Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D6798/2011
Sen t e n z a d e l 2 2 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti A._______, nato il (…),
la moglie
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…),
ed i figli
D._______, nata il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nata il (…),
G._______, nato il (…),
H._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 28 novembre 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il
21 ottobre 2011;
il confronto dattiloscopico effettuato con il registro EURODAC in data
24 ottobre 2010, che ha dimostrato che gli interessati hanno richiesto
l'asilo in Italia a L._______ in data 20 marzo 2009 (cfr. act. A 4/2 e A 5/2);
i verbali d'audizione del 23 marzo 2009 e del 24 giugno 2010 nella
procedura d'asilo in Italia;
i verbali d'audizione del 3 novembre 2011 nella procedura d'asilo in
Svizzera, in occasione delle quali sia all'interessato (di seguito: verbale 1)
che all'interessata (di seguito: verbale 2) è stato concesso il diritto di
essere sentito in merito alla domanda d'asilo e circa un'eventuale
evasione della loro domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata
nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) con il relativo allontanamento verso
l'Italia;
lo scritto del 4 novembre 2011 con il quale il richiedente si è lamentato
nei confronti dell'UFM a causa di alcuni problemi di traduzione emersi a
suo dire durante l'audizione del 3 novembre 2011;
la richiesta di riammissione degli interessati dell'11 novembre 2011
inoltrata alle autorità italiane dall'UFM giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del
Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50 del
25.2.2003, di seguito: Regolamento Dublino);
la risposta dell'UFM del 17 novembre 2011 con la quale è stato
comunicato ai richiedenti che, dopo un attento esame dell'incarto, non vi
sarebbero elementi che inducano a ritenere l'esistenza di una qualsiasi
contestazione di tipo linguistico inerente la traduzione effettuata
dall'interprete durante le audizioni del 3 novembre 2011; che, in effetti,
tanto il richiedente quanto sua moglie avrebbero ribadito in ben due
occasioni di aver capito bene l'interprete;
la mancata delibera da parte delle autorità italiane entro le due settimane
di termine legale a decorrere dalla data della richiesta delle autorità
svizzere giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino;
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la decisione dell'UFM del 28 novembre 2011 (notificata agli interessati il
15 dicembre 2011; cfr. avviso di notifica e di ricevuta) di non entrata nel
merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con
contestuale pronuncia dell'allontanamento dell'interessato in Italia,
ordinando l'esecuzione per i richiedenti entro il 25 maggio 2012 ed
indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo
in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dei richiedenti verso l'Italia come lecita, possibile e ragionevolmente
esigibile posto che da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del divieto di
respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non
sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, né la
situazione vigente in Italia, né altri motivi si opporrebbero
ragionevolmente all'esigibilità dell'esecuzione del rinvio in tale Stato e che
l'interessato si potrebbe senz'altro rivolgere alle autorità italiane
competenti per ricevere l'aiuto del caso;
il ricorso del 16 dicembre 2011 inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
19 dicembre 2011) con il quale i ricorrenti hanno concluso, in via
principale, all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della loro domanda d'asilo e, in subordine, che gli siano trasmessi gli atti
di causa e gli sia accordato un congruo termine per il completamento del
ricorso; che hanno, altresì, concluso alla concessione dell'effetto
sospensivo e presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese di giustizia;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 20 dicembre 2011;
la richiesta del 20 dicembre 2011 del Tribunale all'UFM volta ad ottenere
l'avviso di ricevimento della decisione del 28 novembre 2011, mancante
agli atti dell'autorità inferiore;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, preliminarmente, non soccorre i ricorrenti asserire che allorquando
gli è stata notificata la decisione essi non avrebbero ricevuto gli atti del
loro incarto, in modo da poter prendere visione dell'indice degli atti, dei
verbali delle audizioni nonché della documentazione riguardante la
ripresa a carico da parte dell'Italia; che, infatti, apponendo la propria firma
sull'avviso di notifica e di ricevuta il ricorrente quale rappresentante della
famiglia ha attestato la ricezione del provvedimento che nella fattispecie
prevedeva la decisione dell'UFM del 28 novembre 2011 nonché gli atti
liberi in consultazione con copia dell'indice di paginazione dell'incarto;
che la competenza d'esame dell'istanza ricorsuale si limita alla questione
se l'autorità inferiore ha rettamente deciso la non entrata nel merito di una
domanda d'asilo;
che, ritenuta illegittima la decisione di non entrata nel merito, il Tribunale
si esime dall'entrare in merito, annulla la decisione impugnata e rimanda
l'affare per nuova decisione all'autorità inferiore (cfr. Giurisprudenza ed
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informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA 2004] n. 34 consid. 2.1);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura d'asilo e d'allontanamento;
che l'UFM, applicando l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, esamina la competenza
per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal
Regolamento Dublino (art. 29a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che nel Regolamento Dublino – al quale la Svizzera ha aderito il
12 dicembre 2008 (cfr. Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una
domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [ADD,
RS 0.142.392.68]) – sono contenute le norme legali applicabili in
relazione all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la
procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima
dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in
cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta
presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 del
Regolamento Dublino; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed.,
Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);
che, conformemente all'art. 3 cpv. 1 del Regolamento Dublino, gli Stati
membri esaminano la domanda d'asilo di un cittadino di un paese terzo
presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio;
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che, giusta l'art. 3 cpv. 1 2ª frase Regolamento Dublino, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato membro competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che detto capo III enuncia i criteri di determinazione dello Stato
competente secondo il principio della gerarchia dei criteri; che ogni
criterio di determinazione dello Stato membro competente è applicabile
solo se quello precedente previsto dal Regolamento Dublino non trova
applicazione nella fattispecie (art. 5 Regolamento Dublino; cfr. op. cit.,
n. 1 segg. pag. 86); che, l'ultimo criterio pertinente in caso d'inapplicabilità
dei precedenti è quello del luogo del deposito della prima domanda
d'asilo giusta l'art. 13 Regolamento Dublino);
che in deroga all'art. 3 cpv. 1, ciascuno Stato membro può esaminare una
domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se
tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti (cfr. clausola di
sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino e la clausola
umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamento, nonché l'art. 29a
cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);
che, giusta l'art. 10 cpv. 1 del Regolamento Dublino, quando è accertato,
sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due
elenchi menzionati all'art. 18 cpv. 3, inclusi i dati di cui al capo III del
Regolamento CE n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato
illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un
paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in
questione è competente per l'esame della domanda d'asilo; che questa
responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino
della frontiera;
che, secondo l'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino, lo Stato
membro competente per l'esame di una domanda d'asilo è tenuto a
riprendere in carico, alle condizioni di cui all'art. 20 Regolamento Dublino,
il richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova nel
territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato oppure la
cui domanda d'asilo è stata respinta e si trova nel territorio di un altro
Stato membro senza esserne stato autorizzato (art. 16 cpv. 1 lett. e
Regolamento Dublino);
che lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo è
tenuto a riprendere in carico, alle condizioni previste all'art. 20 cpv. 1 del
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Regolamento Dublino, il richiedente d'asilo la cui domanda è in corso
d'esame, è stata ritirata o respinta e che si trova sul territorio di un altro
Stato membro senza esserne stato autorizzato (cfr. art. 16 cpv. 1 lett. ce
del Regolamento Dublino);
che, ai sensi dell'art. 29a cpv. 1 dell'OAsi 1, l'UFM esamina la
competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri
previsti dal Regolamento Dublino;
che, se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo
compete ad un altro Stato, l’UFM emana una decisione di non entrata nel
merito, dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in
carico del richiedente l’asilo (art. 29a cpv. 2 OAsi 1); che, per contro, se
motivi umanitari lo giustificano, l’UFM può decidere di entrare nel merito
della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della
domanda d’asilo compete a un altro Stato (art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nella fattispecie, l'UFM non ha intravisto motivi per dover trattare
direttamente la domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, bensì ha reso una decisione di non entrata nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi;
che, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino, lo Stato membro
richiesto è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e rispondere a
tale richiesta quanto prima e senza comunque superare il termine di un
mese dalla data in cui è investito della questione; che quando la richiesta
è basata su dati ottenuti dal sistema EURODAC, tale termine è ridotto a
due settimane;
che se lo Stato membro richiesto non comunica la propria decisione entro
il termine di un mese o di due settimane di cui alla lett. b, si ritiene che
abbia accettato di riprendere in carico il richiedente asilo (art. 20 cpv. 1
lett. c Regolamento Dublino);
che il Tribunale osserva che l'Italia, Stato membro dell'Unione europea e
parte dello spazio Dublino è vincolata dall'omonimo Regolamento;
che, nella fattispecie, risulta dall'esame EURODAC del 24 ottobre 2011 e
dalle dichiarazioni degli insorgenti in occasione dell'audizione sommaria
che i ricorrenti prima di giungere in Svizzera hanno soggiornato in Italia
dove vi hanno peraltro inoltrato una domanda d'asilo che sarebbe stata
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respinta ricevendo per conseguenza soltanto un permesso di soggiorno
per motivi umanitari (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 5);
che, inoltre, l'11 novembre 2011 l'UFM ha interpellato l'Italia, affinché
riprenda in carico i richiedenti l'asilo, secondo le modalità ed i termini
previsti dall'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino;
che tale richiesta, avrebbe dovuto basarsi sull'art. 16 cpv. 1 lett. e
Regolamento Dublino e non sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento
Dublino; che, nonostante ciò, entrambi gli articoli portano all'applicazione
dell'art. 20 Regolamento Dublino, per il che l'applicazione sbagliata
dell'art. 16 cpv. 1 lett. c non lede il ricorrente;
che la mancata risposta dell'Italia entro le due settimane dalla richiesta di
ripresa in carico del richiedente equivale all'accettazione tacita di detta
richiesta (art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino);
che codesto Tribunale osserva che, sulla base dei disposti del
Regolamento di Dublino illustrati poc'anzi, l'Italia è competente nel caso
in disamina;
che, inoltre, giova ricordare che l'Italia, vincolata dall’Accordo
d’associazione alla normativa di Dublino, è firmataria della convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30) e della
CEDU e ne applica le disposizioni; che lo Stato così designato –
responsabile dell'esame di una domanda d'asilo – è tenuto a condurre la
procedura d’asilo nel rispetto delle disposizioni della Conv. e della CEDU
(cfr. Messaggio sugli accordi bilaterali II, FF 2004 5331; cfr. ugualmente i
considerandi introduttivi n. 2, 12 e 15 del Regolamento Dublino);
che, in caso di trasferimento in Italia, le autorità elvetiche possono partire
dal principio che le regole imperative imposte dalle precitate convenzioni,
in particolare il principio di divieto di respingimento consacrato all'art. 33
Conv. e all'art. 5 LAsi, così come il divieto di trattamenti inumani ai sensi
dell'art. 3 CEDU, sono rispettate; che incombe di conseguenza ai
richiedenti l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
loro situazione personale;
che nel caso in disamina le dichiarazioni dei ricorrenti si limitano a
semplici affermazioni non comprovate da alcun elemento di seria
consistenza;
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che sia alla richiedente che al richiedente è stata data la possibilità di
esprimersi circa l'intenzione della Svizzera di rinviarli in Italia
(cfr. verbale 1, pag. 11 e verbale 2, pagg. 8 seg.);
che, nell'atto di ricorso, l'insorgente ha dichiarato di avere spiegato già in
sede d'audizione i gravi problemi avuti con le autorità italiane; che,
nonostante ciò, nella decisione dell'autorità inferiore non sarebbero stati
valutati i timori espressi dagli insorgenti nei confronti delle autorità
italiane, né sarebbe stato spiegato perché tali timori sarebbero da
considerare irrilevanti; che, inoltre, non vi sarebbe stata da parte dell'UFM
un'analisi dei diversi documenti inoltrati dai richiedenti, a titolo d'esempio,
del verbale steso in Italia durante la procedura d'asilo; che, in seguito, i
ricorrenti hanno asserito che in Italia, oltre ai gravi pericoli cui sarebbero
confrontati a causa dei loro problemi con le autorità, le condizioni di
accoglienza, quelle sanitarie e quelle sociali non sarebbero conformi agli
standard minimi imposti dal diritto internazionale; che, infatti, le carenze
del sistema italiano sarebbero tali da rendere non esigibile un
allontanamento di una famiglia numerosa, se prima non vi sarebbero
sufficienti certezze che una volta allontanata, questa famiglia potrà avere
un alloggio e quel minimo supporto sociale tale da evitare situazioni di
grave disagio e pericolose per la vita dei bambini;
che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale, in Italia, oltre a
strutture statali che garantiscono un alloggio ai richiedenti l'asilo, vi sono
altresì organizzazioni caritative che si occupano dei richiedenti l'asilo e
dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che, pertanto, gli insorgenti non hanno fornito indizi concreti secondo cui
le autorità italiane non rispetterebbero gli obblighi internazionali precitati;
che, alla luce di quanto precede, il trasferimento verso l'Italia dei ricorrenti
è ammissibile ed esigibile e non esistono neppure motivi umanitari giusta
l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 che permetterebbero di rinunciare al rinvio dei
ricorrenti in detto Paese entro la data stabilita dall'UFM, cioè entro il
25 maggio 2012;
che, pertanto, non v'è motivo di applicare la clausola di sovranità stabilita
all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino;
che l'UFM ha rettamente ritenuto competente l'Italia per l'esame della
domanda d'asilo degli insorgenti;
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che, in considerazione di tutto quanto suesposto, ne discende che
rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo dei
ricorrenti ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi ed ha pronunciato
l'allontanamento dei richiedenti verso l'Italia ex art. 44 cpv. 1 LAsi, non
essendo realizzate in casu le eccezioni previste all'art. 32 OAsi 1;
che in siffatte condizioni non v'è spazio per i provvedimenti sostitutivi ai
sensi dell'art. 44 cpv. 2 LAsi in combinazione con l'art. 83 cpv. 1 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
poiché l'esame delle questioni relative all'esistenza d'eventuali
impedimenti al rinvio secondo le ragioni di detti disposti sono inscindibili
dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di
Dublino
(cfr. DTAF 2010/45 consid. 10);
che, di conseguenza, il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, sia la domanda della concessione dell'effetto sospensivo che la
richiesta al fine di essere accordato un congruo termine per completare
l'atto ricorsuale sono divenute prive d'oggetto con la presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: