B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6799/2018
Sen t en z a d e l 6 d i c emb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice David R. Wenger;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Georgia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 31 ottobre 2018 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 5 settem-
bre 2018,
i verbali d’audizione del 17 settembre 2018 (di seguito: verbale 1) e del 24
ottobre 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 31 ottobre 2018, notificata all’interessato il giorno medesimo (cfr. atto
A38), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento del richiedente asilo dalla Svizzera nonché l’ese-
cuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 23 novembre 2018 (recte, 30 novembre 2018; cfr. timbro del
plico raccomandato), per mezzo del quale l’interessato ha postulato l’an-
nullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di ri-
fugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine la restituzione
degli atti all’autorità di prime cure per una nuova decisione; in secondo su-
bordine la concessione dell’ammissione provvisoria; contestualmente e
con protesta di spese e ripetibili la concessione dell’assistenza giudiziaria,
nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 4 dicembre 2018 al
ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino georgiano con ultimo domicilio nella capitale
Tbilisi, avrebbe lasciato il proprio paese d’origine già nel 2014 per via di
alcune problematiche derivanti dal mancato rimborso di un debito contratto
con dei conoscenti; che recatosi in Germania, vi avrebbe risieduto sino al
2017 in qualità di richiedente asilo; che nell’agosto dello stesso anno, l’in-
teressato avrebbe fatto ritorno in patria in quanto avrebbe saputo dalla fa-
miglia che la situazione si sarebbe normalizzata; che una volta tornato in
Georgia, i creditori si sarebbero però nuovamente rivolti a lui, esigendo il
rimborso del denaro; che in seguito dette persone, che già avevano ferito
il fratello, lo avrebbero aggredito per poi desistere grazie all’intervento di
terze persone; che non potendo tollerare oltre la situazione l’insorgente
avrebbe lasciato il paese nel dicembre del 2017 per recarsi nei Paesi bassi
presso un conoscente e giungere successivamente in Svizzera dopo aver
errato in Belgio e Francia; che nonostante l’accaduto egli non si sarebbe
mai rivolto alle autorità del suo paese d’origine (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.;
verbale 2, pag. 2 e seg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
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sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato irrile-
vanti le allegazioni dell’interessato,
che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità di prime
cure; che egli ritiene invero che le autorità georgiane non siano in grado di
proteggerlo; che inoltre, avendo il ricorrente problemi di tossicodipen-
denza, occorrerebbe ammettere che l’ambiente normativo del suo paese
d’origine sarebbe altamente punitivo e non mirerebbe al recupero delle per-
sone con problemi di droghe, per il che, egli non potrebbe ottenere alcun
supporto dalla polizia,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che i motivi d’asilo addotti dall’interessato, quandanche verosimili, non ri-
sultano pertinenti ai fini della concessione dell’asilo,
che invero, in ossequio al principio della sussidiarietà della protezione in-
ternazionale e trattandosi in specie di un rischio di esposizione a persecu-
zioni emananti da entità non statali, occorrerebbe, perché il gravame meriti
accoglimento, che il ricorrente non sia in misura di ottenere un’appropriata
protezione in patria (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51),
che a tal riguardo si può a giusto titolo ritenere che la Georgia disponga di
un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza in misura di offrire
una protezione adeguata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-
3307/2016 del 7 giugno 2016),
che le argomentazioni proposte in sede di ricorso non permettono di rimet-
tere in discussione tale assunto,
che del resto, non essendo le presunte persecuzioni dettate da uno dei
motivi di cui all’art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale, opinioni politiche) le stesse non risultano
d’acchito pertinenti in materia d’asilo (cfr. situazione analoga nella sen-
tenza del Tribunale E-1703/2018 del 28 maggio 2018 consid. 7.2),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
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concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento, peraltro non censurata in sede ricorsuale,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente non si esprime direttamente al ri-
guardo,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Georgia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, stante il fatto che in Georgia non vige attualmente un contesto
di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che
la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio
di una messa in pericolo concreta, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
parimenti ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
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E-4126/2018 del 17 settembre 2018 consid. 7.3.1; E-18/2018 dell’11 gen-
naio 2018),
che nemmeno la situazione personale dell’interessato risulta d’impedi-
mento all’esecuzione dell’allontanamento; che l’insorgente è giovane, di-
spone di una solida rete famigliare in patria e di una formazione universi-
taria completa,
che da ultimo, quo alle problematiche connesse alla tossicodipendenza ed
alle sporadiche crisi epilettiche, appare quantomeno opportuno constatare
che la Georgia dispone di un sistema sanitario funzionante (cfr. sentenza
del Tribunale E-1703/2018 consid. 9.4) che contempla anche possibilità di
trattamento di disturbi riconducibili all’abuso di sostanze psicotrope (cfr.
sentenza del tribunale E-18/2018 e riferimenti citati),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli