha dapprima visitato alcune citta nell’ambito di un viaggio orga-
nizzato, per poi depositare la propria domanda d’asilo in data 8 settembre,
allorché il suddetto visto giungeva a scadenza.
B.
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato, per quanto qui di ri-
lievo, di non condividere le posizioni del partito al potere in Russia e, più
genericamente, di essere contrario al sistema politico russo in quanto tale
e di aver svolto, per questo motivo, attività propagandistiche presso la po-
polazione del proprio quartiere, segnatamente producendo e distribuendo
volantini e partecipando a manifestazioni di protesta (cfr. atto A4, pag. 7 e
atto A15, pag. 5 e 6). Egli avrebbe agito nell’ambito delle attività di monito-
raggio contemplate dallo strumento di gestione “”, avente
quale obbiettivo dichiarato di assicurare libere elezioni in Russia. A causa
di tali attività, nel corso del 2012 l’interessato avrebbe quindi attirato su di
se gli sguardi della polizia di prossimità, nella persona dell’ufficiale
B._____, e dei servizi segreti (Federal'naja služba bezopasnosti; FSB) (cfr.
atto A15, pag. 7), subendo poi un’aggressione, a suo dire organizzata dallo
stesso pubblico ufficiale che lo avrebbe interpellato in precedenza (cfr. atto
A15, pag. 8). A seguito di tali vicissitudini egli avrebbe poi sporto regolare
denuncia, salvo poi rilevare che l’infrazione di aggressione era stata ri-
mossa dagli atti (cfr. atto A15, pag. 9). Incontratosi nuovamente con un
agente del FSB, già presente in occasione di una precedente audizione,
l’interessato sarebbe poi stato minacciato di morte e colpito da quest’ul-
timo. L’agente avrebbe inoltre stracciato la denuncia deposta presso le au-
torità penali davanti al richiedente (cfr. Ibidem). Più tardi, nel marzo 2013,
lo stesso collaboratore del FSB e un collega lo avrebbero poi prelevato,
accusandolo di non avere informato l’ufficiale di polizia prima di aver la-
sciato Mosca per visitare la sua famiglia. In tale occasione l’interessato sa-
rebbe stato nuovamente violentemente picchiato e minacciato di morte (cfr.
atto A 15, pag. 10).
C.
A sostegno della sua domanda, l’interessato ha versato agli atti i seguenti
mezzi di prova:
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- il passaporto russo rilasciato il 25 gennaio 2012;
- la carta da visita dell‘agente di polizia B._____, sul dorso della quale
figura manoscritto il numero 8926-617-22-40;
- una pagina internet dalla quale risulta, in particolare, che B._____ sia il
capo della polizia di prossimità della regione di Khorochevsk, a Mosca;
- due estratti delle chiamate telefoniche, con evidenziate una telefonata
del 23 marzo 2012 e tre telefonate del 25 marzo 2012 recanti il numero
+79266172240.
- il certificato dell‘ospedale di Mosca che attesterebbe la degenza in cor-
sia dell’interessato dal 29 marzo 2012 fino all’11 aprile 2012 per com-
mozione cerebrale, fratture multiple e contusione all‘occhio;
- una fotografia del richiedente dopo l‘aggressione;
- due attestati di incapacità lavorativa datati 29 marzo 2012 / 20 aprile
2012 e 21 aprile 2012 / 5 maggio 2012;
- il certificato medico relativo alle cure oftalmologhe effettuate dal 24 set-
tembre 2012 al 9 ottobre 2012;
- un biglietto d’appuntamento medico;
- l‘attestazione di archiviazione datata 8 maggio 2013 secondo cui, il 20
aprile 2012 il ricorrente sarebbe stato derubato del cellulare, del porta-
monete e di un titolo di trasporto;
- il certificato di lavoro del 5 agosto 2013;
- un volantino in merito a una manifestazione a favore di elezioni oneste
e contro l‘elezione di Putin;
- un braccialetto di volontario durante le elezioni della città di Mosca;
- diversi volantini elettorali stampati da internet.
D.
Con decreto d‘accusa del 3 novembre 2014, il richiedente è stato giudicato
colpevole di furto ripetuto, guida senza autorizzazione, guida senza licenza
di circolazione e abuso della Iicenza e delle targhe (cfr. atto A23). Giusta il
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rapporto di segnalazione per inchiesta a carico di stranieri del 23 giugno
2015, l’interessato è parimenti stato denunciato per ricettazione (cfr. atto
A29).
E.
Con decisione del 22 settembre 2015, notificata al ricorrente il 23 settem-
bre 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando nel contempo l’allonta-
namento del ricorrente dalla Svizzera ed incaricandone il Cantone Ticino
dell’esecuzione.
F.
In data 22 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata
23 ottobre 2015) l’interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie-
dendo l’accoglimento del gravame nel senso dell’annullamento della deci-
sione della SEM e del riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi della
LAsi. Altresì ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio,
chiedendo nel contempo la concessione dell’effetto sospensivo.
G.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 novembre 2015, ha respinto
le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, autorizzando
nel contempo il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura ed invitando l’insorgente a versare, entro il 30 novembre 2015,
un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali,
pena l’inammissibilità del gravame. Il 24 novembre 2015, il ricorrente ha
tempestivamente pagato il suddetto anticipo.
H.
Il ricorrente, in data 5 febbraio 2016, ha offerto al Tribunale due ulteriori
mezzi di prova. Si tratta di un attestazione di iscrizione al Bachelor of
Science in Ingegneria informatica della SUPSI e di una dichiarazione di
partecipazione ad un allestimento teatrale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione im-
pugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legitti-
mato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi
dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo
giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi).
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio
degli scritti.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'in-
teressato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie ed
incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire nonché
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addotte solo tardivamente nel corso del procedimento. In particolare, il ri-
corrente avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti in merito alla denuncia
da lui sporta presso la polizia criminale. Inoltre, l’attestazione agli atti egli
riguarderebbe solo il furto e non l’aggressione. Pure contraddittorie sareb-
bero le allegazioni circa la frequenza degli incontri avuti con il collaboratore
del FSB e i contatti con lo stesso B._____. In tal senso, mal si capirebbe
per quale motivo B._____ avrebbe dato al ricorrente la propria carta da
visita con tanto di numero telefonico manoscritto, allorché le sue intenzioni
erano di prendere contatto con quest’ultimo illegalmente. In ultimo, l’auto-
rità di prime cure non concepisce come il ricorrente abbia potuto omettere
di effettuare una copia della registrazione riguardante la conversazione
avuta proprio con B._____ e per quali motivi non abbia raccontato dell’ag-
gressione che si sarebbe prodotta nel 2013 in occasione della prima audi-
zione. Per quanto riguarda l’espatrio in Svizzera, la SEM ha ritenuto che
se il ricorrente fosse veramente stato perseguitato dalle autorità russe, egli
non avrebbe certo atteso così a lungo prima di espatriare, passando inoltre
dalla dogana più sorvegliata del paese, ossia l’aeroporto di Mosca. La Se-
greteria di Stato ha inoltre osservato che, una volta giunto a Svizzera, il
ricorrente avrebbe visitato in qualità di turista diverse località del paese,
evenienza quest’ultima che mal si sposerebbe con l’agire di una persona
realmente perseguitata e bisognosa di protezione.
4.2 Nel suo gravame, l’insorgente avversa la posizione della SEM, soste-
nendo, in sunto, che la gravità delle ferite patite a seguito dell’aggressione
subita ed attestate da rapporto medico implicherebbe per forza di cose l’in-
tervento di terze persone, e meglio, l’esistenza di una particolare relazione
fra le parti, caratterizzata da un preciso desiderio di nuocere e di intimidire
la vittima. Le indagini svolte dalle autorità russe presenterebbero inoltre
delle importanti anomalie, dal momento che non farebbero alcuna men-
zione delle violenze subite ma si limiterebbero a trattare il furto degli effetti
personali. Ciò lascerebbe pertanto presagire l’esistenza di un’esclusione
volontaria dell’aggressione dall’inchiesta. Dal momento che dagli atti risul-
terebbero prove certe di un contatto telefonico risalente a pochi giorni prima
l’aggressione fra il ricorrente e un agente di polizia e che non vi sarebbero
altri elementi ai quali farla risalire, se ne dedurrebbe una probabilità pre-
ponderante che la stessa vada ascritta alle autorità, con conseguente rile-
vanza ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non essendo tale circostanza stata accertata
nella decisione impugnata, sarebbe quindi da ritenersi una violazione
dell’obbligo di accertare i fatti in modo esatto e completo, applicando cor-
rettamente gli art. 3 e 7 LAsi. Sempre secondo il ricorrente, contrariamente
a quanto espresso nella decisione impugnata, l‘assenza di una prova della
registrazione non sarebbe un fatto suscettibile di rendere inverosimile la
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persecuzione documentata da fatti certi quali il certificato dell’ospedale e i
documenti che proverebbero una relazione fra il ricorrente e le autorità po-
chi giorni prima dell‘aggressione (biglietto da visita e tabulato telefonico).
Pure la circostanza di aver atteso oltre un anno dalla prima aggressione
prima di lasciare il paese e di avere chiesto asilo solo alla fine del viaggio
organizzato non avrebbe influenza sulla domanda dell’insorgente e l’argo-
mentazione della SEM circa il fatto che il ricorrente non sarebbe incorso in
ostacoli all’espatrio risulterebbe fallace. L’autorità di prime cure avrebbe
inoltre omesso di avvertire l’interessato circa le conseguenze dell’aggiunta
di complementi in sede di seconda audizione e non vi sarebbe una regi-
strazione audio che possa confermare che l’insorgente non abbia effettiva-
mente fatto menzione della seconda e terza aggressione subita anche in
occasione dell’audizione sulle generalità. In ragione di ciò e della natura
dell’aggressione del 29 marzo 2012, non si potrebbe escludere nemmeno
la verosimiglianza delle due ulteriori aggressioni, le cui circostanze sareb-
bero coerenti con quanto avvenuto in precedenza. Nulla si potrebbe inoltre
dedurre dal fatto che il ricorrente non sia stato in grado di fornire l’esatta
identificazione delle persone implicate ne tantomeno dalla allegata prece-
dente consegna del biglietto da visita da parte di una delle parti coinvolte.
In definitiva, non emergerebbero dunque dagli atti elementi atti a rendere
inverosimile il racconto del ricorrente; in tal senso, le argomentazioni
espresse dall’autorità si esaurirebbero in una serie di semplici dubbi che
non raggiungerebbero mai un livello di certezza o di probabilità preponde-
rante.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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Pagina 8
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.
A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore
nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi
d'asilo si esauriscono in affermazioni contraddittorie ed incompatibili con
l’esperienza generale di vita. I mezzi di prova addotti non sono inoltre atti
a fondare un diverso giudizio del Tribunale.
6.1 Per quanto riguarda dapprima gli avvenimenti che avrebbero preceduto
l’aggressione, il ricorrente ha dichiarato di essere stato convocato presso
la locale caserma di polizia di prossimità il 23 marzo 2012, per mezzo di un
contatto telefonico con l’ispettore B._____ A quel tempo l’insorgente
avrebbe già trovato nella propria bucalettere la carta da visita di B._____,
ora versata agli atti, con a dorso il recapito telefonico manoscritto di
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quest’ultimo. Una volta giunto in loco egli si sarebbe poi trovato davanti un
collaboratore del FSB, il quale lo avrebbe messo alle strette sostenendo
ch’egli appartenesse ad un gruppo di oppositori estremisti a causa delle
attività politiche da lui svolte (cfr. atto A4, pag. 7 e atto A15, pag. 6 e seg.).
L’agente del FSB gli avrebbe poi riferito ch’egli rischiava 2 anni di carcere,
citando nel contempo le basi legali e mostrandogli un video nel quale il
ricorrente era ritratto nell’intento di affiggere dei manifesti di propaganda
all’entrata dell’edificio nel quale abitava (cfr. atto A 15, pag. 7). Il ricorrente
avrebbe registrato sul suo telefono la conversazione avuta e la
registrazione si sarebbe rivelata di ottima qualità, omettendo tuttavia di
effettuarne una copia (cfr. atto A15, pag. 8). L’insorgente ha poi asserito
che B._____ l’avrebbe ricontattato in seguito e più precisamente il
25 marzo seguente, chiedendogli un nuovo incontro. Lui avrebbe quindi
dapprima concordato con B._____ di incontrarsi la domenica seguente,
salvo poi declinare richiedendo l’invio di una convocazione scritta e
minacciando di rendere pubblica la registrazione nel caso in cui non fosse
stato lasciato in pace (cfr. atto A 15, pag. 8 e atto A4, pag. 8). A mente del
ricorrente, il fatto stesso che B._____ avrebbe preso contatto con lui per
via telefonica senza una convocazione sarebbe da considerarsi illegale.
Ora, già questa prima fase del racconto presta il fianco ad alcune critiche
quanto alla sua veridicità. Appare infatti piuttosto anomalo che B._____,
sapendo dell’irregolarità di una convocazione per via telefonica, avrebbe
proceduto per ben due volte in tale guisa dopo aver lasciato il proprio
biglietto da visita al ricorrente. È parimenti incomprensibile come
l’insorgente, conscio a tal punto dell’importanza della registrazione e delle
implicazioni da essa derivanti tanto da essersi recato presso gli uffici della
polizia con il registratore acceso, abbia omesso di effettuarne una copia a
sua tutela. La questione non è tuttavia centrale, dal momento che ciò che
sarebbe accaduto in seguito risulta ancor più incompatibile con
l’esperienza generale di vita e la logica dell’agire.
6.2 Secondo la versione fornita dall’insorgente, tre giorni dopo il summen-
zionato colloquio telefonico, egli avrebbe infatti subito un’aggressione vi-
cino alla propria abitazione. Nel corso dell’aggressione egli avrebbe inoltre
registrato il furto del portamonete e del cellulare, laddove, come detto, sa-
rebbe stata registrata la conversazione avvenuta presso la caserma di po-
lizia (cfr. atto A4, pag. 8 e atto A15, pag. 8). Il ricorrente si sarebbe quindi
risvegliato in ospedale senza ricordare nulla dell’accaduto. L’indomani
B._____ si sarebbe poi recato in ospedale per rendergli visita e avrebbe
asserito che nel caso in cui il ricorrente avesse reso pubblica la registra-
zione lo avrebbe ucciso, minacciando nel contempo la sua ragazza e la
sua famiglia (cfr. Ibidem). Per questi motivi, anche l’aggressione sarebbe
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Pagina 10
da ricondurre alle autorità. Ora, agli occhi del tribunale, tale deduzione non
è sorretta da elementi concreti e come tale risulta inverosimile in quanto
mera affermazione di parte. Il ricorrente ha infatti espressamente dichiarato
di non sapere chi sia stato ad aggredirlo in quanto avrebbe perduto i sensi
(cfr. atto A15, D56 a pag. 8). Agli atti non risultano inoltre ulteriori elementi
che permettano di avvalorare la tesi del ricorrente e per il resto, il conte-
stuale furto del portamonete lascerebbe piuttosto presagire un caso di cri-
minalità comune. Nella capitale moscovita sono infatti relativamente fre-
quenti le aggressioni a scopo di rapina, spesso ad opera di bande crim
(cfr.iaggio/russia/consigliviaggio-russia.html >, consultato il 25.08.2016).
6.3 Ostico a comprendersi è anche il resoconto fornito a riguardo della
trattazione delle denunce da lui depositate. Quanto alla denuncia sporta
all’ospedale, il ricorrente fornisce dichiarazioni vaghe e poco
circostanziate, limitandosi ad asserire che la stessa sarebbe scomparsa
(cfr. atto A15, pag. 9). Come ciò sia avvenuto e come il ricorrente ne sia
venuto a conoscenza non è dato a sapersi. Quo alla seconda denuncia,
depositata presso la polizia criminale, il racconto risulta confuso e poco
chiaro. In ossequio alla versione addotta, il ricorrente, una volta dimesso
dal nosocomio, si sarebbe per l’appunto recato presso il “capo della polizia”
criminale per sporgere nuovamente denuncia (cfr. atto A15, pag. 9). Egli
racconta che all’inizio la polizia avrebbe “aperto” una procedura “normale”,
ma al momento di sottoscrivere l’atto, il ricorrente si sarebbe reso conto
che quest’ultimo faceva menzione del solo furto, omettendo l’aggressione.
Dapprima egli sembrerebbe confermare di aver sottoscritto comunque la
denuncia (cfr. atto A15, D66 a pag. 9), salvo poi sostenere di non aver
firmato alcunché al momento della rilettura del verbale (cfr. atto A15,
modifica a D66, pag. 12). In questa ultima occasione egli avrebbe inoltre
precisato che la denuncia sarebbe stata depositata addirittura per
assassinio (cfr. atto A15, pag. 12). A fronte di ciò e considerato che agli atti
risulta soltanto un documento attestante l’archiviazione di una procedura
per furto riguardante fatti avvenuti il 20 aprile 2012, appare opportuno
ritenere anche queste allegazioni come inverosimili.
6.4 Privo di una logica interna, agli occhi del Tribunale, anche quanto av-
venuto – o meglio non avvenuto – in seguito. Dalla ricostruzione fornita dal
ricorrente risulta infatti che quest’ultimo sia rimasto in Russia sino al suc-
cessivo mese di settembre 2013 (cfr. atto A4, pag. 6), lavorando presso
una casa editrice quale redattore con uno stipendio di ca. 1'000.- Euro al
mese (cfr. atto A4, pag. 4). Ciò significa che l’interessato avrebbe atteso
oltre un anno prima di lasciare la Russia nonostante l’accaduto. Nell’ambito
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dell’audizione circa i motivi d’asilo il ricorrente ha peraltro riportato di es-
sere stato nuovamente prelevato aggredito e picchiato dal FSB nel maggio
del 2013, a causa del fatto ch’egli si sarebbe recato nella sua città natale
per rendere visita alla madre senza avvertire B._____ (cfr. atto A15,
pag. 10). Anche quest’ultimo avvenimento (il terzo del genere in pochi
mesi, stando al racconto del ricorrente) non lo avrebbe tuttavia spinto a
provare a lasciare tempestivamente il paese né a reagire in altro modo, ad
esempio cambiando domicilio o tentando nuovamente di chiedere prote-
zione presso autorità o enti extra statali.
6.5 Infine, anche le circostanze riguardanti l’espatrio ed il deposito della
propria domanda d’asilo in Svizzera risultano a loro volta incompatibili con
l'esperienza generale di vita. Il ricorrente ha infatti prenotato una gita turi-
stica in Svizzera (cfr. atto A11), espatriando poi legalmente dall’aeroporto
di Mosca. Una volta in Svizzera, egli ha visitato le località turistiche previste
dal viaggio, depositando poi la propria domanda alla fine del soggiorno,
nell’ultimo giorno utile prima del previsto rimpatrio (cfr. atto A4, pag. 4). Ora,
è difficile immaginare che una persona sorvegliata e più volte minacciata
di gravi conseguenze dai servizi segreti e dalla polizia nel caso in cui
avesse omesso di informarli circa i suoi spostamenti (cfr. atto A15, pag.
10), abbia potuto espatriare legalmente dall’aeroporto più sensibile del
paese senza riscontrare la benché minima problematica. Inoltre, la circo-
stanza ch’egli, una volta giunto in Svizzera, si sia dapprima dedicato ad
attività culturali piuttosto che richiedere invece senza indugio asilo appare
a sua volta inconciliabile con quanto ci si possa ragionevolmente attendere
da una persona alla ricerca di protezione dalle persecuzioni subite in patria.
6.6 Quo alle censure sollevate dal ricorrente riguardo al fatto che dai ver-
bali non risulti alcun avvertimento diretto al ricorrente ed atto a fargli com-
prendere che ulteriori allegazioni rese nella sola seconda audizione sareb-
bero state ritenute inverosimili, va in questa sede rilevato che in linea di
principio e come già riportato in precedenza (cfr. supra consid. 5.2), il fatto
di omettere, in un primo momento, delle allegazioni essenziali, può effetti-
vamente condurre a ritenerle inverosimili. Da ciò non può tuttavia essere
dedotto un onere per l’autorità di informare l’interessato in merito ad una
tale eventualità, in quanto la verosimiglianza deve essere intrinseca al rac-
conto stesso e non fondata su allegazioni ideate con l’obbiettivo di rendere
un racconto coerente (per un excursus sugli obblighi delle parti nell’ambito
delle audizioni si veda OSAR (ed.), Manuel de la procedure d'asile e de
renvoi, seconda edizione, Berna 2016, pag. 92). Nel caso che ci occupa,
non si può tuttavia fare a meno di rilevare come sia stata la stessa autorità
di prime cure, nella persona dell’intervistatore, ad interrompere il racconto
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del richiedente in occasione dell’audizione sulle generalità, in ragione di
una non meglio precisata presunta contrarietà da parte della scrivente au-
torità ricorsuale (cfr. atto A4, pag. 8). Ora, è altresì innegabile che sul finire
dell’audizione, al ricorrente sia poi stata data la possibilità di invocare ulte-
riori motivi che si sarebbero opposti ad un rimpatrio nel paese natale e che,
in tale occasione, quest’ultimo non abbia esposto gli avvenimenti susse-
guenti alla denuncia depositata per la prima aggressione. Appare tuttavia
opportuno prendere atto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto ritenere
appropriato non raccontare avvenimenti ulteriori proprio in ragione di
quanto comunicatogli dall’intervistatore. Per questi motivi, a mente del Tri-
bunale nulla può essere dedotto da tale carenza nel resoconto fornito in
occasione della prima audizione. La questione, così come la censura an-
nessa sollevata dal ricorrente circa l’inesistenza della registrazione dell’au-
dizione, appare tuttavia priva di portata, essendo in specie riscontrabili altre
inverosimiglianze che, ad esse sole, fanno sì che il resoconto allegato non
rispecchi i requisiti imposti dall’art. 7 LAsi (cfr. supra consid. 6.1 – 6.5). Per
il resto, il Tribunale non ritiene inoltre necessario procedere ad un esame
dettagliato dei tabulati telefonici forniti dal ricorrente, in quanto, anche vo-
lendo ammettere che B._____ abbia contattato il ricorrente, ciò non sa-
rebbe a sua volta singolarmente atto a rendere verosimile l’esistenza di
una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi.
6.7 Assunto quanto esposto in epigrafe, non vi è dunque modo di dare se-
guito alle censure del ricorrente circa il fatto che le argomentazioni
espresse dall’autorità si esaurirebbero in una serie di semplici dubbi che
non raggiungerebbero mai un livello di certezza o di probabilità preponde-
rante. In effetti, è il richiedente che deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato e non l’autorità che è tenuta a confu-
tarla. Nel caso che ci riguarda i dubbi dell’autorità di prime cure circa la
verosimiglianza sono peraltro condivisibili e non permettono una diversa
valutazione del caso da parte del Tribunale.
7.
7.1 Relativamente alle procedure penali aperte in Svizzera a carico del ri-
corrente, occorre rilevare come, a prescindere dalla risoluzione delle
stesse, queste ultime non sono rilevanti nell’ambito della trattazione del
gravame. Dal momento che, ai sensi dei considerandi che precedono, non
vi è modo di riconoscere lo statuto di rifugiato o un’ammissione provvisoria
al ricorrente, la questione dell’applicabilità dell’art. 53 LAsi e dell’art. 83 cpv.
7 LStr non è posta in discussione.
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7.2 Pure da considerarsi ininfluenti nell’ambito dell’evasione del presente
ricorso sono i mezzi di prova addotti ulteriormente nel corso della proce-
dura di seconda istanza (attestazione di iscrizione al Bachelor of Science
in Ingegneria informatica della SUPSI e dichiarazione di partecipazione ad
un allestimento teatrale). Le esperienze vissute in Svizzera, ed il conse-
guente bagaglio di conoscenze acquisite nel nostro Paese, potrà essere
semmai un vantaggio in vista del reinserimento del ricorrente nel tessuto
scolastico e professionale nel paese d'origine, ricorrente che peraltro go-
deva già di un impiego prima del suo espatrio.
8.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44
LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allonta-
namento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv.
3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). In tal senso nessuno può es-
sere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua
integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi men-
zionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a
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recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Conv. rifugiati).
Inoltre, giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2).
Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM rela-
tiva alla domanda d'asilo dell’insorgente, quest'ultimo non può prevalersi
del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa-
mente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte pro-
cessuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio perso-
nale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposti, in caso di allonta-
namento in Russia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU
o all'art. 1 Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu-
zione dell'allontanamento è ammissibile.
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Attualmente in Russia non vige una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale. Per ciò che è della situazione personale del
ricorrente, egli è giovane e dispone di una rete sociale in Patria e prima
dell’espatrio aveva anche un posto di lavoro ed un salario dignitoso (cfr.
atto A4, pag. 4). Infine, egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF
2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44.
10.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi).
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L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche su questo
punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 24 no-
vembre 2015.
13.
La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 novembre 2015.
2.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: