B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-6805/2018
Sen t en z a d e l 1 5 f e bb r a i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico
con l’approvazione della giudice
Jeannine Scherrer-Bänziger,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…),
C._______, nato il (…),
Iraq,
tutti patrocinati dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 30 ottobre 2018
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Visto:
la domanda d’asilo che i richiedenti hanno presentato in Svizzera il 5 otto-
bre 2015,
i verbali relativi alle audizioni di A._______ dell’8 ottobre 2015 (cfr. atto A8)
e del 25 luglio 2016 (cfr. atto A24),
i verbali relativi alle audizioni di B._______ dell’8 ottobre 2015 (cfr. atto A6)
e del 2 ottobre 2017 (cfr. atto A44),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 30 ottobre 2018 con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda
d’asilo e pronunciato l’allontanamento degli interessati e del figlio dalla
Svizzera, ritenendo però non ragionevolmente esigibile l’esecuzione del
loro allontanamento verso l’Iraq,
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 30 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 3 dicembre 2018), con cui gli insorgenti hanno richiesto l’annulla-
mento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera;
contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere posti al be-
neficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
la decisione incidentale del Tribunale del 12 dicembre 2018, che respin-
geva la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, invitando
le contempo i ricorrenti a versare un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali,
il tempestivo versamento della somma richiesta,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
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e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 30 ottobre 2018, e non avendo cen-
surato la pronuncia dell’allontanamento da parte dell’autorità inferiore, og-
getto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione
della concessione dell’asilo,
che i ricorrenti, cittadini iracheni di etnia araba originari di D._______, nel
Governatorato di Dhi Qar, sono giunti in Svizzera il 4 ottobre del 2015 (cfr.
atto A6, pag. 2 e seg.; atto A8, pag. 2 e seg.),
che sentiti sui motivi alla base dello loro domanda, questi hanno ricondotto
la loro fuga innanzitutto ai problemi di sicurezza in essere nel paese; che
A._______ ha inoltre espresso timori derivanti dalla sua precedente attività
nelle forze di sicurezza; che in particolare, egli ha addotto di essere stato
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aggredito e ferito il 6 aprile del 2014 dal conducente del veicolo sul quale
viaggiava con altri colleghi; che sarebbe quindi fuggito per recarsi a Bagh-
dad ed avvisare i suoi superiori di quanto occorso; che questi gli avrebbero
però subitamente intimato di tornare alle sue mansioni; che il richiedente
asilo avrebbe disobbedito a tale ordine per paura di essere nuovamente
aggredito lungo la strada, stante il fatto che sarebbe stato ormai identificato
come poliziotto; che divenuto un disertore, si sarebbe nascosto da un fa-
migliare a Baghdad; che dopo l’abbandono del lavoro da parte del marito,
B._______, rimasta nella città natale, avrebbe ricevuto innumerevoli visite
da parte delle autorità; che a seguito di ciò, i due, dopo aver venduto i loro
beni, si sarebbero ricongiunti a Baghdad per poi espatriare (cfr. atto A24,
pag. 2 e seg.; atto A44, pag. 2 e seg.),
che nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimile il rac-
conto di B._______ a riguardo delle visite ricevute al domicilio; che le spie-
gazioni da lei fornite sarebbero state generiche; che nonostante le richieste
di specificazione dell’auditore, le risposte da lei rese si sarebbero distinte
per la loro pochezza e lacunosità; che l’insorgente sarebbe stata evasiva
in merito al luogo ed alla tempistica delle perquisizioni nonché a riguardo
del numero di poliziotti presentatisi; che inizialmente avrebbe lasciato in-
tendere di non aver avuto alcun incontro personale con le autorità, salvo
poi contraddirsi riferendo di alcune frasi a lei rivolte direttamente; che posta
di fronte a dette risultanze, avrebbe finito per affermare di essere stata
bloccata una sola volta, allorquando tentava di dileguarsi, ma non avrebbe
saputo nemmeno approssimare la collocazione temporale di tale evento
né tantomeno indicare in modo concludente il numero di volte che il con-
giunto sarebbe stato ricercato al domicilio; che pure la descrizione dell’ul-
timo contatto si sarebbe rivelata vaga e generica oltreché assurda; che del
resto B._______ non sarebbe stata in grado di proporre indicazioni con-
cludenti nemmeno a proposito della situazione giudiziaria del marito; che
ella avrebbe infatti riferito dell’esistenza di una sentenza, senza tuttavia
saper dire se egli la avesse ricevuta né tantomeno quando; che pure in-
consistenti sarebbero le sue allegazioni a proposito della fuga dal paese,
non ricordando questa nemmeno il tipo di veicolo utilizzato; che oltremodo,
anche la cronologia degli eventi proposta da A._______ risulterebbe incon-
gruente, insensata ed inconsistente; che nel corso della prima audizione
questi avrebbe infatti dichiarato di essersi sposato nel settembre 2014, di
aver vissuto con sua moglie a D._______ fino al marzo 2015, dopodiché di
essere espatriato il 13 settembre 2015 allorché, nell’audizione successiva,
avrebbe invece raccontato di aver vissuto con la moglie solo nelle due set-
timane successive al suo matrimonio, di aver ricevuto l’ultimo permesso di
5 giorni dal lavoro fino ai primi di gennaio 2015 e di essere rimasto presso
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il campo militare della polizia fino al
6 aprile 2014, giorno dell’aggressione; che avrebbe quindi aggiunto di es-
sere tornato a Baghdad fuggendo sedici giorni dopo, ossia il 22 aprile 2014,
salvo poi addurre di essere rimasto nella capitale presso il cugino materno
fino alla sua partenza avvenuta del 13 settembre 2014; che confrontato in
merito alla contraddittorietà dei tempi del suo espatrio, l’insorgente avrebbe
ribattuto di trovarsi a Erbil il 20 settembre 2014 e di essere entrato in Tur-
chia il “14”, nonché il 4 ottobre 2014 di essere giunto in Svizzera; che posto
dinanzi al fatto di essere arrivato in Svizzera nell’ottobre 2015, egli avrebbe
quindi collocato il suo spostamento nel settembre del 2014 e poi rettificato
dicendo di aver lasciato il Paese il 13 settembre 2015; che oltremodo, invi-
tato a precisare se la sua aggressione fosse occorsa nel 2015 o meno, il
ricorrente avrebbe negato addicendo che tale episodio risalirebbe al 2014,
specificando di essere rimasto dal cugino a Bagdad dal 6 aprile 2014 al 13
settembre 2014, salvo addurre che il 4 settembre 2014 avrebbe avuto
luogo il suo matrimonio e che il 13 settembre 2015 avrebbe lasciato l’Iraq;
che sollecitato a indicare quanto tempo fosse trascorso tra la sua aggres-
sione e la sua partenza dal Paese, egli non sarebbe del resto riuscito a
formulare una risposta sensata; che a sostegno della sua versione dei fatti
secondo cui l’aggressione sarebbe occorsa nel 2014, vi sarebbe pure il suo
riferimento al massacro nel campo dove prestava servizio, che si sarebbe
verificato dopo il suo abbandono, ossia il 24 giugno 2014; che oltremodo,
se il ricorrente fosse divenuto davvero un “disertore” dal 22 aprile 2014 in
poi, risulterebbe inconcepibile che si sia legalmente sposato pochi mesi
dopo nella sua cittadina d’origine, laddove poteva essere facilmente arre-
stato dalle autorità; che del resto, dalla copia dell’ordine di arresto prodotta
dal ricorrente si evincerebbe che lo stesso sarebbe stato spiccato il 21
aprile 2015; che le allegazioni relative all’aggressione sarebbero anch’esse
incredibili; che l’insorgente avrebbe spontaneamente descritto l’accaduto
in maniera incongruente adducendo che, al momento della minaccia, il suo
aggressore avrebbe ordinato ai suoi amici di scendere dal veicolo e che
costoro avrebbero obbedito; che in seguito, egli avrebbe poi affermato con-
traddittoriamente che, quando sarebbe riuscito a liberarsi dal suo aggres-
sore, sia lui che i colleghi avrebbero abbandonato il veicolo; che sarebbero
emerse ulteriori discordanze in merito alle misure di sicurezza adottate per
gli spostamenti; che d’altro canto, i mezzi di prova prodotti risulterebbero
inadeguati a provare la versione fornita; che in particolare, la copia relativa
all’ordine d’arresto contraddirebbe le stesse dichiarazioni dell’insorgente;
che non si tratterebbe del resto di un documento in originale, bensì di una
