Corte IV
D-6806/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Maurice Brodard e Robert Galliker,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, nata il (...), ed i figli
B._______, nata il (...),
C._______, nato il (...),
D._______, nata (...), Repubblica d'Angola,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 giugno 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-6806/2006
Fatti:
A.
Il 10 marzo 2003, l'interessata – cittadina angolana, originaria di
F._______ (E._______) con ultimo domicilio a G._______ ed
accompagnata dai tre figli – ha inoltrato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 14 marzo 2003 e dell'8 aprile 2003) di essere
espatriata in seguito a minacce da parte delle autorità. Nel (...),
l'interessata avrebbe, infatti, deciso di indagare la morte del marito,
colonnello e governatore della provincia di F._______ e membro del
partito “Mouvement populaire de libération de l'Angola” (MPLA),
avvenuta nel (...). Il giorno della prima visita dell'interessata presso le
autorità di G._______, dei militari armati si sarebbero recati al suo
domicilio, minacciando di portarla via. L'autrice del gravame si sarebbe
opposta in modo tale, da fare rinunciare i militari nel loro intento,
anche se quest'ultimi si sarebbero nuovamente presentati la notte
successiva. Dopo essersi nascosti a casa di un amico del marito,
rispettivamente padre, gli interessati, il (...), si sarebbero imbarcati su
un aereo a G._______, con destinazione sconosciuta. Dopo due o tre
giorni di viaggio (successivamente in auto), gli interessati sarebbero
arrivati in Svizzera.
B.
Con scritto del 23 maggio 2003, l'UFM (UFR, attualmente e di seguito
UFM) ha informato gli interessati sull'esito di un esame interno
dell'autenticità dei documenti di C._______ e B._______ (agli atti;
“cédula pessoal”), dal quale risulterebbero falsi.
C.
Il 30 maggio 2003, gli interessati hanno contestato l'esito dell'esame di
autenticità dei documenti, sottolineando di non avere mai falsificato o
alterato i documenti in possesso dell'interessata dalla nascita dei figli.
Inoltre, hanno ribadito che tali documenti non apporterebbero nulla di
importante rispetto alla loro domanda d'asilo, motivo per cui una loro
eventuale falsificazione non arrecherebbe all'interessata alcun
beneficio.
D.
Il 10 giugno 2003, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessata e dei suoi figli. Nello stesso tempo, ha pronunciato il
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loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e
possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola.
E.
Il 26 giugno 2003, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM. Hanno, altresì, chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento litigioso, il riconoscimento dello
statuto di rifugiato nonché l'ottenimento dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria. Inoltre, hanno presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento a
copertura delle spese processuali e del relativo anticipo.
F.
Con decisione incidentale del 30 luglio 2003, la CRA, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari, ha rinunciato a chiedere il pagamento
di un anticipo a copertura della presumibili spese processuali (art. 63
cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]). Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso.
G.
Il 20 agosto 2003, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
H.
Il 21 settembre 2004, la CRA ha trasmesso la risposta al ricorso ai
ricorrenti per informazione, senza diritto di replica.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di
ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il
giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2
LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in
francese, ma il ricorso è stato presentato in lingua italiana, di modo
che la presente sentenza è redatta in tale lingua.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
Anche se i ricorrenti B._______ e C._______ hanno oramai raggiunto
la maggiore età, il ricorso viene evaso in una procedura congiunta,
ritenuto il nesso causale e temporale dei motivi d'asilo presentati,
nonché per motivi di economia di procedura.
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6.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato in generale la
natura inverosimile di allegazioni fondate su mezzi di prova falsi,
sottolineando l'esito dell'analisi interna dell'autenticità dei documenti di
C._______ e B._______ ed ordinando la confisca dei documenti in
questione. L'UFM ha, altresì, ritenuto il racconto presentato dalla
ricorrente come inverosimile. In particolare, detto Ufficio ha messo in
serio dubbio il legame dei ricorrenti con il governatore di F._______,
H._______, notoriamente ucciso il (...). L'UFM ha, infatti, fatto notare
che il sudetto governatore sarebbe, al contrario di quanto asserito
dalla ricorrente, stato ucciso in una periferia di Luanda, nonché i suoi
assassini condannati nel 1998. Inoltre, secondo delle fonti affidabili
dell'autorità inferiore, il governatore avrebbe lasciato una moglie e
quattro figli. Ritenuta la falsità dei documenti d'identità dei figli della
ricorrente presentati in procedura d'asilo e la sola fotocopia di una
carta d'identità militare del governatore, non sarebbe comprovato un
legame familiare con quest'ultimo. Per di più, il racconto fornito dai
ricorrenti sarebbe inverosimile ed estraneo ad ogni esperienza di vita,
ritenuto che la ricorrente avrebbe affermato di essere espatriata a
causa delle minacce subite da parte delle autorità, ma di avere
lasciato il proprio Paese d'origine in aereo partendo dall'aeroporto
internazionale della capitale, dove vengono effettuati numerosi
controlli d'identità, rischiando così di essere riconosciuta. Il fatto,
inoltre, di avere viaggiato senza essere a conoscenza delle generalità
figuranti sui documenti di viaggio, sarebbe, per l'autorità inferiore, un
indizio in più a favore dell'inverosimiglianza delle allegazioni
presentate nel corso della procedura d'asilo, ritenuto che,
notoriamente, le persone che lasciano il proprio Paese sono costrette
a prendere delle precauzioni indispensabili, tra le quali l'essere a
conoscenza di tali generalità. Infine, in merito ad eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM ha sottolineato la mancanza
di collaborazione della ricorrente, la quale non è stata in grado di
rendere credibili le proprie circostanze di vita prima dell'espatrio come
pure il fatto di non avere alcun familiare in Patria, pur essendo
cresciuta nella capitale ed essere stata in grado di trovare i mezzi
finanziari necessari per affrontare il viaggio d'espatrio. Tale
comportamento sarebbe caratteristico di chi tenta di nascondere
l'esistenza di una rete sociale in Patria e le circostanze del viaggio
d'espatrio. Per di più, l'insorgente avrebbe affermato di soffrire di (...)
dal 1995, non presentando, però, alcun certificato medico in merito. Di
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conseguenza, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della
ricorrente e dei tre figli come lecita, esigibile e possibile.
7.
Nel gravame, l'insorgente ha rilevato di essere cittadina angolana,
d'etnia (...) e vedova del colonnello H._______, a sua volta
governatore della provincia di F._______, ucciso il (...). L'interessata
ha ribadito i motivi, che l'avrebbero costretta a lasciare il proprio
Paese d'origine, ovvero le minacce da parte delle autorità in seguito
alle ricerche effettuate da parte della ricorrente in merito all'uccisione
del marito. Inoltre, ella ha assicurato l'autenticità dei documenti
presentati in corso della presente procedura d'asilo, sottolineando
l'improbabilità di un'alterazione degli stessi, ritenuto il limitato valore
probatorio per la presente domanda d'asilo. Per di più, l'autrice del
gravame ha ritenuto i fatti fondamentali della propria domanda d'asilo
come insufficientemente accertati dall'autorità inferiore, la quale
avrebbe potuto contattare la rappresentanza svizzera in Angola ed
effettuare un'indagine sull'effettiva esistenza di un vincolo
matrimoniale tra la stessa ed il governatore H._______, nonché di un
suo legame familiare con i figli. Infine, l'allontanamento dell'insorgente
e dei propri figli, la cui esecuzione sarebbe stata decisa dall'autorità
inferiore senza svolgere una ponderazione degli interessi contrapposti,
non avverrebbe nella sicurezza e dignità prevista dall'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), ritenuta la
catastrofica situazione umanitaria vigente in Angola e le difficoltà, alle
quali andrebbe incontro la ricorrente come donna sola con a carico tre
figli minorenni. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento non
sarebbe ragionevolmente esigibile.
8.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha ritenuto che il ricorso non
apporterebbe alcun nuovo elemento o mezzo di prova suscettibile a
modificare il provvedimento litigioso.
9.
Preliminarmente, vale rilevare che la ricorrente ha versato agli atti di
causa dei documenti per lei idonei a comprovare il legame tra la
stessa ed il governatore H._______, nonché le generalità dei figli. Da
un lato, quest'ultima ha presentato la fotocopia di una carta d'identità
del presunto marito (agli atti; A1), dall'altro lato, la propria “Cédula
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pessoal”, nonché la stessa di B._______ e C._______ (agli atti). A
prescindere dal fatto che i mezzi di prova a disposizione dell'autorità
giudicante si riducono ad una copia della carta d'identità del
governatore H._______ ed alle “Cédula pessoal” della ricorrente e di
due dei suoi tre figli, codesto Tribunale concorda con l'autorità inferiore
sull'autenticità dubbia dei documenti apparentemente rilasciati ai figli
della ricorrente, ritenuto che il documento di C._______ riporta un
errore ortografico di natura palese (“Conservator” al posto di
“Conservador”), nonché la rettifica di una data in un primo momento
erroneamente registrata come data ricorsa di domenica, ciò che non
dovrebbe essere normale, se si trattasse davvero di un documento
autentico di un'autorità statale. Inoltre, negli anni 1988 e 1989, anni
nei quali sarebbero stati rilasciati i due documenti, la denominazione
ufficiale dello Stato angolano era “República popular de Angola” e non,
come riportato sui documenti depositati, “República de Angola”. Non
soccorrono la ricorrente in alcun modo, le sue spiegazioni in merito
alla censura d'inautenticità, in particolare l'allegazione di non avere
mai alterato personalmente tali documenti e di non avere alcun
interesse a manipolare dei documenti da consegnare alle autorità
svizzere, ritenuto che la loro cittadinanza sarebbe accertata da altri
elementi e che avrebbe potuto portare i propri figli in Svizzera anche
senza documenti (cfr. scritto del 30 maggio 2003; agli atti). Va invece
rilevata l'importanza e l'effetto probatorio di documenti d'identità e di
viaggio nel corso di una procedura d'asilo. Inoltre, l'insorgente non ha
presentato altri mezzi di prova per dimostrare il proprio legame e
quello dei figli con il defunto governatore H._______. L'affermazione
della ricorrente, secondo cui, se avesse voluto falsificare dei
documenti, avrebbe falsificato anche quello di D._______ (cfr. ibidem),
non convince in alcun modo questo Tribunale, ritenuto che ella non ha,
invece, versato agli atti alcun documento d'identità della figlia. Infine,
l'autrice del gravame non ha tuttora presentato l'originale della carta
d'identità di H._______, nonostante ne abbia avuto l'opportunità. Di
conseguenza, data la dubbia autenticità, i mezzi di prova sopraccitati
sono da ritenere come non idonei a provare alcunché.
10.
10.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
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esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
10.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
11.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
La ricorrente, infatti, non è stata in grado di comprovare in modo
verosimile il proprio legame familiare con il colonnello e governatore
H._______ (cfr. consid. 9 del presente giudizio) – presentando, infatti,
esclusivamente delle informazioni di dominio pubblico. A titolo
d'esempio, l'autrice del gravame si è espressa in modo molto vago in
merito alla carriera del presunto marito. Nel corso dell'audizione dell'
8 aprile 2003, la collaboratrice dell'UFM le ha, infatti, posto numerose
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domande sul curriculum del defunto (cfr. pag. 7), alle quali la ricorrente
ha risposto, però, in modo eccessivamente approssimativo, senza
citare date, nomi, cifre o informazioni private (ibidem). Inoltre, ella si è
contraddetta in modo palese su dettagli della sua uccisione,
segnatamente il luogo dell'assassinio (in una periferia di G._______,
mentre si stava recando all'abitazione di un fratello e non, come
affermato dall'insorgente tra G._______ ed I._______, dove avrebbe
voluto controllare la sussistenza di viveri e medicinali; cfr. verbale
d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 9) e non accennando in alcun modo
la cattura e la condanna (condanne elevate di 21 e 10 anni) degli
assassini nel febbraio 1998. Per di più, vale sottolinare che,
inverosimilmente, ella avrebbe rinunciato ad ulteriori indagini in merito
alla morte del marito a causa della guerra in corso nel Paese (cfr.
verbale d'audizione del 14 marzo 2003 pag. 4), recandosi al Ministero
della Difesa e Giustizia a G._______ per fare luce sulla morte del
compagno ben (...) dopo l'omicidio di quest'ultimo (nel [...]). Tale
comportamento non si addice a chi ha perso una persona cara e
risente il bisogno di indagare tale perdita. Oltre a ciò, non soccorre in
alcun modo la generica osservazione della ricorrente, secondo cui
avrebbe indagato sul motivo dell'uccisione e non in merito agli autori
(cfr. gravame pag. 4). Del resto, codesto Tribunale non può condividere
la censura avanzata dai ricorrenti nei confronti dell'UFM quanto ad un
accertamento inesatto ed incompleto dei fatti (cfr. ricorso pag. 4),
allorquando spettava a quest'ultimi adoperarsi al fine di presentare i
necessari documenti in originale per avvalorare i fatti da loro addotti. In
virtù del principio della ripartizione dell'onere della prova ai sensi
dell'art. 8 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS
210), applicabile per la sua portata generale anche al diritto pubblico,
chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita,
sopporta, infatti, le conseguenze dell'assenza di una prova
determinante per la nascita del suo diritto (v. Decisioni del Tribunale
federale svizzero [DTF] 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3).
Inoltre, ritenuta la summenzionata inverosimiglianza del legame di
parentela con il governatore della provincia di F._______, codesto
Tribunale tiene a sottolineare che gli avvenimenti che avrebbero
indotto i ricorrenti a lasciare il proprio Paese d'origine (minacce da
parte di militari, cfr. verbale d'audizione di A._______ del 14 marzo
2003 pag. 5), come pure le circostanze del loro viaggio d'espatrio (cfr.
verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6) sono da considerare
improbabili e costrutiti ad arte per i bisogni della causa.
Pagina 9
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In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene
inverosimili i fatti narrati dai ricorrenti relativi ai loro motivi d'asilo.
12.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
13.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art.
32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
14.
Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
14.1 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità
– sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2. pag. 54 e seg.).
14.2 Il fatto che l'esecuzione dell'allontanamento non sia
ragionevolmente esigibile costituisce uno dei motivi che giustificano la
pronuncia della misura sostitutiva dell'ammissione provvisoria
(art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 1 LStr). Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in
particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a
pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione
non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione
di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in
particolare quelle che in Patria non potrebbero beneficiare – a causa
della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o
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dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente
di una sufficiente rete sociale – delle condizioni di un adeguato
reinserimento (v. Decisione del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). L'autorità giudicante
deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati in
gioco.
Infine, va precisato che, l'allontanamento rimane, su riserva di
un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un
richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente
un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli
anziani, per le persone malate, oppure per le donne non
accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (v., fra le
tante, Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del
25 aprile 2008 e GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237).
Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche
l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in
considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4
LStr. conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3
cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
(RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono
essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un
possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un
esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri:
l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali
(prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di
riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il
fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado
di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare
quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve
essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli
di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un
bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo
ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del
bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera
sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento
sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (v. GICRA 2005 n. 6), delle
difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da
un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono
comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera
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famiglia (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006
del 16 dicembre 2008 e DTAF 2009/28).
14.3 In precedenza, il TAF ha avuto occasione di analizzare la
situazione in Angola e confermare la giurisprudenza secondo la quale
l'esecuzione dell'allontanamento di persone a rischio rimane
inesigibile (v. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-
3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.5 pag. 13; GICRA 2004
n. 32). Come persone a rischio vengono intese le persone con gravi
problemi di salute, minorenni non accompagnati, persone con bambini
al di sotto dei sei anni, donne sole ed anziani. Inoltre, rimane esigibile
l'esecuzione dell'allontanamento di persone con ultima residenza a
Luanda, nonché in una delle città facilmente accessibili nelle province
di Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza
Norte, Bengo e Zaire oppure con una rete sociale in una della
menzionate province.
14.4 Nella fattispecie, si pone la questione se la ricorrente, donna sola
con una bambina minorenne – D._______ – a carico rientra nella
nozione di persone a rischio (v. Sentenza del Tribunale amministrativo
federale E-3684/2006 del 15 settembre 2008 consid. 6.6 pag. 13). In
entrambi i verbali d'audizione, la ricorrente ha dichiarato di essere
originaria di E._______ (provincia di F._______; cfr. verbale
d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 2), ma di avere vissuto dall'età di
(...) a G._______ (cfr. verbale d'audizione del 14 marzo 2003 pag. 1). I
suoi genitori sarebbero deceduti e ella, figlia unica, cresciuta da una
zia, L._______ (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 3).
L'insorgente ha, inoltre, asserito di non avere più – eccetto la zia, la
quale vivrebbe ancora sola a G._______ (cfr. ibidem) – familiari in
Patria, ritenuto che tutti i suoi cugini sarebbero stati uccisi durante la
guerra (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 3). Per di più,
dal momento che sarebbe arrivata in Svizzera, ella non avrebbe più
avuto alcun contatto con persone nel suo Paese d'origine (cfr. verbale
d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 4). Vale, altresì, sottolineare che
l'insorgente ha dichiarato di avere frequentato le scuole solo fino alla
“(...)” (cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003 pag. 6), ma di non
avere mai imparato un mestiere e di avere contribuito al
sostentamento della propria famiglia (...) (cfr. verbale d'audizione dell'8
aprile 2003 pag. 6). Nel provvedimento litigioso, l'autorità inferiore ha
tratto la conclusione dell'esistenza di una rete sociale in Patria, dal
fatto che la ricorrente è stata in grado di finanziare il viaggio d'espatrio
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per lei ed i tre figli. Codesto Tribunale considera tale supposizione
come insufficiente come base per l'esecuzione dell'allontanamento di
una donna sola dopo un soggiorno all'estero di sette anni (cfr. anche
Decisione del Tribunale amministrativo federale del 15 settembre 2008
E-3684/2006 consid. 6.6 pag. 13). Per di più, l'interessata non gode di
una buona formazione scolastica e non ha mai svolto un impiego in un
ambiente sicuro. Ritenuto quanto precede, la possibile esistenza di
una zia anziana a G._______ non può essere ritenuta sufficiente per
assicurare alla ricorrente un aiuto concreto e materiale in caso di
rientro in Angola. Non si può, dunque, presumere che ella disponga di
una rete di contatti sociali a Luanda sufficiente per un adeguato
reinserimento in Patria. Vale, altresì, sottolineare che la figlia
D._______, nata nel (...) e in Svizzera dall'età di 10 anni, sta
frequentando il primo corso della (...) ed avrebbe denotato un
comportamento irreprensibile (attestato del 5 febbraio 2010 agli atti).
Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, durante la
guerra civile in Angola (dal 1996 al 1999) quasi 1500 edifici scolastici
sono stati distrutti e nel 2006, il tasso di analfabetismo è stato stimato
essere arrivato al 32,6% della popolazione. Dalla fine della guerra, lo
Stato angolano si è adoperato a ricostruire gli edifici distrutti, a
costruire delle nuove scuole nonché a formare e recrutare nuovi
insegnanti. Nonostante ciò, l'accesso ad una scuola pone ancora
grandi problemi, ritenuto che solo il 22% dei cittadini frequentano le
scuole dall'età di sei anni. Per di più, la qualità d'insegnamento, anche
alla luce dei miglioramenti strutturali, è mediocre persino nelle grandi
città. Per di più, anche se la formazione è, di principio, a titolo gratuito,
i genitori devono spesso pagare l'insegnante per assicurare che
quest'ultimo accetti i propri figli a scuola (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E- 728/2006 del 20 maggio 2008 consid. 6.3.2
pag. 9 seg.). D._______ ha passato tutta la sua adolescenza in
Svizzera ed ha raggiunto un avanzato grado di integrazione sociale e
scolastico che le causerebbe uno sradicamento sociale e delle
eccessive difficoltà di reinserimento in caso di un rinvio nel suo Paese
d'origine (v. sentenze del Tribunale amministrativo federale del
13 maggio 2009 E-3488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e DTAF 2009/28
consid. 9.3.4 pag. 368 seg.). Non vi è, dunque, possibilità di formulare
una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un
adeguato reinserimento scolastico e sociale in Angola, dal punto di
vista dell'interesse superiore del fanciullo. Di conseguenza, il TAF
conclude che la ricorrente e la figlia D._______, sono da ritenere come
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persone a rischio ai sensi della citata giurisprudenza, per le quali è
ritenuta inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Angola.
14.5 I figli della ricorrente, B._______ e C._______, sono nati in Patria
nel (...) rispettivamente nel (...), si sono recati in Svizzera con la madre
all'età di (...) e (...) ed hanno oramai raggiunto la maggiore età.
B._______, donna sola di (...), ha seguito le scuole fino al sesto anno
a G._______ (scuola Kanini; cfr. verbale d'audizione dell'8 aprile 2003
pag. 18 e 19). A partire dal 2003 ha, però, frequentato le scuole in
Svizzera ed, attualmente, lavora in un (...) di M._______. Il fratello,
C._______, ha svolto dal 2006 un apprendistato come (...) in una ditta
di N._______, dove è ancora impiegato. Nonostante il raggiungimento
della maggiore età, i figli della ricorrente hanno passato gran parte
della loro adolescenza in Svizzera ed hanno dimostrato, segnatamente
con la volontà e la capacità di trovare un impiego, di avere raggiunto
un avanzato grado di integrazione sociale e scolastico in Svizzera. Il
TAF rileva che nella situazione attuale in cui si trova l'Angola, con un
tasso di disoccupazione e di povertà elevato e una degradazione
generale delle condizioni di vita, sarebbe molto difficile per i ricorrenti
integrarsi rapidamente in un sistema economico a loro sconosciuto e
ricavare un guadagno sufficiente per affrontare le spese di vita. Per di
più, dopo avere frequentato tutte le scuole in Svizzera, i ricorrenti
dovrebbero integrarsi in un ambiente completamente diverso da quello
che conoscono attualmente. Avendo lasciato entrambi il loro Paese
d'origine in età adolescenziale, e considerato che la madre e la sorella
minore non potrebbero accompagnarli in Patria, rimane dubbia la
possibilità che vi trovino ancora dei familiari o conoscenti che gli
potrebbero sostenere adeguatamente nel loro reinserimento. Non si
tratta, indubbiamente, di difficoltà insormontabili, comunque, dagli atti
di causa risulta che i ricorrenti si sono integrati bene in Svizzera ed un
loro allontanamento verso l'Angola gli causerebbe indubbiamente uno
sradicamento sociale ed eccessive difficoltà di reintroduzione (v.
sentenze del Tribunale amministrativo federale del 13 maggio 2009 E-
488/2006 consid. 9.5 pag. 14 e E-6728/2006 del 20 maggio 2008
consid. 6.3.4 pag. 10; DTAF 2009/28 consid. 9.3.4 pag. 368 seg.). Non
vi è dunque possibilità di formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità di un adeguato reinserimento
sociale in Angola per i ricorrenti B._______ e C._______.
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14.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento dei ricorrenti non è ragionevolmente esigibile.
15.
Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di
questione dell’esecuzione allontanamento (n. 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del
rimpatrio dei ricorrenti in Angola.
16.
16.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
16.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 14 del presente
giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna
una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica
da parte dell'UFM la pronuncia a favore degli insorgenti
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
17.
Per eccezione, nonostante l’esito solo parzialmente positivo del
gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
18.
Peraltro, ritenuto che i ricorrenti sono difesi da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in CHF 300.-, conto tenuto del
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lavoro effettivo ed utile, svolto dal rappresentante dei ricorrenti
(art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto in materia d'esecuzione dell'allontanamento; per il
resto è respinto.
2.
I punti 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3.
L'UFM accorderà ai ricorrenti l'ammissione provvisoria in Svizzera.
4.
Non si riscuotono spese processuali.
5.
L'UFM rifonderà ai ricorrenti CHF 300.- a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
6.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere
interno; in copia)
- O._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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