mera copia scansionata, ragione per cui la sua autenticità non potrebbe
nemmeno essere comprovata; che da ultimo, la situazione di insicurezza
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in essere nel paese d’origine degli interessati risulterebbe irrilevante in ma-
teria d’asilo,
che nel loro ricorso, gli insorgenti avversano la valutazione dell’autorità di
prima istanza; che le allegazioni di B._______, benché apparentemente
non circostanziate, sarebbero comunque frutto di un racconto plausibile;
che la concitazione, la confusione e la paura di episodi come le perquisi-
zioni nelle proprie abitazioni renderebbe difficile “poter essere lucidi ed
esprimere in modo più che circostanziato i fatti”; che la ricorrente, all’epoca,
sarebbe stata sola, giovane e consapevole che i militari avrebbero potuto
fare e farle di tutto, per cui, “affermare che non ricorda di preciso quante
volte questi si sono recati presso la sua abitazione e/o che si è confusa sul
fatto che riuscisse a scappare prima dell’arrivo dei militari, mentre altre
volte afferma di essere stata a diretto contatto con loro, apparrebbe fuori
luogo”; che non si tratterebbe invero di “un calcolo matematico sulle volte
che la polizia si sarebbe recata, sul numero di militari e/o sul loro abbiglia-
mento”; che anche ritenere strano che la ricorrente non ricordi con quale
autovettura sia fuggita costituirebbe “un eccesso di ricerca di verosimi-
glianza, stante come la maggior parte delle allegazioni sarebbero state an-
che provate documentalmente”; che per ciò che concerne il marito, l’aver
prodotto il mandato di cattura, benché in copia, farebbe ben comprendere
come la diserzione sia avvenuta e come sia impossibile per lui tornare nel
proprio paese, rischiando appunto di essere imprigionato o ucciso; che la
SEM, si sarebbe soffermata sulle sole dichiarazioni, ma non sui documenti,
adducendo, per esempio, che essendo il mandato di cattura in copia l’au-
tenticità non sarebbe stata verificabile; che i ricorrenti, con il loro dettagliato
racconto avrebbero dimostrato di “avere il fondato timore di essere esposti
al pericolo della vita e/o dell’integrità fisica o della libertà, in ragione del
fatto che il marito apparterrebbe ai servizi militari che facevano capo a Sad-
dam, oltre al fatto di essere disertore, e la moglie per il fatto di essere,
appunto, coniuge”; che per ciò che concerne la questione della qualità di
rifugiato occorrerebbe sottolineare come la definizione di rifugiato contem-
plerebbe “sia quelle ipotesi in cui una persecuzione è già stata posta in
essere, sia i casi in cui venga espresso un timore di future persecuzioni”;
che alla luce del fatto che secondo consolidata giurisprudenza, il rischio di
persecuzioni comprenderebbe un elemento soggettivo ed un elemento og-
gettivo, l’analisi svolta dalla SEM quanto all’inesistenza di un tale rischio
non sarebbe condivisibile,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
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accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi);
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che occorre altresì che il richie-
dente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere
creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le
sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non
è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute
da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante,
pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa
che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veri-
tiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
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che quand’anche non direttamente censurata in sede ricorsuale, il Tribu-
nale ritiene innanzitutto giudizioso confermare l’irrilevanza in materia
d’asilo della situazione di insicurezza venutasi a creare nell’Iraq centrale,
che infatti, pur essendo innegabile che la popolazione civile del luogo abbia
dovuto e debba tuttora far fronte a carenze nella protezione contro degli
atti di violenza perpetrati da entità criminali così come, più genericamente,
al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza, appare
giudizioso rammentare che gli eventi riconducibili al clima di violenza ge-
neralizzata regnante nell’Iraq centrale non risultano pertinenti ai fini della
concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2008/12 consid. 6 e sentenze del Tribu-
nale D-1400/2017 del 26 marzo 2018 consid. 5.4 e 6.4, D-3028/2017 del
13 giugno 2017); che dette circostanze vanno invece prese in conto
nell’ambito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-
1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel
caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’au-
torità di prime cure,
che d’altro canto, non si può che constatare come il racconto degli insor-
genti non ossequi ai requisiti di cui all’art. 7 LAsi,
che salta in particolare agli occhi la totale assenza di linearità temporale
nelle asserzioni di A._______, avendo egli collocato gli eventi, che per lo-
gica avrebbero dovuto risultare consequenziali, a tratti nel 2014 ed a tratti
nel 2015; che l’interessato ha infatti in un primo momento allegato di es-
sersi sposato nel settembre del 2014, di aver vissuto con la moglie a
D._______ sino al marzo del 2015 lasciando poi il paese nel settembre del
medesimo anno (cfr. atto A8, pag. 3, 4 e 6); che successivamente egli ha
invece asserito di aver abitato con la congiunta per sole due settimane
dopo il matrimonio, in quanto in seguito sarebbe stato in servizio perma-
nente, di essere stato attivo in seno alla polizia sino al 6 aprile 2014, giorno
nel quale avrebbe avuto luogo l’aggressione, salvo poi dichiarare di aver
ottenuto l’ultimo permesso nel gennaio del 2015 (cfr. atto A24, pag. 3, 4,
9); che nella medesima occasione egli ha oltretutto asserito che dopo l’ag-
gressione subita il 6 aprile 2014, sarebbe tornato a Baghdad, per poi fug-
gire sedici giorni dopo; che tuttavia, di lì a poco, l’insorgente ha invece af-
fermato di essere rimasto nella capitale sino alla sua partenza avvenuta il
13 settembre 2014 (cfr. atto A24, pag. 4); che la seconda versione, oltre a
risultare in contrasto con la prima, è pertanto pure sprovvista di ogni logica
interna,
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che altresì, pure le allegazioni della moglie sulle presunte conseguenze
della diserzione del marito non convincono il Tribunale; che B._______ si
è infatti limitata a rendere risposte evasive a proposito dei contatti con le
autorità, senza mai dare l’impressione di aver realmente vissuto detti
eventi; che a titolo esemplificativo quest’ultima ha parlato in modo generico
di perquisizioni al domicilio (“cfr. atto A44, pag. 11: “ils pouvaient venir à
n’importe quel moment”) non riuscendo però a fornire indicazioni consi-
stenti rispetto ad uno di detti eventi in particolare (cfr. atto A44, pag. 14 a
proposito dell’”ultima visita”),
che per il resto è opportuno rinviare alle condivisibili ed esaustive valuta-
zioni esposte nella decisione impugnata (cfr. decisione impugnata, pag. 3-
6, vedi anche supra pag. 4-5),
che le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non permettono di rela-
tivizzare i numerosi elementi stridenti riscontrabili nell’esposto dei richie-
denti asilo,
che oltremodo, va rammentato come il solo fatto di rifiutarsi di reintegrare
le forze di polizia irachene non sia motivo per temere persecuzioni statali
rilevanti in materia d’asilo nel caso di un ipotetico rientro in patria (cfr. sulla
questione sentenza del Tribunale E-4434/2017 del 5 settembre 2017 con-
sid. 7.4 e rif. citati); che un’eventuale sanzione per diserzione nel contesto
iracheno è infatti di principio da considerarsi irrilevante in materia d’asilo
(cfr. sentenza del Tribunale D-1400/2017 del 25 marzo 2018 consid. 6.3.3),
che nemmeno i mezzi di prova addotti giungono in soccorso degli interes-
sati; che non si può d’altra parte ritenere, come lo vogliono gli insorgenti,
che l’autorità di prima istanza abbia, a torto, omesso di prendere in consi-
derazione le prove da loro offerte, dal momento che nella decisione avver-
sata è presente un’estesa e tutelabile valutazione di merito delle stesse
(cfr. decisione impugnata, pag. 5-6) ,
che pertanto, il diniego della qualità di rifugiato e la mancata concessione
dell’asilo risulta giustificata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto,
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che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato
il 18 dicembre 2018,
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre-
levate sull’anticipo spese versato il 18 dicembre 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli